Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 30 novembre 2018, n. 31108
La domanda avanzata da un'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico per l’adeguamento dei contributi dovuti dall'ente territoriale, in osservanza degli operanti criteri legali di derivazione comunitaria, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di accertamento del quantum, momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un’obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata.