Cass. civ., Sez. Unite, ord. 21 giugno 2026, n. 21057
La pronuncia ha il pregio di compendiare in sé taluni dei fondamentali principi processuali in materia di giurisdizione. In particolare, la Cassazione ha affermato:
a) l’impossibilità da parte di colui che abbia proposto l’azione in primo grado di contestare, in appello e per cassazione, la giurisdizione del giudice adito, vigendo il generale principio di divieto di venire contra factum proprium, atteso che ammettere una tale eventualità costituirebbe una contraddizione in termini;
b) sulla questione di giurisdizione si forma il giudicato implicito, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., qualora la controparte non eccepisca in primo grado il difetto di giurisdizione ovvero non contesti specificamente in appello il capo della sentenza di prime cure che ha statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione;
c) la proposizione di domande connesse dinanzi al medesimo giudice non ammette deroghe alle norme che disciplinano la giurisdizione, sicché, nell’ipotesi in cui più domande spettino alla cognizione di giudici differenti, il giudice privo della titolarità della potestas iudicandi dovrà declinare la giurisdizione in favore del giudice dotato di giurisdizione. Rimane ferma la possibilità, per il giudice che ritenga che la sua decisione dipenda dall’altra rimessa ad altro giudice, di sospendere in giudizio.
Guida alla lettura*
1. Ricostruzione dei fatti e svolgimento del processo
Una società operante nel settore dell’attività di assistenza agli anziani ha impugnato dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari il provvedimento con cui il Comune di Molfetta ha negato il rinnovo della convenzione, finalizzata alla costruzione e gestione di una casa di riposo per anziani su un’area comunale, nonché il provvedimento di diniego di proroga del termine entro cui la società ricorrente avrebbe dovuto ultimare i lavori e il diniego di rinnovo del permesso di costruire.
Successivamente, mediante la proposizione di motivi aggiunti, la società ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione, ha inteso risolvere il rapporto negoziale in essere, tenuto conto del ritardo della concessionaria nel dare avvio ai lavori attesi.
In prima battuta, il T.A.R. Puglia - Bari ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti.
Il Consiglio di Stato, invece - in riforma della sentenza di prime cure - ha accolto l’appello proposto dal Comune di Molfetta, rigettando il ricorso originario della società e dichiarando, in accoglimento dell’eccezione proposta dal Comune con riferimento ai motivi aggiunti, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., la concessionaria.
Quest’ultima ha contestato, con un unico motivo, la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato di devolvere al giudice ordinario la sola cognizione di quanto domandato con i motivi aggiunti e non dell’intera controversia, in asserito contrasto con l’art. 133 c.p.a., in relazione agli artt. 111, comma 8, Costituzione e 110 c.p.a.
Più nel dettaglio, la società ricorrente ha sostenuto che, al pari di quanto affermato dal Consiglio di Stato in relazione alla domanda sul provvedimento di risoluzione, anche il diniego di rinnovo e di proroga della convenzione rientrerebbe nella fase esecutiva del rapporto negoziale tra le parti e afferirebbe al corretto adempimento delle obbligazioni originariamente assunte dagli stipulanti, di talché anche la domanda avverso tale provvedimento spetterebbe alla cognizione del giudice ordinario.
La ricorrente ha contestato, inoltre, l’omessa considerazione dell’esistenza di un rapporto di connessione tra le domande proposte e ha lamentato la violazione dei limiti esterni della giurisdizione: la società, pur avendo adito il giudice amministrativo e avendo così riconosciuto la sua giurisdizione, ha censurato la decisione del Consiglio di Stato per essersi pronunciato, a suo dire, su questioni rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 380bis, comma 1, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni.
2. Le argomentazioni dell’ordinanza
La pronuncia in commento ha ribadito tre principi fondamentali in materia di giurisdizione.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in applicazione del principio per cui il soggetto che agisca in giudizio dinanzi a un plesso giurisdizionale non può successivamente contestare la scelta fatta e chiedere - in sede di appello e, a fortiori, in Cassazione - la declaratoria del difetto di giurisdizione.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, la proposizione di una domanda dinanzi a un giudice è intrinsecamente incompatibile con l’eccezione, ad opera della medesima parte, del difetto di giurisdizione. Come precisato a chiare lettere nella pronuncia, “la parte […] in tali ipotesi, chiede, allo stesso tempo, che il giudice affermi (domandando che il giudice accolga la sua pretesa sostanziale) e declini (reclamando che altro e diverso giudice esamini la sua pretesa) la propria giurisdizione, con un irresolubile contrasto”.
Ne discende che la parte che ritenga di aver adito un giudice privo di giurisdizione potrà senz’altro - prima che la causa venga decisa nel merito in primo grado - azionare il rimedio appositamente previsto dall’ordinamento per dirimere i dubbi sulla titolarità della potestas iudicandi, ossia il regolamento preventivo di giurisdizione, diretto a una pronuncia panprocessuale, ma giammai potrà impugnare la sentenza eccependo l’assenza di giurisdizione in capo al giudice che l’ha adottata.
Alla società ricorrente, pertanto, in applicazione del principio del “divieto di venire contra factum proprium”, è preclusa la possibilità di eccepire in Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al diniego di rinnovo e di proroga della convenzione.
Tanto premesso, la pronuncia in esame richiama poi l’art. 9 c.p.a., rubricato “difetto di giurisdizione”, a mente del quale “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che, laddove il difetto di giurisdizione non venga eccepito espressamente in primo grado ovvero non costituisca specifico motivo di appello avverso il capo della sentenza impugnata ad opera della controparte che si è costituita in giudizio, sulla giurisdizione deve ritenersi formato il giudicato implicito.
Infine, la Cassazione ha ritenuto del tutto inconferente il richiamo alla connessione tra le domande, operato dalla società, considerato che “salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione”.
La Corte ha chiarito che l’eventuale contemporanea operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa sulle domande unitariamente proposte da un unico soggetto deve essere regolata ricorrendo all’istituto della sospensione del processo.
In altri termini, non è ammessa la concentrazione della cognizione su più domande connesse in capo a un solo giudice, qualora la legge non riconosca a quest’ultimo la potestas iudicandi su tutte le domande.
Nell’ordinamento processuale, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, vige il principio generale dell’inderogabilità delle norme sulla giurisdizione per motivi di connessione.
Corollario di ciò è che, pur in presenza della proposizione nel processo amministrativo di più domande, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., l’esistenza della giurisdizione amministrativa su una non attrae nella stessa giurisdizione anche le domande connesse.
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