TAR Piemonte, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 679
La dipendenza da causa di servizio non può essere ravvisata ove il sinistro sia imputabile al dipendente: può, invece, essere ravvisata quando la causazione del sinistro sia stata la conseguenza di fattori esterni, non prevedibili o non dominabili dall’interessato.
Orbene, in tema di diniego plurimotivato ai connessi benefici di legge, solo l’accertata illegittimità di tutti i profili connessi al provvedimento può legittimamente inverarne la caducazione.
In sede giurisdizionale, quindi, è sufficiente a conservare l’espresso diniego, la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a sostegno di esso, con conseguente assorbenza di tutte le altre, quale che sia stato, in sede di domanda, il connesso ordine di graduazione.
In tale ottica, l’accertata “grave imprudenza” del dipendente pubblico nella causazione del sinistro appare, di per sé, idonea a inverare effetto conservativo del diniego opposto dell’amministrazione, con assorbenza di ogni altro profilo.
Guida alla lettura
Con sentenza n. 679/2026, il Tar Piemonte delimita, in tema di causa di servizio, il perimetro del cd. sinistro in itinere e della connessa colpa grave del danneggiato nella causazione del sinistro.
Lo spunto origina dall’avvenuta impugnazione del diniego opposto dall’amministrazione in conformità al previo parere vincolante espresso dal cd. Comitato di verifica.
Ed invero, il ricorrente, in qualità di agente di Polizia penitenziaria, si duole, in atti, dell’omesso riconoscimento, in proprio favore, della causa di servizio in occasione del sinistro stradale cd. in itinere, occorsogli mentre percorreva il tragitto che, dalla propria abitazione, lo avrebbe condotto presso la sede lavorativa.
Unico il motivo di diritto, articolato, in atti, sul (ritenuto) inverarsi, nel caso, di una violazione dell’art. 58 Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 686/1957), ciò in quanto l’Amministrazione avrebbe fatto malgoverno della nozione di “dolo e colpa grave” nella causazione del sinistro; in correlazione a tanto, ad avviso del ricorrente, l’Amministrazione, nell’escludere il nesso di causalità tra i postumi e il sinistro in itinere, avrebbe, altresì, omesso di svolgere l’adeguato “approfondimento istruttorio”.
In via preliminare, il Collegio rimarca il principio in virtù del quale, in tema di diniego plurimotivato, solo l’accertata illegittimità di tutti i profili connessi al provvedimento può legittimamente inverarne la caducazione, di talché “in sede giurisdizionale, a fini di conservazione dell’atto, è sufficiente la legittimità [anche] di una sola delle ragioni [poste a sostegno di esso], con assorbenza di tutte le altre, ed indipendentemente dal connesso ordine di graduazione”.
Muovendo da tale postulato, nel caso, il Collegio ritiene che la motivazione contenuta nel parere espresso dal Comitato di Verifica circa la “grave imprudenza” del ricorrente nella causazione del sinistro, non sia meritevole di censura.
Noto, infatti, il connesso patrimonio giurisprudenziale in virtù del quale “la dipendenza da causa di servizio non può essere ravvisata ove il sinistro sia imputabile al dipendente: può invece essere ravvisata quando la causazione del sinistro sia la conseguenza di fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato”.
Nella fattispecie, la disamina del verbale del Comitato circa la dinamica del sinistro, evidenzia che il dipendente si portava nella corsia opposta oltrepassando la striscia longitudinale di mezzeria e, nel frangente, uno dei veicoli, che (egli) intendeva sorpassare, svoltava a sinistra regolarmente.
Il precipitato logico di tanto è, ad avviso del Collegio, la riconducibilità del sinistro, se non via esclusiva, certamente in via prevalente, alla responsabilità del medesimo ricorrente, colpevole di una manovra di sorpasso vietata lungo il tratto di strada interessato.
Si attesta così, nel caso, una condotta di guida imprudente, tale da integrare, appunto, la colpa grave del danneggiato.
L’Amministrazione, tra l’altro, ha svolto, ad avviso del Collegio, una corretta e completa attività istruttoria, poi trasfusasi in un altrettanto corretto e completo impianto motivazionale del provvedimento gravato, così compendiato: “le circostanze di modo (grave imprudenza), in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio”.
Consegue, quindi, inevitabile la reiezione del ricorso.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2022, proposto da Francesco Rubertis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Serenella Eleonora Nicola, Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento:
- del decreto adottato in data 4.2.2022 dal Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato in data 8.2.2022, con il quale è stata negata al ricorrente la causa di servizio in riferimento ai postumi conseguenti al sinistro in itinere occorsogli in data 16.7.2022 (che gli avrebbe causato distorsione del rachide cervicale e “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”);
- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’adunanza n. 2554 del 2.11.2021, che ha escluso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in favore del ricorrente, stante la colpa grave nella causazione del sinistro per cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero
dell’economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11.4.2022 e depositato in data 9.5.2022, Francesco Rubertis ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze al fine di sentir annullare i seguenti atti: a) il decreto adottato in data 4.2.2022 dal Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato in data 8.2.2022, con il quale è stata negata al ricorrente la causa di servizio in riferimento ai postumi conseguenti al sinistro in itinere occorsogli in data 16.7.2022 (che gli avrebbe causato distorsione del rachide cervicale e “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”); b) il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’adunanza n. 2554 del 2.11.2021, che ha escluso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in favore del ricorrente, stante la colpa grave nella causazione del sinistro per cui è causa.
Il ricorrente ha affidato il gravame a un unico motivo di ricorso che verrà in seguito esaminato.
2. In data 10.5.2022, il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze si sono costituiti in giudizio, mediante il deposito di una memoria di stile. Solo con memoria del 17.2.2026, essi hanno contestato la ricostruzione operata da parte ricorrente e insistito nel rigetto del ricorso, perché infondato nel merito.
3. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorrente, in qualità di agente di Polizia penitenziaria, si duole dell’omesso riconoscimento, in proprio favore, della causa di servizio con riferimento al sinistro stradale in itinere occorsogli, in data 16.7.2022, alle ore 15.50 circa, mentre percorreva il tragitto di strada che dalla propria abitazione lo avrebbe condotto presso la sede lavorativa (Istituto penitenziario di Quarto).
In particolare, esso ha allegato che: i) la Commissione medico ospedaliera 2° Dipartimento di medicina legale di Milano – Ministero della Difesa gli avrebbe riconosciuto, in conseguenza del descritto sinistro in itinere, il “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti ascrivibile alla tabella A8” e avrebbe dato atto della “sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento dell’infermità richiesta come dipendente da causa di servizio”; ii) il Comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe poi escluso siffatta evenienza, giusta adunanza n. 2554 del 2.11.2021, stante l’asserita colpa grave del ricorrente nella causazione del sinistro per cui è causa; iii) il provvedimento in questa sede impugnato avrebbe quindi recepito tale esito e concluso per l’insussistenza della causa di servizio in favore del ricorrente.
5. Ciò posto, il ricorrente, con l’unico motivo di gravame da esso articolato, ha, in primo luogo, eccepito la violazione dell’art. 58 T.U.I.C. (d.P.R. n. 686/1957), in quanto l’Amministrazione avrebbe applicato in modo errato, al caso di specie, la nozione di “dolo e colpa grave”.
Più nel dettaglio, dalla dinamica indicata nel richiamato e impugnato parere n. 2554 del 2.11.2021, non emergerebbe la colpa esclusiva o prevalente del ricorrente nella causazione del sinistro stradale in itinere per cui è causa. L’Agente, infatti, nel percorrere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la medesima via e nella medesima direzione del veicolo che lo antecedeva nella marcia, avrebbe effettuato regolare manovra di sorpasso a sinistra, allorquando l’altro veicolo avrebbe repentinamente svoltato a sinistra, entrando in collisione con la vettura del ricorrente.
In secondo luogo, l’Amministrazione, nell’escludere il nesso di causalità tra i postumi sopra descritti e il sinistro in itinere per cui è causa, avrebbe omesso di svolgere l’adeguato “approfondimento istruttorio”.
Di qui, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da erronea motivazione, da travisamento dei presupposti di fatto e da insufficiente istruttoria.
6. Così sintetizzati i termini del gravame, deve essere premesso, al fine della perimetrazione in chiave oggettiva della causa, come essa verta prevalentemente sul parere espresso dal Comitato di verifica, più che sul decreto di diniego del riconoscimento della causa di servizio, che invece si limita a recepirne per relationem la motivazione. E ciò in quanto tale parere, oltre a essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi agli esiti dello stesso, salvo richiedere, in caso di dubbio, un nuovo parere al medesimo Comitato.
7. Sempre in termini di stretto diritto, appare utile notare come il provvedimento impugnato affidi il diniego del riconoscimento della causa di servizio a due diverse ragioni ostative: i) la prima consiste nella ritenuta colpa grave del ricorrente ai fini della causazione del sinistro per cui è causa; ii) la seconda relativa al difetto di prova del nesso eziologico intercorrente tra i sintomi lamentati dal ricorrente e il descritto evento dannoso.
Trattandosi quindi di atto di diniego plurimotivato, è evidente che anche la fondatezza di una sola delle ragioni ostative consentirebbe al Collegio di respingere il ricorso e quindi di assorbire le altre e diverse censure non esaminate. Infatti, come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., nn. 3235/2025), condivisa dal Collegio, “per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze. In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata” (in tal senso, anche: C.d.s., nn. 4752/2023, 4866/2020, 6190/2019, 2019/2018, 4297/2017, 4045/2017, 2910/2017).
Del resto, “in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi” (C.d.s., n. 4866/2020).
8. Alla luce di quanto precede e principiando dalla prima delle due ragioni ostative di cui si è detto, il Collegio ritiene che la motivazione contenuta nel parere espresso dal Comitato di Verifica circa la “grave imprudenza” del ricorrente nella causazione del sinistro per cui è causa non sia meritevole di censura.
Al riguardo, la Giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 4508/2020, 8096/2019, TAR Palermo, n. 3205/2021, TAR Napoli, n. 3083/2020), condivisa dal Collegio, ha chiarito che “la dipendenza da causa di servizio non può essere ravvisata ove il sinistro sia imputabile al dipendente: può invece essere ravvisata quando la causazione del sinistro sia la conseguenza di fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato”.
Orbene, dalla disamina del verbale del Ministero dell’interno circa la dinamica del descritto sinistro (doc. 5 versato in atti dalla resistente in data 21.1.2026), si ricava che, in disparte le opposte dichiarazioni dei conducenti dei veicoli entrati in collisione, “[…] il dipendente si portava nella corsia opposta oltrepassando la striscia longitudinale di mezzeria [continua] e, nel frangente, uno dei veicoli che intendeva sorpassare svoltava a sinistra regolarmente […]”.
In argomento, proprio la circostanza per la quale il sorpasso sia avvenuto nell’ambito di un’unica corsia, a doppio senso di marcia, connotata al centro da una striscia longitudinale di mezzeria continua consente di addebitare, se non via esclusiva, certamente prevalente, la responsabilità dell’occorso a parte ricorrente. In quel tratto di strada, infatti, la manovra di sorpasso deve ritenersi vietata cosicchè, la violazione di tale divieto denota una condotta di guida imprudente, tale da integrare, appunto, la colpa grave del conducente che agisce in spregio delle norme del Codice della strada. A riprova di ciò e sempre dalla disamina del menzionato verbale, si ricava, altresì, come solamente al ricorrente, e non anche all’altro conducente dei veicoli entrati in collisione, sia stata elevata contravvenzione.
Tirando quindi le fila del discorso, ritiene il Collegio che, sotto l’aspetto censurato, l’Amministrazione abbia svolto una corretta e completa attività istruttoria, poi trasfusasi in un altrettanto corretto e completo impianto motivazionale del provvedimento gravato, così compendiato: “le circostanze di modo (grave imprudenza), in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio”.
In altri termini, il descritto parere, anche per come motivato dall’Amministrazione, di escludere, ai fini del legittimo diniego del riconoscimento della causa di servizio, che la causazione del sinistro per cui è causa sia la conseguenza di fattori esterni non prevedibili o non dominabili dal ricorrente, dovendo essa piuttosto essere ascritta alla condotta imprudente di guida di quest’ultimo.
9. Alla luce di tutto quanto precede, s’impone la reiezione del ricorso.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida nella complessiva e unica somma di € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.