TAR Lazio, Roma, Sez.I bis, 1° aprile 2026, n. 6059

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato in merito alla richiesta di transito nel ruolo ufficiali avanzata da personale infermieristico militare appartenente al ruolo marescialli. La decisione affronta la complessa interazione tra l’evoluzione accademica della professione sanitaria e la specificità degli inquadramenti previsti dall’ordinamento militare vigente.

 

Guida alla lettura

Il contenzioso in esame trae origine dal ricorso collettivo proposto da oltre cento sottufficiali infermieri, i quali hanno impugnato il diniego ministeriale alla loro richiesta di riqualificazione professionale nel ruolo ufficiali. I ricorrenti hanno fondato la propria pretesa sulla profonda trasformazione normativa della professione infermieristica, evidenziando come l'attuale necessità del possesso della laurea triennale o magistrale, l’iscrizione obbligatoria all’ordine professionale e l’obbligo di aggiornamento continuo configurino ormai l’infermiere quale professionista intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile. Tale evoluzione, secondo la tesi avanzata, avrebbe dovuto comportare un automatico adeguamento dell'ordinamento militare a quello civile, dove il personale sanitario è stato già inquadrato in aree funzionali superiori.

Il Collegio capitolino, tuttavia, ha respinto integralmente le tesi dei ricorrenti, ponendo l'accento sul principio di specificità e autosufficienza dell’ordinamento militare. Secondo i giudici, la materia degli inquadramenti è regolata da norme di rango legislativo che non presentano lacune colmabili attraverso l'applicazione analogica di discipline mutuate dal pubblico impiego contrattualizzato o dal Servizio Sanitario Nazionale. La sentenza chiarisce che il possesso di un titolo accademico, seppur necessario per l'esercizio della professione, costituisce solo uno dei presupposti per l'assegnazione di una funzione militare, la quale resta indissolubilmente legata alle responsabilità di comando, ai profili gerarchici e all'organizzazione interna della Difesa. In questo contesto, il ruolo dei marescialli è ritenuto dal tribunale già idoneo a garantire margini di autonomia e responsabilità professionali adeguati, senza che ciò implichi un diritto al transito nel ruolo superiore degli ufficiali, previsto solo in casi eccezionali e tassativi.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’analisi della figura del coadiutore sanitario introdotta dallo Stato Maggiore Aeronautica. Il tribunale ha precisato che documenti di natura organizzativa interna non possono in alcun modo modificare l’impianto generale degli inquadramenti definito dalla legge, neutralizzando così il tentativo dei ricorrenti di utilizzare tale figura come grimaldello per scardinare il sistema vigente. Parimenti, è stata respinta la domanda volta a ottenere l'esercizio della libera professione extra-muraria, oggi consentita ai soli medici militari dall'articolo 210 del Codice dell’Ordinamento Militare. Il TAR ha sottolineato la natura eccezionale di tale deroga al principio di esclusività del rapporto d'impiego militare, escludendone l'estensione analogica agli infermieri e richiamando la discrezionalità del legislatore nel differenziare le categorie professionali.

Infine, la sentenza affronta i dubbi di legittimità costituzionale ed europea sollevati dai ricorrenti, ritenendoli infondati. Non è stata ravvisata alcuna irragionevolezza o violazione del principio di eguaglianza, poiché la diversità di status tra infermieri civili e militari, nonché tra medici e infermieri in divisa, rientra nel perimetro delle scelte politiche e legislative nazionali. Il tribunale conclude che ogni eventuale mutamento di status invocato dalla categoria richiederebbe necessariamente un intervento di riforma de iure condendo, non potendo l'autorità giudiziaria sostituirsi alla volontà del legislatore in assenza di antinomie normative manifeste. Il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite, confermando la solidità dell'attuale assetto normativo.

 

 

Pubblicato il 01/04/2026

N. 06059/2026 REG.PROV.COLL.

N. 08785/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8785 del 2023, proposto da
omissis, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché - per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 I ricorrenti, tutti appartenenti all’Esercito e all’Aeronautica Militare con inquadramento nel ruolo dei Marescialli e sede di servizio nella regione Lazio, impugnavano la nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui era stata rigettata la loro richiesta “di transito nel ruolo Ufficiali in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del Codice dell’Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività” e chiedevano poi l’accertamento e la dichiarazione del loro diritto al detto inquadramento economico-giuridico “anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione … con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge”.

Deducevano il vizio di “Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di motivazione in relazione agli articoli 646, 679, 682 in tema di requisiti per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli e 212 sui requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche del Codice dell’ordinamento militare”.

1.2 Argomentavano, tra l’altro, i ricorrenti come il mantenere gli infermieri militari nel ruolo dei Sottufficiali collidesse con l'evoluzione normativa della professione infermieristica, che richiedeva ormai per il suo esercizio la laurea triennale (e spesso magistrale), l’iscrizione all'Ordine professionale ed un aggiornamento ECM continuo, il che deponeva per una configurazione della figura dell'infermiere quale professionista intellettuale ex art. 2229 c.c. ai sensi del D.M. 739/1994 e della L. 42/1999, come già riconosciuto nel comparto civile del SSN con l’avvenuto passaggio dalla seconda alla terza area senza concorso.

1.3 Resisteva il Ministero della difesa con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato.

1.3.1 L’Avvocatura sollevava preliminarmente eccezioni pregiudiziali deducendo in primis l’incompetenza territoriale del TAR Lazio non avendo indicato i ricorrenti le rispettive sedi di servizio. Eccepiva quindi la forma collettiva del gravame perché i ricorrenti provenivano da gradi, ruoli e Forze armate diversi, il che impediva la necessaria omogeneità di posizioni sostanziali e processuali richiesta dalla giurisprudenza per il cumulo soggettivo. Lamentava poi l’irricevibilità del ricorso per aver già da tempo i ricorrenti conseguito la laurea infermieristica senza aver mai contestato il proprio inquadramento nei termini decadenziali.

1.3.2 Nel merito affermava come gli inquadramenti fossero rigidamente stabiliti dall’ordinamento militare e non bastasse il successivo conseguimento della laurea per poter invocare transiti automatici nel superiore ruolo degli ufficiali.

1.4 In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti depositavano memorie e documenti. I ricorrenti prospettavano anche, ove la normativa fosse stata interpretata in senso preclusivo alle loro aspirazioni, dubbi di legittimità costituzionale ed europea.

1.5 All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa era assunta in decisione.

DIRITTO

2 Questo TAR preliminarmente ritiene la causa rientrante nella sua competenza territoriale avendo tutti i ricorrenti allegato di avere sede di impiego nella regione Lazio e reputa poi ammissibile la forma collettiva del ricorso, essendo diretto ad ottenere lo stesso bene della vita dell’inquadramento nel ruolo degli ufficiali per tutti gli interessati, senza conflitti tra loro.

2.1 Nondimeno il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall’esame delle ulteriori questioni pregiudiziali, incluse quelle di parziale prescrizione delle pretese economiche.

2.2 La pretesa dei ricorrenti collide con un preciso inquadramento normativo della loro figura professionale nella categoria dei sottufficiali -e nella corrispondente mancanza di correlative posizioni nei ruoli degli ufficiali- nell’ambito dell’ordinamento militare, che non è dato a questo giudice di poter scavalcare, nè attraverso l’applicazione (estensiva o analogica) della disciplina mutuata dal pubblico impiego contrattualizzato, né estendendo latamente gli effetti delle riforme in tema di diplomi universitari.

A ben guardare proprio la presenza di una ben definita e specifica disciplina in materia, nell’ambito dell’ordinamento militare, rende inconfigurabile l’esistenza di lacune normative e quindi del presupposto stesso di qualsiasi interpretazione estensiva o analogica delle regole sull’inquadramento tratte dal diverso settore dell’impiego civile nel comparto della Sanità, fermo restando poi l’ulteriore noto argomento della specificità ed autosufficienza dell’ordinamento militare, con la sua tendenziale impermeabilità all’applicazione tout court di norme provenienti da altri ambiti del pubblico impiego.

Tantomeno risulta possibile partire dalla creazione dei percorsi di laurea nella materia infermieristica nell’ordinamento universitario per poter automaticamente riconvertire in ufficiali il personale degli infermieri reclutato ed inquadrato nel ruolo dei sottufficiali: il passaggio da un ruolo all'altro in ambito militare resta consentito solo in casi eccezionali e tassativi (es. art. 1084 COM) tra i quali non è ricompreso quello di cui si discute.

2.3 È utile ricordare come già in precedenza questo TAR, con la sentenza n. 6850 del 2018, aveva avuto modo di affermare che: “Allo stato attuale, pur riconoscendo che la figura professionale di infermiere comporta competenze avanzate e [gode] di ampi margini di autonomia e di responsabilità, non può dirsi che l’ordinamento gli riconosca un inquadramento nell’ambito della categoria degli ufficiali, tenuto conto che anche la categoria dei marescialli è caratterizzata da compiti svolti con margini di autonomia, responsabilità e di comando, né una tale forma di inquadramento può essere desunta dalla circostanza che lo svolgimento dei compiti ad esso inerenti richieda il possesso di uno specifico diploma di laurea (laurea triennale in scienze infermieristiche), necessaria per l’esercizio della professione sanitaria … La qualifica di inquadramento da assegnare al militare deputato a svolgere un determinato profilo professionale specialistico all’interno delle Forze Armate (tra i quali il ruolo di infermiere) dipende da una serie di fattori tra i quali, oltre al titolo di studio, il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate, il profilo professionale richiesto. Il ruolo da riconnettersi alla qualifica di ufficiale non può essere attribuito in base al solo titolo di studio, bensì anche a una serie di fattori quali la funzione svolta e la posizione assunta nell’ambito dell’organizzazione militare, in riferimento alla quale il titolo di studio costituisce solo uno dei presupposti in base ai quali (con riferimento alla necessità del possesso di conoscenze specifiche) tale funzione viene assegnata … La pretesa fatta valere dall’associazione rappresentativa degli infermieri [ossia che] che i concorsi per il reclutamento di personale infermieristico prevedano l’inquadramento dei vincitori come ufficiali non può che passare per una riconsiderazione sostanziale del ruolo dell’infermiere nell’organizzazione militare che allo stato risulta essere [sic] per una valutazione de iure condendo. Né può dirsi che l’inquadramento come ufficiale dovrebbe derivare di per sé dai profili di autonomia e dalle responsabilità connesse alla figura di infermiere, derivanti dal suo status e dal profilo professionale di quest’ultima figura delineato dalla normativa professionale generale di settore, quali il decreto del Ministro della sanità, 14 settembre 1994, n. 379 o l’art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Anche la posizione di maresciallo comporta, infatti, margini di autonomia e responsabilità, nonché funzioni di comando”.

Sempre con la stessa pronuncia il TAR Lazio ricusava il raffronto tra gli infermieri “civili” e “militari” affermando che “non può accogliersi la censura relativa al contrasto con il DPCM 26 giugno 2015, per la sperequazione che si verrebbe a creare tra gli infermieri militari (inquadrati nella categoria dei marescialli corrispondente all’area 2^) e gli infermieri del servizio sanitario nazionale (inquadrati nell’area 3^). Si tratta di due posizioni differenti, disciplinate in modo autonomo, tra inquadramenti che hanno status autonomi e peculiari, quello militare e quello “civile”, e pertanto la semplice evidenziazione di tale peculiare distonia non può fondare, di per sé, la pretesa azionata che il bando di concorso per il reclutamento di personale da impiegare in funzioni infermieristiche preveda un inquadramento ab origine come ufficiale e non come maresciallo”.

2.4 Le pregresse considerazioni -che nelle loro linee di principio risultano confermate nelle successive sentenze TAR Lazio nn. 12773/2021 e 791/2022 e TRGA Bolzano n. 406/2023- meritano, secondo il Collegio, continuità e resistono anche all’ulteriore argomento fondato sull’introduzione della figura del "coadiutore sanitario" nell'OD-15 dello Stato Maggiore Aeronautica (con ricomprensione in tale figura di tutte le professioni sanitarie non mediche inclusi gli infermieri e riconduzione al ruolo speciale Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico). Tale figura riguarda un ambito peculiare della sola Arma Aeronautica (laddove i ricorrenti appartengono anche all’Esercito) e si basa su un documento organizzativo dello Stato Maggiore (l’OD-15) di per sé inidoneo a modificare l’impianto generale degli inquadramenti definito dalle norme di rango legislativo dell’ordinamento militare.

2.5 Non si rivela fondata neanche la domanda di riconoscimento della facoltà di svolgere fuori dall’orario di servizio la professione sanitaria infermieristica senza carattere di esclusività.

Tale rivendicazione si basa anche qui sulla pretesa di interpretazione analogica o estensiva di una norma speciale come l’art. 210 del Codice Ordinamento Militare che prevede che i medici militari possono esercitare forme di attività libero-professionale.

Detta norma, invece, per il suo carattere chiaramente eccezionale rispetto al principio di esclusività del rapporto di impiego militare, essendo dettata per il personale medico sulla base di considerazioni legislative riguardanti tale categoria, non si presta ad estensioni automatiche alla diversa categoria del personale infermieristico (in termini, ex plurimis, TAR Lombardia, sent. n. 516/2013).

Né elementi in contrario possono trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n 98 del 2023.

L’assimilazione prospettata in detta pronuncia tra medici e psicologi militari non può automaticamente predicarsi anche tra medici e personale infermieristico.

2.6 Parimenti vanno respinte la suggestioni di incostituzionalità o di antinomia con le norme europee della disciplina vigente, sommariamente richiamate dai ricorrenti in fase conclusionale, dal momento che le scelte legislative di inquadramento contrattuale del personale militare infermieristico non risultano affette da palese irragionevolezza (con violazione del principio di eguaglianza) rispetto a quelle relative al personale medico, anche con riferimento alla previsione per quest’ultimo, e non anche per gli infermieri, dello speciale regime derogatorio di cui all’art. 210 COM.

Neanche si intravedono vincoli puntuali sul trattamento della professione infermieristica militare, né di fonte costituzionale né sovranazionale, che risulterebbero valicati dall’attuale assetto normativo nazionale il quale, nella sua diversificazione di inquadramento e disciplina rispetto ai medici militari ed agli infermieri del SSN, risulta operare entro spazi di ragionevole discrezionalità legislativa.

3 Conclusivamente il ricorso va respinto. Le profonde modifiche di status e trattamento qui invocate dal personale infermieristico operante in ambito militare non rinvengono, attualmente, una base normativa adeguata, necessitando di appositi interventi di riforma.

3.1 Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

--lo respinge in ogni sua domanda e istanza con conferma degli atti impugnati;

--condanna i ricorrenti -in forma paritaria nei rapporti interni e solidale verso il creditore- al pagamento in favore del costituito Ministero delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore