TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 ottobre 225, n. 17893
L’art. 19, comma 3, L. 241/90 accorda al terzo il potere di compulsare, entro il termine di giorni 30 (in materia edilizia) dall’adozione della SCIA, i poteri (di primo grado) conformativi, repressivi e inibitori dell’Amministrazione, con preferenza, ove possibile, dell’esercizio dei primi rispetto a quello degli altri.
Durante tale periodo, in caso di silenzio-inadempimento di quest’ultima, il terzo può chiedere e, se del caso, ottenere dal giudice amministrativo non solo la condanna del Comune al riscontro dell’istanza con cui si è stato sollecitato l’esercizio dei poteri di primo grado, ma anche del ripristino dello status quo ante, ove fosse accertata la non assentibilità dell’intervento tramite SCIA. In tal caso, infatti, l’Amministrazione assolve all’obbligo di provvedere di cui è gravata tramite l’esercizio di un potere vincolato sia nell’an, sia nel quomodo (così C.d.s., n. 5208/2021 e Corte cost. 45/2019).
D’altra parte, l’art. 19, comma 4, L. 241/90 prevede che, decorso il predetto termine di giorni 30 dalla presentazione della SCIA, si consuma il potere di primo grado dell’Amministrazione ed essa “adotta” i provvedimenti di cui al comma 3 solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 21novies, comma 1, L. 241/90, nel rispetto del successivo termine annuale.
Guida alla lettura
Il TAR Lazio con la sentenza in commento si pronuncia sui poteri di controllo tardivo di una S.C.I.A. edilizia, ponendo l’attenzione sulla loro natura giuridica. In particolare l’aspetto considerato dai giudici amministrativi riguarda la tutela del terzo a seguito di un’istanza sollecitatoria di tali poteri rimasta senza esito, distinguendo il caso in cui questa venga presentata entro il termine di cui all’art. 19, comma 3 della l. 241/1990, ovvero successivamente, entro la scadenza prevista dal comma 4 del medesimo art. 19.
La vicenda trae origine da alcuni lavori di ristrutturazione di un’unità immobiliare condominiale effettuati in base ad alcune SCIA asseritamente illegittime. Il condominio, ben oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 19, comma 3, aveva presentato istanza al Comune affinché questi esercitasse i propri poteri conformativi, inibitori e repressivi nei riguardi dell’attività edilizia ritenuta illegittima. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione veniva proposto ricorso giurisdizionale chiedendo sia la condanna (generica) del Comune al riscontro dell’istanza sia quella specifica di revoca del titolo edilizio e della conseguente riduzione in pristino dei lavori eseguiti.
L’aspetto cruciale della pronuncia in esame riguarda la messa a fuoco della tutela, prevista dalla normativa vigente e poi meglio definita dalla giurisprudenza amministrativa, che i terzi possono attivare a difesa delle proprie posizioni soggettive con specifico riferimento al mancato esercizio dei poteri attribuiti all’Amministrazione nei confronti del segnalante.
La sentenza si iscrive in quell’ampio filone giurisprudenziale che continua ad occuparsi di un istituto tanto tormentato nella definizione dei suoi caratteri strutturali quanto enigmatico in ordine ai suoi profili funzionali costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Prima di affrontare questo tema si reputa imprescindibile svolgere una breve premessa in ordine alla ratio e alla natura giuridica della SCIA in quanto elemento indispensabile al fine di un corretto inquadramento delle problematiche che si pongono in ordine alla tutela del terzo. Inoltre, una volta esaminato il contenuto della pronuncia in esame, si accennerà ad alcuni aspetti critici della disciplina positiva per poi completare il quadro degli strumenti di tutela del terzo con un accenno agli aspetti risarcitori, non esaminati direttamente dai giudici di prime cure.
Quanto alla ratio della SCIA è ricorrente in dottrina e in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale questa sarebbe da annoverarsi tra gli strumenti di liberalizzazione ossia di apertura dei mercati ai soggetti privati. A differenza del silenzio assenso che, viceversa, costituisce uno strumento di semplificazione procedimentale, con la segnalazione certificata di inizio attività il legislatore consente al richiedente l’immediato inizio dell’attività a seguito della presentazione di una semplice dichiarazione, senza quindi attendere un provvedimento autorizzatorio preventivo dell’amministrazione.
Tuttavia vi è chi dubita della correttezza di tale inquadramento dogmatico.
Se infatti per liberalizzazione si intende sottrarre un’attività privata dai poteri di conformazione e di controllo amministrativi, allora anche la SCIA dovrebbe più correttamente essere annoverata tra gli strumenti di semplificazione amministrativa.
Infatti con l’istituto disciplinato dall’art. 19 della l. 241/1990 il legislatore ha provveduto ad autorizzare direttamente una serie di attività, spostando ad un momento successivo l’attività di controllo dell’amministrazione. In altri termini invece di subordinare lo svolgimento di un’attività privata ad un controllo preventivo, espresso attraverso un’autorizzazione esplicita, il legislatore ne condiziona lo svolgimento alla presentazione di una semplice dichiarazione che sarà oggetto dei poteri di verifica e di controllo successivi dell’amministrazione. Questo schema - però - non incide sui presupposti sostanziali e formali cui sono subordinate le fattispecie cui si applica, ma solo sul momento in cui i controlli si svolgono.
La scelta di strutturare la SCIA nel modo descritto ha posto, soprattutto in passato, il problema della sua natura giuridica, che oggi, a seguito dell’introduzione del comma 6-ter all’art. 19, è pacificamente considerata quale atto privato come tale non impugnabile secondo le regole e i paradigmi propri dei provvedimenti amministrativi.
Da questo punto di vista si è in parte sopito il contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di tutela del terzo.
La tesi che equiparava la SCIA ad un atto tacito amministrativo a formazione progressiva (composto dalla dichiarazione del privato e dall’inutile decorso del termine per l’esercizio dei poteri di controllo) ne ammetteva l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza, per quanto qui di interesse, di fornire al terzo una tutela adeguata ed effettiva, non inferiore a quella assicurata rispetto ad un titolo autorizzatorio preventivo.
L’impostazione - invece - che inquadra la segnalazione tra gli atti non amministrativi ha invece lasciato parzialmente irrisolta la questione delle modalità di tutela del terzo, con particolare riguardo sia ai poteri conformativi, repressivi e di controllo che l’amministrazione può esercitare nel termine di 60 giorni (30 giorni in caso di attività edilizia) dalla presentazione della dichiarazione (art. 19, comma 3) sia ai provvedimenti che l’amministrazione può adottare una volta che siano decorsi i termini di cui al comma 3, primo periodo, ‘in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies’ (art. 19, comma 4).
La sentenza in esame affronta proprio la tematica delle condizioni e della tipologia dei descritti poteri dell’amministrazione definiti dai commi 3 e 4 dell’art. 19, con specifico riguardo alla SCIA edilizia, e quindi della conseguente definizione dell’oggetto del diritto di azione da parte del terzo e dunque dei confini che incontra il potere dell’autorità giurisdizionale.
A fronte di una SCIA da cui si ritiene leso, il terzo ha l’onere di sollecitare i poteri inibitori, repressivi e conformativi dell’amministrazione affinché questa verifichi che l’attività intrapresa corrisponda a quella autorizzata a livello di legislazione primaria. Si tratta pertanto della sollecitazione all’esercizio di un potere vincolato nell’an e nel quid, sostanziandosi nella mera verifica che la fattispecie concreta corrisponda ad una di quelle già assentite dal legislatore, e che, nel caso di inerzia dell’amministrazione, legittima il terzo ad esperire l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. Poiché, come evidenziato, l’oggetto dell’azione in giudizio riguarda un potere vincolato, e dunque un potere rispetto al quale non residuano margini di discrezionalità, il terzo potrà ottenere dal giudice un sindacato pieno sulla fondatezza della sua pretesa. In altri termini, come ben evidenziato dalla sentenza in commento, la tutela del terzo potrà concretizzarsi in una pronuncia che riguarderà l’accertamento non solo dell’obbligo di agire in capo all’amministrazione, ma anche della spettanza del bene della vita potendo ordinare all’amministrazione, in caso di accertata illegittimità dell’attività iniziata, l’adozione di misure inibitorie o conformative.
Decorsi inutilmente i termini previsti dal comma 3, pacificamente considerati perentori, al terzo che si ritenga danneggiato non rimane che la sollecitazione dei poteri di autotutela previsti dal comma 4. Si tratta di poteri che non possono essere definiti tecnicamente di autotutela in quanto non si innestano su un precedente provvedimento amministrativo. Ma comunque si tratta di un potere disciplinato in modo analogo dall’art. 21-noniesdella l. 241/1990 a cui il legislatore ha attribuito un ruolo espansivo proprio con l’introduzione del comma 4 dell’art. 19. In questo caso, quindi, a differenza di quanto previsto dal comma 3, si tratterà di un potere vincolato solo nell’an, rimanendo discrezionale il suo contenuto. La doverosità nell’an deriva dalla ‘formulazione letterale dell’art. 19, comma 4, L. 241/90 (“decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 […] l’Amministrazione competente adotta [e non invece “può adottare”] comunque i provvedimenti previsti dal comma 3”) che differisce da quella di cui all’art. 21 novies, comma 1, L. 241/90, il cui predicato (“può annullare”) ha certamente valenza potestativa’.
La discrezionalità amministrativa nel quomodo viene, invece, riportata dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208), alla necessità di ponderare l’interesse del denunciante con quelli considerati dall’art. 21 nonies, comma 1, L. 241/90, tra i quali emerge l’interesse alla stabilità degli effetti medio tempore prodottisi. Se quindi l’Amministrazione esercita un potere di secondo grado vincolato nell’ an, ma libero nel quomodo, è allora evidente come l’azione avverso il silenzio, incardinata dal privato per compulsare l’esercizio dei poteri di autotutela dell’Amministrazione in materia di SCIA, può sfociare nella sola condanna (generica) al mero riscontro dell’istanza del privato, ma non in quella (specifica) diretta al ripristino dello status quo ante, ovvero alla declaratoria di inefficacia della SCIA.
Con la conseguenza che il terzo potrà chiedere soltanto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di sollecitazione, restando inibita all’autorità giurisdizionale la valutazione sostanziale della pretesa del soggetto agente che, in forza del principio di separazione dei poteri, rimane riservata in via esclusiva all’amministrazione.
L’art. 19, dunque, struttura la funzione di controllo dell’amministrazione secondo una modalità bifasica: la prima, a carattere ordinario, che si caratterizza in un’attività vincolata di accertamento dei requisiti e dei presupposti posti dalla legge; la seconda, strutturata secondo i modi e le forme del potere di autotutela, che è eventuale ed è condizionata all’esistenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies della l. 241/1990.
Da questo quadro si percepisce un ulteriore elemento di debolezza della tutela del terzo la cui posizione giuridica, che dialoga con il potere dell’amministrazione, si trova in una situazione di continuo divenire trasformandosi da pretesa che fronteggia un potere vincolato (nei primi 60 o 30 giorni dalla segnalazione) a interesse da bilanciare con altri a discrezione dell’autorità amministrativa, fino ad estinguersi decorsi 12 mesi, salvi i casi di falsità a cui si accennerà qui di seguito.
Questi aspetti esaminati dalla sentenza in commento, che sono coerenti con la giurisprudenza prevalente, non esauriscono tuttavia tutti gli aspetti problematici della tutela del terzo.
Una delle questioni più dibattute riguarda i termini entro i quali il terzo può attivare gli strumenti a difesa delle sue posizione giuridiche soggettive.
In una recente pronuncia la Corte Costituzionale (ci si riferisce alla sentenza 45 del 13 marzo 2019) ha stabilito che il termine ad quem della tutela del terzo coincide con quelli perentori di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19. Pertanto il terzo che si assume danneggiato potrà attivarsi rispettivamente entro il termine ordinario di 60 giorni (o 30 in materia edilizia) o quello di 12 mesi per la fase di autotutela. Ove questi termini decorrano inutilmente, la situazione del dichiarante si consolida nei riguardi dell’amministrazione e del terzo al quale pertanto non residuerà altro che la tutela risarcitoria. L’unica eccezione alle conseguenze connesse allo spirare dei termini si ha nel caso di dichiarazioni false o mendaci perché in questo caso l’amministrazione potrà attivare senza tempo i propri poteri di controllo in forza degli artt. 27 e ss. del d.P.R. 380 del 2001, espressamente richiamati dall’art. 19, comma 6-bis.
Vi sono tuttavia (almeno) altre due ulteriori questioni relative ai termini previsti a tutela del terzo: la prima riguarda il termine entro il quale, una volta presentata l’istanza sollecitatoria, deve considerarsi maturato l’inadempimento dell’amministrazione che rimanga inerte, in particolare nel caso di sollecitazione dei poteri di autotutela; la seconda attiene all’individuazione del dies a quo a partire dal quale il terzo può attivare gli strumenti a sua tutela.
Riguardo alla prima tematica l’opzione preferibile è quella di ritenere maturato l’inadempimento dell’amministrazione dopo 30 giorni la presentazione dell’istanza. Nel silenzio della disciplina positiva sembrerebbe potersi applicare il termine residuale di cui all’art. 2, comma 2 della l. 241/1990 che legittimerebbe il terzo a non dover attendere, specie nel caso in cui abbia richiesto l’attivazione dei poteri di autotutela, il decorso dei 12 mesi previsti dall’art. 21-nonies per considerare l’amministrazione inadempiente. Non può non considerarsi che questa opzione lascerebbe il segnalante esposto per molto tempo (fino a due anni) all’iniziativa difensiva del terzo. Tuttavia la scelta legislativa di attuare la tutela del terzo attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento per favorire le esigenze del segnalante che aspira ad ottenere nel minor tempo possibile una situazione ampliativa della propria sfera giuridica comporta, come inevitabile conseguenza, la dilatazione dei termini entro i quali il terzo è legittimato a proporre ricorso.
Quanto poi alla questione riguardante il momento a partire dal quale il terzo può sollecitare i poteri amministrativi, questo coincide con la presentazione della segnalazione e non quello in cui il terzo viene a conoscenza della lesività alla propria sfera giuridica. In questi casi la tutela del terzo può risultare fortemente compromessa nei casi in cui la segnalazione venga presentata ma l’attività non venga tempestivamente iniziata. Pertanto laddove il terzo venisse a conoscenza dell’attività asseritamente lesiva della propria sfera giuridica una volta decorsi i termini previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 19, non avrebbe a sua disposizione che il solo strumento della tutela risarcitoria. Tale opzione ermeneutica si presenta coerente con la necessità di garantire il legittimo affidamento del privato, una volta che sia decorso il termine di 30 (o 60) giorni, sulla legittimità dell’attività intrapresa senza alcun intervento dell’amministrazione. Tuttavia esigenze di giustizia sostanziale e di coerenza rispetto alle analoghe fattispecie costituite dai titoli abilitativi espressi, dovrebbero portare ad una diversa conclusione, pur se questa comporti un parziale sacrificio delle esigenze di certezza giuridica di fronte a quelle di una tutela giurisdizionale effettiva.
Per completezza un ultimo accenno merita la tutela risarcitoria sia nei riguardi dell’amministrazione per il mancato esercizio dei poterei di verifica sia nei confronti del privato che abbia intrapreso un’attività illecita. Si tratta di strumenti di tutela che, per poter essere attivati, richiedono presupposti diversi rispetto alla sollecitazione dei poteri di controllo e di verifica da parte dell’Amministrazione. Con specifico riferimento alla tutela risarcitoria nei riguardi dell’amministrazione, ove si ritenga che questa sia subordinata alla sollecitazione dei poteri di verifica spettanti all’amministrazione, il terzo rischierebbe di rimanere privo anche di questo strumento di tutela ove, per i motivi sopra accennati, questi perda la possibilità di sollecitazione per l’inutile decorso dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 19. Infatti, se l’azione risarcitoria fosse quella prevista dall’art. 30, comma 4 c.p.a., questa forma di tutela non sarebbe più attivabile ove il terzo non avesse avuto la possibilità di sollecitare tempestivamente i poteri inibitori dell’amministrazione. Rimarrebbe comunque la tutela risarcitoria di cui all’art. 30, comma 1 c.p.a. che correla l’azione risarcitoria al mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria. In questo caso il terzo potrà agire nel termine di 120 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini per l’esercizio delle doverose verifiche dell’amministrazione.
In definitiva il TAR, fornendo una chiara ricostruzione dei poteri spettanti all’amministrazione a fronte delle istanze sollecitatorie che il terzo può avanzare laddove ritenga che la propria posizione soggettiva sia stata danneggiata dall’attività intrapresa dal denunciante, chiarisce le condizioni cui sono sottoposti gli strumenti di tutela del terzo, definendo in tal modo anche i limiti che incontra l’autorità giurisdizionale chiamata a pronunciarsi sulla questione. Rimangono, tuttavia, diverse zone d’ombra nella valutazione complessiva della disciplina della tutela del terzo legate alle scelte operate dal legislatore nell’ambito della segnalazione certificata di inizio attività.
Pubblicato il 17/10/2025
N. 17893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6233 del 2025, proposto da-OMISSIS-– Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Greco, Camilla Sparvieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la condanna di Roma Capitale,
accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione all’istanza del 10 marzo 2025 (per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19, comma 6 ter, L. 241/1990 rispetto alla S.C.I.A. depositata dalla controinteressata in data 15.9.2022 e per l’espletamento delle relative verifiche), a esercitare siffatti poteri e, per l’effetto, a revocare “il titolo edilizio rilasciato in favore della controinteressata”, ordinando la riduzione in pristino dei lavori eseguiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 9.5.2025 (a Roma Capitale) e in data 17.5.2025 (a -OMISSIS- -OMISSIS-) e depositato in data 23.5.2025, il-OMISSIS-ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, quale parte resistente, nonchè di -OMISSIS- -OMISSIS-, quale controinteressata, al fine di sentir - accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione all’istanza del 10 marzo 2025 (avente asseritamente a oggetto, l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19, comma 6 ter, L. 241/1990 rispetto alla S.C.I.A. depositata dalla controinteressata in data 15.9.2022) - condannare Roma Capitale, previo espletamento delle relative verifiche, a esercitare siffatti poteri e, per l’effetto, a revocare “il titolo edilizio rilasciato in favore della controinteressata”, ordinando la riduzione in pristino dei lavori eseguiti.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha allegato che -OMISSIS- -OMISSIS- è proprietaria di un’unità immobiliare (mansarda) collocata nel descritto edificio condominiale e che la stessa avrebbe eseguito lavori di ristrutturazione sulla base di titoli inidonei (SCIA del 15.9.2022 e SCIA integrativa del 1.12.2022). -OMISSIS- -OMISSIS-, segnatamente, avrebbe: a) effettuato l’apertura di una porta finestra, in luogo di una finestra, sulla parete perimetrale condominiale, sì da poter accedere al terrazzo comune; b) eseguito tali opere in difetto del preventivo parere del Genio civile, ricadendo l’immobile in zona sismica, nonché in difetto del consenso dell’assemblea condominiale.
Al riguardo, Roma Capitale, pur avendo accertato siffatte irregolarità tramite pertinente sopralluogo, non avrebbe né riscontrato l’istanza sopra descritta, né avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti di disciplina edilizia.
In data 1.7.2025, il Comune si è costituito in giudizio, mediante comparsa di stile e quindi senza nulla dedurre sul merito del ricorso.
Benchè ritualmente intimata, -OMISSIS- -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, appare utile chiarire come le note del 30.5.2025 e 10.6.2025, inviate da Roma Capitale all’Avvocatura capitolina, non siano idonee a scongiurare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, di cui si duole il ricorrente, trattandosi di note interne priva di efficacia diretta nei confronti degli interessati.
2. Ciò posto, per poter esaminare il merito del ricorso, appare utile ricostruire le tutele del terzo rispetto alla SCIA, così come disciplinate dalla legge e perimetrate dalla giurisprudenza amministrativa.
2.1. Al riguardo, l’art. 19, comma 3, L. 241/90 accorda al terzo il potere di compulsare, entro il termine di giorni 30 (in materia edilizia) dall’adozione della SCIA, i poteri (di primo grado) conformativi, repressivi e inibitori dell’Amministrazione, con preferenza, ove possibile, dell’esercizio dei primi rispetto a quello degli altri.
Durante tale periodo, in caso di silenzio-inadempimento di quest’ultima, il terzo può chiedere e, se del caso, ottenere dal giudice amministrativo non solo la condanna del Comune al riscontro dell’istanza con cui si è stato sollecitato l’esercizio dei poteri di primo grado, ma anche del ripristino dello status quo ante, ove fosse accertata la non assentibilità dell’intervento tramite SCIA. In tal caso, infatti, l’Amministrazione assolve all’obbligo di provvedere di cui è gravata tramite l’esercizio di un potere vincolato sia nell’an, sia nel quomodo (così C.d.s., n. 5208/2021 e Corte cost. 45/2019).
2.2. D’altra parte, l’art. 19, comma 4, L. 241/90 prevede che, decorso il predetto termine di giorni 30 dalla presentazione della SCIA, si consuma il potere di primo grado dell’Amministrazione ed essa “adotta” i provvedimenti di cui al comma 3 solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 novies, comma 1, L. 241/90, nel rispetto del successivo termine annuale.
In tale frangente, il terzo, a fronte dell’inerzia del Comune, può quindi sollecitare l’esercizio tardivo dei poteri amministrativi di controllo (anche definiti “poteri di secondo grado”, ma in senso “atecnico”, perché essi non sono riferiti ad attività provvedimentale di primo grado) e impugnare, se del caso, il silenzio inadempimento dell’Amministrazione. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. par 26 di C.d.s., n. 5423/2025, nonché C.d.s. n. 5208/2021), sull’ente comunale grava l’obbligo di provvedere e di riscontrare l’istanza del privato di tal fatta, ma resta ferma la discrezionalità della decisione che lo stesso è chiamato ad assumere.
Infatti, la doverosità nell’an deriva dalla formulazione letterale dell’art. 19, comma 4, L. 241/90 (“decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 […] l’Amministrazione competente adotta [e non invece “può adottare”] comunque i provvedimenti previsti dal comma 3”) che differisce da quella di cui all’art. 21 novies, comma 1, L. 241/90, il cui predicato (“può annullare”) ha certamente valenza potestativa.
La discrezionalità amministrativa nel quomodo viene, invece, àncorata, dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.s., n. 5208/2021), alla ponderazione dei presupposti di cui all’art. 21 novies, comma 1, L. 241/90, tra i quali si pone l’interesse pubblico sotteso alla vicenda fattuale cui il potere di autotutela si riferisce.
Se quindi l’Amministrazione esercita un potere di secondo grado vincolato nell’ “an”, ma libero nel quomodo, è allora evidente come l’azione avverso il silenzio, incardinata dal privato per compulsare l’esercizio dei poteri di autotutela dell’Amministrazione in materia di SCIA, può sfociare nella condanna (generica) del Comune al mero riscontro dell’istanza del privato, ma non in quella (specifica) diretta al ripristino dello status quo ante, ovvero alla declaratoria di inefficacia della SCIA.
3. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente diretta a ottenere la condanna (generica) di Roma Capitale a riscontrare l’istanza del 10 marzo 2025 sia fondata.
Dalla disamina dei documenti versati in atti dalle parti, è emerso infatti come parte resistente (che non costituendosi in giudizio non ha fornito alcun elemento a propria difesa) - in quanto gravata, per quanto sopra detto, dell’obbligo di provvedere quantomeno sotto il profilo della doverosità della risposta, pur avendo svolto la necessaria attività istruttoria - non abbia provveduto a riscontrare l’istanza del ricorrente del 10 marzo 2025. Cosicchè, sotto tale aspetto, il silenzio serbato da Roma Capitale è illegittimo.
4. Quanto invece alla domanda di condanna (specifica) di Roma Capitale a porre in essere le necessarie verifiche, a esercitare i poteri di secondo grado, a revocare “il titolo edilizio rilasciato in favore della controinteressata”, nonché a ordinare la riduzione in pristino dei lavori eseguiti, essa è preclusa al Collegio, per il principio della separazione dei poteri e ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 117 c.p.a., trattandosi, come sopra detto, di attività discrezionale dell’Amministrazione.
5. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, condanna Roma Capitale a riscontrare l’istanza del ricorrente del 10 marzo 2025, entro giorni 60 dalla pubblicazione della presente pronuncia, rigettandolo per il resto.
6. La peculiarità della vicenda consente al Collegio di compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in parte motiva, rigettandolo per il resto.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore