Tabella Valori dell’Imposta di Bollo

Art.18, comma 10, del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 pubblicato in GU n. 87 del 31 marzo 2023

L’art.18, comma 10, del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 pubblicato in GU n. 87 del 31 marzo 2023, richiama la tabella di cui all’allegato I.4 ove è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere una tamtum al momento della stipula del contratto di appalto ed in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Tabella Valori dell’Imposta di Bollo:

Importo contratto:

Fino ad Euro 39.999,99 esente da imposta di bollo

da Euro 40.000,00 ad Euro 149.999,99 l’Imposta di Bollo è pari ad Euro 40,00;

da Euro 150.000,00 ad Euro 999.999,99 l’Imposta di Bollo è pari ad Euro 120,00;

da Euro 1.000.000,00 ad Euro 4.999.999,99 l’Imposta di Bollo è pardi ad Euro 250,00;

da Euro 5.000.000,00 ad Euro 24.999.999,99 l’Imposta di Bollo è pari ad Euro 500,00;

oltre Euro 25.000.000,00 l’Imposta di Bollo dovuta è fissata ad Euro 1.000,00.

Come si evince dalla suddetta riportata tabella I.4 pubblicata in G.U. l’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, , che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Per consentire il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

“1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

“1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

“1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità:

nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo;

nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti;

nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;

nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

L’Agenzia delle Entrate precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite con la la predetta risoluzione sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.