Cons. Stato, Sez. III, 27 marzo 2026, n. 2553
…i fatti … vanno valutati, … nella loro dimensione storica, e non già in relazione alla valutazione che di essi è fatta nei provvedimenti di prevenzione del giudice penale, stante l’autonomia e la diversità di presupposti fra i due giudizi.
…gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale …
Fra tali situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti sono proprio le cointeressenze imprenditoriali. Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 383/2021) che il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività la prognosi di contaminazione – in termini di contiguità c.d. compiacente, e non già meramente soggiacente - è fondata non già su dati di natura personale e familiare isolatamente considerati, ma dal fatto che l’elemento parentale si è riversato stabilmente e costantemente in cointeressenze imprenditoriali che a loro volta sono risultate non occasionalmente funzionali agli interessi dell’organizzazione criminale, risultando le società considerate veri e propri strumenti operativi della stessa.
Il fatto che talune delle circostanze gravemente indizianti si collochino in un orizzonte temporale risalente non ne elide il valore inferenziale …: sia in ragione della obiettiva gravità, sia in considerazione della non occasionalità, ma anzi della continuità nel tempo delle condotte controindicate.
… se fosse sufficiente la mera costituzione di un soggetto imprenditoriale formalmente nuovo per spezzare il nesso risultante dall’analisi di plurime condotte e relazioni, non avrebbe ragione d’essere il sistema della prevenzione amministrativa antimafia.
… l’esistenza di un possibile condizionamento dell’attività imprenditoriale ad opera della criminalità organizzata non implica che i soggetti condizionati si manifestino come tali nelle relazioni sociali.
Guida alla lettura
Con sentenza n. 2553/2026, il Consiglio di Stato, Sez. III, si è pronunciato in materia di interdittiva antimafia[1] affrontando molteplici aspetti circa i presupposti in presenza dei quali il Prefetto può adottare tale tipologia di provvedimento.
Rapporto con il processo penale
In particolare, la sentenza ribadisce che l’interdittiva è legittima nel momento in cui valuta nella loro dimensione storica i fatti posti a fondamento delle decisioni del giudice penale della prevenzione, effettuando una valutazione indipendente e autonoma da quella svolta in sede penale. Tali fatti, inoltre, devono essere oggetto di una valutazione unitaria e non atomistica.
A sostegno delle proprie ragioni, l’appellante evidenzia la presenza di dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria e da altri imprenditori nell’ambito dei procedimenti penali dalle quali emergerebbe l’estraneità al sistema mafioso.
Sul punto, il Consiglio di Stato rileva che l’esistenza di tali dichiarazioni non è incompatibile con il provvedimento prefettizio poiché, in alcuni casi, l’infiltrazione non comporta che le persone condizionate si rivelino come tali nei rapporti sociali, ma addirittura “si assiste a dinamiche strumentali di segno opposto” in cui vi è una legalità di tipo formale, predicata, di propaganda, di facciata che è ben distante da quella che è poi la realtà e che non coincide affatto con quella che è la concreta azione amministrativa posta in essere dall’impresa.
Le situazioni indiziarie
Il Consiglio di Stato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 57/2020, ricorda come la normativa, pur non disciplinando in maniera tassativa la fattispecie, è stata oggetto, in realtà, di tipizzazione da parte della giurisprudenza che ha indicato le situazioni indiziarie determinandone una tassatività sostanziale.
Tra queste situazioni vi sono le cointeressenze imprenditoriali. A tal proposito, non è necessario che vi sia l’intenzionalità dell’imprenditore di aderire al tentativo di infiltrazione mafiosa, “potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività” non essendo sufficiente ad escludere il tentativo l’assenza della c.d. contiguità compiacente.
I rapporti di parentela
Con riferimento ai rapporti di parentela, invece, gli stessi rilevano se posti all’interno di un procedimento di inferenza logica e se portano a collegare lo status parentale all’attività d’impresa.
I legami parentali, inoltre, devono essere considerati anche nel loro complesso e hanno rilevanza in termini di contiguità compiacente lì dove si riflettono sull’attività d’impresa determinando cointeressenze imprenditoriali stabili e costanti. Il collegamento con le attività deve essere funzionale all’organizzazione mafiosa a tal punto da essere ritenuto uno strumento operativo della stessa e non deve essere occasionale.
Il dato temporale
In merito al fattore temporale, poi, se alcuni indizi ritenuti gravi sono risalenti nel tempo ciò non significa che non possono essere utilizzati per l’adozione del provvedimento interdittivo qualora siano obiettivamente gravi e siano, comunque, caratterizzati da continuità temporale.
La costituzione di un nuovo soggetto giuridico
Ininfluente ai fini della prova dell’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa è anche la costituzione di un nuovo soggetto giuridico imprenditoriale in quanto la stessa non fa venire meno il nesso tra i vari indizi. In caso contrario il sistema di prevenzione antimafia risulterebbe, evidentemente, privo di efficacia lì dove venisse meno dinanzi ad un mero cambiamento formale.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello confermando la piena legittimità del provvedimento prefettizio.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02553 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 06793/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME D E L POPOLO I T A L I A NO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Benedetto Inzerillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio di Firenze, non costituito in giudizio; Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Ministero dell’Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 1282/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Giovanni Tulumello e vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall’Avv. Luca Benedetto Inzerillo per la parte appellante
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1282/2025 il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-del 2 agosto 2023 contenente, altresì, il diniego dell’’iscrizione nella White List.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Prefettura di Firenze ed il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 3496/2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026.
2. Come riporta la sentenza gravata, i provvedimenti impugnati in primo grado si fondano tra l’altro sul fatto che “il socio e amministratore unico -OMISSIS- e il socio -OMISSIS- “risultano intervenienti nel procedimento di prevenzione n. 156/2015 R.M.P., nell’ambito del quale, il 25 giugno 2015, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto dapprima il sequestro (decreto n. 156/2015 R.M.P. del 25 giugno 2015) e, in seguito, la confisca (decreto n. 156/2015 R.M.P. del 26 maggio 2021) di numerosi beni in ragione della loro riconducibilità alla famiglia mafiosa di -OMISSIS-(PA), legata al mandamento di -OMISSIS-”.
Il T.A.R. ha quindi ritenuto sussistenti gli elementi per l’adozione dei provvedimenti in questione, ritenendo infondate le censure proposte dalla ricorrente.
3. La sentenza di primo grado è criticata dall’appellante mediante i seguenti motivi di gravame:
3.1. “Violazione e/o falsa applicazione art. 84 e 92 del d.lgs. n. 159/11 – Eccesso di potere difetto assoluto di motivazione, per sviamento e per difetto di istruttoria”.
3.2. “Eccesso di potere per disparità di trattamento – iscrizione in White list da parte della Prefettura di Palermo della -OMISSIS-.
3.3. “Illegittimità in via derivata del provvedimento della Camera di Commercio”. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
4. Va anzitutto osservato che i fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado vanno valutati, quali possibili presupposti per il legittimo esercizio del potere de quo, nella loro dimensione storica, e non già in relazione alla valutazione che di essi è fatta nei provvedimenti di prevenzione del giudice penale, stante l’autonomia e la diversità di presupposti fra i due giudizi.
Sono pertanto insuscettibili di incidere sulla valutazione di legittimità oggetto del presente giudizio gli argomenti spesi dall’appellante in relazione ai pretesi vizi da cui sarebbero affetti i provvedimenti adottati nei confronti degli odierni appellanti dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, in relazione a vicende che hanno interessato alcuni componenti di tale organo.
In ogni caso tali vicende, valorizzate dal ricorso in appello, non possono avere, per ciò solo, diretta ed automatica refluenza su tutti indistintamente i procedimenti di prevenzione trattati dal predetto organo nel periodo considerato, dovendosi semmai ricavare elementi relativi a dirette e concrete connessioni con singoli pronunciamenti.
Sicché non è lecito inferire dalle allegate vicende un vizio intrinseco delle decisioni indistintamente adottate.
5. Tanto premesso, va osservato che già nella richiamata pronuncia cautelare questa Sezione ha avuto modo di osservare che “il ricorso in appello non appare assistito da evidenti elementi di fondatezza, avuto riguardo alla pluralità e alla convergenza sul piano inferenziale degli elementi sintomatici che sorreggono il giudizio prognostico posto a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado”.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale conclusione in sede di cognizione piena, all’esito delle difese svolte dalle parti.
6. Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Cons. St., sez. III, n. 759/2019). La sentenza n. 57/2020 della Corte costituzionale ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “a condotta libera”, “lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa”, un ausilio è stato fornito dall’opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un “nucleo consolidato (…) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale”.
Fra tali situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti sono proprio le cointeressenze imprenditoriali. Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 383/2021) che “il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente (così, ex multis, la sentenza n. 193/2024). Va poi richiamata, in relazione agli argomenti sviluppati nel mezzo in esame, la giurisprudenza in tema di utilizzabilità, a fini prognostici, dei legami parentali (ex multis, Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651; 27 gennaio 2025, n. 593; C.g.a.r.s. 16 aprile 2021, n. 323), secondo la quale tali elementi fattuali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione, secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto ma in presenza di condizioni che possano collegare la mera condizione parentale all’attività economica.
6. L’applicazione al caso di specie delle superiori coordinate ermeneutiche conduce alla delibazione d’infondatezza del gravame. Il provvedimento interdittivo impugnato in primo grado muove dai seguenti elementi fattuali.
Il capitale sociale della società appellante è posseduto da -OMISSIS- (per il 49%), da -OMISSIS- (per il 26%) e da -OMISSIS- (per il 25%). -OMISSIS-e -OMISSIS- sono figli di -OMISSIS-, e nipoti di -OMISSIS-. -OMISSIS- è stato indagato per il reato di cui all’art. 416-bis. cod. pen.: il relativo decreto di archiviazione, citato dall’informativa prefettizia, è stato adottato nonostante l’accertata frequentazione da parte del predetto con ambienti di criminalità organizzata, protrattasi per anni. -OMISSIS-e -OMISSIS- sono risultati detentori di quote della s.r.l. -OMISSIS-, colpita da provvedimento di confisca il quale motiva analiticamente circa l’utilizzo di tale società nell’ambito del sistema di gestione illecita della partecipazione a gare di appalto da parte di imprese collegate all’associazione “-OMISSIS-”, ed operanti nell’interesse di questa.
Su questi dati fattuali si innesta l’ulteriore elemento, valorizzato dal provvedimento prefettizio, del provvedimento adottato il 25 giugno 2015 nei confronti di -OMISSIS e -OMISSIS- dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo: il quale si fonda non già su valutazioni astratte o comunque soggettive, ma sull’allegazione di una serie di condotte controindicate direttamente relative ai soggetti in questione, concretantesi in plurime cointeressenze con ambienti di criminalità organizzata (e, in particolare, con la famiglia mafiosa di -OMISSIS-) nel settore degli appalti pubblici con particolare riferimento alle regioni Sicilia e Toscana.
7. Le superiori risultanze ad avviso del Collegio costituiscono validi presupposti di legittimità per l’esercizio del potere prefettizio qui in considerazione, che risulta immune dai vizi dedotti dalla parte ricorrente.
In particolare, la prognosi di contaminazione – in termini di contiguità c.d. compiacente, e non già meramente soggiacente - è fondata non già su dati di natura personale e familiare isolatamente considerati, ma dal fatto che l’elemento parentale si è riversato stabilmente e costantemente in cointeressenze imprenditoriali che a loro volta sono risultate non occasionalmente funzionali agli interessi dell’organizzazione criminale, risultando le società considerate veri e propri strumenti operativi della stessa.
Tali conclusioni non risultano superate dalle argomentazioni sviluppate a sostegno dei motivi di appello.
8. Il fatto che talune delle circostanze gravemente indizianti si collochino in un orizzonte temporale risalente non ne elide il valore inferenziale (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4053/2021): sia in ragione della obiettiva gravità, sia in considerazione della non occasionalità ma anzi della continuità nel tempo delle condotte controindicate.
In ogni caso il tentativo di parcellizzare e relativizzare, sminuendolo, il significato obiettivo di tali fatti è smentito proprio dall’intervento di -OMISSIS-e -OMISSIS- nel giudizio di prevenzione relativo a -OMISSIS- e ai suoi familiari, valorizzata dal provvedimento prefettizio: la quale ha un inequivoco significato di adesione ad interessi imprenditoriali connotati nel senso anzidetto.
Beninteso, l’atto di intervento in sé è una legittima forma di esercizio del diritto di difesa, ed allo stesso pertanto, isolatamente considerato, non può attribuirsi uno specifico disvalore.
Nondimeno, nel contesto – univoco - di relazioni personali ed imprenditoriali considerate esso ha l’effetto di smentire significativamente la tesi della estraneità dei predetti intervenienti agli interessi economici del loro genitore e alle relative dinamiche.
Sicché il tentativo di differenziare artificialmente tali posizioni, in un’ottica temporale o relazionale, è smentito per tabulas anche da tale significativa iniziativa.
9. Anche l’asserita autonomia della …, a parità di compagine sociale, rispetto al complessivo contesto è un’affermazione che non tiene conto proprio della valutazione della caratura imprenditoriale dei soggetti coinvolti, inseriti in dinamiche rispetto alle quali non è illogico o implausibile ritenere che anche tale società sia proiettata, in ragione del forte connotato soggettivo, in una analoga sfera di contiguità. Del resto, se fosse sufficiente la mera costituzione di un soggetto imprenditoriale formalmente nuovo per spezzare il nesso risultante dall’analisi di plurime condotte e relazioni, non avrebbe ragione d’essere il sistema della prevenzione amministrativa antimafia.
9. Del pari, non rileva la forma incensuratezza dei singoli soggetti considerati (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7027/2023), né gli elementi investigativi rappresentati alla Prefettura di Firenze, e testualmente riprodotti alle pagine da 32 a 45 del ricorso in appello.
Si tratta per lo più di dichiarazioni di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di imprenditori dalle quali dovrebbe ricavarsi la descrizione dei soggetti coinvolti come persone estranee, per i comportamenti tenuti, ad ambienti di criminalità organizzata. Si tratta tuttavia di dichiarazioni relative ad episodi frammentati, parcellizzati, isolati: e non esenti da rilevanti profili valutativi dei dichiaranti.
Tali dichiarazioni in ogni caso non risultano incompatibili con quanto accertato dalla Prefettura, posto che l’esistenza di un possibile condizionamento dell’attività imprenditoriale ad opera della criminalità organizzata non implica che i soggetti condizionati si manifestino come tali nelle relazioni sociali: al contrario, come già chiarito in materia analoga dalla sentenza n. 8270/2023 di questo Consiglio di Stato, spesso si assiste a dinamiche strumentali di segno opposto, per cui “La dialettica fra legalità predicata e legalità praticata, in altre parole, è tale da non consentire di ricondurre alla prima un significato che vada oltre un utilizzo strumentale della cultura legalitaria: e, soprattutto, per quello che qui rileva, non autorizza la deduzione di un vizio di legittimità del provvedimento in esame per il sol fatto che esso si porrebbe in (apparente) contrasto con iniziative legalitarie inerenti unicamente il piano dell’immagine e della propaganda e non quello dell’azione amministrativa”.
I richiamati elementi non smentiscono pertanto la ragionevolezza e logicità della valutazione inferenziale operata nel provvedimento impugnato sulla base degli elementi di contaminazione considerati.
Del tutto irrilevante è poi la deduzione della cessazione della convivenza fra i fratelli -OMISSIS-ed il loro padre, trattandosi di ordinarie vicende di emancipazione dalla famiglia di origine che, attenendo ad un dato puramente materiale, non smentiscono sul piano logico quanto sopra ricostruito.
Il secondo motivo di appello deduce l’illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato per eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto la misura di prevenzione amministrativa antimafia che ha colpito la … non ha invece colpito la s.r.l. -OMISSIS-(costituita da -OMISSIS-), sicché ad avviso dell’appellante le due società “sono in condizioni perfettamente sovrapponibili e anche per la … s.r.l. non sussistono pericoli di infiltrazione mafiosa”.
Il motivo in esame è anzitutto inammissibile.
Per costante e pacifica giurisprudenza, “il principio di specificità dei motivi di appello sancito dall’art. 101, comma 1, del c.p.a. prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non potendo bastare la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò, perché il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae (cfr., Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015), i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione. Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per cui questa sarebbe erronea e da riformare. Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che essi siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2 febbraio 2026, n. 875).
Nel caso di specie il motivo in esame riproduce il contenuto della corrispondente censura proposta con il ricorso di primo grado contro il provvedimento prefettizio, e in nessun punto rivolgono profili di critica alla sentenza qui impugnata (punti 2.5., 2.6. e 2.7. della motivazione) che lo ha respinto.
Il mezzo è in ogni caso infondato nel merito, posto che – specie a fronte di un potere dell’ampiezza di quello che qui viene in considerazione, che ha riguardo alla ricognizione di specifici e concreti fattori di controindicazione, non estensibili in via astratta o in forza di collegamenti oggettivi non altrimenti vagliati - non è sufficiente allegare il fatto che la società in questione sia stata costituita da altri componenti della medesima famiglia per trarne l’assertiva – e non diversamente argomentata o dimostrata – conclusione della sovrapponibilità delle fattispecie ai fini che qui rilevano, e la conseguente disparità di trattamento.
11. Il terzo motivo di appello, proposto “in via derivata” sul presupposto della fondatezza dei primi due, è anch’esso infondato in ragione del rigetto delle censure esaminate.
12. L’infondatezza dei motivi di gravame determina il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
[1] Sull’argomento a firma dello stesso autore cfr. SISTO S.M., Interdittive antimafia: decadenza e restituzione di contributi pubblici, nota a T.A.R Sicilia – Palermo, 22 gennaio 2026, n. 259, www.italiappalti.it, 2026;Sisto S.M., Interdittive antimafia: principio del contraddittorio e applicazione dell’art. 21 octies, comma 2 L. n. 241/1990, nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2026, n. 578, www.italiappalti.it, 2026; Sisto S.M., Interdittive antimafia: rapporti di parentela, operazioni societarie, valutazione di fatti emersi in sede penale e rapporto con la prevenzione collaborativa e il controllo giudiziario, nota a sentenza T.A.R. Sicilia, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 2373, www.italiappalti.it, 2025; Sisto S.M., Interdittiva antimafia: rapporto tra giudizio cautelare penale e procedimento amministrativo nella valutazione dei fatti/indizi, nota a sentenza CGARS, Sez. Giurisdizionale, 30 giugno 2025, n. 195, www.italiappalti.it, 2025; Sisto S.M., Interdittiva antimafia: rapporto tra valutazione dei fatti nel giudizio penale (anche cautelare) e procedimento-giudizio amministrativo, nota a sentenza CGARS, Sez. Giurisdizionale, 9 giugno 2025, n. 448, www.italiappaltiit, 2025; Sisto S.M., Interdittiva antimafia: il diritto al contraddittorio è “espressione fondamentale di civiltà giuridica europea”?, nota a ordinanza T.A.R. Puglia-Bari, 13 gennaio 2020, n. 28, Appalti&Contratti, n. 3/2020; Sisto S.M., I requisiti dell’interdittiva antimafia, nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784, www.italiappalti.it, 2018; Sisto S.M., Appalti pubblici e infiltrazioni della criminalità organizzata: l’interdittiva antimafia e le novità normative e giurisprudenziali, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, Sezione dottrina, n. 1/2017.