Tar Catanzaro, sezione I – sentenza 7 febbraio 2019 n. 258

Gara – lex specialis – sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione – legittimità – mancato sopralluogo – esclusione doverosa

Gara – requisiti di partecipazione – idoneità professionale – iscrizione in CCIAA – corrispondenza contenutistica tra iscrizione e oggetto dell’appalto – limiti

Con la pronuncia in commento, il TAR Catanzaro si è pronunciato su due temi che, seppur in passato già indagati dalla giurisprudenza, rivestono comunque particolare interesse per gli operatori del settore, riguardando le condizioni di partecipazione a gare pubbliche. Si tratta della legittimità del c.d. sopralluogo obbligatorio previsto a pena di esclusione dalla lex specialis e della corretta perimetrazione del requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio “per attività inerenti l’oggetto dell’appalto”.

In relazione al primo argomento, il TAR ha preliminarmente chiarito che la stazione appaltante può legittimamente stabilire, a pena di esclusione, l’effettuazione del c.d. sopralluogo obbligatorio ogni qualvolta ritenga che un siffatto adempimento sia funzionale a garantire ai concorrenti una migliore valutazione delle prestazioni oggetto dell’appalto (nella specie, il “servizio di lavanolo” in favore di alcune aziende ospedaliere) e quindi alla formulazione di un’offerta maggiormente consapevole (cfr. art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Muovendo da tali premesse, sono state quindi accolte le doglianze della ricorrente, che aveva contestato la mancata esclusione dei concorrenti che non avevano provveduto a effettuare il sopralluogo, così come previsto negli  atti di gara e poi specificato nei chiarimenti.

Con riguardo, poi, al requisito di idoneità professionale della cd. iscrizione camerale, il TAR – nel rigettare il ricorso volto a ottenere l’esclusione di talune imprese in quanto prive, secondo la prospettazione del ricorrente, del requisito dell’iscrizione in CCIAA perché quest’ultimo certificato non contemplava anche l’attività di trasporto, pure annoverata dal capitolato, oltre a quella di lavanolo - ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’integrazione del requisito non occorre “una perfetta e assoluta sovrapponibilità” tra le prestazioni svolte dall’impresa, descritte dal certificato camerale, e l’oggetto del contratto di appalto.

Il TAR ha chiarito che il suddetto requisito ha la finalità sostanziale di consentire l’ingresso in gara alle sole imprese che siano fornite di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto di affidamento, coerenza che deve essere accertata dall’amministrazione in concreto, secondo una valutazione globale e complessiva delle prestazioni oggetto di gara.

In senso opposto, una rigida e formalistica interpretazione del requisito determinerebbe un’ingiustificata e illegittima restrizione dei potenziali concorrenti, in violazione dei principi di favor partecipationis e par condicio.

LEGGI LA SENTENZA

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00258/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00604/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2018, proposto da 
Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Marafioti, domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale; 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituite in giudizio; 

nei confronti

Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Gennaro Notarnicola, in Catanzaro, alla via G. Argento, n. 14; 
Servizi Sanitari Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Melone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Servizi Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Lavelux S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Giuseppe Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Ermes Coffrini, in Catanzaro, alla via XX Settembre, n. 63;
Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a., non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

- del decreto della Stazione Unica Appaltante presso la Regione Calabria del 4 aprile 2018, n. 2804, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di lavanolo alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria. Determinazione ammissioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016”, nella parte in cui ha approvato gli esiti dell'attività svolta dal seggio di gara e riportata nei verbali del 7 marzo 2018, 12 marzo 2018 e 22 marzo 2018 e ha ammesso alle fasi successive di gara i seguenti operatori economici: LAVIT s.c.p.l.; RTI Servizi Italia S.p.a. / Lavalux S.r.l..; Hospital Service S.r.l.; Adapta S.p.a.; Servizi Sanitari Integrati S.r.l.:

dei verbali del 7 marzo 2018, 12 marzo 2018 e 22 marzo 2018 e di tutte le attività o operazioni compiute dal seggio di gara nella parte in cui non è stata disposta la esclusione degli operatori sopra richiamati;

- del bando di gara, del disciplinare e modelli di dichiarazione allegati, del protocollo di legalità e del CSA nella parte in cui disciplinano le modalità di presentazione della offerta, i requisiti di moralità e di onorabilità nonché di partecipazione e qualificazione degli operatori; nonché specificano l'oggetto dell’appalto, in uno alle FAQ e/o chiarimenti dell’ente, siccome richiamati in ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi atti interni non conosciuti.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T., di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., di Hospital Service S.r.l., di Servizi Italia S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. – Oggetto dell’odierno ricorso è l’ammissione di alcuni operatori economici alla gara per l’affidamento del servizio di lavanolo alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria, indetta dalla Regione Calabria quale Stazione Unica Appaltante.

L’ammissione è stata contestata dal Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l., la quale ha presentato offerta per i lotti 1, 4 e 5, con ricorso discusso all’udienza del 19 dicembre 2018, previo contraddittorio con la Regione Calabria e con i controinteressati costituiti, secondo quanto meglio specificato in epigrafe.

2. – Occorre preliminarmente interrogarsi sull’ammissibilità del ricorso, che riguarda la gara relativa a tre dei nove lotti in cui il complessivo appalto si suddivide.

2.1. – È noto, infatti, che l’art. 120, comma 11-bis c.p.a., introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. i) d.lgs. 18 aprile 016, n. 50, stabilisce che "nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto".

La giurisprudenza (cfr., tra le ultime, TAR Toscana, Sez. III, 26 luglio 2018, n. 1102) ha in proposito evidenziato che il bando di una gara suddivisa in più lotti costituisce un atto ad oggetto plurimo che determina l'indizione non di un'unica gara ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è una distinta aggiudicazione.

Ne discende che i provvedimenti che riguardino più lotti sono solo cartolarmente unitari, risultando piuttosto scindibili in tanti distinti provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione quanti sono i lotti di gara (Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2892).

L'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., quindi, ha codificato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449; Cons Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241), secondo cui l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso gli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, rileva la contestazione diretta di un unico atto e si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

Il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o atto; il ricorso cumulativo nel caso d'impugnazione diretta di atti e provvedimenti adottati dalla stazione appaltante nel corso di un'unica procedura di aggiudicazione distinta in più lotti non è ammissibile se sono impugnati atti diversi (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 51; TAR Lazio, Sez. II-quater, 16 gennaio 2017, n. 708).

2.2. – Nel caso di specie, il provvedimento di ammissione oggetto di impugnativa è unitario e parte ricorrente contesta l’ammissione degli operatori economici controinteressati alla gara relativa ai vari lotti per i medesimi motivi.

Dunque, il ricorso cumulativo deve ritenersi in tale caso ammissibile (alle stesse conclusioni giunge, per una vicenda analoga, TAR Lazio - Roma, Sez. II-ter, 23 luglio 2018, n. 8328).

3. – Con il primo motivo di ricorso ci si duole che la stazione appaltante abbia ammesso alla gara alcuni candidati benché essi non avessero eseguito il sopralluogo sui luoghi presso i quali il servizio sarà prestato, in contraddizione con la legge speciale di gara.

3.1. – L’art. 3.8 del disciplinare di gara stabilisce che ciascuna delle imprese concorrenti “dovrà, a pena esclusione, recarsi presso gli immobili dove dovrà essere espletato il servizio, al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica”.

Secondo parte ricorrente l’amministrazione avrebbe tenuto una condotta illegittima laddove non ha escluso dalla gara i controinteressati, che non hanno adeguatamente documentato di aver effettuato il sopralluogo di tutte le strutture presso le quali è previsto l’espletamento del servizio di lavanolo.

3.2. – Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597) ha di recente ricordato come l’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.”, così che la clausola che preveda a pena di esclusione il sopralluogo non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge, salvo che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto.

L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037).

E’ stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

3.3. – Ne consegue che la previsione, a pena di esclusione, dell’obbligo di sopralluogo dei locali in cui il servizio dovrà essere prestato è legittima.

3.4. – Rendendo chiarimenti ad alcuni dubbi prospettati dagli operatori economici, la Stazione Unica Appaltante ha poi precisato che “Il sopralluogo deve essere effettuato almeno presso i P.O. delle Aziende Sanitarie interessate dal servizio, fermo restando che l’operatore economico, in fase di esecuzione del servizio, non potrà lamentare la mancata conoscenza di elementi ambientali e logistici che possono in qualsiasi modo limitare il servizio offerto”.

Ora, è vero che le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante ad integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708).

Nondimeno, tenuto conto anche della funzione sostanziale e non meramente formale dell’obbligo di sopralluogo, non può ritenersi che debbano essere esclusi quegli offerenti che, conformandosi ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, abbiano eseguito il sopralluogo dei soli presidi ospedalieri, per come indicati nell’allegato n. 13 del capitolato tecnico.

D’altra parte, in materia di gare d'appalto, il principio comunitario relativo alla tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare, con l'esclusione dalla procedura, il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, ai fini dell'interpretazione della disciplina di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2011, n. 2446 e Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5454).

3.5. – Quanto testé precisato, deve riscontrarsi in fatto come:

a) la Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T. abbia prodotto l’attestato di sopraluogo relativo a tutti i presidi ospedalieri dei lotti 1 e 5, cui ha partecipato;

b) Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a. non abbia prodotto, con riferimento al lotto n. 1, il verbale di sopralluogo relativo al presidio ospedalieri di Soveria Mannelli;

c) il costituendo RTI Servizi Italia S.p.a. e Lavelux S.r.l. abbia prodotto l’attestato di sopralluogo relativo a tutti i presidi ospedalieri dei lotti 1, 4 e 5, cui ha partecipato; le incongruenze e le inesattezze nelle certificazioni di sopralluogo sono imputabili a chi le ha rilasciate e non inficiano il dato sostanziale dell’avvenuto sopralluogo;

d) Servizi Sanitari Integrati S.r.l. non abbia prodotto, con riferimento al lotto n. 1, il verbale di sopralluogo relativo al presidio ospedalieri di Soveria Mannelli, mentre le incongruenze e le inesattezze nelle altre certificazioni di sopralluogo sono imputabili a chi le ha rilasciate e non inficiano il dato sostanziale dell’avvenuto sopralluogo;

e) Hospital Service S.r.l. ha abbia prodotto l’attestato di sopralluogo relativo a tutti i presidi ospedalieri dei lotti 1, 4 e 5, cui ha partecipato, atteso che quello di Chiaravalle Centrale non è un presidio ospedaliero, bensì una casa della salute.

In conclusione, il motivo si rivela fondato limitatamente alla parte in cui censura la mancata esclusione dalla gare relativa al lotto n. 1 di Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., i quali, in contrasto con la legge di gara, non hanno eseguito il dovuto sopralluogo presso i presidi ospedalieri in cui la prestazione dovrà svolgersi.

4. – Con il secondo motivo di ricorso ci si duole che la stazione appaltante abbia ammesso alla gara alcuni operatori economici benché non siano iscritti nel registro delle imprese per l’attività di trasporto da e per la lavanderia della biancheria ospedaliera.

4.1. – Invero, l’art. 2.3. del disciplinare di gara stabilisce che “L’operatore economico dovrà essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n.50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto”.

Il successivo art. 3 stabilisce che “l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria e prevede in particolare i seguenti servizi: (…) - trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi del Fornitore con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio”.

Ebbene, Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T., Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a., il costituendo RTI Servizi Italia S.p.a. e Lavelux S.r.l., Servizi Sanitari Integrati S.r.l., non soddisferebbero il requisito in questione, atteso che non risultano iscritte nel registro delle imprese per l’attività di trasporto.

4.2. – La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2017, n.5182) ha chiarito che, in virtù del nuovo codice dei contratti pubblici, l'iscrizione camerale è assurta, ex art. 83, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale e anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1; utilità sostanziale della certificazione camerale è filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico; da tale ratio - e nell'ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell'oggetto e della funzione dell'affidamento (artt. 1363, 1367 e 1369 c.c.) - si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l'oggetto sociale viene inteso come la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale.

4.3. – Tuttavia, la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170).

Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all'ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale. Dunque, l'esigenza di garantire la serietà e l'adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l'ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale (TAR Abruzzo, 26 febbraio 2018, n. 71).

4.4. – Nel caso di specie, la discrasia tra l’elenco dei servizi ricompreso nell’oggetto dell’appalto e le attività per le quali gli operatori economici sono iscritti presso la Camera di commercio appare secondaria, posto che riguarda soltanto un’attività – trasporto della biancheria da e per la lavanderia – ancillare rispetto al lavanolo.

Una lettura ragionevole della legge di gara, alla luce del quadro normativo supra delineato, porta alla conclusione che gli operatori economici cui parte ricorrente fa riferimento erano in possesso del requisito di cui all’art. 83, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il motivo è dunque infondato.

5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce che Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a. e Servizi Sanitari Integrati S.r.l. non possiederebbero il necessario requisito di capacità economico e finanziaria, non avendo prodotto adeguate referenze bancarie.

5.1. – Invero, l’art. 2.4. del disciplinare richiedeva ai partecipanti di produrre “idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993”.

La giurisprudenza costante formatasi sul punto ha chiarito, già sotto il regime normativo previgente, che le referenze bancarie non hanno la funzione di garantire la solvibilità dell'impresa o la sua affidabilità rispetto all'esecuzione dell'appalto, ma di attestare la serietà e correttezza dell'impresa, la sua puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti (TAR Piemonte, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 404; TAR Campania - Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2014, n. 6108).

5.2. - In assenza di maggiori specificazione, dunque, ritiene il Collegio che le dichiarazioni richieste ai fini della dimostrazione dell’idoneità economica e finanziaria non dovevano avere uno contenuto determinato, essendo sufficiente che esse attestino la serietà e la correttezza dell’operatore economico.

Nel caso di specie, tale attestazione è riscontrabile nelle dichiarazioni bancarie presentate dei due soggetti di cui si discute, nelle quali vi è, peraltro, uno specifico riferimento alla gara di cui si tratta.

Ne consegue che il motivo di ricorso, infondato, va disatteso.

6. – Con il quarto motivo di ricorso si assume che Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a. e Servizi Sanitari Integrati S.r.l. sarebbero stati ammessi alla gara benché difettino del requisiti di carattere tecnico e professionale.

6.1. – In effetti, l’art. 25 del disciplinare di gara stabilisce che “l’operatore economico partecipante dovrà dimostrare riportandolo nel mod. 2 – DGUE- alla parte IV punto C), relativamente a ciascun lotto, di aver eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o soggetti privati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n. 2 (due) servizi di lavanolo di importo complessivo pari o superiore al valore annuale IVA esclusa del lotto al quale partecipa. NB: Per ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUEE. Per gli appalti”

Ora, poiché il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 3 gennaio 2018, il triennio di riferimento è costituito dagli anni 2015-2016-2017.

Invece, i due soggetti citati hanno dichiarato di soddisfare il requisito prendendo erroneamente come riferimento il triennio 2014-2015-2016.

La loro ammissione alla gara sarebbe, pertanto, illegittima.

6.2. – Il motivo è infondato, in quanto, come spiegato dalla Regione Calabria nelle proprie difese, Servizi Sanitari Integrati S.r.l. ha indicato due appalti pluriennali per servizi di lavanolo a favore di altrettanti soggetti pubblici che si sono svolti, tra l’altro, nel 2015 e nel 2016 per importo complessivo, riferito soltanto a tali due annualità utili, superiore ad € 2.500.000,00; mentre Adapta ha indicato quattro appalti pluriennali per servizi di lavanolo a favore di altrettanti soggetti pubblici che si sono svolti, tra l’altro, nel 2015 e nel 2016 per importo complessivo, riferito soltanto a tali due annualità utili, superiore ad € 15.000.000,00.

In sostanza, tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 2.5 del disciplinare secondo la quale in caso di appalti pluriennali sarebbe stata computata la sola quota parte svolta nel triennio di riferimento, i due operatori hanno superato l’importo totale indicato nel disciplinare addirittura considerando una sola annualità.

Ciò, in un’ottica sostanziale, rende ininfluente l’errore di tali due operatori economici nell’individuazione del triennio di riferimento.

7. – Con l’ultimo motivo di ricorso ci si duole che alla gara siano state ammesse Servizi Italia S.r.l. e Hospital Service S.r.l. in violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2015 e del Patto di Integrità che gli offerenti si sono impegnati a rispettare.

7.1. – Più in particolare:

a) Servizi Italia S.r.l. avrebbe omesso di dichiarare che Enea Righi, amministratore, è stato rinviato a giudizio per corruzione dal Tribunale di Modena nell’ambito della indagine sull’appalto di global service del Policlinico di Modena;

b) Hospital Service S.r.l. avrebbe omesso di dichiarare che Antonio Colasante, direttore tecnico e socio di maggioranza cessato, è stato colpito da misura cautelare degli arresti domiciliari e poi rinviato a giudizio d’innanzi al Tribunale di Lanciano per riciclaggio con riferimento all’appalto di lavanolo presso l’ASL Lanciano - Vasto-Chieti.

7.2. – Ritiene il Collegio che il riferimento al Patto di Integrità sia inconferente, atteso che, a seguito della sua sottoscrizione, è sorto l’obbligo per l’operatore economico di tenere determinate condotte virtuose con riferimento alla specifica procedura concorsuale nell’ambito della quale esso è stato sottoscritto (art. 3) ed è stata prevista in contratto la clausola risolutiva espressa per il caso di violazione di tali obblighi e per il caso in cui sopraggiunga, nel corso dell’esecuzione del contratto, il rinvio a giudizio o l’applicazione di una misura cautelare per alcuni reati significativi.

Nel caso che ci occupa, al contrario, non risulta integrato alcuna delle ipotesi disciplinate dal patto di Integrità.

Non a caso, la giurisprudenza ha chiarito che il Patto di integrità fa sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non si riferisce, pertanto, a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti; in astratto, ove fosse imposto con il patto di integrità un impegno di lealtà, trasparenza e correttezza riferito anche ad appalti precedentemente eseguiti, si verificherebbe un'indebita sovrapposizione con le previsioni legislative in materia di requisiti di moralità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 722).

7.3. – Sotto un altro profilo, l’eventuale rinvio a giudizio dell’amministratore o del direttore tecnico di un operatore economico per corruzione o per riciclaggio, nonché l’applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, non costituiscono adeguati mezzi di prova della commissione di un grave illecito professionale, che comporterebbe l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016; la loro omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell’operatore ai sensi della successiva lett. c-bis) dell’art. 80.

Infatti, le linee guida ANAC n. 6 – emanate ai sensi del comma 13 dell’art. 80 citato, con cui l’Autorità ha determinato quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative – prevedono che prova adeguata dell’illecito professionale sia costituita quanto meno da “provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.”.

I controinteressati non avevano pertanto l’obbligo di dichiarare le vicende di rilevanza penale cui parte ricorrente ha fatto riferimento.

Il quinto motivo di ricorso è quindi infondato.

8. – Rimangono da esaminare i ricorsi incidentali proposti da alcuni dei controinteressati.

8.1. – Servizi Italia S.p.a. ha impugnato in via incidentale l’art. 2.6. del disciplinare di gara se interpretato nel senso che imponga agli operatori economici partecipanti alla gara di dichiarare anche gli eventuali rinvii a giudizio.

Poiché in questa sede è stata data una diversa interpretazione della legge di gara, non vi è luogo per esaminare la censura.

8.2. – Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T. ha impugnato in via incidentale l’ammissione alla gara della parte ricorrente, che non avrebbe dimostrato di aver svolto il sopralluogo presso il poliambulatorio di Decollatura, il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, presso alcuni ambulatori di Vibo Valentia e di Mileto e presso il Centro Direzionale “Il Granaio” di Crotone.

Inoltre, ha impugnato l’art. 2.8. del disciplinare di gara, nella parte in cui impone a pena di esclusione il sopralluogo di tutte le strutture presso le quali il servizio deve essere prestato, in quanto concretizzerebbe l’indebita introduzione di una causa di esclusione non tipizzata dalla legge.

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che il Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. ha dimostrato di aver svolto il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme.

Ciò posto, e per la ragioni illustrate ai §§ 3.1.-3.4., entrambi i motivi di ricorso incidentale si rivelano infondati.

Infatti, era sufficiente che gli operatori economici offerenti dimostrassero di aver eseguito il sopralluogo presso i presidi ospedalieri, cosa che il Gruppo Industriale Di Giacomo ha fatto.

8.3. – Hospital Service S.p.a. ha impugnato incidentalmente la legge speciale di gara, ove sia interpretata nel senso di condurre alla sua esclusione.

Poiché il Collegio ha ritenuto che l’operatore economico in questione non andasse escluso dalla gara, non vi è luogo ad esaminare il motivo.

9. – In conclusione, occorre accogliere il ricorso principale limitatamente alla parte in cui censura la mancata esclusione dalla gara relativa al lotto n. 1 di Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., annullando conseguentemente in tale parte il provvedimento impugnato.

10. – La parziale fondatezza del ricorso principale giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il decreto della Stazione Unica Appaltante presso la Regione Calabria del 4 aprile 2018, n. 2804, nella parte in cui non esclude dalla gara relativa al lotto n. 1 di Adapta Processi Industriale per l'igiene e la sterilizzazione S.p.a. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l.

Rigetta il ricorso nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Tallaro

 

Vincenzo Salamone

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO