Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2026, n. 5522
È ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui ai sensi art. 95, comma VI, cod. proc. amm., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al Giudice di primo grado, di difendersi personalmente con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma I, dello stesso cod. proc. amm., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.
Guida alla lettura
Attraverso la pronuncia in commento, la Sezione V del Consiglio di Stato torna a ribadire il principio, ormai consolidato in giurisprudenza per ius receptum, secondo cui, ex art. 95, comma 6, cod. proc. amm., non è estesa anche al giudizio di impugnazione la possibilità di difendersi personalmente in giudizio, essendo tale possibilità limitata a pochi casi del tutto eccezionali contemplati dallo stesso codice di rito e limitati ai giudizi di primo grado.
Procedendo con ordine, il giudizio di appello al cui esito è stata adotta la sentenza de qua è stato avviato a seguito dell’impugnazione della declaratoria di primo grado avente ad oggetto il difetto di giurisdizione rispetto alla proclamazione degli eletti all'esito delle consultazioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale veneti.
All’uopo, occorre trarre spunto in primis dall’art. 22, comma 1, cod. proc. amm. che sancisce l’obbligatorietà per le parti di essere patrocinate da un avvocato nei giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali; dopodichè, al comma 2 estende tale obbligo anche ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato nel qual caso stabilisce un requisito ulteriore in capo al difensore, ossia, l’abilitazione dinanzi alle magistrature superiori.
Il successivo art. 23 cod. proc. amm. prevede un’eccezione rispetto alla statuizione di cui al comma I dell’art. 22, laddove ammette che le parti possono stare in giudizio personalmente, indi senza la necessaria assistenza del difensore, nei giudizi inferenti alle seguenti materie: accesso e trasparenza amministrativa; elettorale; diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Disposizione di chiusura è l’art. 95, comma 6, cod. proc. amm. secondo cui ai giudizi di impugnazione[1] non trova applicazione la deroga prevista dal precedente art. 23.
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado verteva la materia elettorale; nel corso dello stesso l’odierno appellante stava in giudizio personalmente.
Analogamente, proponeva appello difendendosi personalmente in quanto esercente la professione legale.
È appena il caso di precisare come la difesa tecnica, che nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato è obbligatoria anche per i ricorsi proposti avverso la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di primo grado nelle materie elencate dall’art. 23 cod. proc. amm., integra un presupposto processuale attinente alla corretta ed efficace proposizione dell'azione, con la conseguenza che il suo difetto implica l'inammissibilità del ricorso, in quanto privo di un requisito stabilito ex lege per la valida introduzione del giudizio[2]; ulteriore conseguenza è che gli atti difensivi depositati dalla parte che si difenda personalmente nel giudizio di impugnazione devono considerarsi nulli.
Il Collegio giudicante ha evidenziato come il diritto di difesa consacrato nell’art. 24 Cost. non subisce alcuna lesione in ragione della previsione recata dall’art. 95 cod. proc. amm., in quanto «l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge».
Non solo, al fine di assicurare l’effettività del diritto di difesa e, in specie, del diritto alla difesa tecnica, atteso che il diritto in questione è ambivalente ricomprendendo anche l’autodifesa, la disposizione costituzionale testè citata al comma 3 prevede expressis verbis che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Conclusivamente, l'obbligo di assistenza da parte di un esercente la professione forense altro non è che il corollario della inviolabilità ed universalità del diritto di difesa.
I Giudici di Palazzo Spada, per queste ragioni, definitivamente pronunciando sull'appello lo hanno dichiarato inammissibile.
[1] Ergo da intendersi come tali, ex art. 91 cod. proc. amm., l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
[2] Ex multis Cons. Stato, Sez. III, 07 settembre 2020, n. 5402/2020; Cons. Stato, Sez. III, 01 settembre 2020, n. 5345; Cons. Stato, Sez. III, 02 maggio 2019, n. 2849; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2018, n. 3232; Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2017, n. 2394; Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2015, n. 3682; Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371.