Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2024, n. 6874

La modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime poiché nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo

La mancanza di apposito modulo non comporta un legittimo affidamento in capo all’operatore economico circa la non necessarietà della dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali e neppure comporta l’azionabilità del soccorso istruttorio.

Secondo la costante giurisprudenza, la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime poiché “nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo”[1]. Come esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, analoghi principi valgono per la modulistica che non concorre a formare la legge di gara e che di norma non può essere invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà della stessa[2].

 

LEGGI LA SENTENZA

 

Pubblicato il 31/07/2024

 

06874/2024REG.PROV.COLL.

00677/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2024, proposto dalla società La Castellese Costruzioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 93562215D1, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossella Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Salza Irpina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

la società Iandolo Costruzioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 03133, depositata il 28 dicembre 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Iandolo Costruzioni a r.l. e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Matarazzo e Di Lieto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società La Castellese Costruzioni a r.l. ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n. 3133, pubblicata il 28 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società appellata Iandolo Costruzioni a r.l. e, per l’effetto, sono stati annullati il parere ANAC del 7 giugno 2023 e la determinazione n. 1 del 30 giugno 2023 del Comune di Salza Irpina, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione dei “lavori di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale e territoriale di un versante ad elevato rischio idrogeologico con aumento della resilienza della SP strategica (ex SS 7) in località Cap.lla Madonna delle Grazie”, disposta in favore dell’appellata, e la contestuale aggiudicazione dell’appalto in favore della odierna appellante.

1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata per violazione del paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, dell’art. 47 del d.l. n. 77 del 2021, dell’art. 3 Cost., per contraddittorietà intrinseca e per iniquità.

Secondo la prospettazione dell’appellante, alla luce dell’espresso richiamo testuale, operato dal punto 6.1. del disciplinare di gara, alla disposizione di cui all’art. 47, comma 4, del d. l. n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, costituirebbe un “requisito necessario dell’offerta”. Né ad avviso dell’appellante sarebbe condivisibile la lettura in combinato disposto dei commi 4 e 5 del citato art. 47, sposata dal giudice di primo grado, in quanto sarebbe chiaro che la premialità di cui al comma 5 si configura ove l’operatore economico dichiari un impegno assunzionale ulteriore rispetto alla soglia minima percentuale del 30%, declinata al comma 4, la cui tassatività, pertanto, sarebbe inviolabile ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.

La sentenza sarebbe, inoltre, contraddittoria anche laddove, pur confermando l’inquadramento del citato requisito “quale requisito di partecipazione, in quanto riferito a condizioni e impegni, relativi a caratteristiche soggettivo –aziendali, da rispettare e assumere già al momento della presentazione dell’offerta”, afferma che:

– “il requisito sembra tuttavia sfuggire alla regola che ne impone il possesso continuativo dal momento della presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione, in considerazione della proiezione meramente futura dell’obbligo, destinato a essere assunto in gara e attuato solo in fase di esecuzione”;

– “l’art. 47, comma 4, terzo periodo del decreto legge n. 77/2021 considera come requisito necessario riferibile “al momento della presentazione dell’offerta” unicamente “l’aver assolto … agli obblighi di cui alla legge 12 marzo1999, n. 68”;

– il disciplinare di gara è “idoneo a sanzionare con l’esclusione” solo il rifiuto o la mancata assunzione di tale obbligo, mentre “l’omissione della predetta dichiarazione deve ritenersi ovviabile mediante l’attivazione del potere di soccorso istruttorio.”.

Tale interpretazione, ad avviso dell’appellante, non sarebbe conforme al dettato letterale dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, secondo cui l’obbligo assunzionale non si ridurrebbe ad un impegno meramente eventuale, ma integrerebbe un impegno dichiarativo attuale e incondizionato, essendo irrilevante il fatto che lo stesso sia poi materialmente destinato a operare, sul piano concreto e diacronico, solo nelle ipotesi in cui l’operatore dichiarato aggiudicatario abbia necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione dell’appalto. Né, infine, sarebbe condivisibile la decisione di primo grado nella parte in cui afferma l’operatività del soccorso istruttorio, operatività che sarebbe esclusa sia dalla normativa codicistica che dall’art. 14 della legge di gara, ai sensi del quale “la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti”, mentre nel caso di specie la dichiarazione resa dalla appellata reca la data del 22 dicembre 2022 a fronte del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione fissato al 26 ottobre 2022.

2. Il Comune di Salza Irpina, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

3. L’appellata società Iandolo Costruzioni a r.l. si è costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato all’ANAC presso l’Avvocatura distrettuale di Salerno, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato e nel merito ha concluso per il rigetto.

La società appellata ha evidenziato che la mancata dichiarazione degli obblighi assunzionali di cui al citato art. 47 non sarebbe il frutto né della volontà degli operatori economici esclusi di non renderla, né dell’intendimento di violare le previsioni normative, ma sarebbe imputabile alla stazione appaltante che avrebbe omesso, tra le dichiarazioni da rendere, quella di cui al comma 4 del citato art. 47. Né, ad avviso dell’appellata, si sarebbe in presenza di una previsione inderogabile, sicché, contrariamente a quanto affermato nel censurato parere reso dall’ANAC, non potrebbe applicarsi al caso di specie l’eterointegrazione della modulistica che i concorrenti avrebbero dovuto produrre.

3.1. La società appellata ha, infine, riproposto i motivi articolati in primo grado ed assorbiti dal T.a.r. e, segnatamente:

1) la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti poiché la determinazione n. 1 del 30 giugno 2023 sarebbe stata assunta in violazione dei principi che regolano l’annullamento in autotutela per non essere stata sentita la Commissione di gara che aveva individuato l’offerta dell’appellata come la migliore e per non aver tenuto conto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi avrebbe dovuto prevalere quello pubblico all’aggiudicazione della gara all’offerta migliore;

2) la violazione dell’art. 69 del r.d. n. 827 del 1924 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’ eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti poiché una volta ritenuto illegittimo il soccorso istruttorio disposto nei confronti delle società Iandolo Costruzioni a r.l. e Costruzioni Lo Russo a r.l., sarebbe altrettanto illegittimo anche quello esercitato nei confronti della società SO.GE.AS a r.l., che aveva omesso l’allegazione del Passoe, con la conseguenza che la gara in controversia avrebbe dovuto essere ripetuta a fronte della mancanza di una pluralità di concorrenti;

3) la violazione del d.P.R. n. 62 del 2013, dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione poiché il ruolo di supporto del RUP, anche in fase di redazione del progetto posto a base della gara, nonché di collaboratrice del Segretario comunale nell’assunzione della determina impugnata sarebbe stato svolto dalla cugina del legale rappresentante della società appellante che non si sarebbe mai astenuta dall’assumere gli atti precedenti e successivi alla gara fino alla declaratoria della sua incompatibilità, come si evince dagli atti del 27 giugno 2023, n. 1698 e dalla delibera della Giunta n. 50 del 30 giugno 2023.

4. Con l’ordinanza n. 677 del 23 febbraio 2024 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza sul presupposto che “appare più coerente con il dato letterale dell’art. 47, comma 4, a maggior ragione se letto in combinato disposto con l’art. 6.1. del capitolato di gara, l’interpretazione secondo cui l’impegno ivi previsto (quote rosa e quote giovanili in caso di assunzioni legate alla esecuzione dell’appalto) costituisca un requisito necessario dell’offerta e che, come tale, debba essere assunto al momento della presentazione dell’offerta stessa (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 3650 del 2023; Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 850 del 2024), rispetto a quella seguita dalla sentenza appellata che “conferma l’inquadramento del citato requisito quale requisito di partecipazione, in quanto riferito a condizioni e impegni, relativi a caratteristiche soggettivo – aziendali, da rispettare e assumere già al momento della presentazione dell’offerta” e che su tale presupposto lo esenta dalla “regola che ne impone il possesso continuativo dal momento della presentazione dell’offerta fino a aggiudicazione, in considerazione della proiezione meramente futura dell’obbligo, destinato a essere assunto in gara e attuato solo in fase di esecuzione”.

5. Le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

6. Con l’ordinanza collegiale n. 3903 del 29 aprile 2024 la Sezione “in applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021” la Sezione ha fissato all’appellante un termine perentorio per rinnovare la notifica all’Anac presso l’Avvocatura generale dello Stato.

7. Con nota depositata il 29 aprile 2024 la società appellante ha dato atto di avere adempiuto alla rinnovazione della notifica, depositando la documentazione a comprova della stessa.

8. L’ANAC – Autorità nazionale Anticorruzione si è costituita in giudizio con memoria di stile.

9. Le parti hanno scambiato ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

10. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. L’appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni già esposte in sede cautelare.

11.1. L’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla società appellata, risulta superata dall’ordinanza collegiale n. 3903 del 29 aprile 2024 e dall’adempimento da parte dell’appellante degli incombenti con la stessa disposti.

12. Oggetto di controversia è l’atto con il quale il Comune di Salza Irpina ha annullato in autotutela la determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 51 del 20 aprile 2023 che aveva aggiudicato la gara alla società appellata, ha disposto l’esclusione dalla gara delle società Iandolo Costruzioni a r.l. e Costruzioni Lo Russo a r.l. per omessa presentazione in sede di offerta della documentazione prescritta ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021 ed ha dichiarato aggiudicataria dei lavori l’odierna appellante.

13. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha confermato l’inquadramento della dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali “quale requisito di partecipazione, in quanto riferito a condizioni e impegni, relativi a caratteristiche soggettivo – aziendali, da rispettare e assumere già al momento della presentazione dell’offerta”, ribadito come tale anche nell’ambito del paragrafo 6.1 della lexdi gara, ma ha ritenuto che quest’ultima “non sanziona, in maniera chiara e inequivoca, con l’esclusione la mancata produzione della predetta dichiarazione”.

In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che “se il rifiuto di assumere l’obbligo, esplicitamente rappresentato con apposita dichiarazione o implicitamente manifestato mediante la mancata produzione della predetta dichiarazione anche a seguito di richiesta della Stazione appaltante, non può che determinare l’esclusione del concorrente, la mancata originaria produzione della predetta dichiarazione non può avere il medesimo esito”. Di qui l’ammissibilità del soccorso istruttorio anche in considerazione del fatto che “i modelli relativi alle dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione, non riproducevano la specifica dichiarazione relativa all’assunzione del predetto obbligo” e che “la diretta e immediata esclusione del concorrente per l’omissione della dichiarazione avrebbe costituito violazione del legittimo affidamento dallo stesso riposto nella documentazione predisposta dalla Stazione appaltante e messa a disposizione degli operatori economici.”.

14. Il Collegio, come già evidenziato in sede cautelare, non ritiene condivisibile la ricostruzione del quadro normativo nazionale e della lex specialisoperata dal giudice di primo grado.

14.1. Nel caso in esame è pacifico, in quanto non controverso e documentalmente provato, che le società Iandolo Costruzioni a r.l. – odierna appellata – e Costruzioni Lo Russo a r.l. non hanno presentato in sede di offerta la documentazione prescritta ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021.

14.2. L’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021 è chiaro nell’affermare che l’impegno, costituito dall’“assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”, costituisce “requisito necessario dell’offerta” che, come tale, deve essere “assolto … al momento della presentazione dell’offerta stessa”.

14.3. Nel caso di specie la legge di gara al punto 6.1, rubricato “Clausole sociali – art. 47 del d.l. n. 77/2021”- recita espressamente che “Ai sensi dell’articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per gli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC costituiscono cause di esclusione il mancato rispetto dei seguenti obblighi di legge: (…) “Tutti gli operatori economici: Ai sensi del comma 4 dell’art. 47 del DL 77/2021 devono dichiarare: − di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68; − di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole sia all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all’occupazione femminile.”

14.4. Tanto premesso, in base ai criteri letterale, sistematico e teleologico, ad avviso del Collegio l’interpretazione del combinato disposto del citato art. 47, comma 4, e del punto 6.1. della lex specialis, seguita dalla stazione appaltante nella determina di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione alla società appellata per omessa presentazione della dichiarazione sugli obblighi assunzionali, appare molto più piana, lineare e in continuità con la recente giurisprudenza di questa Sezione rispetto all’iter logico sposato dal giudice di primo grado che deve fare ricorso ad una complessa e macchinosa lettura di segni grafici (maiuscole, assenza di punteggiatura etc.) per supportare la tesi dell’ambiguità della legge di gara e ammettere la possibilità del soccorso istruttorio.

14.5. E, peraltro, pur volendo ipotizzare l’esistenza di un’ambiguità nella legge di gara, il Collegio rileva che la stessa non avrebbe potuto “esimere del tutto l’impresa aggiudicataria dall’assumere un simile impegno (…) e ciò stante la natura di regola imperativa e dunque anche automaticamente eterointegrativa della legge di gara da parte della suddetta disposizione di legge. Come pure affermato dalla Corte di giustizia UE in C-309/18 del 2 maggio 2019, in siffatte ipotesi l’obbligo di esclusione discende direttamente e automaticamente dalla legge, e tanto anche in assenza di un suo specifico inserimento all’interno della legge di gara” (cfr. Cons. Stato, V, n. 2688 del 2024).

14.6. In ogni caso la formulazione della legge di gara, con l’espressa citazione al punto 6.1. sin dalla rubrica dell’art. 47 del d.l. n. 77 del 2021, non era tale da impedire una sua interpretazione secundum legem, ossia “in maniera conforme rispetto alla previsione di rango legislativo puntualmente richiamata” e ciò soprattutto ove si tratti di un operatore “ragionevolmente informato e normalmente diligente”, quale quello che partecipa a simili appalti (Corte di giustizia UE, n. 309 del 2019).

14.7. Né, infine, la mancanza del modulo relativo alla suddetta dichiarazione, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha rilevanza ai fini dell’esistenza di un legittimo affidamento in capo all’operatore economico circa la non necessarietà della dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali e ai fini dell’azionabilità del soccorso istruttorio.

Secondo la costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime poiché “nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo” (Cons. Stato, IV, n. 1516 del 2015). Come esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, analoghi principi valgono per la modulistica che non concorre a formare la legge di gara e che di norma non può essere invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà della stessa.

Peraltro, nel caso di specie a fronte del chiaro disposto dell’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021, espressamente richiamato dal punto 6.1. del disciplinare di gara, l’assenza di un apposito modulo messo a disposizione dalla stazione appaltante non era idonea a ingenerare alcun dubbio, anche in considerazione della qualità degli operatori “ragionevolmente informati e normalmente diligenti” e del principio di auto responsabilità.

14.8. Né, infine, nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, era attivabile il soccorso istruttorio in considerazione del disposto punto 14 della legge di gara, ai sensi del quale “la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti”, e del fatto che la dichiarazione resa dalla società appellata ha la data del 22 dicembre 2022, a fronte del termine ultimo del 26 ottobre 2022 per la presentazione delle domande di partecipazione.

15. Alla luce delle esposte considerazioni sono infondati e da disattendere i motivi di ricorso riproposti in appello dalla società appellata, ivi compreso quello con il quale quest’ultima si duole della presunta esistenza di un conflitto di interessi per avere l’architetto Cresta, cugina del legale rappresentante della società appellante, asseritamente svolto un ruolo di supporto del RUP, anche in fase di redazione del progetto posto a base della gara, nonché di collaboratrice del segretario comunale nell’assunzione della determina impugnata prima che ne fosse dichiarata la incompatibilità, come si evince dalla nota n. 1698 del 27 giugno 2023, a firma del segretario generale, dall’atto in data 30 giugno 2023 del segretario generale e dalla delibera della Giunta n. 50 del 30 giugno 2023.

15.1. Osserva il Collegio che la stessa parte appellata si limita ad invocare il predetto rapporto di parentela e ad affermare che l’architetta avrebbe collaborato nella redazione di atti che risultano firmati da soggetti terzi, mentre solo la determinazione n. 51 del 20 aprile 2023, recante l’aggiudicazione in favore della società Iandolo Costruzioni a r.l., è stata assunta dall’architetto Emanuela Cresta, quale responsabile del Servizio UTC del Comune di Salza Irpina.

15.2. Per costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, l’ipotesi di conflitto d’interessi “deve essere supportata da elementi concreti, specifici ed attuali” e non può essere predicata in via astratta (Cons. Stato, III, n. 2581 del 2021).

Al riguardo vale la pena richiamare, sebbene non applicabile al caso in esame, anche il disposto dell’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023 che, in coerenza con il principio della fiducia e la fine di preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, prevede che la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati.

15.3. Nel caso di specie dalla documentazione allegata non è emersa una situazione in cui il personale della stazione appaltante e, segnatamente, l’architetto Cresta abbia potuto influenzare il risultato della procedura di aggiudicazione, né è emerso l’interesse che la stessa, a tal fine, avrebbe avuto (Cons. Stato, III, n. 6150 del 2019).

16. Per le esposte ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo deve essere respinto.

17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio in relazione alla società appellata. Devono, invece, essere compensate in relazione all’Anac e al Comune di Salza Irpina.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3133 del 2023, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna la società appellata alla rifusione in favore della società appellante delle spese per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio con l’Anac e con il Comune di Salza Irpina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere


[1] Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2839; Id., Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1516; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 3422. V. anche, Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548, a proposito dell’ambiguità anche del bando (“Nelle gare pubbliche costituisce eccezione l'ipotesi in cui la dichiarazione sia resa dal concorrente sulla base di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed egli sia indotto in errore dalla formulazione ambigua o equivoca del bando”).

[2]La presente sentenza riforma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 28 dicembre 2023, n. 3133. In senso conforme a quest’ultima, nel senso della possibilità di sanare, con il ricorso al soccorso istruttorio, le irregolarità della domanda di partecipazione alla gara, anche in materia di costi della sicurezza interna all’azienda, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 aprile, 2023, n. 2191.