TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 luglio 2026, n. 13587

1. Ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, le uniche ipotesi per le quali è espressamente prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici sono quelle dell’aver operato nei cantieri senza la patente a crediti o con una patente con un numero di crediti inferiore a 15.

Nessuna disposizione prevede, invece, la sanzione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. in caso di sospensione cautelare a seguito di incidenti.

2. In secondo luogo, l’espressa previsione per cui non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III determina, perdurando la validità di questa, l’assoluta irrilevanza delle vicende afferenti alla patente a crediti sulla possibilità per l’impresa di operare sui cantieri.

Guida alla lettura

Il TAR Roma, Sezione III, è tornato a pronunciarsi sul tema degli incidenti in attività di cantiere e, in particolare, sulla possibile applicazione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. a fronte di tali incidenti. In sintesi, con la sentenza n. 13587, è stata esclusa la sanzione dell’interdizione tout court in caso di sospensione cautelare della patente a crediti.

La vicenda in contestazione prende le mosse da un appalto relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale e adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Nazionale Calcio (professionisti) dello << Stadio Italia >>, a seguito di una gara indetta dal Comune di Sorrento.

Per quanto qui di interesse, era stato affidato, mediante procedura ex art. 50, comma 1, lett b) D.Lgs 36/2023, il servizio di manutenzione di pompa di calore, consistente nell’esecuzione di interventi di riparazione dell’impianto.

Le censure di impugnativa, dunque, avevano ad oggetto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di interdizione ai lavori pubblici, disposta sulla base della precedente sospensione della patente a crediti, adottata dall’Area Metropolitana di Napoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di evento infortunistico mortale in cantiere.

Tanto premesso, rileva subito esaminare l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL), recante la disciplina sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

Come precisamente rilevato dalla pronuncia in commento, dal richiamato articolo 27 possono trarsi le seguenti coordinate:

- sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (comma 1);

- la patente a crediti consente di operare nei cantieri se ha un saldo pari o superiore a 15 crediti (comma 5);

- se si opera nei cantieri senza la patente a crediti o con una patente con meno di 15 punti si è soggetti a sanzioni, ivi inclusa l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici (comma 11);

- la patente può essere sospesa dall’Ispettorato del lavoro, in via cautelare, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale (comma 8);

- le disposizioni sulla patente a crediti non si applicano, in ogni caso, alle imprese in possesso di qualifica SOA in classifica pari o superiore alla III (comma 15).

            Innanzitutto, dalla lettura del dato normativo emerge che le uniche ipotesi per le quali è espressamente prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici sono quelle dell’aver operato nei cantieri senza la patente a crediti o con una patente con un numero di crediti inferiore a 15. Nessuna disposizione prevede, invece, la sanzione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. in caso di sospensione cautelare a seguito di incidenti.

Segnatamente, come anticipato, è il comma 11 dell’art. 27 a precisare che in mancanza della patente o di documento equivalente si possa applicare “[…] l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi”, con estensione della stessa sanzione al caso di patenti con punteggio inferiore a quindici crediti.

            In secondo luogo, il Collegio sottolinea che l’espressa previsione per cui non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III determina, perdurando la validità di questa, l’assoluta irrilevanza delle vicende afferenti alla patente a crediti sulla possibilità per l’impresa di operare sui cantieri.

            Ebbene, da tali argomenti è ricavato il corollario che: “La sospensione della patente a crediti, infatti, è un provvedimento i cui effetti sono circoscritti alla temporanea sterilizzazione dell’efficacia di un titolo che abilita ad operare sui cantieri, ma è evidente che se l’impresa ne possiede un altro che rispetto al primo è del tutto autonomo e tale secondo titolo non viene meno non c’è alcuna ragione per cui l’impresa debba essere allontanata dal cantiere”.

Del resto, dagli atti di causa non è nemmeno emerso che l’impresa fosse stata destinataria di un - ben diverso - provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008: questo sì, invece, che si sarebbe posto come antecedente necessario e sufficiente per l’interdizione.

Sul punto, con specifico riferimento al citato articolo 14, riguardante la differente fattispecie dei “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, è noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni è adottata “[…] a seguito della sospensione dell’attività d’impresa in conseguenza della violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in ossequio all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008. Ed invero, la predetta disposizione, atta al contrasto del lavoro irregolare nonché alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, espressamente prevede che “(…) al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, (…) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I”. Trattasi, dunque, di un’azione che l’autorità competente è chiamata ad intraprendere al verificarsi dei presupposti predeterminati dal legislatore” (ex multis, v. Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2026, n. 4269).

Quanto all’art. 14, quindi, ci si trova nell’ambito di provvedimenti di natura vincolata, “[…] in quanto alla riscontrata commissione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008 consegue invariabilmente l’interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione per il periodo indicato dalla stessa legge (collegato alla durata della sospensione dell’attività). Occorre escludere, infatti, che ove si realizzino le violazioni espressamente previste dalla disposizione in parola, le autorità competenti abbiano facoltà di discostarsi dal dettato normativo e possano omettere di adottare il provvedimento di sospensione” (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2026, n. 4269).

            In definitiva, da tali premesse il TAR Roma, Sezione III, ha concluso per affermare che, stante la mancanza di una espressa predeterminazione normativa, non è applicabile la sanzione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. - tout court - di fronte a casi di sospensione cautelare per incidenti nei cantieri, come avvenuto nella specie.

Per ulteriori approfondimenti in materia di patente a crediti, si rinvia alla nota a commento della sentenza TAR Napoli, Sez. I, 8 maggio 2025, n. 3670, pubblicata sul sito di ItaliAppalti (La Patente a punti è un requisito di idoneità professionale o una condizione dell’esecuzione dell’appalto? Cosa si intende per “cantieri temporanei e mobili”? di Christian Longo).

 

 

Pubblicato il 24/07/2026

N. 13587/2026 REG.PROV.COLL.

N. 01289/2026 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2026, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-del 29.10.2025 (inf. AAAB044), notificato in data 29.10.2025, a firma del Dirigente presso il Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div. 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni – che dispone, nei confronti della ditta ricorrente, l’interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 27 co. 11 D. Lgs. n. 81/2018;

b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono tra cui:

1) la nota a firma della stessa Autorità di cui punto a), Reg. Uff. n. 18002 del 29.10.2025, recante la trasmissione alla parte ricorrente del Decreto prot. n. -OMISSIS-del 29.10.2025;

2) la nota della stessa Autorità di cui punto a), prot. n. 17391 del 22.10.2015, richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di cui è ignoto il contenuto integrale;

3) la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Area Metropolitana di Napoli prot. 17706 del 24.10,2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a) di cui è ignoto il suo contenuto integrale;

4) le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiamate nel provvedimento impugnato sub a) ed ignote nel loro contenuto integrale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi il T.A.R. Campania – Napoli, notificato in data 28.11.2025 e depositato il successivo 3.11.2025, la ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS-del 29.10.2025, notificato in data 29.10.2025, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di applicazione nei propri confronti dell’interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 27, co. 11, D. Lgs. n. 81/2018.

2. Con ordinanza n. 286/2026, pubblicata in data 15.1.2026, l’adito Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo TAR, innanzi al quale la causa è stata ritualmente riassunta.

3. Rappresenta la ricorrente di esercitare attività di manutenzione e realizzazione di impianti idraulici, risultando in possesso a tal fine di attestazione SOA n. 101177/7, rilasciata in data 10.12.2024 per la Categoria OG. 11 - Classificazione III, con validità triennale e scadenza fissata al 9.12.2027, nonché di patente a crediti ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.

4. La ricorrente risulta aggiudicataria di contratti pubblici e, tra questi, del contratto di appalto relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale e adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Nazionale Calcio (professionisti) dello << Stadio Italia >>, a seguito dalla gara indetta dal Comune di Sorrento con Determinazione dirigenziale del 28.03.2015 n. 573, per un importo complessivo di € 4.621.323,59. La ricorrente, inoltre, è affidataria, a seguito di procedura ex art. 50, comma 1, lett b) D.Lgs 36/2023, del servizio di manutenzione di pompa di calore, consistente nell’esecuzione di interventi di riparazione dell’impianto, presso la Casa Comunale di Anacapri per l’importo complessivo di € 22.000,00.

5. Tuttavia, con il decreto impugnato, tenuto conto della precedente adozione del provvedimento di sospensione della patente a crediti per la durata di un anno, prot. n. -OMISSIS-del 29.7.2025, emesso dal Direttore dell’Area Metropolitana di Napoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di evento infortunistico mortale in cantiere, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto l’interdizione ai lavori pubblici di cui al Codice dei Contratti Pubblici, con decorrenza dalla data di accertamento della violazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente, per la durata di sei mesi.

6. Il suddetto decreto e gli atti con esso impugnati con il ricorso sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

I) “violazione art. 97 della Costituzione. violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 n. 241, art. 7; d.lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 27). Eccesso di potere. violazione del principio del giusto procedimento. ingiustizia manifesta”. Si contesta la violazione dell’art. 7 L. 241/90 in ragione del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento. Non sarebbe applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/90, tenuto conto dell’adeguato apporto che la ditta ricorrente avrebbe potuto fornire ove i motivi della disposta interdizione fossero stati oggetto di preventivo contraddittorio. Infatti, il documentato possesso dell’attestazione SOA n. 101177/7 del 10.12.2024 - Categoria OG. 11 - Classificazione III, avrebbe potuto impedire l’adozione del provvedimento interdittivo, che invece è stato automaticamente disposto;

II) “violazione degli artt. 97 e 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 n. 241, art. 3; d.lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 27, 88). Difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti di fatto e diritto”. Ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”. L’inapplicabilità della disciplina sulla patente a punti alle imprese in posse di SOA in classifica pari o superiore alla III renderebbe illegittima l’interdittiva. Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento, infatti, la sospensione della patente a crediti non ha determinato l’allontanamento dell’impresa dal cantiere, proprio in quanto la società era titolata a ivi operare essendo in possesso della SOA. Ne consegue il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento interdittivo;

III) “violazione degli artt. 97 e 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; d.lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 27”. In via subordinata, si lamenta la violazione dell’art. 27, co. 11, D.Lg. 81/2008, dal momento che la stessa norma, riguardando l’interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, non troverebbe applicazione agli appalti di lavori già aggiudicati come nella fattispecie in esame.

7. Si è costituito il Ministero intimato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia in quanto proposto dal legale rappresentante della società, sia in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di sospensione della patente a punti e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnativa.

8. All’udienza pubblica del 15 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Il ricorso è fondato.

10. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.

11. Manifestamente infondata è l’assunta inammissibilità del ricorso per essere esso stato proposto dal legale rappresentante della società. L’impugnazione, infatti, è stata testualmente proposta dal legale rappresentante della società in tale sua qualità e, quindi, spendendo i relativi poteri di immedesimazione organica, tali da rendere senz’altro riferibile all’ente collettivo l’iniziativa giudiziale.

12. Infondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato impugnato il provvedimento di sospensione della patente a punti. Il ricorrente, infatti, non formula alcuna censura avverso al suddetto provvedimento che, pertanto, non aveva ragione di essere impugnato. La ricorrente, invece, ha senz’altro interesse a contestare, per vizi propri, il provvedimento interdittivo, che è ciò che fatto nel ricorso.

13. Passando al merito, è opportuno muovere dall’esame della normativa rilevante e, in particolare, dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce quanto segue:

“1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. […].

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. […].

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. […].

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. […]

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

[…]

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

14. Dal riprodotto articolato possono trarsi le seguenti coordinate:

- sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

- la patente a crediti consente di operare nei cantieri se ha un saldo pari o superiore a 15 crediti;

- se si opera nei cantieri senza la patente a crediti o con una patente con meno di 15 punti si è soggetti a sanzioni, ivi inclusa l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici;

- la patente può essere sospesa dall’Ispettorato del lavoro, in via cautelare, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale;

- le disposizioni sulla patente a crediti non si applicano, in ogni caso, alle imprese in possesso di qualifica SOA in classifica pari o superiore alla III.

15. Dalla lettura del dato normativo emerge, innanzitutto, che le uniche ipotesi per le quali è espressamente prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici sono quelle dell’aver operato nei cantieri senza la patente a crediti o con una patente con un numero di crediti inferiore a 15. Nessuna disposizione prevede, invece, la sanzione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. in caso di sospensione cautelare a seguito di incidenti.

16. In secondo luogo, l’espressa previsione per cui non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III determina, perdurando la validità di questa, l’assoluta irrilevanza delle vicende afferenti alla patente a crediti sulla possibilità per l’impresa di operare sui cantieri.

17. La sospensione della patente a crediti, infatti, è un provvedimento i cui effetti sono circoscritti alla temporanea sterilizzazione dell’efficacia di un titolo che abilita ad operare sui cantieri, ma è evidente che se l’impresa ne possiede un altro che rispetto al primo è del tutto autonomo e tale secondo titolo non viene meno non c’è alcuna ragione per cui l’impresa debba essere allontanata dal cantiere.

18. Dagli atti, inoltre, non emerge che l’impresa sia stata destinataria anche di un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (che si sarebbe posto, invece, come antecedente necessario e sufficiente per l’interdizione), come è stato anche confermato alla discussione orale, senza che la parte sia stata smentita.

19. Risulta, pertanto, fondato il secondo motivo laddove deduce il difetto di istruttoria che vizia il provvedimento. Il Ministero, in effetti, ha ricercato una conferma da parte dell’Ispettorato circa l’intervenuto allontanamento dal cantiere, reputando però sufficiente un riscontro di tipo “normativo” (secondo cui la sospensione della patente a crediti comporta l’impossibilità di operare nei cantieri, costituendo titolo necessario), senza preoccuparsi di approfondire la situazione peculiare della ricorrente, nei cui confronti il provvedimento sospensivo non aveva invece prodotto, quanto alla presenza in cantiere, alcun effetto.

20. Tanto è sufficiente per l’annullamento del provvedimento, potendo essere assorbito il primo motivo, con cui si deduce un vizio formale, e il terzo, formulato in via subordinata.

21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento interdittivo.

Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Marco Savi, Referendario, Estensore