Corte dei Conti, Reg. Lombardia, Delibera n. 103/2026/PAR
Guida alla lettura
A marzo 2026, con la deliberazione n. 103, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha affrontato una questione di particolare rilievo sistematico concernente il trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. 36/2023, fornendo chiarimenti interpretativi destinati a incidere significativamente sull’operatività degli enti locali.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato della magistratura contabile volto a garantire la corretta imputazione degli oneri fiscali nel bilancio pubblico, evitando indebite traslazioni di costi e assicurando il rispetto degli equilibri finanziari degli enti.
In via preliminare, il Collegio procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, ribadendo i principi consolidati in materia di funzione consultiva: sotto il profilo soggettivo, la legittimazione dell’ente richiedente, rappresentato dal Sindaco; sotto il profilo oggettivo, l’inerenza della questione alla contabilità pubblica, intesa in senso ampio come comprensiva della gestione della spesa, degli equilibri di bilancio e della corretta imputazione degli oneri finanziari. La Sezione evidenzia altresì la necessaria generalità e astrattezza del quesito, escludendo ogni interferenza con attività giurisdizionali o con fattispecie concrete suscettibili di configurare forme di cogestione amministrativa.
Nel merito, la deliberazione affronta il nodo interpretativo relativo alla collocazione dell’IRAP nell’ambito degli incentivi tecnici, richiamando il dibattito sviluppatosi nel tempo e i principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 33/2010. Da tale precedente emergono due coordinate fondamentali: da un lato, l’IRAP costituisce un onere proprio dell’amministrazione, quale soggetto passivo d’imposta; dall’altro, la necessità di assicurare adeguata copertura finanziaria impone che tale onere incida sulle disponibilità complessive destinate agli incentivi.
Tuttavia, alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. 36/2023, la Sezione compie un’evoluzione interpretativa di rilievo. Muovendo dal dato letterale dell’art. 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, il Collegio esclude l’IRAP dal perimetro degli incentivi tecnici, valorizzando il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Ne deriva che l’imposta non può essere né ricompresa nella quota dell’80% destinata al personale né nella quota del 20% destinata ad altre finalità.
Coerentemente, la deliberazione individua nel quadro economico dell’opera la sede naturale di copertura dell’IRAP, qualificandola come imposta a carico dell’ente da imputare tra le voci fiscali. In tale prospettiva, assume rilievo anche il contributo interpretativo fornito dal Ministero delle infrastrutture e dalla Commissione Arconet, che hanno chiarito le modalità di contabilizzazione attraverso il meccanismo del cosiddetto “giro contabile”, idoneo a evitare duplicazioni di spesa e a garantire la neutralità sui saldi di bilancio.
Particolarmente significativa è l’affermazione del principio secondo cui l’incentivo spettante al personale non può subire alcuna riduzione per effetto dell’IRAP, essendo quest’ultima un onere esclusivo dell’amministrazione. Tale approdo rafforza la tutela delle posizioni economiche dei dipendenti e contribuisce a delineare un assetto coerente con la natura tributaria dell’imposta.
Diversamente, con riferimento agli incentivi derivanti dal maggior gettito IMU e TARI, la Sezione giunge a una conclusione opposta: in tal caso, infatti, la normativa prevede espressamente un meccanismo onnicomprensivo, che include anche l’IRAP entro il limite del 5% del gettito recuperato, escludendo ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente.
La deliberazione offre, dunque, un quadro interpretativo chiaro e sistematico, distinguendo nettamente tra le diverse tipologie di incentivi e fornendo indicazioni operative di immediata applicazione per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di legalità contabile, trasparenza e sostenibilità finanziaria.
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