Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2026, n. 4230
Incorre nella grave violazione fiscale definitivamente accertata l’operatore economico il quale, pur eccependo l’inesistenza o la nullità della notifica di un atto impositivo, non lo abbia impugnato nei termini di legge, decorrenti dalla successiva intervenuta conoscenza legale, ma si sia limitato a presentare istanza di rateizzazione del debito.
Il superamento della soglia di gravità, calcolata prendendo a riferimento solo i lotti in cui l’operatore economico si sia collocato utilmente quale primo in graduatoria, unitamente alla mancata dichiarazione degli addebiti, giustificano l’esclusione per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.
Guida alla lettura
1. I fatti di causa
In una procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato, per la durata di 24 mesi, suddivisa in 12 lotti, con un valore complessivo di € 450.000.000 circa, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un r.t.i. vedeva la sua aggiudicazione su 4 lotti annullata ai sensi dell’art. 21 nonies, L. 241/90.
L’r.t.i. veniva escluso innanzitutto in quanto, dalle interlocuzioni avute dalla stazione appaltante con un Comune, la mandante risultava aver ricevuto la notifica di un accertamento TARI, per l’importo di € 9.050,00, divenuto definitivo prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dell’art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
Veniva poi rilevato un secondo motivo di esclusione, ex art. 95, comma 2 dello stesso decreto, questa volta in capo alla mandataria, consistente in gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate per un importo complessivo di € 7.415.341,81, tali da incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, anche avuto riguardo al valore dell’appalto.
La mandataria proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Sardegna lamentando, quanto al primo motivo di esclusione, l’irregolarità dell’iter notificatorio dell’avviso di accertamento, non valutata dalla stazione appaltante nonostante i plurimi elementi offerti dalla ricorrente a sostegno dell’inesistenza/nullità della notifica, e, con riguardo al secondo motivo di esclusione, contestando il calcolo della “soglia di gravità” e l’omessa motivazione sull’affidabilità dell’operatore economico.
Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza 3.11.2025, n. 965, respingeva per infondatezza i motivi di ricorso. La ricorrente impugnava la decisione innanzi al Consiglio di Stato.
2. Il rapporto tra la rateizzazione del debito fiscale e la definitività dell’atto impositivo
Il primo motivo di esclusione relativo ad una violazione fiscale definitivamente accertata in capo alla mandante del r.t.i., prende le mosse da un avviso di accertamento avente ad oggetto la T.A.R.I. del periodo d’imposta 2018, per un importo pari ad € 9.050,00, emesso nei confronti della società dal Comune di San Cesario. Si conferma quindi, innanzitutto, che nella definizione “imposte e tasse” contemplata tanto dall’art. 94, co. 6 quanto dall’art. 95, co. 2, del d.lgs. 36/2023 sono ricompresi anche i tributi locali, non facendo le disposizioni normative alcuna distinzione in base all’ente impositore. Tali tributi presentano una maggiore insidia per le stazioni appaltanti, in quanto non risultano dal Certificato di Regolarità fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate, il quale si limita a certificare la posizione erariale (IVA, IRES, IRPEF).
Secondo l’appellante l’operatore economico membro del r.t.i. non avrebbe avuto conoscenza dell’atto impositivo per inesistenza o invalidità della relativa notifica, circostanza che avrebbe precluso la definitività della violazione. L’obiezione viene smontata dai giudici di appello sulla base della circostanza, documentata in atti, che l’operatore economico in questione aveva chiesto la rateizzazione degli importi in data 18 luglio 2024.
L’istanza di rateizzazione, da un lato presuppone la conoscenza delle somme oggetto dell’avviso di accertamento, per altro verso non costituisce acquiescenza e non preclude la contestazione dell’an debeatur nei termini di legge. La suddetta istanza, tuttavia, non sospende il termine di impugnazione del provvedimento davanti al giudice[1] e quindi non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto. Sulla base di tali presupposti, l’aver proposto ricorso al giudice tributario il 26 maggio 2025 avverso un atto impositivo la cui legale conoscenza si era verificata il 18 luglio 2024, e quindi tardivamente, ha condotto il giudice di appello a ritenere vane le lamentele dell’r.t.i. originario aggiudicatario circa il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, ritenendo così cristallizzato il debito fiscale grave.
Diversamente argomentando, la proposizione di un ricorso giurisdizionale, in qualsiasi momento dovesse intervenire, si presterebbe a contestare la definitività del debito tributario e ad eludere la portata precettiva dell’art. 94, co. 6 del D.Lgs. 36/2023 e del correlato art. 1.1. dell’allegato II.10, in violazione dei princìpi della fiducia, collaborazione e buona fede che informano le procedure concorsuali, essendo stati trasfusi negli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e che, nel settore degli appalti pubblici, devono connotare tanto il comportamento delle amministrazioni pubbliche quanto quello degli operatori economici.
È ben vero che l’art. 94, co. 6 prevede l’inapplicabilità del comma stesso, e quindi l’evitabilità dell’esclusione automatica, nel caso in cui l’operatore economico ottemperi ai suoi obblighi “impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute”, ma a condizione che l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
L’operatore economico, quindi, nel caso di specie, avrebbe comunque perso il requisito generale di partecipazione in corso di gara, in violazione dei princìpi giurisprudenziali che richiedono il suo possesso continuativo per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all'adempimento delle obbligazioni contrattuali), e, in particolare, che “la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi) […] deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto”[2], mentre l’operato della stazione appaltante si rivela immune da censure, essendo obbligata per legge ad escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95[3].
3. I profili della soglia di gravità e della motivazione nella violazione fiscale non definitivamente accertata
Il secondo motivo di appello verte sulle gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, che erano state riscontrate in capo alla mandataria del raggruppamento per l’importo di circa 7.500.000 di euro, rendendo così l’operatore economico inaffidabile.
L’appellante contesta innanzitutto la determinazione della soglia di gravità, in quanto, a suo dire, la stessa avrebbe dovuto essere computata prendendo come parametro tutti i lotti per i quali l’R.T.I. aveva presentato offerta, per poi essere rapportata alla percentuale di esecuzione della mandataria. Il 10% di tale importo sarebbe stato superiore alle infrazioni accertate e quindi inidoneo a determinarne la gravità.
I giudici muovono dal combinato disposto delle norme interessate, vale a dire l’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 3 dell’All. II.10, per rilevare che negli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre, intendendo tuttavia la disposizione nel senso che assumono rilievo solo i lotti per i quali “l’operatore economico abbia concorso utilmente, collocandosi primo in graduatoria”. Sulla base di tale interpretazione il valore da prendere a base di calcolo (relativo a solo 4 lotti) sarebbe stato molto più basso, determinando una soglia di gravità ampiamente superata dalle infrazioni non definitivamente accertate a carico dell’appellante.
Ragionando diversamente, ritiene il Consiglio di Stato, si consentirebbe al concorrente di gonfiare artificiosamente la base di calcolo, partecipando a tutti i lotti di cui si compone la gara, pur nella consapevolezza di non poterseli aggiudicare, al fine di rendere irrilevanti delle violazioni fiscali che altrimenti potrebbero impattare sulla propria affidabilità professionale, anche qui in violazione dei principi della “fiducia” di cui all’art. 2 del codice e degli obblighi di buona fede, di leale cooperazione e di reciproco affidamento, che trovano collocazione tra i principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990, e, da ultimo, nell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023.
Il ragionamento del Consiglio di Stato potrebbe anche essere condivisibile in presenza di un limite di lotti aggiudicabili previsto a monte dalla lex specialis, come nel caso di specie, prendendo comunque in considerazione i lotti di maggior valore, ai quali l’operatore economico abbia partecipato. A differente conclusione si perviene, tuttavia, laddove non sia previsto alcun “vincolo di aggiudicazione” dalla documentazione di gara. La disposizione dell’allegato II.10, infatti, riporta testualmente “per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre”. In un tale frangente, interpretare il termine “concorre” quale “concorso utile quale primo in graduatoria” porterebbe a restringere la portata della prescrizione normativa e, contestualmente, ad ampliare la sfera applicativa della fattispecie escludente, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 36/2023[4].
Le cause di esclusione sono di stretta interpretazione e una soluzione del genere si scontrerebbe con la preminenza del criterio dell’interpretazione letterale delle norme e dell’interpretazione che favorisca la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica. Interviene inoltre la tutela della buona fede e dell’affidamento del concorrente sulla corretta interpretazione della normativa primaria ed i principi del risultato e della fiducia, i quali non possono esplicarsi in contrasto con il principio di legalità.
Avvalora tale considerazione anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale statuisce che “le fattispecie escludenti rappresentano, infatti, un numerus clausus in quanto, tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione, con la conseguenza che le norme di legge ...che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato dell'Unione Europea”[5].
Con la censura in esame, oltre alla quantificazione della soglia di gravità, era stata contestata anche la carenza di motivazione del provvedimento, ovvero “la mancata valutazione prognostica avente ad oggetto la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa di eseguire l’appalto”. Il mero superamento della soglia di gravità non sarebbe in realtà sufficiente a determinare l’esclusione dell’operatore economico – pena altrimenti la trasformazione della fattispecie in una causa di esclusione “automatica” – restando la stessa subordinata ad una espressa e motivata valutazione della stazione appaltante in ordine alla incidenza negativa delle contestate violazioni fiscali sulla affidabilità del concorrente, sia sotto il profilo della sua integrità (avendo violato uno dei fondamentali doveri di solidarietà economico-sociale che fanno capo ai cittadini), sia per quanto attiene la sua capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto. La discrezionalità dell’amministrazione si estrinsecherebbe, quindi, nel prendere in considerazione tutta una serie di elementi, quali: il numero degli inadempimenti contestati dal fisco, la complessiva solidità economica e finanziaria dell’impresa, le eventuali iniziative assunte per superare la criticità rilevata, il valore e la complessità dell’appalto, nonché la natura degli interessi lesi in concreto dalle varie condotte di inadempimento laddove gli stessi rivestano particolare importanza e rilevanza strategica[6].
Il giudice di appello tuttavia glissa sul punto, valorizzando invece la reticenza dell’appellante, presa in considerazione dalla stazione appaltante, la quale, unitamente alla rilevanza delle infrazioni non accertate definitivamente, sarebbe “tale da minare il rapporto di fiducia esistente tra le parti”, giustificando l’annullamento dell’aggiudicazione.
4. Considerazioni finali
La pronuncia del Consiglio di Stato lancia due moniti agli operatori economici che partecipano alle procedure di evidenza pubblica.
Innanzitutto evidenzia che gli eventuali vizi di notifica dell’atto impositivo, con correlata prescrizione del debito tributario che l’impresa voglia far valere per disinnescare la causa di esclusione automatica della grave violazione fiscale definitivamente accertata, devono essere sollevati davanti al giudice competente nel termine di 60 giorni dalla intervenuta conoscenza legale dell’atto, senza confidare troppo nella procedura di rateizzazione degli importi.
In seconda battuta il giudice di appello pone nuovamente l’attenzione, nel caso ce ne fosse bisogno, sull’importanza di non incorrere in reticenze nella compilazione del D.G.U.E. Già in tema di grave illecito professionale, si è ritenuto che la “slealtà” e l’assenza di trasparenza dell’operatore economico possano giustificare l’omessa attivazione del contraddittorio da parte della stazione appaltante ed una motivazione della esclusione caratterizzata dall’astrattezza della valutazione operata, in quanto avulsa dalle circostanze del caso concreto[7].
Anche l’omessa dichiarazione di gravi violazioni fiscali non definitive, nel contenzioso in oggetto, è stata infatti ritenuta sufficiente a legittimare l’esclusione dell’operatore economico, unitamente alla rilevante entità del debito accumulato.
Pubblicato il 26/05/2026
N. 04230/2026REG.PROV.COLL.
N. 01206/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2026, proposto da
Ksm S.p.A. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Rti con Security.It S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Evolve Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 965/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Evolve Consorzio Stabile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2026 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Pani e Visone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società KSM s.p.a. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato innanzi al TAR Sardegna la Determinazione n. 590 del 23/6/2025, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90, dell’aggiudicazione disposta in suo favore con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 09/04/2025, relativamente ai lotti 4, 5, 10 e 11 e, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato medio tempore in relazione al lotto n. 11, e per il relativo subentro ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.
In via subordinata, la società ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi, ovvero, in subordine, la corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21quinquies l. n. 241/1990. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con ricorso per motivi aggiunti 8.8.2025 la società ha chiesto l’annullamento della Determinazione n. 692/25, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’aggiudicazione definitiva, anche relativamente al lotto n. 11.
Costituitesi in giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna, nonché Evolve Consorzio Stabile, hanno chiesto il rigetto del ricorso, quest’ultima anche in virtù dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Cesareo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha, pertanto, chiesto l’estromissione dal giudizio.
Con sentenza n. 965/25 il Tar Sardegna ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di San Cesareo, e nel merito ha respinto il ricorso principale, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Evolve Consorzio Stabile.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in procedendo et in iudicando; violazione degli artt. 94 d. lgs. n. 36/23, nonché dell’art. 1 comma 2 All. II.10 al d. lgs. n. 36/23; 2) error in procedendo et in iudicando; violazione degli artt. 95 d. lgs. n. 36/23, nonché dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con riferimento al lotto n. 4, e con subentro nello stesso, ovvero, in subordine, per il ristoro monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna, nonché Evolve Consorzio Stabile, hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 14.5.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, la società ha censurato i capi della sentenza impugnata con cui il TAR Sardegna ha ritenuto sussistente in capo alla mandante Security.it la causa di esclusione di cui all’articolo 94, comma 6, codice appalti.
In particolare, l’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui:
- l’emissione dell’avviso di accertamento n. 665/2020 del Comune di San Cesareo è stata ritenuta dal Tribunale circostanza sufficiente a giustificare l’esclusione della mandante dalla procedura, in assenza di ulteriori indagini sulla definitività della violazione contenuta nell’accertamento;
- è stato rilevato che Security.it fosse a conoscenza del debito tributario in epoca antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Infine, l’appellante ha reiterato le censure relative all’asserita invalidità della notifica del già menzionato avviso di accertamento da parte del Comune di San Cesareo.
Le censure sono infondate.
4. L’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10” (debito superiore a € 5.000), il quale a sua volta qualifica come “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).
5. Orbene, emerge dalla documentazione in atti che la società aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune di San Cesario, relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00.
Per tali ragioni, il Comune aveva più volte informato la società circa l’omesso versamento di quanto dovuto, emettendo infine avviso di accertamento prot. n. 665/2020.
Orbene, anche a voler ritenere che la Security.it non abbia inizialmente avuto regolare notifica dell’avviso di accertamento (nonché dei prodromici solleciti di pagamento), è pacifico che essa ne abbia avuto legale scienza quantomeno a far data dal 18.7.2024, allorquando essa ha richiesto la rateizzazione degli importi.
Pertanto, nessun rilievo assumono le contestazioni di parte appellante precedenti al 18.7.2024 (es. l’inesistenza delle pregresse notifiche, in quanto relative ad indirizzi non riconducibili alla sede legale di Security.it; natura impugnabile o meno degli avvisi di pagamento e/o solleciti di pagamento, ecc.), essendo decisiva la legale scienza del debito tributario intervenuta in data 18.7.2024, data dell’istanza di rateazione del debito tributario.
6. E sul punto, va condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui la presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.
In particolare, l’aver richiesto la rateizzazione del debito non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto, che consegue invece alla circostanza che la pretesa tributaria sia stata consacrata “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).
Nel solco di tale previsione normativa, questa Sezione ha chiarito che: “non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).
7. Tali conclusioni non risultano in alcun modo smentite dall’avere Security.it depositato in data 26.5.2025 ricorso tributario, volto a contestare l’invalidità e/o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020, trattandosi di ricorso manifestamente tardivo, essendo proposto ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla data della legale scienza dell’atto impositivo (18.7.2024).
A opinare diversamente, sarebbe sufficiente la proposizione di un ricorso purchessia, lamentando l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, e dunque la sua non sanabilità (tesi che l’appellante propone nell’odierno giudizio), per eludere la portata precettiva dell’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36/2023, e relativo art. 1.1, allegato II.10, e ritenere dunque che la pretesa tributaria non sia ancora definitiva.
Tale modus operandi, tuttavia, contrasta con i fondamentali principi di fiducia, collaborazione e buona fede posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 ss. d. lgs. n. 36/23), e per tali ragioni non può che essere disatteso.
Per tali ragioni, venendo in rilievo “violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” (art. 94 co. 6 Codice), in quanto aventi importo superiore a € 5.000,00, opera la relativa causa di esclusione automatica, talché l’atto impugnato deve, sotto tale profilo, ritenersi immune dalle lamentate censure.
8. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di appello.
9. Con l’ulteriore motivo di gravame, l’appellante lamenta che la Regione Sardegna abbia ritenuto sussistente in capo alla mandataria KSM la causa ostativa ex art 95 del d.lgs. 36/2023 in quanto, nel corso dell’istruttoria, sarebbero state rilevate gravi violazioni tributarie, non definitivamente accertate, per l’importo di € 7.415.341,81, tali da incidere sull’affidabilità delle stesse, anche tenuto conto del valore dell’appalto.
Ad avviso dell’appellante, l’Amministrazione si sarebbe limitata ad “accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 95 comma 2 del Codice e del relativo allegato II.10 senza svolgere un’approfondita e motivata valutazione prognostica della capacità organizzativa e operativa dell’impresa di eseguire l’appalto; in tal modo la stazione appaltante ha attribuito all’art. 95 comma 2 del Codice un sostanziale automatismo espulsivo che, al contrario, il legislatore ha voluto evitare” (atto di appello, pp. 20-21).
In secondo luogo, e in termini correlati, l’appellante lamenta l’erronea identificazione, da parte dell’Amministrazione, della soglia di gravità stabilita dall’All. II.10.
In particolare, ad avviso dell’appellante: “il RTI KSM ha assunto offerta per tutti e 12 i lotti il cui valore complessivo è di € 482.672,067. La KSM, nell’ambito del raggruppamento, ha avuto la quota del 51 per cento; il 51 per cento del valore complessivo dei lotti è pari a € 246.162.754,32. Il valore “soglia” è pari al 10 per cento di codesto importo e, quindi, è pari a 24.626.275,43. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, sia se si assume l’importo delle infrazioni non definitivamente accertate di € 7.415.341,81 sia se si consideri – erroneamente – l’importo più elevato di circa 14 milioni di euro (non valorizzato dalla stazione appaltante) codeste infrazioni non possono essere considerate gravi poiché inferiori al dieci per cento del valore dei lotti per i quali il RTI KSM ha presentato offerta” (atto di appello, p. 22).
Le censure sono infondate.
10. Ai sensi dell’art. 95 comma 2 Codice appalti: “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto […]”.
A sua volta, l’art. 3 dell’All. II.10 stabilisce che: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”.
11. Orbene, ad avviso del Collegio, la dizione secondo cui, in caso di appalti suddivisi in lotti: “la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre”, va intesa non nel senso voluto dall’appellante – vale a dire, tutti i lotti per i quali essa ha presentato l’offerta – ma nel senso dei soli lotti rispetto ai quali l’operatore economico abbia utilmente concorso, collocandosi primo in graduatoria.
12. Nel caso in esame, il valore complessivo a base d’asta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso utilmente l’RTI appellante è pari a € 77.613.142,50. Pertanto, la quota di partecipazione di KSM è del 51%, il valore da prendere a base di calcolo è di € 39.582.702,68 (51% di € 77.613.142,50). Ne consegue che il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta a € 3.958.270,00.
Nel caso di specie, l’importo delle infrazioni non definitivamente accertate a carico dell’appellante è pari a € 7.415.341,81, ampiamente superiore a tale soglia.
A opinare diversamente, sarebbe sufficiente per l’operatore economico che voglia “abbassare” la soglia di gravità delle contestate infrazioni, presentare artificiosamente offerte per tutti indistintamente i lotti di cui si compone l’appalto, pur nella consapevolezza di non poterseli aggiudicare tutti. In tal modo, la base di calcolo sarebbe artificiosamente “gonfiata”, rendendo così irrilevanti infrazioni che invece – ove rapportate al valore dei lotti per i quali l’operatore abbia utilmente concorso – supererebbero la soglia di gravità. La qual cosa è tanto più evidente nel caso di specie, sol che si consideri che il Disciplinare fissa un tetto massimo di 4 lotti utilmente aggiudicabili.
13. Ancora una volta, tale modo di operare confligge con i principi di fiducia, lealtà, correttezza, ecc, posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 ss. d. lgs. n. 36/23), e non può che essere disatteso.
Pertanto, la rilevanza delle infrazioni non definitivamente accertate a carico dell’appellante, pari a quasi il doppio della soglia di gravità, di cui l’Amministrazione non era stata partitamente posta a conoscenza, non avendola l’appellante analiticamente esposta, è tale da minare il rapporto di fiducia esistente tra le parti, giustificando pertanto l’impugnato provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione.
14. Per tali ragioni, il secondo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
15. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
[1] Si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 3/09/2024, n. 7378
[2] Ex multis Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 24/04/2024, n. 7
[3] Art. 96, co. 1, D.Lgs. 36/2023
[4] D.Lgs. 36/2023, art. 10, co. 2 “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.”
[5] Consiglio di Stato Sez. IV, 31/05/2023 n. 5393; Id., 31/10/2022, n. 9415
[6] Sul tema T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, 29/01/2026, n. 1746; Consiglio di Stato Sez. III, 24/07/2023 n. 7219
[7] Consiglio di Stato, Sez. V, 27/06/2025, n. 5589 con commento di Gianluca Villa su ItaliAppalti “Omessa dichiarazione di “notizie utili” iscritte nel casellario Anac: tra il dovere di leale collaborazione e le necessarie garanzie procedimentali”