TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 maggio 2026, n. 3036

(…) L’operato dell’Amministrazione si colloca legittimamente nel solco del soccorso istruttorio. Infatti l’identità del concorrente e dell’offerta nella fattispecie era certa, in ragione della sua tempestiva produzione del DGUE, di tutta la documentazione contenente la dimostrazione dei requisiti e di tutti gli elementi dell’offerta, risultando così la volontà del Consorzio di partecipare del tutto inequivoca e tempestivamente manifestata. (…) Ne discende che la soccorribilità è ammessa sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il DGUE), sia, come appunto recentemente deciso dal Consiglio di Stato, per integrare il DGUE (ove sia presente la domanda).

Guida alla lettura

Introduzione

Con sentenza n. 3036 del 13 maggio 2026, la prima Sezione del TAR Campania (Napoli) si è pronunciata sul perimetro di ammissibilità del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 nel caso di omessa presentazione, da parte del concorrente, della domanda di partecipazione alla gara, dando continuità alla tesi sostanzialistica dell’istituto formatasi, con riferimento all’omessa presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”), in seno allo stesso TAR Campania (cfr. sentenza 7 maggio 2026, n. 2926) e al Consiglio di Stato (cfr. sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438).

La vicenda in esame

La questione controversa discende dal ricorso di un operatore economico classificatosi al secondo posto nell’ambito di una gara avente ad oggetto l’affidamento, in concessione, dei lavori di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione di un edificio, nonché della successiva gestione e manutenzione. Agendo dinanzi al TAR, il ricorrente chiedeva, tra l’altro, l’annullamento della determina di aggiudicazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente attivato il soccorso istruttorio per consentire al primo graduato di sanare l’omessa presentazione della domanda di partecipazione entro il termine di scadenza della gara. In particolare, nell’ottica del ricorrente, l’attivazione del soccorso c.d. integrativo sarebbe del tutto in contrasto con la normativa vigente e l’omissione perpetrata dal primo graduato avrebbe dovuto invero portare alla sua esclusione piuttosto che alla sua ammissione.

La decisione del TAR

La prima Sezione del TAR Campania, prescindendo dall’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso e operando un vero e proprio revirement rispetto al proprio precedente n. 5075 del 4 luglio 2025, si è allineata ai principi espressi dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438, emessa proprio in riforma della pronuncia n. 5075 del TAR Campania, concludendo per l’infondatezza del ricorso.

In particolare, il Collegio ha fatto propria la visione sostanzialistica, dapprima disconosciuta con la decisione del luglio 2025, riguardante l’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, secondo cui è ammesso il soccorso istruttorio per integrare “ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”, dando primario rilievo al fatto che l’aggiudicatario avesse tempestivamente presentato l’offerta tecnica, l’offerta economica e, soprattutto, il DGUE, ragion per cui la volontà di partecipare alla gara e l’offerta presentata si erano effettivamente già cristallizzate al momento di scadenza della gara medesima.

L’inversione di approccio è dunque evidente se si considera che, nella più volte citata sentenza n. 5075 del 2025, il TAR era giunto a conclusioni diametralmente opposte, sul fondamento che il soccorso istruttorio c.d. integrativo “logicamente presuppone l’esistenza (…) di un DGUE che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A.” e non possa quindi essere attivato in caso di sua completa e omessa allegazione.

In applicazione del criterio puramente sostanziale, il TAR ha fatto altresì riferimento ad ulteriori indici sintomatici tali per cui era possibile individuare la volontà partecipativa dell’aggiudicatario già in epoca congrua al termine di scadenza della gara, ossia la presentazione del DGUE e dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché l’ulteriore aspetto per cui l’aggiudicatario fosse il promotore dell’operazione in finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 ratione temporis vigente da cui è poi derivata la pubblicazione della gara.

All’esito di tale analisi, il Collegio ha dunque condiviso la ricostruzione del controinteressato secondo cui “l’attivazione del soccorso ha assolto la funzione di regolarizzare una mera anomalia di caricamento documentale, mentre il contenuto sostanziale della domanda e dell’offerta del C.S.I. era già ricavabile in modo completo da tutta la richiamata documentazione tempestivamente prodotta”, per cui “tale regolarizzazione non ha (…) comportato nessuna modifica dell’offerta e nessun vantaggio competitivo”.

In tale contesto, come detto, il TAR Campania ha dunque dato continuità alle coordinate ermeneutiche espresse dalla già citata sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 1438 del 23 febbraio 2026, emanata per l’appunto in riforma della precedente sentenza n. 5075 del medesimo TAR, propendendo per l’erosione, ormai definitiva, della visione formalistica del soccorso, in favore di un approccio più puramente sostanzialistico che non travalichi i limiti della par condicio tra concorrenti e dell’immodificabilità postuma dell’offerta. Tale ricostruzione è d’altronde coerente con l’art. 56, par. 3 della Direttiva 2014/24/UE, che è stato interpretato nel senso che “il soccorso istruttorio può (…) essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara – prevedendo come unico limite il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza” (vedasi la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1438 del 2026). Allo stesso modo, è coerente con l’impianto normativo del Codice che, nella sua nuova veste, tende ad evitare che l’esecuzione della procedura di gara sia tratteggiata da eccessivi formalismi che possano pregiudicare la qualità dell’offerta e l’attuazione del principio del risultato. In definitiva, il Collegio ha dunque concluso per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della legittimità dell’aggiudicazione.

Conclusioni

Come si è avuto modo di appurare nella brevissima trattazione, la pronuncia del TAR Campania assume primario rilievo nell’attuale settore della contrattualistica pubblica, in quanto ha il merito di fornire importanti canoni applicativi che non possono essere tralasciati né dalle Amministrazioni né dagli operatori economici. Tale pronuncia cristallizza una visione puramente sostanziale del soccorso istruttorio c.d. integrativo, volta ad evitare eccessivi formalismi ma che, allo stesso tempo, si muove all’interno della cornice tracciata dai principi di parità di trattamento, trasparenza e risultato. 

 

Pubblicato il 13/05/2026

N. 03036/2026 REG.PROV.COLL.

N. 01187/2026 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2026 proposto, in relazione alla procedura CIG B651585FA1, da R.C.R. Restauri s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Musei Nazionali del Vomero, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei della Campania, con il patrocinio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Ale Group s.r.l., Albert Engineering & Project s.r.l., EPM s.r.l., non costituite in giudizio;
CSI – Consorzio Servizi Integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ambroselli e Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) della Determina della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania n. 240 del 25.11.25, recante aggiudicazione al CSI – Consorzio Servizi Integrati – Consorzio Stabile (P.IVA 06806550965) della gara CIG B651585FA1, indetta per l’affidamento della concessione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione dell’edificio denominato “Ex Casa del custode e Serre”, sito all’interno del parco di Villa Floridiana di Napoli, nonché della successiva gestione dell’edificio e delle attività di manutenzione delle aree a verde della Villa Floridiana;

b) della proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice di cui al verbale di gara n. 8 del 16.9.25;

c) del verbale di gara n. 2 del 15.7.25, nella parte in cui dispone il soccorso istruttorio in favore del CSI;

d) del verbale di gara n. 3 del 5.8.25, nella parte in cui ammette alla gara il CSI;

e) del verbale di gara n. 5 del 8.8.25, nella parte in cui ritiene ammissibile la sua offerta tecnica e le attribuisce il relativo punteggio 69,10/80;

f) dei verbali di gara n. 7 del 10.9.25 e n. 8 del 16.9.25, nella parte in cui ritengono ammissibile l’offerta economica del CSI e attribuiscono ad essa il relativo punteggio di 20/20;

g) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente,

nonché per la condanna

dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni subiti patiti e patiendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati:

-in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato;

-in subordine, per equivalente economico, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest’ultimo nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, ovvero minore o maggiore importo da determinarsi in sede giudiziaria, nonché con il danno da perdita di chances da determinarsi in via equitativa, oltre spese per la partecipazione alla gara, interessi ed accessori di legge.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Campania e di CSI – Consorzio Servizi Integrati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato R.C.R. Restauri s.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la Determina della Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania n. 240 del 25.11.25, recante aggiudicazione al CSI – Consorzio Servizi Integrati – Consorzio Stabile (P.IVA 06806550965) della gara CIG B651585FA1, indetta per l’affidamento della concessione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione dell’edificio denominato “Ex Casa del custode e Serre” sito all’interno del parco di Villa Floridiana di Napoli, nonché della successiva gestione dell’edificio e delle attività di manutenzione delle aree a verde della stessa Villa Floridiana.

La società ricorrente ha dedotto:

- che alla procedura hanno preso parte unicamente la R.C.R. Restauri s.r.l. e il C.S.I. Consorzio Stabile, in qualità di soggetto promotore, il quale poi è risultato aggiudicatario;

- di non aver ricevuto formale comunicazione dell’aggiudicazione, e di aver formulato reiterate istanze di accesso agli atti (in data 26.11.2025, con sollecito il 15.12.2025), le quali avrebbero trovato un riscontro solo parziale da parte della Stazione Appaltante in data 28.01.2026;

- che dall’esame degli atti ostesi, sono emersi profili di illegittimità dell’aggiudicazione.

Ciò premesso, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio C.S.I., articolando quattro motivi di censura, e ha concluso con la richiesta di annullamento degli atti gravati, di declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, con conseguente suo subentro in esso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., ovvero, in via subordinata, di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente (danno emergente, lucro cessante e perdita di chance).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e il controinteressato C.S.I. Consorzio Stabile, per resistere al ricorso.

L’Amministrazione ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, e ha sostenuto nel merito l’infondatezza delle censure.

Il controinteressato C.S.I. Consorzio Stabile ha parimenti dedotto l’infondatezza del ricorso.

In fase cautelare la Sezione, con ordinanza n. 712 del 13 marzo 2026, ha accolto la domanda cautelare ai limitati effetti di cui all’art. 55, comma 10, cod.proc.amm., fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026, e disponendo, a carico dell’Amministrazione, la produzione dei seguenti documenti:

«1) con riguardo alla documentazione amministrativa: relativamente al Consorzio C.S.I., il file “Atto Costitutivo-Statuto-Designazione Esecutrici”; relativamente alla esecutrice EPM s.r.l., i files “Domanda di partecipazione EPM srl esecutrice”, “DGUE”, “DGUE PDF”; relativamente all’ausiliaria, infine, i files “Documentazione dell’ausiliaria Angelo Russello SPA”, “Contratto di avvalimento EPM s.r.l.”, “Contratto di avvalimento EPM srl-Angelo Russello SPA”;

2) con riguardo alla offerta tecnica: il file “Allegati Relazione Tecnica”, nonché la dichiarazione di riservatezza resa da C.S.I. con riferimento alla Relazione Tecnica;

3) con riguardo all’offerta economica: il PEF dello stesso concorrente, e in particolare i relativi files “PEF IN XLS” e “ASSEVERAZIONE AL PEF”».

Adempiuto da parte dell’Amministrazione tale onere di produzione documentale, all’udienza pubblica del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, rilevando che, poiché la procedura si è svolta interamente su piattaforma telematica MEPA, la pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 12.12. 2025, sarebbe già di per sé idonea a garantire la piena conoscenza legale degli atti ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 36/2023, determinando quindi anche la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, per cui il ricorso, notificato solo il 19.2.2026, sarebbe tardivo.

Parte ricorrente ha replicato che la concreta e adeguata accessibilità agli atti di gara è avvenuta in un momento successivo rispetto alla pubblicazione sulla piattaforma MEPA dell’aggiudicazione, e che il termine di impugnazione può decorrere solo dal momento in cui la parte ricorrente abbia acquisito contezza non solo del mero esito della gara, ma anche del contenuto degli atti e dell’offerta dell’aggiudicatario: tale piena conoscenza sarebbe però maturata soltanto in data 28 gennaio 2026, cioè nel momento in cui la Stazione Appaltante ha dato seguito all’istanza di accesso agli atti reiteratamente sollecitata dalla ricorrente, onde il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 19.2.2026.

Il Collegio ritiene tuttavia di poter prescindere dall’esame della descritta eccezione di irricevibilità, in quanto nel merito il ricorso è infondato.

3. Con il primo motivo di gravame la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 15 del Disciplinare di gara, sostenendo che sarebbe illegittima l’ammissione alla gara del C.S.I. Consorzio Stabile. Secondo quanto prospettato dalla R.C.R. Restauri s.r.l., infatti, la Stazione Appaltante avrebbe illegittimamente attivato il soccorso istruttorio per consentire alla parte controinteressata la produzione della domanda di partecipazione, la cui mancata trasmissione nel termine di presentazione delle domande fissato dalla lex specialis avrebbe dovuto comportare, piuttosto, l’immediata esclusione del concorrente.

La censura è infondata.

Dalla documentazione versata in atti emerge che l’aggiudicatario aveva tempestivamente caricato nel sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica, l’offerta economica e, soprattutto, il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.). La Commissione giudicatrice ha rilevato, quindi, la formale assenza unicamente del modello di domanda di partecipazione del Consorzio (mentre erano state caricate tempestivamente le domande delle imprese consorziate esecutrici), ed è su tale base che essa ha, per l’effetto, attivato il soccorso istruttorio, a seguito del quale il controinteressato ha trasmesso il modulo contenente la propria domanda di partecipazione.

Orbene, va osservato che nel caso di specie il D.G.U.E. del controinteressato, ritualmente e tempestivamente prodotto in gara dal Consorzio, recava già in sé il complesso delle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione (analoghe a quelle richieste nel modulo di domanda), nonché l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, il cui effettivo possesso, peraltro, non è mai stato oggetto di contestazione. A ciò si aggiunga che il Consorzio aggiudicatario era il soggetto promotore della relativa operazione di finanza di progetto ex art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, ciò ulteriormente confutando l’obiezione di una presunta assenza di manifestazione di volontà partecipativa.

Ne discende che l’operato dell’Amministrazione si colloca legittimamente nel solco del soccorso istruttorio. Infatti l’identità del concorrente e dell’offerta nella fattispecie era certa, in ragione della sua tempestiva produzione del DGUE, di tutta la documentazione contenente la dimostrazione dei requisiti e di tutti gli elementi dell’offerta, risultando così la volontà del Consorzio di partecipare del tutto inequivoca e tempestivamente manifestata. Va condivisa, invero, la ricostruzione di parte controinteressata secondo cui l’attivazione del soccorso ha assolto la funzione di regolarizzare una mera anomalia di caricamento documentale, mentre il contenuto sostanziale della domanda e dell’offerta del C.S.I. era già ricavabile in modo completo da tutta la richiamata documentazione tempestivamente prodotta. Tale regolarizzazione non ha quindi comportato nessuna modifica dell’offerta e nessun vantaggio competitivo.

La correttezza di tali conclusioni è ulteriormente avvalorata dal più recente e condivisibile approdo della giurisprudenza sul tema in discussione (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438), secondo cui l’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, là dove consente di integrare la documentazione mancante trasmessa “con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, utilizza la congiunzione “o” con chiaro valore disgiuntivo.

Ne discende che la soccorribilità è ammessa sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia, come appunto recentemente deciso dal Consiglio di Stato, per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda).

4. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione per la mancata esclusione del consorzio aggiudicatario, adducendo che la consorziata esecutrice EPM s.r.l. avrebbe mancato di presentare tempestivamente il proprio D.G.U.E., omissione integrante -in tesi- una insanabile omissione non superabile tramite il soccorso istruttorio.

La controinteressata ha replicato sul punto affermando, però, che dalle ricevute del sistema depositate in giudizio emerge che il D.G.U.E. relativo alla consorziata EPM s.r.l. risulta essere stato ritualmente e tempestivamente caricato sul portale telematico, e che la successiva richiesta di soccorso istruttorio formulata dalla Stazione Appaltante non ha in alcun modo riguardato la pretesa omissione di tale documento, bensì ha espresso la sola opportunità di acquisire un mero e legittimo chiarimento circa l’assetto esecutivo delle lavorazioni in categoria OG11.

Il Collegio osserva che la censura è infondata: questo non solo per la convincente riferita replica della parte controinteressata, ma, a tutto voler concedere agli assunti della ricorrente, anche in ragione dei principi espressi dalla citata recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui è attivabile il soccorso istruttorio anche in ipotesi dell’omessa produzione del D.G.U.E. (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438, cit.).

5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente ha poi lamentato la violazione degli artt. 5, 8 e 15 del Disciplinare di gara, articolando la censura in due distinti profili.

Sotto un primo profilo, è lamentato che il Consorzio aggiudicatario avrebbe reso dichiarazioni ambigue e contraddittorie in ordine alle modalità di esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OG11, da un lato, indicando la consorziata EPM s.r.l. quale esecutrice provvista del relativo requisito, e, dall’altro, dichiarando di voler subappaltare per intero le medesime lavorazioni. Ambiguità che non sarebbe stata sanata neppure all’esito del soccorso istruttorio.

Sotto un secondo profilo, la ricorrente ha contestato la mancata indicazione delle specifiche attività che l’altra consorziata esecutrice designata, la ALE Group s.r.l., sarebbe stata chiamata a svolgere, con conseguente omissione delle attestazioni sul possesso dei relativi requisiti.

Anche tali censure risultano infondate.

5.1. Quanto al primo profilo, le risultanze documentali smentiscono l’assunto di parte ricorrente. In ordine, infatti, al chiarimento appositamente richiesto dalla Commissione in sede di soccorso istruttorio, il consorzio controinteressato ha chiaramente confermato sia il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, sia, esercitando una sua legittima facoltà, la propria volontà, in ogni caso, di ricorrere al subappalto per la totalità dei lavori rientranti in detta categoria, la cui esecuzione quindi sarà svolta da impresa subappaltatrice, e non dalla consorziata EPM s.r.l.

E tale chiarimento del controinteressato non ha comportato alcuna modifica sostanziale dell’offerta tecnica o economica, né ha integrato alcuna violazione del principio della par condicio.

5.2. Parimenti infondato è il secondo profilo di censura, relativo alla mancata specificazione delle quote di esecuzione e operazioni affidate alla consorziata ALE Group s.r.l..

L’obbligo di specificare le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, sancito dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, è infatti previsto per i soli Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e i consorzi ordinari, dove ciascun operatore assume direttamente una quota dell’obbligazione contrattuale.

Tale onere dichiarativo non trova però applicazione, per converso, nei confronti dei consorzi stabili (quale è proprio l’odierno aggiudicatario). Per questi ultimi, l’art. 67, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che essi eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate, rispondendo in proprio e solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante, e pone a loro carico il solo obbligo di indicare in sede di offerta “per quali consorziate il consorzio concorre”, senza alcuna ulteriore pretesa di specificazione analitica dei compiti individuali.

Come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1623; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2024, n. 9871), il consorzio stabile costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica a cui l’intera prestazione viene unitariamente riferita. Ne consegue che l’omessa analitica ripartizione delle attività in capo alle singole consorziate non integra alcuna causa di esclusione, la cui ipotetica applicazione si porrebbe in frontale contrasto sia con la ratio dell’istituto del consorzio stabile, sia con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

6. Con il quarto e ultimo motivo, infine, la parte ricorrente ha censurato la mancata esclusione del consorzio aggiudicatario per presunta violazione dell’art. 17 del Disciplinare. Nello specifico, la R.C.R. Restauri s.r.l. ha lamento che il controinteressato avrebbe presentato una relazione al Piano Economico Finanziario (PEF) di dodici facciate, superando in tal modo il limite dimensionale massimo di dieci pagine asseritamente imposto sul punto dalla lex specialis a pena di esclusione.

La censura è infondata.

Il Collegio osserva che l’esame documentale della relazione al PEF prodotta dal Consorzio C.S.I. smentisce la prospettazione attorea. Infatti, sebbene il file si componga di 12 pagine complessive, la sua prima pagina è costituita dalla copertina, e la seconda dall’indice. Ne discende che la parte di stretta esposizione e illustrazione descrittiva del documento si snoda in esattamente 10 facciate, nel rispetto del limite dimensionale imposto dal Disciplinare di gara. Il motivo è dunque privo di pregio.

Ad abundantiam, il Collegio aggiunge che la doglianza risulterebbe infondata anche alla luce del tenore letterale dell’art. 17 del Disciplinare di gara, in quanto la sanzione dell’esclusione vi è comminata per la sola e radicale mancata allegazione della relazione al PEF, e non anche per il superamento dei suoi limiti dimensionali. Un’eventuale sanzione espulsiva applicata in via automatica per un ipotetico (ma, nel caso in esame, insussistente) eccesso dimensionale si porrebbe allora in insanabile contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 del d.lgs. n. 36/2023), risolvendosi in un formalismo non funzionale all’interesse sostanziale della Stazione Appaltante a selezionare la migliore offerta.

7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.

8. La natura delle questioni esaminate in fatto e in diritto giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore