Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2026, n. 4753
L'introduzione dei super-principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato con il D.Lgs. n. 36/2023 ha innescato un vivace dibattito sulla loro capacità di superare i rigidi formalismi che da sempre caratterizzano le procedure di gara. La questione centrale è se tali principi possano giustificare il superamento di una previsione della lex specialis che commini l'esclusione per un'irregolarità meramente formale. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, Quinta sezione, offre una risposta netta, tracciando un confine invalicabile per la portata applicativa dei nuovi principi: il rispetto dell'autovincolo della stazione appaltante e la certezza delle regole di gara. La pronuncia, pur apparendo un ritorno a un approccio formalistico, si rivela un presidio fondamentale per la par condicio competitorum e la legalità procedurale, chiarendo che la ricerca del risultato non può avvenire a discapito della trasparenza e dell'affidamento degli operatori.
Guida alla lettura
1. I principi guida del D.Lgs. 36/2023 e il ruolo della lex specialis
Il D.Lgs. n. 36/2023 ha elevato a principi guida dell'intera disciplina dei contratti pubblici il principio del risultato (art. 1), il principio della fiducia (art. 2) e il principio dell'accesso al mercato (art. 3). L'intento del legislatore è stato quello di promuovere un approccio sostanzialistico, volto a valorizzare l'efficienza amministrativa e a superare le logiche del "formalismo difensivo" che spesso hanno condotto all'esclusione di offerte valide per vizi puramente procedurali. In questo rinnovato quadro assiologico, il principio del risultato, in particolare, assurge a criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'interpretazione delle norme, imponendo alle stazioni appaltanti di perseguire il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Accanto a tali principi innovatori, permane - tuttavia - il cardine tradizionale della centralità della lex specialis di gara. Il bando e il disciplinare costituiscono un autovincolo per l'amministrazione, dettando “le regole di gioco” che devono essere chiare, trasparenti e uguali per tutti i concorrenti, a presidio della par condicio e dell'imparzialità. La tensione tra l'approccio sostanzialistico dei nuovi principi e il rigore formale imposto dalla lex specialis è acuita dal principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, D.Lgs. n. 36/2023). La norma, tuttavia, come precisato da costante giurisprudenza, attiene principalmente alle cause di esclusione legate ai requisiti soggettivi dell'operatore (artt. 94 e 95), lasciando alla stazione appaltante la facoltà di definire, nel disciplinare, le modalità di presentazione dell'offerta e di sanzionare con l'esclusione la violazione di tali adempimenti formali, purché ciò sia previsto in modo espresso, non ambiguo e proporzionato.
2. La vicenda processuale all'esame del Consiglio di Stato
La controversia decisa dalla sentenza in commento origina dall'esclusione della concorrente da una procedura aperta, indetta dalla Regione Calabria per l'affidamento di un servizio di monitoraggio territoriale. La CUC interessata aveva disposto l'esclusione in quanto l'offerta economica era stata formulata indicando un valore assoluto anziché il ribasso percentuale unico, come espressamente richiesto "a pena di esclusione" dall'art. 17 del disciplinare di gara.
La stazione appaltante, pur attivando il soccorso istruttorio, aveva constatato l'impossibilità di sanare l'irregolarità: la percentuale di ribasso successivamente comunicata dall'operatore, una volta troncata a tre cifre decimali come previsto dalla stessa lex specialis, non corrispondeva esattamente al valore assoluto originariamente offerto, determinando una violazione del principio di immodificabilità dell'offerta.
Il T.A.R. Calabria, in primo grado, aveva respinto il ricorso dell'impresa, affermando la prevalenza della lex specialis e dell'autovincolo dell'amministrazione. Secondo il giudice di prime cure, il principio del risultato non poteva essere invocato per disapplicare una clausola chiara e non impugnata, e il soccorso istruttorio non era utilizzabile per modificare il contenuto essenziale dell'offerta.
In appello, il concorrente ha lamentato l'erronea interpretazione del disciplinare e la violazione dei principi di risultato, favor participationis e tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che la mancata indicazione della percentuale costituisse un mero errore materiale, facilmente emendabile, data la piena intellegibilità della volontà negoziale espressa attraverso il valore assoluto dell'offerta.
3. La decisione: la lex specialis come limite invalicabile del principio del risultato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4753/2026, ha respinto l'appello, consolidando un'interpretazione rigorosa dei rapporti tra i nuovi principi e le regole formali di gara.
In primo luogo, i Giudici di Palazzo Spada hanno riaffermato la primazia del criterio di interpretazione letterale delle clausole della lex specialis. Citando l'art. 17, comma 2, del disciplinare, che comminava espressamente l'esclusione per la mancata indicazione del ribasso percentuale, il Collegio ha statuito che: “...nel caso di specie, la clausola è chiara ed inequivoca e prescrive un adempimento, consistente nell’esplicita indicazione del ribasso percentuale, a pena di esclusione, così introducendo un puntuale e cogente vincolo contenutistico relativamente alla modalità di formulazione dell’offerta. Ne deriva che quest’ultima resta priva di effetti, ai fini della partecipazione alla gara, laddove non risulti conforme a tali prescrizioni...”.
La previsione di una sanzione espulsiva esplicita, secondo il Consiglio di Stato, impedisce di qualificare l'inadempimento come “mero errore riconoscibile” e, di conseguenza, come vizio sanabile tramite soccorso istruttorio. L'interpretazione proposta dall'appellante, volta a equiparare l'indicazione in valore assoluto a quella percentuale, avrebbe reso “del tutto superfluo l’adempimento specifico prescritto espressamente a pena di esclusione dal disciplinare”.
In secondo luogo, la sentenza erige un muro invalicabile all'applicazione del principio del risultato in presenza di una chiara previsione contraria della lex specialis. Il principio, pur fondamentale, non può essere utilizzato per “scardinare la lex specialis della procedura, in assenza di tempestive e rituali impugnazioni”. Se l'amministrazione si è data una regola chiara (autovincolo), è tenuta a rispettarla. La mancata impugnazione della clausola espulsiva da parte dell’operatore economico ha reso la sua applicazione un atto dovuto per la stazione appaltante e non sindacabile dal giudice.
Infine, il Collegio ha distinto la fattispecie in esame da altre in cui è stata ammessa la regolarizzazione, sottolineando come in quei casi mancasse un'espressa sanzione espulsiva. La presenza della dicitura "a pena di esclusione" assume dunque un valore dirimente, che cristallizza l'adempimento richiesto come elemento essenziale per la partecipazione, la cui mancanza non può essere sanata ex post senza violare la par condicio.
4. Implicazioni e riflessioni conclusive: certezza del diritto e onere di diligenza dell'operatore
La sentenza in commento ha il pregio di definire con rigore la gerarchia dei valori nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, inviando un messaggio inequivocabile agli operatori del settore.
1. Il Principio del Risultato non è un'istanza eversiva. La decisione chiarisce che il principio del risultato opera come criterio guida per l'esercizio della discrezionalità amministrativa e per l'interpretazione di clausole ambigue, ma non conferisce all'amministrazione né al giudice un potere di disapplicazione di regole di gara chiare, espresse e non impugnate. La legalità procedurale e la certezza del diritto rimangono i pilastri su cui si fonda la competizione.
2. L'onere di diligenza dell'operatore economico non è attenuato. L'enfasi sui principi di risultato e fiducia non deve indurre gli operatori a una minore attenzione nella preparazione della documentazione di gara. La sentenza ribadisce che la responsabilità della corretta formulazione dell'offerta ricade interamente sul concorrente, il quale non può invocare ex post i principi generali per sanare proprie negligenze, specialmente a fronte di adempimenti richiesti a pena di esclusione.
3. La dottrina dell'autovincolo e la par condicio competitorum. Il Consiglio di Stato conferma la piena vigenza della dottrina dell'autovincolo. La stazione appaltante che impone una regola formale sanzionandola con l'esclusione è la prima a doverla rispettare, a garanzia della parità di trattamento. Ammettere una sanatoria in un caso come quello di specie creerebbe una disparità intollerabile a danno dei concorrenti che hanno diligentemente rispettato ogni prescrizione della lex specialis.
4. La natura delle cause di esclusione. La pronuncia conferma, seppur implicitamente, la distinzione tra le cause di esclusione tassative legate ai requisiti soggettivi dell'operatore e le cause di esclusione di natura procedurale. Le stazioni appaltanti mantengono il potere di definire i confini per la presentazione delle offerte, purché lo facciano in modo chiaro, proporzionato e non discriminatorio. La sanzione espulsiva, in questo contesto, è legittima se prevista espressamente come conseguenza della violazione di un onere formale non irragionevole.
In conclusione, la sentenza n. 4753/2026, lungi dal rappresentare un passo indietro verso un obsoleto formalismo, svolge una funzione essenziale di bilanciamento. Essa riconosce l'importanza dei nuovi principi, ma li colloca nel corretto alveo della legalità e della certezza del diritto, riaffermando che la competizione pubblica si fonda su regole chiare e uguali per tutti, la cui violazione, se espressamente sanzionata, non può trovare rimedio nella pur lodevole aspirazione al risultato.
Pubblicato il 12/06/2026
N. 04753/2026REG.PROV.COLL.
N. 02292/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2026, proposto da Società Easy City S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B68AD1CE3C, B68AD1DF0F, B68AD1BD69, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aristide Police, Filippo Degni e Raimondo D’Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Crotone - Stazione Unica di Committenza della Provincia di Crotone, non costituiti in giudizio;
Mer Mec Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00274/2026, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Mer Mec Engineering S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2026 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Filippo Degni, Nicola Greco, Gennaro Rocco Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Easy City s.r.l.s. ha impugnato il provvedimento con cui la Centrale unica di committenza della provincia di Crotone l’ha esclusa dalla procedura aperta, indetta dalla Regione Calabria, per l’affidamento del servizio di potenziamento del sistema di monitoraggio del territorio per la prevenzione delle calamità e segnalazione precoce di incendi, relativamente ai lotti 2 e 3, perché l’offerta economica “non è formulata con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, come previsto a pena di esclusione all’art. 17 del medesimo disciplinare, ma in valore assoluto ed il valore espresso non è riconducibile ad un ribasso conforme a quanto stabilito dalla lett. a), ultimo capoverso dell’art. 17 del disciplinare di gara”. Più precisamente, l’iniziale errore nella formulazione dell’offerta economica non è stato superato all’esito del soccorso istruttorio, vista l’indicazione di una percentuale che, ridotta a tre decimali, secondo quanto previsto dal disciplinare, non corrisponde all’importo dell’offerta economica originaria. Nel ricorso introduttivo sono state impugnate anche le successive aggiudicazioni dei lotti 2 e 3 all’altro operatore economico ed, in via subordinata, la clausola del disciplinare, contenuta nell’art. 17 (nella parte in cui dispone che nel ribasso “verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali”).
Mer Mec Engineering costituitasi ha proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata immediata esclusione della ricorrente principale per l’omessa indicazione del ribasso percentuale e per la dichiarazione fuorviante resa in ordine al possesso degli elementi utili ai fini del sub-criterio 10 per il lotto 2 e 11 per il lotto 3, oltre all’illegittima attribuzione di 7 punti per i sub-criteri de quibus.
La ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale e proposto motivi aggiunti con efficacia escludente, chiedendo, ove necessario, l’annullamento del punto 6.4 lett. a del disciplinare, nella parte in cui prevede che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale debbano essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
A sua volta la ricorrente incidentale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
2.Il ricorso principale è stato rigettato in primo grado, con conseguente improcedibilità di quello incidentale e dei motivi aggiunti formulati dalla ricorrente originaria. Nella sentenza impugnata si è affermato che “la portata precettiva del provvedimento espulsivo è incentrata anche sulla presentazione dell’offerta economica in valore assoluto”, in quanto l’art. 17 del disciplinare ha prescritto, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dell’i.v.a., per cui si è in presenza di un auto-vincolo, a cui la stazione appaltante è tenuta a conformarsi, senza possibilità di deroga o disapplicazione fondate sul principio sostanziale del risultato, che non può essere utilizzato per scardinare la lex specialis della procedura, in assenza di tempestive e rituali impugnazioni. Inoltre, si è sottolineato che i chiarimenti resi dall’operatore economico in sede di soccorso istruttorio non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica o economica, mentre i ribassi percentuali, successivamente indicati da Easy City, corretti con la troncatura alle prime tre cifre decimali, come previsto dal disciplinare, restituiscono valori difformi al prezzo offerto in termini assoluti e violano, pertanto, il principio di immodificabilità dell’offerta.
3. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 17 del disciplinare e la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 94, 95, 96, 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto gli adempimenti a pena di esclusione, imposti dall’art. 17 del disciplinare (da interpretare alla luce dei principi generali ed in particolare, del risultato, del favor partecipationis, della tassatività delle cause di esclusione) sono solo quelli necessari a garantire l’utile espressione della proposta economica, per cui non vi ricade né la mancata indicazione del ribasso percentuale, che integra un mero errore materiale, sicuramente superabile tramite il soccorso istruttorio, né il limite delle tre cifre decimali, che attiene alle modalità di assegnazione del punteggio ed è, quindi, una regola indirizzata alla sola commissione, ma non all’operatore economico, con la conseguente illegittimità della propria esclusione, nonostante la piena intellegibilità dell’offerta economica e la possibilità di ricavare il ribasso percentuale con una mera operazione matematica. Nell’appello si legge che “nell’auspicata ipotesi di accoglimento delle censure svolte avverso i capi della pronuncia di rigetto del gravame introduttivo, dovrà essere riformata anche la statuizione di improcedibilità” dei motivi aggiunti, che sono stati, quindi, riproposti. Si è chiesta espressamente la declaratoria di inefficacia dei contratti medio tempore stipulati.
Si sono costituite la Regione Calabria e Mer Mec Engineering s.r.l., che hanno concluso per il rigetto dell’appello.
La controinteressata ha proposto, inoltre, appello incidentale, denunciando la violazione degli artt. 35 e 42 c.p.a., atteso che la sentenza ha dichiarato improcedibile il proprio ricorso incidentale, in applicazione di un orientamento giurisprudenziale relativo ad una diversa ipotesi (e, cioè, all’ipotesi del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario nei confronti del ricorrente principale, il quale, anche se escluso dalla procedura, all’esito dell’accoglimento del ricorso incidentale, conserva il suo interesse alla riedizione della gara), mentre, nel caso di specie, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere esaminato prioritariamente, in quanto diretto a confermare l’esclusione della ricorrente principale per altre ragioni, facendo venire meno l’interesse al ricorso principale. Pertanto, ha riproposto i motivi del ricorso incidentale, non esaminati in primo grado: 1) la violazione dell’art. 17 del disciplinare e 101 d.lgs. n. 36 del 2023, essendo illegittima l’attivazione del soccorso istruttorio diretta a sanate la difformità dell’offerta dalla lex specialis; 2) la violazione dell’art. 18 del disciplinare, degli artt. 9 e 15 legge della Regione Calabria n. 9 del 2018, dell’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 51 del 2023, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 e 1 della legge n. 241 del 1990, in quanto il sub-criterio, che prevedeva l’attribuzione del punteggio in caso di attestazione da parte delle imprese di essere state vittime di atti fatti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi, è stato soddisfatto mediante produzione di un contratto di avvalimento, finalizzato al prestito della certificazione relativa al rating di legalità conseguita dall’impresa ausiliaria Sim Ingegneria s.r.l., per cui la dichiarazione meramente affermativa resa da Easy City relativamente a tale sub-criterio integra una dichiarazione fuorviante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 36 del 2023 e, comunque, ha determinato un vizio nell’attribuzione del punteggio premiale, da sottrarre con conseguente conferma dell’aggiudicazione alla ricorrente incidentale; 3) la violazione dell’art. 18 del disciplinare, degli artt. 9 e 15 legge della Regione Calabria n. 9 del 2018, dell’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 51 del 2023, 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 e 1 della legge n. 241 del 1990, non essendo suscettibile di prestito il requisito in esame.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
4. L’appello principale è infondato.
4.1. Il provvedimento di esclusione contiene due diverse motivazioni, che si integrano tra di loro, ognuna delle quali è da sola sufficiente a giustificare il provvedimento: l’omessa indicazione del ribasso percentuale in sede di offerta e l’impossibilità di ricondurre il valore espresso a un ribasso conforme a quanto stabilito dalla lett. a), ultimo capoverso dell’art. 17 del disciplinare di gara (e, cioè, a un ribasso che presenti esclusivamente tre decimali).
La sentenza di primo grado, nel valorizzare la prima motivazione, si è limitata a interpretare il provvedimento di esclusione, in modo coerente con il criterio letterale e sistematico.
Alla luce di tale premessa è sufficiente soffermarsi sulla prima motivazione del provvedimento impugnato e su quella parte della sentenza che valorizza tale argomentazione, tenuto conto dell’idoneità di tale argomentazione a sorreggere, in via autonoma, il provvedimento amministrativo e, in via conseguenziale, la sentenza gravata.
4.2. L’art. 17, comma 2, del disciplinare stabilisce che l’offerta economica firmata secondo le modalità previste nelle predette norme, deve indicare, “a pena di esclusione”, il ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dell’iva, e che verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.
Ad avviso dell’appellante, l’inciso “a pena di esclusione”, che precede l’elencazione di dati da inserire nell’offerta economica, onera i concorrenti di un adempimento necessario a garantire l’utile espressione della proposta economica: l’omessa indicazione della cifra riguardante il corrispettivo (sotto forma di ribasso ovvero espresso in euro) priva inevitabilmente l’offerta di un suo elemento costitutivo ed osta a ogni possibile forma di regolarizzazione, mentre “l’espressione del corrispettivo attraverso una cifra in euro in luogo del ribasso non incide sulla manifestazione della volontà del concorrente e deve certo ritenersi suscettibile di essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio”. Tuttavia, tale interpretazione del disciplinare contrasta con il criterio letterale, in quanto rende equivalente l’indicazione del corrispettivo sotto forma di una cifra in euro o sotto forma di ribasso percentuale e, di conseguenza, rende del tutto superfluo l’adempimento specifico prescritto espressamente a pena di esclusione dal disciplinare (e, cioè, l’indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara).
Nelle procedure di gara, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis , vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex articolo 1362 e 1363 c.c.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato effettivo del precetto in base ad altri canoni ermeneutici (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066). Tuttavia, nel caso di specie, la clausola è chiara ed inequivoca e prescrive un adempimento, consistente nell’esplicita indicazione del ribasso percentuale, a pena di esclusione, così introducendo un puntuale e cogente vincolo contenutistico relativamente alla modalità di formulazione dell’offerta. Ne deriva che quest’ultima resta priva di effetti, ai fini della partecipazione alla gara, laddove non risulti conforme a tali prescrizioni, analogamente a quanto avviene, in ambito contrattuale, laddove il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, ma l’accettazione viene data in forma diversa (art. 1326, terzo comma, c.c.).
La specifica previsione della sanzione dell’esclusione non consente, quindi, di qualificare l’inadempimento in esame quale mero errore riconoscibile e, quindi, emendabile.
Tale clausola non è stata specificamente impugnata, né può ritenersi nulla ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241 del 1990 – visto che non si versa in nessuna delle tassative ipotesi ivi sancite – e, in particolare, per violazione dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, che si riferisce esclusivamente alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, non suscettibili di estensione da parte della stazione appaltante, ma non anche alla disciplina relativa alla modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara (sull’eccezionalità delle cause di nullità previste da disposizioni di stretta interpretazione, cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 14.05.2026, n. 3805)..
In proposito occorre evidenziare che nel ricorso introduttivo del presente giudizio, a p. 13, si chiede dichiararsi, in mero subordine, l’illegittimità della clausola del disciplinare, contenuta nell’art. 17, nella parte in cui prevede che “verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali”, ove fosse intesa nel senso di porre un veto ad offrire ribassi superiori alle tre cifre decimali, mentre non si censura integralmente la clausola (in particolare, in base ad una erronea interpretazione della clausola in esame, non si censura il vincolo contenutistico imposto a pena di esclusione).
Ne consegue che, in assenza di specifica impugnazione, il collegio non può annullare, per l’asserita violazione di disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023 o di principi generali, la clausola in esame, che deve essere applicata dall’Amministrazione.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in base ai precedenti citati dall’appellante che si riferiscono a fattispecie diverse (ad es., ad ipotesi in cui l’omessa indicazione del ribasso percentuale non era sanzionata espressamente con l’esclusione o in cui si discuteva della clausola contenuta nel capitolato, che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante, e non nel disciplinare di gara, che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte).
5. Dal rigetto dell’appello principale deriva necessariamente anche la conferma della statuizione di improcedibilità relativamente ai motivi aggiunti proposti in primo grado dall’appellante, visto che l’appellante non ha denunciato uno specifico error in procedendo o in iudicando di tale statuizione, ma si è limitato a lamentarne la illegittimità derivata (nell’appello si legge: “la declaratoria di improcedibilità discende in via meramente consequenziale dal rigetto del ricorso principale e ne condivide i vizi. Ne consegue che nell’auspicata ipotesi di accoglimento delle censure svolte avverso i capi della pronuncia di rigetto del gravame introduttivo, dovrà essere riformata anche la statuizione di improcedibilità”).
6.Risulta, a questo punto assorbito, l’appello incidentale, venendo meno ogni interesse dell’appellante incidentale a far valere l’asserita illegittimità del ricorso al soccorso istruttorio e/o ulteriori ragioni di esclusione dell’appellante principale.
7.In definitiva, l’appello principale deve essere rigettato, assorbito quello incidentale.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale, rigetta l’appello principale, assorbito l’incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore