Cons. Stato, Sez. V, 11 agosto 2026 n. 6507
Quanto invece ai contratti “stipulati a misura” si è formato un ulteriore indirizzo secondo cui occorre verificare, caso per caso, se la lex specialis abbia espressamente inteso attribuire, o meno, “un valore dirimente al computo metrico” (CGARS, sez. giurisdiz., 10 maggio 2022, n. 560).
Se ne ricava, da quanto detto, che per gli appalti “a misura” (o, come nella specie, per le quote di appalto “a misura”) il valore strettamente negoziale o meramente indicativo del CME dipende dalla formulazione della legge di gara.
Il CME costituiva elemento essenziale dell’offerta e non poteva essere ammessa discordanza tra l’importo da esso risultante e quello ricavabile dalla applicazione del ribasso percentuale, pena l’indeterminatezza dell’offerta.
La rilevata discordanza è stata rettificata in modo inammissibile in quanto la correzione dei costi – omissis - è stata il frutto di una vera e propria manipolazione o meglio di un “aggiustamento” dell’offerta economica, non essendo mai stata dimostrata la sussistenza di un mero errore materiale se del caso accidentalmente compiuto a tale riguardo.
Guida alla lettura
Con la pronuncia n. 6507 dello scorso 11 agosto la Sezione V affronta in modo dirimente una tempatica poco “battuta” di recente dalla giurisprudenza amministrativa, afferente al ruolo del CME, se deve considerarsi mero elemento di dettaglio esplicativo dell’offerta, ovvero elemento essenziale della stessa.
Il caso specifico cui prende le mosse la pronunzia riguarda, in particolare, la fattispecie dei contratti “a misura”, mentre è univoco l’orientamento giurisprudenziale riguardo i contratti stipulati “a corpo” per cui “la giurisprudenza amministrativa ha tratto l’esistenza di un principio di carattere generale, di immediata applicazione, per il quale l’importo offerto dall’operatore economico consiste nel prezzo a corpo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con conseguente sua prevalenza in caso di contrasto con l’importo derivante dalla somma delle voci contenute nel computo metrico estimativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1851, nonché, ancor più recentemente in caso identico, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119)”. Ed ancora che: “la precisazione legislativa secondo cui il computo metrico estimativo “non ha valore negoziale” va intesa nel senso che l’importo complessivo dei lavori ivi indicato non impegna l’offerente poiché non integra un elemento essenziale del futuro contratto di appalto. La sua finalità, come da indicazione normativa, è quella di “agevolare lo studio dell’intervento”, vale a dire solo quella di consentire alla stazione appaltante di verificare la completezza e la precisione dell’offerta” (così Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1143).
Osserva il Collegio che siffatto orientamento, citato in atti, non poteva trovare pratica applicazione nel caso per cui era causa laddove, invece, L’appalto in questione era effettivamente in parte “a corpo” (circa il 70%) e in parte “a misura” (circa il 30%).
Nel caso specifico, quindi, veniva ritenuto che, quanto invece ai contratti “stipulati a misura”, era preferibile aderire a quel diverso indirizzo giurisprudenziale per cui occorre verificare, caso per caso, se la lex specialis abbia espressamente inteso attribuire, o meno, “un valore dirimente al computo metrico” (CGARS, sez. giurisdiz., 10 maggio 2022, n. 560).
Di tal chè, per gli appalti “a misura” (o, come nella specie, per le quote di appalto “a misura”) il valore strettamente negoziale o meramente indicativo del CME dipende dalla formulazione della legge di gara.
La disamina del CSA rivelava che, nel caso per cui era causa, per la quota di lavorazioni da eseguirsi a misura il corrispettivo contrattuale è determinato in fase esecutiva mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità effettivamente realizzate, con la conseguenza che i prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo allegato all’offerta economica non assumevano valore meramente interno o giustificativo ma costituivano parametro negoziale per la determinazione del corrispettivo dovuto e, quindi, deputati a incidere direttamente sulla determinazione del corrispettivo contrattuale in fase esecutiva.
Il Collegio si sofferma, poi, sull’ulteriore criticità attinente al fatto che, nel caso di difformità tra gli importi ivi indicati nel CME e quelli risultanti dalla applicazione del ribasso percentuale non potevano essere degradate a mere discordanze interne o ad errori materiali, bensì eran causa della ben più rilevante indeterminatezza dell’offerta.
All’uopo il Collegio richiama e fa proprio il prevalente orientamento giurisprudenziale per cui: “Secondo costante giurisprudenza (cfr., ex multis, CGARS, 10 maggio 2022, n. 560, cit.):- “in termini generali, nelle procedure ad evidenza pubblica la commissione giudicatrice non può manipolare, modificare o adattare l'offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis: diversamente, verrebbe leso il principio di par condicio fra i concorrenti”;- “Pertanto non può consentirsi alle commissioni giudicatrici di sostituirsi all’offerente modificandone l’intenzione, frutto di scelte insindacabili”;- “In tale contesto la rettifica dell'offerta, eseguita al fine di ricercare l’effettiva volontà dell'offerente, è ammissibile, in adesione ai principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione alle gare pubbliche, nei limiti in cui ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima (Ad. plen. 13 novembre 2015 n. 10)”;- “E’ consentito il superamento di un contrasto in caso di errore materiale riconoscibile: al ricorrere di tale circostanza la presenza di elementi diretti e univoci, tali da configurare un errore meramente materiale o di scritturazione permette alla commissione aggiudicatrice di emendarlo attribuendo prevalenza all'effettivo valore dell'offerta (Ad. plen. 13 novembre 2015 n. 10)”;- “La regola dettata dalla giurisprudenza è conforme, del resto, alla previsione di cui all’art. 1430 c.c., in base al quale l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica”;- “l'errore materiale emendabile è quello che può essere percepito o rilevato dal contesto stesso dell'atto e che può essere corretto sulla base di una volontà agevolmente individuabile (così Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2017 n. 978)”;
Nonché “Si veda altresì quanto affermato nella sentenza n. 2101 del 4 marzo 2024 della sez. VII di questo Consiglio di Stato secondo cui, in particolare: “Considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un'ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l'errore ostativo immediatamente percepibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 ottobre 2022, n. 9415), a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis. In particolare giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5344 che così motiva: "come affermato da univoca giurisprudenza, l'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente "deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; ... la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; ... tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell'errore - desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)". In definitiva, dinanzi ad un errore dell'operatore nella redazione dell'offerta, è necessario accertare la natura e rilevanza di detto errore, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 2003) ovvero richieda un'attività integrativa da parte del RUP e, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio (Consiglio N. 01630/2026 REG.RIC. di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2021, n. 804); non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato. Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (Consiglio di Stato sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650)”.
Ne consegue che:
i) il CME costituiva elemento essenziale dell’offerta e non poteva essere ammessa discordanza tra l’importo da esso risultante e quello ricavabile dalla applicazione del ribasso percentuale, pena l’indeterminatezza dell’offerta;
ii) la rilevata discordanza è stata rettificata in modo inammissibile tramite una vera e propria manipolazione o meglio di un “aggiustamento” dell’offerta economica, non essendo mai stata dimostrata la sussistenza di un mero errore materiale se del caso accidentalmente compiuto a tale riguardo.
REPUBBLICA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B72793D440 da Quagliariello Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Consorzio Stabile I.T.M. - Infrastrutture Terrestri e Marittime, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola, Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania .
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00337/2026, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Stabile I.T.M. e di Ente Parco Nazionale del Cilento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Antonio Melucci, Lorenzo Lentini e l'Avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su un appalto per la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Tanagro. Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (d’ora in avanti: Ente Parco). Importo a base d’asta: oltre 1 milione 301 mila euro. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Esiti della gara: primo classificato Consorzio ITM; seconda classificata Quagliarello Infrastrutture s.r.l.
2. La seconda classificata Quagliarello contestava la aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile ITM per ragioni che il TAR Salerno riteneva di non condividere. Più in particolare:
2.1. La commistione tra offerta tecnica ed offerta economica non potrebbe essere invocata in quanto i prezzi delle migliorie non sembrano in grado di disvelare l’intera offerta economica della prima classificata. Né la difesa di parte appellante si è premurata di dimostrare la influenzabilità dei prezzi disvelati e quindi la conoscibilità dell’offerta economica nel suo complesso, avendo solo allegato stralci di giurisprudenza;
2.2. Quanto alla formulazione dell’offerta economica, la discrasia tra percentuale di sconto offerto e computo metrico estimativo (CME), che secondo la ricorrente Quagliarello sarebbe tale da comportare una situazione di indeterminatezza dell’offerta, non ha invece rilievo sia per il valore meramente indicativo del CME, sia perché quest’ultimo ha comunque formato oggetto di rettifica di errore materiale, da parte della stessa ITM prima classificata, in seguito a specifica richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata, in particolare:
3.1. La indebita commistione tra offerta tecnica ed offerta economica;
3.2. La indeterminatezza dell’offerta economica formulata, attesa la evidente discrasia tra percentuale di ribasso (che avrebbe dato luogo ad un valore dell’offerta, in termini assoluti, pari ad oltre 1 milione 345 mila euro) e computo metrico estimativo (la somma delle cui singole voci di prezzo avrebbe invece dato luogo ad un valore dell’offerta, sempre in termini assoluti, pari ad oltre 1 milione 373 mila euro);
3.3. La insussistenza, in ogni caso, di un mero errore materiale nella compilazione del CME che la prima classificata avrebbe a sua volta corretto, dopo la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, allo scopo di renderlo corrispondente allo sconto percentuale offerto pari al 20,5% dell’importo a base d’asta;
3.4. La conseguente inammissibilità della sostanziale modificazione dell’offerta economica in sede di soccorso istruttorio;
3.5. La inattendibilità dell’offerta economica, in ulteriore analisi, atteso il mancato computo del costo degli interventi di manutenzione post collaudo;
3.6. La inattendibilità della stessa offerta economica anche per i costi sottostimati della manodopera utilizzata nella attività di abbattimento degli alberi.
4. Si costituivano in giudizio l’Ente Parco e ITM per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. La stessa ITM riproponeva peraltro, ex art. 101, comma 2, c.p.a., il ricorso incidentale già formulato in primo grado e dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante il rigetto del ricorso principale. In proposito si deduceva:
5.1. Violazione artt. 95, 96 e 98 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui Quagliarello avrebbe omesso di dichiarare una rilevante informazione concernente la sospensione temporanea dalle gare per violazione di norme in materia di tutela del lavoro (omessa preventiva comunicazione, al competente ispettorato territoriale, di rapporti di lavoro instaurati in misura superiore al 10% della forza totale);
5.2. Violazione del disciplinare di gara nella parte in cui, sotto diversi profili (protezione impalcato ponte, protezione struttura ponte e stabilità scarpate laterali), Quagliarello avrebbe proposto non semplici varianti migliorative ma vere e proprie varianti sostanziali al progetto stesso, come tali inammissibili;
5.3. Conseguente erroneità dei punteggi attribuiti per le stesse migliorie di cui al punto che precede.
6. Resisteva avverso tale riproposizione la difesa di Quagliarello la quale, nell’evidenziare la infondatezza delle descritte censure, sollevava in ogni caso eccezione di inammissibilità del mezzo a tal fine utilizzato (ossia riproposizione motivi ex art. 101, comma 2, c.p.a., quanto in tali ipotesi andrebbe impiegato lo strumento dell’appello incidentale).
7. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2026, le parti rassegnavano le proprie ispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
8. Tutto ciò premesso, si affronta in via preliminare il riproposto ricorso incidentale che deve essere dichiarato inammissibile in quanto, in ossequio ad un orientamento piuttosto consolidato di questo Consiglio di Stato: “la statuizione di improcedibilità di primo grado non è assimilabile ad un omesso esame o ad una dichiarazione di assorbimento, nel qual caso soltanto l'art. 101, co. 2, cod. proc amm. consente la riproposizione in appello dei motivi mediante memoria depositata nel prescritto termine. Tale statuizione trae, infatti, il proprio fondamento dal riscontro del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda (art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.), dando pertanto luogo ad una soccombenza, sia pur virtuale, su una questione pregiudiziale, ostativa all'esame nel merito in considerazione dell'esito negativo dell'avversaria impugnazione. Quest'ultima, una volta che sia stata riproposta con l'appello principale, rende conseguentemente necessaria l'incrociata contro impugnazione nelle predette forme dell'appello incidentale, al fine di impedire la formazione del giudicato interno sulla questione negativamente risolta in primo grado (cfr. C.g.a.r.s., 20 febbraio 2023, n. 143; id. 19 aprile 2021, n. 330; Cons. St., sez. III, 21 luglio 2015, n. 36044; 4 febbraio 2014, n. 507, nonché sez. V, 17 marzo 2015 n. 1379 e 24 ottobre 2013 n. 5160)”. [così Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9696]. E ciò senza omettere di considerare, in ogni caso, la infondatezza nel merito del riproposto ricorso incidentale dal momento che:
8.1. I fatti rilevanti che hanno determinato la violazione delle norme in materia di tutela del lavoro risalgono al mese di gennaio 2022, laddove il bando di gara è stato indetto in data 5 giugno 2025, dunque ben oltre il triennio a tal fine stabilito dall’art. 95, comma 1, lettera a), del codice dei contratti, onde poter ritenere gravata la seconda classificata Quagliarello di qualsivoglia obbligo informativo nei confronti della stazione appaltante;
8.2. Le varianti sostanziali evidenziate da ITM riguardano aspetti di discrezionalità tecnica della commissione di gara, come tali sindacabili soltanto in termini di palese illogicità o di manifesta erroneità. In questa specifica direzione, la difesa di ITM: a) con riguardo alla protezione dell’impalcato del ponte, non ha fornito adeguata dimostrazione circa il fatto che la guaina bituminosa, che avrebbe sostituito la malta bicomponente nell’offerta tecnica della Quagliarello, sarebbe così esteticamente visibile. Né sono state allegate le ragion i per cui la malta avrebbe un tale “differente comportamento tecnico” rispetto alla suddetta guaina (cfr. pag. 19 memoria ITM del 9 marzo 2026); b) con riguardo alla protezione della struttura del ponte in acciaio, non è stata fornita adeguata dimostrazione delle ragioni per cui la zincatura vanificherebbe “la principale caratteristica del Corten modificando radicalmente l'aspetto e le caratteristiche tecniche di materiale della infrastruttura” (pag. 20 memoria ITM del 9 marzo 2026). Anche tale deduzione si rivela pertanto generica; c) quanto infine alla stabilità delle scarpate laterali, non vengono spiegati in modo più specifico i motivi per cui quella di Quagliarello sarebbe una “offerta che si limiti solo ad enunciare una idea progettuale alternativa a livello embrionale”;
8.3. Il punteggio tecnico attribuito a Quagliarello, per le suddette componenti migliorative dell’opera, non può quindi essere contestato stante le considerazioni di cui al punto che precede 8.2.
8.4. In conclusione il riproposto ricorso incidentale, al netto di ogni considerazione circa la sua infondatezza nel merito, è comunque inammissibile.
9. Nel merito, l’appello principale di Quagliarello si rivela invece fondato sotto i profili 3.2., 3.3. e 3.4. Più in particolare:
9.1. Con nota in data 6 novembre 2025, la stazione appaltante evidenziava una discrepanza tra l’importo risultante dalla applicazione dello sconto percentuale formulato in sede di offerta economica (oltre 1 milione 345 mila 599 euro) e l’importo globale risultante dalla sommatoria di tutte le voci considerate nel computo metrico estimativo (oltre 1 milione 373 mila 600 euro). E tanto in
considerazione della legge di gara il cui disciplinare prevedeva, all’art. 16, che tali componenti (CME e prezzo complessivamente offerto) dovessero corrispondere ossia risultare eguali;
9.2. ITM, con propria nota del successivo 7 novembre 2025 faceva presente che, pur essendo l’appalto in parte “a corpo” e in parte “a misura”, “l'elemento essenziale e vincolante dell'offerta economica è costituito esclusivamente dal ribasso percentuale offerto, mentre il computo metrico estimativo assume valore meramente indicativo e confermativo”. Inoltre, proseguiva la stessa ITM: “La discrepanza rilevata è riconducibile a un errore materiale di calcolo che ha interessato una sola voce a corpo del computo metrico estimativo, nella sommatoria delle voci del computo stesso, e segnatamente le voci abbattimento di alberi (nr ordine 2 – 63 – 71 - 73) di cui l’importo unitario corretto è 33,59 €”. Il consorzio stesso si dichiarava quindi “disponibile a rettificare il computo metrico mediante produzione di computo corretto, senza alcuna modifica dell'offerta economica che
resta ferma e invariata”;
9.3. Con verbale in data 14 novembre 2025, la commissione di gara riteneva di condividere i suddetti chiarimenti in quanto “non è stata consentita alle concorrenti alcuna attività manipolativa dell’offerta economica, ma si è solo consentito di correggere un mero errore materiale, ponendo così in essere un’operazione che non lede la par condicio dei concorrenti”;
9.4. Tanto ulteriormente premesso, il collegio è chiamato a sciogliere due nodi: a) se negli appalti anche solo in parte “a misura” il computo metrico estimativo rivesta un ruolo puramente indicativo e specificativo dell’offerta stessa oppure una funzione essenziale, ossia un impegno negoziale in senso stretto, all’interno dell’offerta economica stessa; b) se, nel caso di specie, l’indicazione della voce di
costo relativa all’abbattimento degli alberi fosse o meno da ricondurre alla nozione di “errore materiale”, alla luce della principale giurisprudenza in materia;
9.5. Quanto al primo aspetto osserva il collegio che:
9.5.1. L’appalto in questione era effettivamente in parte “a corpo” (circa il 70%) e in parte “a misura” (circa il 30%). Si veda in tal senso l’art. 1.3. del capitolato speciale di appalto;
9.5.2. Lo stesso CSA specifica al medesimo art. 1.3. che: “Nell’appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile”;
“Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera”;
9.5.3. Dal canto suo, l’art. 16 del disciplinare di gara espressamente prevedeva che:
a) la busta dell’offerta economica doveva contenere a pena di esclusione, oltre al ribasso percentuale da applicare, anche il computo metrico estimativo; b) tale CMEdoveva “essere corrispondente al prezzo complessivamente offerto”; c) pertanto, CME e ribasso percentuale avrebbero dovuto essere eguali; d) il CME, in particolare, doveva a pena di esclusione essere formulato in misura corrispondente ossia eguale alla somma risultante dallo sconto percentuale offerto;
9.5.4. Dal CME posto a base di gara si evince infine che le 4 voci di abbattimento alberi che avevano formato oggetto di “rettifica” in sede di chiarimenti (2, 63, 71 e 73) erano tutti ricompresi nella quota di lavori “a misura”;
9.5.5. Nella prospettiva della stazione appaltante e di quella di ITM, il CME avrebbe valore puramente indicativo e non anche negoziale. Ciò sulla base di un certo orientamento secondo cui, sulla base della norma dell’art. 118 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (benché abrogata dal successivo decreto legislativo n. 50 del 2016): “la giurisprudenza amministrativa ha tratto l’esistenza di un principio di carattere
generale, di immediata applicazione, per il quale l’importo offerto dall’operatore economico consiste nel prezzo a corpo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con conseguente sua prevalenza in caso di contrasto con l’importo derivante dalla somma delle voci contenute nel computo metrico estimativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1851, nonché, ancor più recentemente in caso identico, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119)”. Ed ancora che: “la precisazione legislativa secondo cui il computo metrico estimativo “non ha valore negoziale” va intesa nel senso che l’importo complessivo dei lavori ivi indicato non impegna l’offerente poiché non integra un elemento essenziale del futuro contratto di appalto. La sua finalità, come da indicazione normativa, è quella di “agevolare lo studio dell’intervento”, vale a dire solo quella di consentire alla stazione appaltante di verificare la completezza e la precisione dell’offerta” (così Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1143);
9.5.6. Va subito precisato, osserva il collegio, come il detto orientamento si sia formato in relazione ai contratti “stipulati a corpo” (cfr. par. 2.3.3. della suddetta decisione n. 1143 del 2019). Quanto invece ai contratti “stipulati a misura” si è formato un ulteriore indirizzo secondo cui occorre verificare, caso per caso, se la lex specialis abbia espressamente inteso attribuire, o meno, “un valore dirimente al computo metrico” (CGARS, sez. giurisdiz., 10 maggio 2022, n. 560);
9.5.7. Se ne ricava, da quanto detto, che per gli appalti “a misura” (o, come nella specie, per le quote di appalto “a misura”) il valore strettamente negoziale o meramente indicativo del CME dipende dalla formulazione della legge di gara;
9.5.8. Ebbene nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dai richiamati art. 1.3. del CSA (il quale prevedeva, per la quota “a misura”, che il corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione) e dall’art. 16 del disciplinare (il quale prevedeva, dal canto suo, che il prezzo risultante dal CME doveva a pena di esclusione corrispondere al prezzo risultante dalla
applicazione della percentuale di ribasso) è agevole ricavare che, come puntualmente messo in evidenza dalla difesa di parte appellante, per la quota di lavorazioni da eseguirsi a misura il corrispettivo contrattuale è determinato in fase esecutiva mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità effettivamente realizzate, con la conseguenza che i prezzi unitari contenuti nel
computo metrico estimativo allegato all’offerta economica non assumevano valore meramente interno o giustificativo ma costituivano parametro negoziale per la determinazione del corrispettivo dovuto. In altre parole, quantomeno per la quota di lavorazioni a misura i prezzi unitari indicati nei computi metrici assumevano valore negoziale in quanto destinati a incidere direttamente sulla determinazione del corrispettivo contrattuale in fase esecutiva. Il tutto con la ulteriore conseguenza per cui le difformità tra gli importi ivi indicati nel CME e quelli risultanti dalla applicazione del ribasso percentuale non potevano essere degradate a mere discordanze interne o ad errori materiali;
9.5.9. Alla luce di tali considerazioni la giurisprudenza richiamata dalla controparte — relativa agli appalti integralmente a corpo — non è quindi applicabile al caso in esame;
9.5.10. Ne deriva da quanto detto che la discrasia tra importo risultante dalla sommatoria delle voci del CME, in quanto elementi essenziali dell’offerta per la quota “a misura”, ed importo risultante dalla applicazione dello sconto percentuale non poteva che comportare la indeterminatezza dell’offerta;
9.6. Quanto al secondo aspetto (errore materiale suscettivo di rettifica) osserva ulteriormente il collegio che:
9.6.1. Secondo costante giurisprudenza (cfr., ex multis, CGARS, 10 maggio 2022,
n. 560, cit.):- “in termini generali, nelle procedure ad evidenza pubblica la commissione giudicatrice non può manipolare, modificare o adattare l'offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis: diversamente, verrebbe leso il principio di par condicio fra i concorrenti”;-
“Pertanto non può consentirsi alle commissioni giudicatrici di sostituirsi all’offerente modificandone l’intenzione, frutto di scelte insindacabili”;- “In tale contesto la rettifica dell'offerta, eseguita al fine di ricercare l’effettiva volontà dell'offerente, è ammissibile, in adesione ai principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione alle gare pubbliche, nei limiti in cui ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima (Ad. plen. 13 novembre 2015 n. 10)”;- “E’ consentito il superamento di un contrasto in caso di errore materiale riconoscibile: al ricorrere di tale circostanza la presenza di elementi diretti e
univoci, tali da configurare un errore meramente materiale o di scritturazione permette alla commissione aggiudicatrice di emendarlo attribuendo prevalenza all'effettivo valore dell'offerta (Ad. plen. 13 novembre 2015 n. 10)”;- “La regola dettata dalla giurisprudenza è conforme, del resto, alla previsione di cui all’art. 1430 c.c., in base al quale l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica”;- “l'errore materiale emendabile è quello che può essere percepito o rilevato dal contesto stesso dell'atto e che può essere corretto sulla base di una volontà agevolmente individuabile (così Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2017 n. 978)”;- Si veda altresì quanto affermato nella sentenza n. 2101 del 4 marzo 2024 della sez. VII di questo Consiglio di Stato secondo cui, in particolare: “Considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un'ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l'errore ostativo immediatamente percepibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 ottobre 2022, n. 9415), a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis. In particolare giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5344 che così motiva: "come affermato da univoca giurisprudenza, l'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente "deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; ... la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella,diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; ... tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell'errore – desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)".
In definitiva, dinanzi ad un errore dell'operatore nella redazione dell'offerta, è necessario accertare la natura e rilevanza di detto errore, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 2003) ovvero richieda un'attività integrativa da parte del RUP e, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio (Consiglio N. 01630/2026 di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2021, n. 804); non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato. Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (Consiglio di Stato sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650)”;
9.6.2. Tanto doverosamente e ulteriormente premesso, nel caso di specie:
a) per tutte e quattro le voci relativa alla attività di “abbattimento alberi”, il CME posto a base di gara prevedeva un costo di euro 100,5. Il CME formulato in sede di offerta economica da ITM prevedeva, per tale specifica voce, un costo di euro 79,49. In seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante, tale costo è stato poi “corretto” ad euro 33,59 (prezzo unitario, questo, che avrebbe poi consentito di pareggiare l’importo risultante dalla applicazione del ribasso percentuale);
b) Non sono state tuttavia spiegate, sia nella sede procedimentale sia nella presente sede processuale, le ragioni per cui vi sarebbe stato un errore materiale tale da correggere, o meglio rettificare, tale voce di costo da euro 79,49 ad euro 33,59. Non è stato illustrato, in altre parole, in cosa potesse consistere l’errore materiale commesso in sede di formulazione dell’offerta originaria;
c) Tanto meno un simile “errore materiale” poteva o avrebbe potuto essere
immediatamente percepibile dalla commissione di gara. Non si è dunque trattato di un errore o meglio di un refuso ictu oculi percepibile, autoevidente e riconoscibile dalla commissione di gara;
d) Ne consegue da quanto detto che la complessiva operazione messa in atto tra chiarimenti richiesti (6 novembre 2025), chiarimenti forniti (7 novembre 2025) e chiarimenti accettati (verbale 14 novembre 2025) si è tradotta in una sostanziale manipolazione, integrazione e dunque modificazione dell’offerta, come tale inammissibile (per violazione del principio di immutabilità dell’offerta economica) e neppure suscettibile di soccorso istruttorio;
9.7. Ne consegue da quanto complessivamente detto che:
9.7.1. Il CME costituiva elemento essenziale dell’offerta e non poteva essere ammessa discordanza tra l’importo da esso risultante e quello ricavabile dalla applicazione del ribasso percentuale, pena l’indeterminatezza dell’offerta;
9.7.2. La rilevata discordanza è stata rettificata in modo inammissibile in quanto la correzione dei costi relativi alla attività di abbattimento alberi è stata il frutto di una vera e propria manipolazione o meglio di un “aggiustamento” dell’offerta economica, non essendo mai stata dimostrata la sussistenza di un mero errore materiale se del caso accidentalmente compiuto a tale riguardo;
9.8. Dalle suesposte considerazioni deriva l’accoglimento dei motivi di appello partitamente indicati ai paragrafi 3.2., 3.3. e 3.4. 10. In conclusione l’appello principale, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto vuoi per la indeterminatezza dell’offerta, vuoi per l’inammissibile modificazione sostanziale dell’offerta economica ossia del CME (che assumeva nel caso di specie elemento essenziale dell’offerta stessa, trattandosi di voci relative alla quota “a misura” dell’appalto stesso).
11. Attesa la mancanza di specifica e rituale domanda di subentro (cfr. ricorso di primo grado) nonché in considerazione dell’avanzata fase esecutiva della commessa, il collegio ritiene comunque di non disporre l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra ITM e la stazione appaltante.
12. La complessità e la sostanziale novità della esaminata fattispecie induce comunque il collegio a compensare integralmente, tra tutte le parti costituite, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione di inammissibilità del riproposto ricorso incidentale lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere