Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.
(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
Art. 3.
(Definizioni)
TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
Art. 5.
(Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e
accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore
pubblico)
Art. 6.
(Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente
aggiudicatore facente parte di una joint venture)
Art. 7.
(Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata)
Art. 8.
(Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
Art. 10. (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali)
Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua
e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di
energia)
Art. 12. (Esclusioni specifiche nel settore idrico)
Art. 13. (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
Art. 14. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi
dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in
un paese terzo)
Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
Art. 16. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme
internazionali)
Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
Art. 18. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)
TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito
pubblico)
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
nonché per i servizi)
Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia
di lavori pubblici)
Art. 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
TITOLO IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 28. (Contratti misti di appalto)
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni)
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35. (Soglie di
rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37. (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze)
Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
Art. 39. (Attività di committenza ausiliarie)
Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione)
Art. 41. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di
committenza)
Art. 42. (Conflitto di interesse)
Art. 43. (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di
Stati membri diversi)
TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I - MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I -DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)
Art. 45. (Operatori economici)
Art. 46. (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)
Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
Art. 49. (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)
Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
Art. 51. (Suddivisione in lotti)
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)
SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
Art. 54. (Accordi quadro)
Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione)
Art. 56. (Aste elettroniche)
Art. 57. (Cataloghi elettronici)
Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 59. (Scelta delle procedure)
Art. 60. (Procedura aperta)
Art. 61. (Procedura ristretta)
Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara)
Art. 64. (Dialogo competitivo)
Art. 65. (Partenariato per l'innovazione)
CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
SEZIONE I – BANDI E AVVISI
Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)
Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
Art. 68. (Specifiche tecniche)
Art. 69. (Etichettature)
Art. 70. (Avvisi di preinformazione)
Art. 71. (Bandi di gara)
Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)
Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara)
Art. 75. (Inviti ai candidati)
Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)
SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)
Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
Art. 79. (Fissazione di termini)
Art. 80. (Motivi di esclusione)
Art. 81. (Documentazione di gara)
Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
Art. 85. (Documento di gara unico europeo)
Art. 86. (Mezzi di prova)
Art. 87. (Certificazione delle qualità)
Art. 88. (Registro on line dei certificati (e-Certis)
Art. 89. (Avvalimento)
Art. 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)
Art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a
partecipare)
Art. 92. (Riduzione del numero di offerte e soluzioni)
Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)
Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
Art. 96. (Costi del ciclo di vita)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Art. 99. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
TITOLO V - ESECUZIONE
Art. 100. (Requisiti di
esecuzione dell’appalto)
Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)
Art. 102. (Collaudo)
Art. 103. (Garanzie definitive)
Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)
Art. 105. (Subappalto)
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia)
Art. 107. (Sospensione)
Art. 108. (Risoluzione)
Art. 109. (Recesso)
Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)
Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)
TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO
Art. 114. (Norme
applicabili e ambito soggettivo)
Art. 115. (Gas ed energia termica)
Art. 116. (Elettricità)
Art. 117. (Acqua)
Art. 118. (Servizi di trasporto)
Art. 119. (Porti e aeroporti)
Art. 120. (Servizi postali)
Art. 121. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi)
SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 122. (Norme
applicabili)
Art. 123. (Scelta delle procedure)
Art. 124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)
Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara)
Art. 126. (Comunicazione delle specifiche tecniche)
Art. 127. (Pubblicità e avviso periodico indicativo)
Art. 128. (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)
Art. 129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Art. 130. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Art. 131. (Inviti ai candidati)
Art. 132. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai
candidati e agli offerenti)
SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE
Art. 133. (Principi
generali per la selezione dei partecipanti)
Art. 134. (Sistemi di qualificazione)
Art. 135. (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)
Art. 136. (Applicabilità dei motivi di esclusione e dei
criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)
Art. 137. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)
Art. 138. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)
Art. 139. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE
Art. 140. (Norme
applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)
Art. 141. (Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)
CAPO II - APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI
Art. 142. (Pubblicazione
degli avvisi e dei bandi)
Art. 143. (Appalti riservati per determinati servizi)
Art. 144. (Servizi di ristorazione)
CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Art. 145. (Disciplina
comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)
Art. 146. (Qualificazione)
Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione)
Art. 148. (Affidamento dei contratti)
Art. 149. (Varianti)
Art. 150. (Collaudo)
Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)
CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
Art. 152. (Ambito di
applicazione)
Art. 153. (Bandi e avvisi)
Art. 154. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei
partecipanti)
Art. 155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)
Art. 156. (Concorso di idee)
Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)
CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
Art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo)
CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE PRIMA - DIFESA E SICUREZZA
Art. 159. (Difesa e
sicurezza)
Art. 160. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)
Art. 161. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in
base a norme internazionali)
Art. 162. (Contratti secretati)
Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)
PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 164. (Oggetto e
ambito di applicazione)
Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle
concessioni)
Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)
Art. 167. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
Art. 168. (Durata delle concessioni)
Art. 169. (Contratti misti di concessioni)
CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI
Art. 170. (Requisiti
tecnici e funzionali)
Art. 171. (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)
Art. 172. (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)
Art. 173. (Criteri di aggiudicazione)
CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 174. (Subappalto)
Art. 175. (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia)
Art. 176. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per
inadempimento e subentro)
Art. 177. (Affidamenti dei concessionari)
Art. 178. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio)
PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
Art. 179. (Disciplina comune applicabile)
TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 180. (Partenariato
pubblico e privato)
Art. 181. (Procedure di affidamento)
Art. 182. (Finanziamento del progetto)
Art. 183. (Finanza di progetto)
Art. 184. (Società di progetto)
Art. 185. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da
parte delle società di progetto)
Art. 186. (Privilegio sui crediti)
Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilità)
Art. 188. (Contratto di disponibilità)
Art. 189.
(Interventi di sussidiarietà orizzontale)
Art. 190. (Baratto amministrativo)
Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere)
TITOLO II - IN HOUSE
Art. 192. (Regime
speciale degli affidamenti in house)
Art. 193. (Società pubblica di progetto)
TITOLO III - CONTRAENTE GENERALE
Art. 194. (Affidamento a
contraente generale)
Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)
Art. 196. (Controlli sull'esecuzione e collaudo)
Art. 197. (Sistema di qualificazione del contraente generale)
Art. 198. (Norme di partecipazione alla gara del contraente
generale)
Art. 199. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente
generale)
PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI
Art. 200. (Disposizioni
generali)
Art. 201. (Strumenti di pianificazione e programmazione)
Art. 202. (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture
prioritarie)
Art. 203. (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I - CONTENZIOSO
CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI
Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali)
CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 205. (Accordo bonario per i lavori)
Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)
Art. 207. (Collegio consultivo tecnico)
Art. 208. (Transazione)
Art. 209. (Arbitrato)
Art. 210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei
segretari)
Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC)
TITOLO II - GOVERNANCE
Art. 212. (Indirizzo e coordinamento)
Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione)
Art. 215. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Art. 216. (Disposizioni transitorie
e di coordinamento)
Art. 217.
(Abrogazioni)
Art. 218.
(Aggiornamenti)
Art. 219. (Clausola di invarianza
finanziaria)
Art. 220.
(Entrata in vigore)
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
(omissis)
VISTA la legge 28 gennaio
2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE ..."
(omissis)
CONSIDERATO che la citata
legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a
disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni
incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e
finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente
disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed
applicative;
CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la
possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto
legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio
2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina
vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un
unico decreto;
(omissis)
VALUTATA l'opportunità di procedere
all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un
sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e
servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla
disciplina europea;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo
che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
207 del 2010;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 286;
UDITO il
parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza della commissione speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15 aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
1) lavori di genio civile di cui all’allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per
il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a
funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore
(in realtà pari o superiore - n.d.r.) alle soglie di cui all’articolo 35
sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da
amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a);
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono
strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche
diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di
permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono
le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il
titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto
titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire,
con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando
lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità
previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi
della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in
virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previa accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 28. (rectius: comma 26)
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (oggi Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007)
Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale [rectius: regionale] ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti
pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che
figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni
aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma
societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche,
esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità
competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli
organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma
operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini
dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti
speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia
stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si
basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del
presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della
parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi
soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata
parte IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza
delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata
all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese
di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se
del caso, attività di committenza ausiliarie;
l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base
permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori,
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di
aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori,
forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di
appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione
appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione
appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco
istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera
a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di
cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di
lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata
una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico
privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato
che offre servizi di supporto sul mercato
finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da
parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o
in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o
indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse
dall'impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o
prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla
procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità
giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati
con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso
di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa
collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante
sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di
un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In
particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che
hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno
meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato
invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva
con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o
ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione
di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato
al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli
relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice, in cui operano le stazioni appaltanti;
hh) «settori speciali» i
settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di
servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi
a una delle attività di cui all’allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle
esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla
progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto,
riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con
mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e
sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle
opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in
luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche
geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e
di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di
ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche
con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio
generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione
delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo
44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti
e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione
per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione
di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più
operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi
sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al
concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo
nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero
degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o
dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al
concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del
mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di
consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;
bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del
concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume
che per standard di qualità previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del
servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni
appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e
territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e
del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e
dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di
premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo
determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività
consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione
operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa
all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità
individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi
di comunicazione previsti dall'articolo
44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle
condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco
dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il
capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del
progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del
finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il
contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione
di lavori;
hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate,
a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata
destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.
Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante
fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di
tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante
una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico
operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente
sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante
una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più
operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente
sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante,
su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice,
nonché dall’allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti
o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di
preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara,
l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni
contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e
gli eventuali documenti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni
appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o
determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando
di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la
concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli
eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il
rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come
condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per
accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori,
servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento
di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni
operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti,
con le modalità stabilite dal presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione
appaltante avvia un dialogo con i
candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni
atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico»,
un sistema costituito da soluzioni informatiche e di
telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione
interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione
appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che
consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono
apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai
soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti
specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di
acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli
appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo
svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di
negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un
sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un
dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso
o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo
una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni
appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati
e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la
ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del
prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della
materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo
smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si
conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in
questione soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti
dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume
la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio
di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o
che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo
metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali,
nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo
stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto
sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva.
Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di
elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e
che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a
pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della società dell'informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common
Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, (oggi
Regolamento
(CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007) assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai
sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da
una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il
lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito
del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità;
bbbbb) «Opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area
di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone
e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce
alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene
determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo tra due o più amministrazioni aggiudicatrici
o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività
di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di
controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base
qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti
o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.
TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
previste
dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da
rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di
esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate
dalla cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 6. (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)
1. In deroga all’articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attività oggetto dell’appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune
aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori,
per svolgere un’attività ai sensi degli articoli da 115 a 121
di cui all'allegato II con un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori;
b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all’articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati.
(3). Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 7.
Art. 7. (Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata)
1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all’allegato II a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l’onere di dimostrare in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.
4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.
Art. 8. (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.
3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell’allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.
6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l’applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità del citato comma 1, a seguito dell’informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l’Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.
7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente codice se la Commissione europea:
a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1,
in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall’allegato VII;
b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato
di cui alla lettera a) del presente comma.
8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell’atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l’Autorità o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.
9. Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.
Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.
3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all’articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.
Art. 10. (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)
1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente
per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di
documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione
della posta elettronica registrata;
b) servizi finanziari identificati con i codici del
CPV da 66100000-1 a
66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti
correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il
deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.
Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori
che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui
all’articolo 117, comma 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi
nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli
115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia.
Art. 12. (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di
acqua potabile;
b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20
per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti
di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Art. 13. (Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Art. 14. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
Art. 16. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti è tenuto [sono tenute] ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo
internazionale, concluso in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo
Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori,
forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione
congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
b) un'organizzazione internazionale.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudica[no] in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).
Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono
aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero
gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo
di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il
termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di
«programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro
dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o
conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità
pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a
organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al
punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che
la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre
che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere
prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi
legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o
sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di
detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio
dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati
all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione
contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro
identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o
metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici
CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico
nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori
ordinari e alle concessioni.
Art. 18. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di
gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai
sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV
92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto
esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non
include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle
loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno
dell'Unione europea.
Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)
1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui allarticolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e
di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti
delegano la procedura di affidamento.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.
Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel
contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali
nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione
del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.
Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo
46.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentita
l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo
46, comma 1. Fino alla data di
entrata n vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico
è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il
decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di
idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.
All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80
nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo
83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di
cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o
l’invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella
parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso
in cui il servizio sia messo in gara separatamente.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari
degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359
del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non
si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al
presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I
predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.
Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma
6.
Art. 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi,
anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di
tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale
unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili
interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra
sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in
forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia
di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui
all’articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i),
(in realtà di cui all'art. 24, comma 1, lettera
d), ovvero all'art. 46, comma 1 - n.d.r.) che
dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a
un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità ove il progetto sia stato
redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è
effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della
struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.
TITOLO IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 28. (Contratti misti di appalto)
1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all’articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.
11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.
12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle
disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle
disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto è aggiudicato secondo il presente codice se una delle attività cui
è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta
né a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti
nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle
concessioni.
13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo