Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2026, n. 1981

La decisione del Consiglio di Stato affronta il tema dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’articolo 112 cpa in relazione ad una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

La pronuncia, confermando l’indirizzo ormai pacifico, ribadisce il principio della c.d. “stretta continenza” del giudizio di ottemperanza che deve limitarsi ad un’attività meramente esecutiva, escludendo qualsiasi integrazione cognitiva della sentenza da eseguire.

Guida alla lettura

Con ricorso ex art. 112 c.p.a. (comma 2, lettera c) le ricorrenti adivano il TAR Lazio per l’esecuzione e l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla ricostruzione della carriera, computando nell’anzianità di servizio il periodo lavorativo effettivamente svolto a tempo determinato, e si era disposta la condanna della PA agli adempimenti conseguenti.

Il giudice di prime cure rilevava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la sentenza di cui veniva richiesta l’esecuzione fosse generica e quindi non idonea ad integrare un valido titolo esecutivo per agire in sede di ottemperanza ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lett. c) cpa.

In appello, le parti chiedono la declaratoria di nullità/riforma della sentenza di primo grado, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Le ricorrenti precisano infatti che la richiesta avanzata con il ricorso dinnanzi al TAR consisteva nel mero accertamento dell’esistenza del diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera, con conseguente condanna dell’amministrazione all’esecuzione di un’operazione prodromica ad un successivo riconoscimento di ulteriori titoli economici, per il tramite, se necessario, di un Commissario ad acta.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, respinge il ricorso e nel farlo richiama l’affermazione centrale della sentenza gravata. Il ricorso di prime cure è inammissibile in quanto il suo petitum sostanziale consiste nella richiesta di esecuzione di una sentenza di mero accertamento e di condanna generica, che non costituisce titolo valido ai fini dell’esecuzione in ottemperanza.

La sentenza passata in giudicato del GO non ha contenuto puntuale o passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo.

Si osserva, infatti, che l’ottemperanza di sentenze passate in giudicato del GO, a differenza di quelle del GA, anche non passate in giudicato, può consistere solo in attività puramente esecutiva priva di aspetti integrativi e margini completivi. Il Giudice amministrativo dell’ottemperanza deve in definitiva svolgere attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare la sentenza civile.

Sul punto, viene richiamato l’orientamento pacifico secondo cui il giudice amministrativo nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali deve orientarsi al criterio di stretta continenza.

 

 

Pubblicato il 11/03/2026

N. 01981/2026REG.PROV.COLL.

N. 08862/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8862 del 2025, proposto da
Elena Anastasi, Monica Annessi, Liliana Anzidei, Anna Caglioti, Rosalinda Caporaso, Carla Cardigni, Orsola Castaldo, Paola Cutilli, Silvia D'Eramo, Cristina Di Luigi, Paola Fagiolini, Rita Gentile, Anna Girolami, Adriana Guerrucci, Simonetta Laginestra, Lucilla Landini, Lucia Mione, Rosalba Munafo', Luisa Nocente, Rossana Proietti, Maria Carmela Romano, Anna Rovtar, Carla Ruzzini, Maura Salvatico, Massimiliano Silveri, Carla Spugnini, Floriana Tomassucci, Rosa Angela Torre, Silvia Valentino, Cristina Vargiu, Maria Teresa Alviani, Barbara Arcangeli, Fiorella Bertoldini, Barbara Ciani, Assunta Di Caterino, Antonia Di Giamberardino, Anna Maria Farinelli, Stefania Donzi, Arcangela Fiorelli, Tania Fondacone, Maria Forgione, Angela Lai, Valentina Lozzi, Nadia Luchettti, Paola Martufi, Daniela Mengaroni, Laura Micozzi, Miriana Mino, Giovanna Palmieri, Loredana Pizzi, Patrizia Pizzi, Antonella Quinto, Costanza Rufo, Loredana Sabatini, Stefania Sabatini, Olga Solemetite, Laura Tommasi, Patrizia Vespasiani, Antonella Caiola, Abbondanza Palmese, Maddalena Macchia, Francesca Tetti, Barbara Rosa, Stefania Rossolini, Lidia Giglia, Rita Curio, Laura Zorli, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Luciano Crea, Francesco Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Rizzo, Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16765/2025, resa tra le parti, ESATTA ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - CON RICHIESTA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA NELLA DENEGATA IPOTESI DI ULTERIORE INERZIA DELLA P.A. - ALLA SENTENZA N. 619/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO, PASSATA IN GIUDICATO.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Madeo; si dà atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avv. Richter Mapelli Mozzi;;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ex art. 112 c.p.a., notificato a Roma Capitale a mezzo pec il giorno 07.06.2025 e depositato in data 10.06.2025, le ricorrenti hanno adito il TAR Lazio per l’esecuzione e l’ottemperanza della sentenza n. 619/2023 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il loro diritto alla ricostruzione della carriera, computando nell’anzianità di servizio il periodo lavorativo effettivamente svolto a tempo determinato, e si era disposta la condanna della PA agli adempimenti conseguenti..

Il giudice di prime cure ha rilevato l’inammissibilità per ricorso per difetto di giurisdizione, palesata dal Collegio alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo che sentenza di cui veniva chiesta l’esecuzione fosse generica, i quanto non idonea a integrare un valido titolo esecutivo per agire in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cpa .

In appello, le parti chiedendo la declaratoria di nullità e/o la riforma della sentenza, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, le parti appellanti precisano che la richiesta avanzata con il ricorso di primo grado non consisteva in una pronuncia in ottemperanza da parte del giudice amministrativo che avesse riguardo ai singoli titoli economici, ma nel mero accertamento dell’esistenza del diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’esecuzione di un’operazione prodromica a un successivo riconoscimento di ulteriori titoli economici, per il tramite, se necessario, di un Commissario ad acta.

2., L’appello non merita positiva valutazione.

2.1. Le censure svolte in sede di appello non scalfiscono l’affermazione centrale, che sorregge la sentenza gravata, secondo cui il ricorso di prime cure è inammissibile in quanto, avuto riguardo al petitum sostanziale, mira all’esecuzione di una sentenza di accertamento e di condanna generica, che non costituisce titolo valido ai fini dell’esecuzione in ottemperanza in quanto non ha un contenuto puntuale o passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687).

Dirimente, sul punto, è la distinzione tra le lettere. a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, c.p.a., dalla quale si ricava che, mentre per l’ottemperanza delle sentenze esecutive (anche non passate in giudicato) del giudice amministrativo, non è necessario un contenuto specifico del dispositivo, nel caso in cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza attenga a una sentenza del giudice ordinario, occorre che essa sia passata in giudicato e che contenga obblighi specifici a cui le parti devono conformarsi in guisa da conformare l’ottemperanza in chiave di attività puramente esecutiva priva di aspetti integrativi e di margini completivi.

Sul punto, si richiama l’orientamento della pacifica e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui deve ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, lo svolgimento di nuove valutazioni, in fatto e in diritto, su questioni non dedotte nel giudizio definitivo con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, deve, quindi, orientarsi a un criterio di “stretta continenza” (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1620). Si è altresì precisato che: “il creditore può agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna non generica del giudice civile passata in giudicato, anche qualora non dovesse contenere l’esatta determinazione della somma dovuta, può costituire titolo esecutivo la sentenza che contiene nel dispositivo e nella motivazione delle informazioni tali da consentire una quantificazione con un’operazione meramente matematica ai fini della determinazione della somma. In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo” (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687).

Il Giudice Amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, deve, in definitiva, svolgere un’attività meramente esecutiva, senza possibilità d’integrare la sentenza civile e, quindi, senza spazi di schietta e autonoma cognitio (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 23 settembre 2024, n. 718; Cons. Stato, Sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6155)

2.2. Trasponendo tali coordinate generali al caso di specie, assume rilievo decisivo la circostanza che la sentenza ottemperanda si limita ad accertare l’an del dovere dell’amministrazione, senza fornire alcuna indicazione in merito alle modalità della ricostruzione della carriera e alla fissazione del quantum debeatur. Trattasi, quindi, di una statuizione giudiziale recante un mero accertamento e una conseguenziale condanna generica, necessitante di un accertamento cognitivo del merito del rapporto sottostante riservato alla giurisdizione del giudice ordinario, e, quindi, non suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza amministrativa

3. Alla luce delle considerazioni esposte, l’appello va respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere