Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2024, n. 2902
L’interpretazione degli atti di gara deve essere necessariamente conforme, oltre che ai fondamentali principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e di tassatività delle cause di esclusione, ai principi, sanciti dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che devono essere coerenti e corrispondenti con la specifica attività che il concorrente si è impegnato a svolgere.
La certificazione di qualità prescritta va, dunque, riferita alle attività svolte dal singolo concorrente o dal raggruppamento, in relazione alla sua tipologia e natura: sicché nella specie se una impresa raggruppata non eroga servizi di manutenzione sui sistemi di propulsione, ma unicamente di carrozzeria, risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che l’operatore economico sia tenuto a comprovare il requisito di qualità unicamente per la corrispondente attività di carrozzeria che si è impegnato a svolgere in sede di gara.
Pubblicato il 27/03/2024
N. 02902/2024REG.PROV.COLL.
N. 03918/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3918 del 2023, proposto da
TSM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9316408F14, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco Cocco Ortu e Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Luigi Machiavelli in Roma, via Boezio 92
contro
E.A.V. - Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
nei confronti
Cimep S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Eurobus S.r.l., Capacchione S.r.l., Autocarrozzeria Pucillo & C. S.r.l., mandanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 02075/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.A.V. - Ente Autonomo Volturno S.r.l. e di Cimep S.r.l.;
Visto l’appello incidentale di Cimep s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Macchiavelli, Murino in sostituzione di Messina, Lentini e Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Sono controversi gli esiti della procedura aperta indetta il 2 agosto 2022 dall’Ente Autonomo del Volturno S.r.l. – EAV (di seguito, EAV) per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service, relativamente al Lotto 1 (del valore di euro 5.042.500,00), cui hanno partecipato due sole concorrenti, la società TSM s.r.l. (seconda classificata con punti 49,50) e il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto tra la CIMEP S.r.l. (mandataria) e le società Eurobus S.r.l., Capacchione S.r.l. e Autocarrozzeria Puccillo & c. S.r.l. (di seguito per brevità “r.t.i. Cimep” o “Cimep”), risultato primo graduato con il punteggio complessivo di 97,93.
2. Con ricorso ritualmente notificato la T.S.M. impugnava il provvedimento di aggiudicazione del 30 dicembre 2022 in favore del suddetto RTI, nonché gli altri atti di gara (bando, disciplinare e allegata griglia di valutazione delle offerte, in uno ai verbali della commissione), domandandone l’annullamento. Formulava altresì domanda risarcitoria, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
2.1. La ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati sotto due profili, lamentando:
- violazione delle previsioni del disciplinare di gara e dell’art. 83 del d.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, contraddittorietà e sviamento, stante la mancanza del requisito di partecipazione previsto dal disciplinare di gara consistente nel possesso della “certificazione attestante il sistema di qualità ISO 9001:2015, rilasciata da organismo riconosciuto ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 50/2016 per la meccatronica” in capo a una delle componenti del raggruppamento, segnatamente la mandante Autocarrozzeria Puccillo;
- violazione dell’art. 83 e 93 del d.lgs. n. 50/2016, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e parzialità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, contraddittorietà, illogicità e sviamento, in quanto il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver inizialmente fornito una cauzione provvisoria di importo insufficiente rispetto a quella richiesta, in quanto non estesa anche al periodo di possibile proroga del rapporto, mentre la stazione appaltante aveva consentito di sanare tale carenza mediante un soccorso istruttorio illegittimo.
3. Si costituivano in resistenza l’EAV e la Cimep la quale, oltre a invocare il principio del favor partecipationis e una certa genericità nella indicazione del requisito di cui al punto 2, pag. 2 del Disciplinare per sostenere la conformità alle prescrizioni di gara della certificazione di qualità posseduta, spiegava, a sua volta, ricorso incidentale con il quale deduceva che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la TSM dalla gara per mancanza di un requisito essenziale di partecipazione, consistente nel fatturato specifico medio annuo riferito a servizi di manutenzione di autobus (non inferiore al 50% del valore del lotto per cui si partecipa) e, in seguito, proponeva anche motivi aggiunti avverso il provvedimento, medio tempore emesso dall’EAV e depositato in giudizio il 3 febbraio 2023, con cui, rispetto alle censure mosse nel ricorso incidentale, si accertava la sussistenza in capo alla TSM del requisito di partecipazione del fatturato.
4. Il giudizio di primo grado è stato definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., all’esito della trattazione cautelare, con la sentenza resa in forma semplificata indicata in epigrafe con cui il T.a.r. adito ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondati entrambi i motivi di doglianza, sia quello sulla mancanza della certificazione attestante lo svolgimento dell’attività di meccatronica in capo a una mandante, sia quello sull’invalidità della cauzione (perché limitata alla sola durata dell’appalto e di importo insufficiente a coprire il periodo di proroga tecnica), ritenendo quanto a quest’ultimo profilo che si versasse in una ipotesi non di mancanza ma di semplice irregolarità della cauzione che consentiva il soccorso istruttorio, anche in considerazione della scarsa perspicuità delle previsioni di gara che facevano riferimento alla mera eventualità della proroga “a discrezione della stazione appaltante.
4.1. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. il ricorso incidentale escludente e quello per motivi aggiunti, proposti dall'aggiudicataria.
5. Di tale sentenza la società TSM s.r.l. domanda la riforma riproponendo con l’appello, affidato a un unico articolato motivo, le sole doglianze sulla mancanza di idonea certificazione di qualità per la meccatronica in capo alla mandante Autocarrozzeria Puccillo.
5.1. Si è costituito EAV, insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
5.2. Si è altresì costituita in resistenza la società Cimep nella qualità in atti, domandando la reiezione dell’appello in quanto inammissibile e infondato.
5.3. In subordine, ha riproposto in questa sede con memoria difensiva, a valere anche come appello incidentale, le doglianze sollevate col ricorso incidentale c.d. escludente e con i motivi aggiunti, non esaminate dalla sentenza, con cui aveva contestato la carenza in capo alla società TSM del requisito di partecipazione del fatturato specifico medio annuo riferito a servizi di manutenzione di autobus (di cui al punto 5, pag. 2, del nuovo disciplinare di gara), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. c) bis e f) bis, d.lgs 50/2016.
5.3.1. Nella medesima memoria difensiva l’aggiudicataria Cimep ha altresì rappresentato di aver stipulato in data 21 aprile 2023 il contratto di appalto con EAV il quale ha proceduto anche alla consegna del servizio.
5.4. All’esito della camera di consiglio del 25 maggio 2023, sull’accordo delle parti si è disposto l’abbinamento dell’istanza cautelare alla discussione del merito.
5.5. All’udienza pubblica del 19 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appellante TSM s.r.l. deduce l’erroneità delle statuizioni di rigetto del primo motivo di ricorso, riguardante l’asserita carenza in capo al raggruppamento aggiudicatario del requisito di partecipazione del certificato ISO 9001:2015 per la “meccatronica”, articolando le censure di seguito sintetizzate.
7. In primo luogo, è dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso di specie, la lex specialis non impedisse la partecipazione alla gara dei raggruppamenti verticali.
7.1. Ad avviso dell’appellante, il primo giudice, dopo aver riconosciuto che il disciplinare non distingueva tra prestazioni principali e secondarie, avrebbe dovuto desumerne che la partecipazione alla gara era consentita solamente ai raggruppamenti orizzontali, nei quali tutte le imprese associate risultano portatrici delle stesse competenze ed eseguono le medesime lavorazioni richieste dall’appalto, di modo che la suddivisione delle prestazioni tra di esse abbia rilevanza solamente quantitativa e non qualitativa.
Con la conseguenza che tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo dovevano essere in possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare, ciò discendendo dalla natura orizzontale (e non verticale) delle ATI che possono partecipare alla gara in esame.
7.2. In secondo luogo, il primo giudice avrebbe del tutto trascurato che il RTI CIMEP non aveva dichiarato di partecipare alla gara in forma di ATI verticale, piuttosto dichiarando una quota di esecuzione percentuale di tutte le imprese raggruppate a tutte le attività di appalto che è tipica dei raggruppamenti orizzontali: tanto si desumerebbe dall’atto di impegno alla costituzione del RTI (cfr. schema datato 7.10.2002) allegato alla sua offerta in sede di gara in cui l’Autocarrozzeria Puccillo (mandante asseritamente sprovvista di certificazione) si impegnava ad eseguire il 5 per cento dell’attività, occupandosi “prevalentemente” (e, quindi, non “esclusivamente”) della manutenzione delle componenti di carrozzeria.
È vero poi che nel contratto di costituzione del RTI è scomparso il riferimento alla mera prevalenza di tale attività, ma tale atto, datato 22 dicembre 2022, è successivo all’aggiudicazione e quindi irrilevante per valutarne la legittimità.
7.2.2. Insomma, per parte appellante l’assunto del primo giudice secondo cui il requisito di partecipazione dell’aggiudicataria fosse già soddisfatto dalle altre partecipanti contrasterebbe tanto con la natura orizzontale del raggruppamento quanto con l’espressa previsione, contenuta nel disciplinare, secondo cui il certificato relativo alla “meccatronica” dovesse essere posseduto da tutte le imprese associate.
7.2.3. Nella specie, la mandante Autocarrozzeria Puccillo sarebbe, invece, priva della certificazione di qualità per la “meccatronica” richiesta dal disciplinare di gara, dal momento che la certificazione prodotta, pur rientrando in tale categoria, era limitata alla lavorazione di componenti per la carrozzeria e per gli allestimenti interni di autobus, con espressa esclusione dei “sistemi di propulsione”, ovvero dei “motori”, in tal modo non soddisfacendo il requisito richiesto dalla lex specialis.
7.3. In terzo luogo, l’appellante sostiene che la sentenza avrebbe travisato la definizione normativa di meccatronica che in base alla disciplina di riferimento, quale risulta dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (recante Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è un neologismo, frutto della fusione e riconduzione a un’unica definizione delle due attività di “meccanica e motoristica” e di “elettrauto” (previste originariamente dalla norma che, prima delle modifiche apportate alla sua formulazione, suddivideva in quattro categorie le attività di autoriparazione).
Pertanto, il certificato prodotto non garantirebbe alla stazione appaltante che la mandante in questione sia qualificata per eseguire l’intera attività di meccatronica, che comprende, in base alla normativa di settore, sia gli interventi sugli apparati elettronici dei veicoli sia quelli sugli apparati meccanici e sul motore.
7.4. Inoltre, l’appellante assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il peso dell’Autocarrozzeria Puccillo nell’esecuzione dell’appalto non sarebbe affatto marginale, tant’è che essa ha fornito un apporto decisivo nella valutazione dell’offerta, consentendo al raggruppamento aggiudicatario di ottenere il massimo punteggio con riguardo al criterio di cui al punto 3 della griglia di valutazione delle offerte (relativo alla percentuale risultante dal rapporto tra il numero di autobus oggetto dell’affidamento per cui i concorrenti sono officine autorizzate o service partner e il numero totale di autobus affidati).
7.5. Infine, anche la dichiarazione del 27 gennaio 2023 prodotta dal RTI controinteressato, con cui l’organismo certificatore dà atto di aver “verificato” attività inerenti le operazioni di meccatronica connesse alle lavorazioni di carrozzeria, non confermerebbe l’esistenza della richiesta certificazione in capo alla mandante.
8. L’appello è infondato.
8.1. Il Collegio è dell’avviso che i rilievi dell’appellante non sono condivisibili e non scalfiscono le statuizioni impugnate, che sono corrette e immuni da censure.
8.2. Conviene anzitutto richiamate le previsioni della lex specialis di interesse per la fattispecie.
8.2.1. Il disciplinare di gara, alla pag. 2, nel paragrafo intitolato “Condizioni di partecipazione alla gara”, al punto 2, richiedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso della “certificazione attestante il sistema di qualità ISO 9001:2015, rilasciata da organismo riconosciuto ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 50/2016 per la meccatronica”.
8.2.2. Alla pag. 3, nel paragrafo intitolato “Raggruppamenti e Consorzi Ordinari”, il disciplinare prevedeva altresì che “Nel caso di concorrenti costituiti in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n°50/2016, i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento”.
8.3. Ciò premesso, deve poi rilevarsi che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la possibilità di costituzione di un RTI verticale non era impedita dalla legge di gara. Né la tipologia di raggruppamento costituito dal concorrente aggiudicatario ha mai formato oggetto, nel corso del giudizio di primo grado, di specifica censura da parte della società TSM, onde inferirne l’invalidità della certificazione di qualità prodotta perché limitata alle sole attività di carrozzeria effettivamente svolte dalla mandante.
8.3.1. Infatti, il disciplinare di gara contempla la possibilità di partecipare per imprese riunite in RTI, ma non specifica se il raggruppamento debba essere orizzontale o verticale (cfr. disciplinare di gara, pag. 3), richiedendo soltanto che alcuni requisiti, espressamente previsti – tra cui il contestato possesso della certificazione per la meccatronica – siano posseduti da tutte le imprese partecipanti, mentre gli altri requisiti possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
8.4. Acclarato che alla stregua delle previsioni della lex specialis, correttamente interpretate dalla sentenza, le distinte forme associative di raggruppamento (orizzontale, verticale o mista) sono state lasciate alla libera volontà dei concorrenti in base alle modalità di riparto delle attività dedotte nel contratto di appalto, nelle percentuali e negli ambiti indicati, mette conto evidenziare che nella fattispecie in esame le imprese appellate costituivano, quindi, un raggruppamento verticale (e sul punto, come bene rilevato dal primo giudice, né la stazione appaltante ha ritenuto di escludere il raggruppamento, né la ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione sotto questo specifico profilo), procedendo quindi a un riparto qualitativo e tipologico dei relativi servizi, in cui la partecipazione della mandante Autocarrozzeria Pucillo era limitata al 5,00 per cento e, soprattutto, veniva sostanzialmente circoscritta all’attività di “manutenzione delle componenti di carrozzeria”(cfr. atto di impegno per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese del 7 ottobre 2022, depositato da EAV agli atti del giudizio).
8.4.1. Tale riparto non contrastava con le previsioni del disciplinare di gara che al punto 1 pag. 4 prevedeva che “… l’offerta, inoltre, dovrà specificare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, per cui ciascuna impresa facente parte del raggruppamento doveva essere qualificata per la parte di prestazione che si impegnava ad eseguire.
Ciò, del resto, è coerente con quanto stabilito dall’art. 48 comma 4 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
8.5. Deve allora ritenersi che, alla luce del ruolo assunto, tra l’altro in esigua percentuale (solo il 5%), all’interno del RTI (limitato alla manutenzione della carrozzeria e, quindi, non ricomprendente anche le attività riguardanti i motori degli autobus da riparare), coerentemente l’Autocarrozzeria Pucillo presentava il certificato ISO 9001:2015 relativo alla “meccatronica” per la lavorazione di componenti per la carrozzeria e per gli allestimenti interni di autobus, con espressa esclusione dei “sistemi di propulsione”; quindi un certificato che copriva la “meccatronica” solo rispetto alle parti di carrozzeria, cioè soltanto rispetto all’attività che “prevalentemente” l’impresa doveva svolgere nel corso dell’esecuzione del servizio.
Sicché non è conducente l’osservazione dell’appellante circa l’assenza dell’avverbio “prevalentemente” nel successivo atto costitutivo del RTI Cimep del 22 dicembre 2022, non potendo dubitarsi, alla luce degli atti di gara, che la mandante Autocarrozzeria Puccillo si sarebbe occupata solo dei lavori di carrozzeria.
8.5.1. La certificazione di qualità allegata dalla mandante dimostra, dunque, il possesso del requisito specifico prescritto dal disciplinare di gara per l’accesso alla procedura con riferimento alla parte del servizio che la stessa mandante si è impegnata ad eseguire, secondo il principio di corrispondenza tra i requisiti di qualificazione del concorrente e la tipologia di attività effettivamente svolta.
8.6. Né vale affermare, in contrario, che il punto 2 del disciplinare di gara avrebbe comunque prescritto il possesso di certificazione di qualità per la “meccatronica”, senza distinzione di natura dei relativi raggruppamenti.
8.6.1. Al riguardo non può che ribadirsi in questa sede che l’interpretazione degli atti di gara deve essere necessariamente conforme, oltre che ai fondamentali principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e di tassatività delle cause di esclusione, ai principi, sanciti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che devono essere coerenti e corrispondenti con la specifica attività che il concorrente si è impegnato a svolgere.
8.6.2. La certificazione di qualità prescritta va, dunque, riferita alle attività svolte dal singolo concorrente o dal raggruppamento, in relazione alla sua tipologia e natura: sicché nella specie se una impresa raggruppata non eroga servizi di manutenzione sui sistemi di propulsione, ma unicamente di carrozzeria, risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che l’operatore economico sia tenuto a comprovare il requisito di qualità unicamente per la corrispondente attività di carrozzeria che si è impegnato a svolgere in sede di gara.
8.7. Le argomentazioni della sentenza non sono poi confutate neppure evocando, come parte appellante, una valenza generale della certificazione per la meccatronica, ossia necessariamente estesa nelle ipotesi di riparazione dei veicoli alle lavorazioni sulle componenti meccaniche e sui motori.
8.7.1. Al riguardo importa evidenziare che l’art. 1 della citata legge n. 122 del 1992 che disciplina le attività di autoriparazione non reca alcuna definizione di “meccatronica”, limitandosi a distinguere al comma 3 le attività di autoriparazione in quelle di: “a) meccatronica; b) carrozzeria; c) gommista”.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto non conducente il riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 122/1992 e ss.mm.ii., operato dalla società TSM, per inferirne una definizione legale di meccatronica e, per questa via, interpretare la disciplina delle certificazioni di qualità ISO 9001.
8.7.2. Vero è invece che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell’aggiudicataria, con l’ausilio delle consulenze tecniche di parte rimaste prive di sostanziale confutazione da parte dell’appellante, la meccatronica è essenzialmente una divisione dell’ingegneria, connubio tra meccanica, robotica e informatica che, applicata al settore automobilistico, può riguardare le lavorazioni su tutte le componenti degli autoveicoli, quindi non solo suoi motori, ma anche sugli elementi elettronici. Ne consegue che non necessariamente la meccatronica debba coinvolgere le lavorazioni connesse ai motori dei veicoli.
8.7.3. Al riguardo correttamente il primo giudice ha condiviso, in quanto fondato su ragionamento logico e coerente, né specificamente contestato da parte della ricorrente, quanto attestato nella relazione del 1.3.2023 del consulente tecnico della Autocarrozzeria Pucillo ove si afferma:
“Se si considera, però, un veicolo quale un autobus o un veicolo industriale, come un sistema più complesso della semplice combinazione di meccanica ed elettrica, allora si comprende facilmente che la meccatronica, come sopra definita, trova la sua necessaria applicazione nell’automazione dei sistemi di controllo interni ed esterni al veicolo, riducendo la necessità dell’intervento umano anche in operazioni ripetitive o complesse, per maggiore sicurezza o semplicemente per maggiore comodità e non necessariamente nel solo governo del propulsore.
Nello specifico, si ritiene che, riferito allo scopo di certificazione del certificato di Conformità CERT-09185-2001-AQ-NPL-SINCERT - Certificazione del Sistema di Gestione in accordo allo standard ISO 9001:2015 della AUTOCARROZZERIA PUCILLO & C. S.r.l. la stessa declinazione “Ricondizionamento parziale o totale e lavorazione di componenti per la carrozzeria e per gli allestimenti interni di autobus con esclusione dei sistemi di propulsione.(IAF: 29)” comprenda tra le attività oggetto della certificazione quelle riferite alla meccatronica, come le altre già citate discipline di saldatura, verniciatura, incollaggio, etc.., tanto è che, lo stesso Ente di certificazione, con nota di chiarimenti del 27/01/2023 dichiara di aver sottoposto ad audit attività inerenti le operazioni di meccatronica connesse alle lavorazioni di carrozzeria nell’ambito delle verifiche periodiche per il mantenimento della certificazione citata.”
8.7.4. Vero è anche che, come accertato dal consulente tecnico di Cimep sulla base di ricerche effettuate dalla banca dati Accredia, non esistono certificazioni ISO 9001:2015 con scopo di certificazione “meccatronica” perché la stessa non risulta qualificante in nessuno dei settori di accreditamento IAF (International Accreditation Forum) che, quindi, andavano indicati in uno alla branca “meccatronica”.
Al riguardo, correttamente la sentenza ha rilevato come la ISO 9001:2015, ossia la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall’ISO (International Organization for Standardization), attiene ai sistemi di gestione di qualità, divisa in settori di accreditamento, con ambito di applicazione molto vasto, ed indicato dal sistema IAF, che descrive in dettaglio i settori di accreditamento, in cui quello riferibile a riparazione di autoveicoli e motociclette è il settore 29.
8.7.5. L’attività di meccatronica rappresenta, infatti, un intero settore dell’ingegneria, in quanto tale non ricompresa in nessuno “scopo” specifico di certificazione validato per la ISO 9001:2015, risultando la stessa sempre abbinata ad attività e processi di lavorazione ricompresi in particolareggiati settori di accreditamento, quali sono, nell’autoriparazione, quelli contrassegnati dai codici IAF n. 18 e IAF n. 29 (quest’ultimo emergente dal certificato ISO 9001:2015 della Autocarrozzeria Pucillo).
8.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, dunque, concludersi che, come correttamente ritenuto dalla sentenza, il certificato prodotto dalla mandante, attestante lo svolgimento di attività di “meccatronica” limitato alla lavorazione di parti della carrozzeria e allestimenti interni di autobus, è conforme all’attività che la mandante in questione, la cui partecipazione era limitata al 5 per cento, si impegnava a svolgere nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, vale a dire l’attività di manutenzione delle componenti di carrozzeria.
8.8.1. A tale proposito, deve rilevarsi infine che con comunicazione del 27.1.2023 versata in atti, l’Organismo di certificazione DNV Business Assurance Italy S.r.l. ha chiarito che in sede di “audit”, svolto presso la sede della Pucillo, sono state verificate “attività inerenti le operazioni di meccatronica connesse alle lavorazioni di carrozzeria”, in armonia, peraltro, con la certificazione già posseduta, a far data dal 16 giugno 2014, dalla Autocarrozzeria Pucillo
8.9. Pertanto, la certificazione fornita dalla suddetta mandante soddisfa il requisito di partecipazione previsto nel disciplinare.
9. In conclusione, l’appello principale va respinto in quanto infondato, a ciò conseguendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti riproposti dalla Cimep.
10. Sussistono giusti motivi, a ragione della novità delle questioni trattate, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede: a) respinge l’appello principale; b) dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Guida alla lettura
Con pronuncia n. 2902 dello scorso 27 marzo la V Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione degli atti di gara.
Al riguardo i Giudici hanno rilevato che essa: “deve essere necessariamente conforme, oltre che ai fondamentali principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e di tassatività delle cause di esclusione, ai principi, sanciti nell’art. 83 del D.Lgs. 50/2026 (ratione temporis applicabile al caso oggetto di giudizio), di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che devono essere coerenti e corrispondenti con la specifica attività che il concorrente si è impegnato a svolgere”.
La decisione in commento trae avvio dall’appello avanzato, avente ad oggetto la presunta violazione delle previsioni del disciplinare di gara nonchè degli artt. 83 e 93 del d.lgs. n. 50/2016.
La Corte, nel ritenere l’appello infondato, ha anzitutto richiamato le previsioni della lex specialis di interesse per la fattispecie; e in specie le pagg. 2 (“Condizioni di partecipazione alla gara”) e 3 (“Raggruppamenti e Consorzi Ordinari”) del disciplinare di gara. Nel dettaglio, il paragrafo da ultimo citato prevede – altresì – che: “Nel caso di concorrenti costituiti in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui ai punti 1,2, e 3, devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento”. Dunque, a parere del Collego, il disciplinare di gara contempla la possibilità di partecipare per le imprese riunite in RTI, senza specificare se il raggruppamento debba essere orizzontale o verticale, richiedendo - esclusivamente - che alcuni requisiti, espressamente previsti (tra cui il contestato possesso della certificazione per la meccatronica), siano posseduti da tutte le imprese partecipanti, mentre gli altri requisiti possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Acclarato che alla stregua delle previsioni della lex specialis, correttamente interpretate, le distinte forme associative di raggruppamento (orizzontale, verticale o mista) sono state lasciate alla libera volontà dei concorrenti in base alle modalità di riparto delle attività dedotte nel contratto di appalto, nelle percentuali e negli ambiti indicati, la Sezione ha evidenziato che nella fattispecie in esame le imprese appellate costituivano, quindi, un raggruppamento verticale con conseguente riparto qualitativo e tipologico dei relativo servizi; riparto che non contrasta con le previsioni del disciplinare di gara che, al punto 1 pag. 4, prevede che: “…l’offerta, inoltre, dovrà specificare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” per cui ciascun impresa facente parte del raggruppamento doveva essere qualificata per la parte di prestazione che si impegnava ad eseguire. Ciò, del resto, è coerente - a parere del Consesso - con quanto stabilità dall’art. 48, comma 4, Codice appalti 2016, in base al quale: “Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
Nel caso oggetto di attenzione, dunque, la certificazione di qualità allegata dalla mandante dimostra il possesso del requisito specifico prescritto dal disciplinare di gara per l’accesso alla procedura con riferimento alla parte del servizio che la stessa mandante si è impegnata ad eseguire, secondo il principio di corrispondenza tra i requisiti di qualificazione del concorrente e la tipologia di attività effettivamente svolta.
La certificazione di qualità prescritta va, dunque, riferita alle attività svolte dal singolo concorrente o dal raggruppamento, in relazione alla sua tipologia e natura: sicché nella specie se una impresa raggruppata non eroga servizi di manutenzione sui sistemi di propulsione, ma unicamente di carrozzeria, risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che l’operatore economico sia tenuto a comprovare il requisito di qualità unicamente per la corrispondente attività di carrozzeria che si è impegnato a svolgere in sede di gara.