Cons. Stato, comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782
Il Consiglio di Stato, all'esito dell'Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo scorso, il successivo 30 marzo ha reso il parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il parere sottolinea che il Legislatore delegato ha esercitato solo una parte della delega conferitagli dal Parlamento entro il termine di scadenza e pertanto tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi.
Inoltre il decreto "integrativo e correttivo" deve assolvere a questa funzione e non può costituire una seconda riforma, tale da modificare scelte di fondo operate in sede di esercizio della delega.
Gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 consistono in eliminazione di refusi ed errori materiali; coordinamento “esterno” del codice appalti con altri ambiti normativi, e implementazione delle abrogazioni espresse di fonti normative non più attuali; eliminazione di errori formali e sostanziali di recepimento delle direttive europee e di attuazione della legge delega; rimedio a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza.
Con riferimento al tentativo di far fronte alle difficoltà nate dalle prime applicazioni, il Consiglio di Stato ritiene prematuro che si voglia far fronte a queste problematiche in codesta sede: non essendo stato completato il quadro degli atti attuativi, una buona parte del codice non ha ancora avuto pratica applicazione, e non è stato possibile cogliere a pieno le criticità applicative da correggere.
I Giudici di Palazzo Spada auspicano che il Parlamento possa portare a due anni il termine, ora annuale, per le correzioni del codice: questo sarebbe un periodo di tempo adeguato per fronteggiare anche le difficoltà sorte in sede applicativa.
Il Consiglio di Stato auspica poi che la legislazione sugli appalti pubblici abbia maggiore stabilità e non venga di continuo modificata, come, invecce, è avvenuto con la precedente.
Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782