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A proposito del rapporto intercorrente tra il sindacato del giudice amministrativo e la discrezionalità tecnica nelle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice sulle offerte tecniche. di Carmelanna De Vincenzo

Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058

In materia di gare d’appalto deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., in quanto nulla per difetto assoluto di motivazione, una sentenza che non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, recando la stessa una motivazione apodittica e tautologica.

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