Indicazioni per la verifica della definitività delle gravi violazioni relative al pagamento delle imposte e tasse
Con il Comunicato del Presidente n. 5, approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’11 marzo 2026, Anac ha voluto fornire agli operatori economici uno strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire loro di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione.
Per questo è stato diffuso a tutte le stazioni appaltanti, alle Società Organismo di Attestazione - SOA - e a tutti gli operatori economici il Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, che fornisce lo strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica da parte delle società della propria regolarità fiscale e contributiva.
Sottolineando l’importanza della corretta compilazione, da parte degli operatori economici, delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione, l’Autorità ha inteso favorire “comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro vigente”.
Anac ricorda che, in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico come anche in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione, gravano obblighi dichiarativi. Per questo, sul sito dell’Autorità è disponibile il Vademecum quale strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.
Guida alla lettura
Il 31 marzo 2026, Anac, ha pubblicato un vademecum pratico per gli Operatori economici, quale guida utile ai fini dell’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate che comportano causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 6 e all’Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023. Tale documento rappresenta un importante strumento per le Parti interessate, anche in considerazione degli obblighi dichiarativi in sede di presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara.
Come noto, ai sensi del citato comma 6 dell’art. 94 del Codice, «É inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10».
L’allegato II.10 definisce quali siano le violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e precisamente: “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”.
Con riferimento alla verifica della regolarità fiscale, si considera l’importo complessivo dei debiti relativi alle violazioni definitivamente accertate che, qualora dovesse risultare superiore ad € 5.000,00 (soglia disposta a normativa vigente), comporta una irregolarità della posizione dell’O.e., ai fini della partecipazione alle procedure di gara. In proposito, ANAC, nel proprio vademecum, precisa che non sono presi in considerazione, ai fini della determinazione della verifica, eventuali pagamenti, rateazioni, sospensioni o altri eventi intervenuti successivamente alla data in cui la S.A. ha avuto esito della verifica circa la regolarità fiscale, ai fini dell’art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/203, per il tramite del FVOE.
L’Autorità ricorda, inoltre, che ogni operatore economico ha la possibilità di verificare la propria posizione debitoria, (è consigliabile effettuare tale verifica periodicamente e prima di partecipare a una procedura di gara), tramite l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate, disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Se, al momento della consultazione, il totale della situazione debitoria risulta pari o inferiore alla soglia di 5.000,00 €, l’operatore economico non ricade nelle condizioni previste dall’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Al contrario, se dovesse emergere una posizione debitoria superiore a 5.000,00 €, è necessario effettuare ulteriori accertamenti per escludere l’applicabilità dell’art. 94, comma 6, comprese le situazioni in cui sia intervenuta una rateizzazione o una definizione agevolata della cartella di accertamento.
In senso critico rispetto al recente Vademecum ANAC si rileva che quest’ultimo limita la verifica della regolarità fiscale ai fini dell’art. 94, comma 6 ai soli debiti fiscali affidati dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione, relativi a imposte e tasse a decorrere dal momento in cui l’Agente della riscossione acquisisce l’esito positivo della notifica della cartella di pagamento o, nel caso di accertamenti esecutivi, dalla data di affidamento del carico dopo la notifica dell’accertamento e il decorso dei termini per il pagamento o l’impugnazione. Precisando, ulteriormente, che non rientrano nell’ambito della verifica i debiti relativi a tributi gestiti da enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, oltre ai carichi perseguiti a titolo provvisorio, quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o sospensione nonché i debiti regolarmente in rateizzazione o in definizione agevolata, in corso.
La presente limitazione non pare, invero, avere un preciso aggancio normativo e, dunque, pone dubbi circa la sua correttezza, specie se si considera che la giurisprudenza ha da tempo affermato che (ad esempio): “il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata” (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7); tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate ma direttamente dalla Giustizia Amministrativa (per i ricorsi amministrativi) e da Equitalia giustizia (per i ricorsi civili). Ragionamento, invero, che va esteso anche a ulteriori tributi, si pensi alla TARI, gestita dai Comuni.
Non resta - dunque - che attendere l’applicazione pratica che si farà del Vademecum ANAC, per comprenderne la totale adesione o, in senso “oppositivo”, la sua applicazione allargata, secondo i più recenti dettami giurisprudenziali e della logica giuridica nonché fiscale-economica.
https://www.anticorruzione.it/-/news.com.pres.5.2026