Abstract capitolo 4 “Manuale dei contratti pubblici di L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli, Dike Giuridica, 2024
La digitalizzazione della formazione, stipula ed esecuzione dei contratti pubblici rappresenta uno dei punti caratterizzanti il nuovo Codice dei Contratti pubblici il quale vi dedica un’apposita, articolata disciplina nella Parte II del Libro I.
Detta disciplina è ispirata ad alcuni principi fondamentali enucleati dall’art. 19:
- dello svolgimento in forma digitale (digital by default) delle procedure;
- dalla unicità dell’invio (once only principle) degli atti e dei documenti;
- della interoperabilità (interoperability by default) tra piattaforme e sistemi informatici impiegate da amministrazioni e privati;
- di sicurezza.
È stata prevista l’istituzione di un Sistema Nazionale di e-Procurement, il c.d. “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale”, costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’avvio e la realizzazione del contratto stesso (art. 22) ed accompagnata dalla implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’A.N.A.C.e dalla creazione del “fascicolo virtuale dell’operatore economico” destinato a raccogliere le informazioni relative al singolo operatore economico.
L’impiego di tali strumenti digitali è concepito per realizzare e dare attuazione al principio di trasparenza sancito dall'art. 20 del Codice e passa attraverso la previsione, all’art. 27, di un nuovo regime di pubblicità legale degli atti di gara che consentirà, in prospettiva, di sostituire quello cartaceo.
Le novità in tema di trasparenza hanno riflesso sul meccanismo di accesso agli atti. In particolare, l’art. 36 prevede l’innovativa figura del cd. “accesso di piattaforma” che, sfruttando le potenzialità del digitale, prevede la diretta e automatica “messa a disposizione” in piattaforma, seppur con regimi e decorrenze differenti, di atti, verbali, dati e informazioni della gara e dell’offerta dell’aggiudicataria, senza passare per la consueta trafila procedimentale dell’accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241 del 1990. A ciò segue, sul piano processuale, l’istituzione di un rito speciale accelerato, con tempi più ristretti rispetto a quelli dell’art. 116 c.p.a., per proporre ricorso finalizzato a conoscere le parti di atti e documenti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto eventualmente considerate riservate dall’amministrazione.
Altra importante novità introdotta dal Codice con riguardo alla digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico riguarda l’introduzione (art. 30) di una prima disciplina, ancorché settoriale, della automazione decisionale ammnistrativa. In particolare, è espressamente ammessa la possibilità di fare ricorso a strumenti di intelligenza artificiale nonché ai registri distribuiti (la cd. “blockchain”). Quanto all’impiego dell’intelligenza artificiale sono enunciati (comma 3 dell’art. 30) alcuni principi fondamentali già elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e segnatamente:
- di cd. “conoscibilità e comprensibilità”, in base al quale “ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata” (lett. a);
- di cd. “non esclusività algoritmica” sicché va garantito che il processo decisionale non sia lasciato interamente alla macchina, dovendo assicurarsi sempre anche il contributo umano per controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (lett. b); è il cd. “Human in the loop” pensato per garantire il rispetto della “riserva di umanità” nello svolgimento della funzione amministrativa automatizzata;
- di cd. “non discriminazione algoritmica”, in forza del quale “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici” (lett. c).