TAR Sicilia, Palermo, 22 gennaio 2026, n. 259

a) l'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 subordina a condizione risolutiva “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni”. (…) le norme del “Codice antimafia” evidenziano, in modo chiaro, la precarietà del rapporto instauratosi con il privato, non ancora provvisto di dichiarazione antimafia, con fisiologica provvisorietà degli effetti derivanti dagli atti adottati (…); b) inconferenti appaiono le considerazioni fondate sulla seconda parte del disposto normativo testé richiamato, che nel fare “salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”, fa chiaro riferimento agli effetti dell’interdittiva antimafia sui contratti in corso di esecuzione, mentre la prima parte della disposizione prevede espressamente, rispetto ai contributi, alle agevolazioni, ai finanziamenti concessi e alle erogazioni in genere, la decadenza tout court in quanto gli stessi sono corrisposti ex lege sotto la condizione risolutiva dell’informazione antimafia interdittiva; c) non può ingenerarsi nel privato alcun legittimo affidamento (…), in quanto l’interdittiva non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento, bensì il tardivo accertamento dell’insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione: incapacità che, laddove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l’adozione del provvedimento emanato; (…) il provvedimento di decadenza impugnato non rappresenta esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, bensì un mero atto ricognitivo che accerta l’esistenza di una condizione risolutiva derivante da un’interdittiva antimafia a carico della ditta individuale, con conseguente inconferenza del parametro normativo evocato (art. 21 nonies, L. 241/1990).

(…) il decorso del termine annuale di validità non priva l’interdittiva antimafia dei suoi effetti, ponendo in capo alla p.a. soltanto un onere di aggiornamento della stessa in presenza di elementi sopravvenuti che consentano di escludere l’attualità del pericolo di infiltrazioni mafiose.

In ogni caso, non potrebbe riconoscersi efficacia retroattiva all’informazione antimafia liberatoria emessa in seguito al riesame del presupposto di pericolosità, nel senso che l’informazione liberatoria sopravvenuta fa venire meno l’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti (contrattuali e/o di finanziamento) con la p.a. solo per l’avvenire, ma non anche per il passato.

 

Guida alla lettura

Il T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V, con la sentenza n. 259 del 22 gennaio 2026, si è pronunciato sul gravame avverso il provvedimento di decadenza dei contributi erogati nel settore agricolo e l’intimazione di restituzione delle somme percepite adottato dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a seguito di informazione interdittiva antimafia[1] nei confronti di una ditta individuale.

Tralasciando le vicende processuali, la sentenza in commento affronta diversi aspetti, ma in questa sede si analizzano quelli principali e di maggiore rilevanza.

Tra i motivi di doglianza, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato ritenendo di aver agito in buona fede e che non è consentita la ripetizione dei contributi erogati poiché l’interdittiva non esplica i suoi effetti retroattivamente, ma solo nei confronti dei procedimenti pendenti sicché la richiesta di ripetizione dei contributi si sostanzierebbe in un provvedimento di secondo grado, ovvero in un potere di autotutela avente carattere discrezionale di cui difetterebbero anche i presupposti per il suo esercizio tra cui, in particolare, il termine ragionevole di dodici mesi ex art. 21 nonies L. n. 241/1990.

I Giudici amministrativi non condividono tale assunto evidenziando come il comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 subordini a condizione risolutiva “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni. I rapporti che si instaurano tra pubblica amministrazione e privati non muniti di dichiarazione antimafia devono essere considerati “precari” con conseguente “provvisorietà degli effetti derivanti dagli atti adottati; né può essere richiamata la seconda parte del comma dinanzi citato (“salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”) in quanto, evidentemente, si riferisce ai contratti in corso di esecuzione.

Non può, altresì, richiamarsi il legittimo affidamento dato che l’interdittiva “non costituisce un fatto sopravvenuto” che comporta la revoca del provvedimento, ma “il tardivo accertamento dell’insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione” che, se accertata prima, avrebbe impedito l’adozione del provvedimento.

E ancora, il provvedimento di decadenza dai contributi non può essere inteso come esercizio di un potere di secondo grado (autotutela amministrativa), ma semplice “atto ricognitivo che accerta l’esistenza di una condizione risolutiva derivante da un’interdittiva antimafia”. Ne deriva, quindi, l’impossibilità di applicare l’art. 21 nonies della L. n. 241/1990.

Con riferimento al carattere provvisorio, precario e instabile dell’interdittiva richiamato dalla ricorrente e dovuto, secondo la stessa, alla durata temporale di dodici mesi prevista per Legge, il T.A.R. rammenta come il decorso di tale termine “non priva di validità o efficacia” il provvedimento in quanto la Prefettura può emettere una informativa liberatoria nel sol caso in cui vi siano nuovi elementi che smentiscano o superino quelli che hanno portato, invece, alla sua adozione. Tale conclusione è in linea con la ratio della norma atteso che sarebbe “irragionevole” e contrario a questa ritenere che gli elementi di rilevante gravità che hanno portato all’adozione dell’interdittiva “perdano efficacia indiziante” per il solo decorso del termine anzidetto. Di conseguenza, dopo i dodici mesi l’interdittiva non perde i suoi effetti incombendo sulla Prefettura “soltanto un onere di aggiornamento della stessa” al ricorrere di nuovi elementi sopravvenuti che fanno concludere per l’assenza di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa. Tanto premesso, l’adozione di una informativa liberatoria sopravvenuta comporta la decadenza dell’incapacità dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione o a ricevere finanziamenti solo per il futuro e non anche per il passato trattandosi di un potere di ‘aggiornamento’ che incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa” e che non può avere effetto retroattivo “giacché l’attualità degli elementi indizianti permane fino all’intervento di fatti nuovi.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato.

 

 

Pubblicato il 22/01/2026

N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Cultrera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

per l'annullamento:

- della nota dell'-OMISSIS-, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data, recante il provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite adottato a carico della ditta individuale della ricorrente;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, noti e non noti alla ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra-OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale, con sede in -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della nota dell’-OMISSIS-, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data, recante il provvedimento di decadenza dei contributi erogati (richiesti con la Domanda Unica, campagne 2018, 2019, 2020 e 2021, e Sviluppo Rurale, campagne 2019, 2020, 2021 e 2022) e l’intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite adottato a carico della ditta individuale della ricorrente.

Con la nota impugnata l’AGEA ha comunicato alla ricorrente il divieto di percepire contributi fino all’acquisizione di certificazione antimafia liberatoria ovvero di altro provvedimento con effetti a questa equiparabili e, contestualmente, le ha intimato di restituire la somma complessiva di € 308.051,68 di cui 291.859,58 a titolo di capitale e € 16.192,10 a titolo di interessi, calcolati al tasso legale dalla data di ciascun pagamento, da aggiornarsi alla data del saldo.

Tale comunicazione si fonda sull’esistenza dell’informazione antimafia interdittiva di cui al decreto della Prefettura della Provincia di Palermo – Area I – Antimafia - Prot. Interno-OMISSIS-, emessa nei confronti della stessa, n.q. titolare della ditta individuale-OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del d.lgs.vo n. 159/2011, oggetto di separata impugnazione innanzi al T.A.R. Sicilia-Palermo, con ricorso iscritto al n. 2119/2022 Reg. Ric. e deciso dalla Sezione I di questo Tribunale con la sentenza n. 391 del 2/02/2024, confermata in appello dal CGA con sentenza n. 468 del 09/06/2025.

Contro il predetto provvedimento la ricorrente ha articolato i motivi di doglianza, come di seguito rubricati, relativi tanto a vizi propri quanto a vizi di illegittimità derivata dalla asserita illegittimità della presupposta informazione interdittiva prefettizia già in precedenza impugnata:

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 89 BIS E 91, CO. 6, D.LGS. N. 159/2011; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE CON RIFERIMENTO ALL’IMPARZIALITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90.

2) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

3) DIFETTO DI MOTIVAZIONE (ART. 3 L. 241/1990) – DIFETTO DI ISTRUTTORIA (ARTT. 3 E 6 L. 241/1990) – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 84, LETT. D), D.LGS. N. 159/2011; DIFETTO DI ISTRUTTORIA RELATIVAMENTE ALLA INSUFFICIENZA DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI; ILLOGICITÀ; SVIAMENTO DI POTERE.

4) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALL’ATTO PRESUPPOSTO; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE.

5) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92 E 94 D.LGS. N. 159/2011; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 86, CO. 2, D.LGS. N. 159/2011; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 21-NOVIES LEGGE SUL PROC. AMMINISTRATIVO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ DELL’AZIONE, ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Costituitasi in giudizio, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria ex art. 73 c.p.c., depositata il 24 dicembre 2025, la ricorrente ha riferito di avere presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del CGA n. 468/25 relativa alla presupposta informazione antimafia interdittiva e di avere impugnato, con ricorso pendente avanti alla Sezione I di questo Tribunale e iscritto a ruolo con n. 473/25 R.G., il provvedimento della Prefettura della Provincia di Palermo – Area I – Antimafia - Prot. Interno -OMISSIS-, con il quale è stata negata la più favorevole revisione della interdittiva del -OMISSIS-ed è stata emessa una nuova informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del d. lgs. n. 159/2011. In relazione a tali sopravvenienze, ha chiesto disporsi la cancellazione della causa dal ruolo con fissazione dell’udienza in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza del CGA ricorsa in cassazione e, in subordine, trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale affinché valuti la riunione del presente ricorso con quello recante n. 473/25 R.G.; nel merito si è riportata al contenuto dei motivi di ricorso.

All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la difesa erariale si è opposta alla richiesta di differimento e la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso, il Collegio ritiene di non potere esitare favorevolmente le richieste formulate dalla difesa di parte ricorrente nella memoria conclusiva del 24.12.2025, peraltro depositata fuori dal termine (di trenta giorni liberi prima dell’udienza) indicato dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

All’accoglimento della richiesta di cancellazione della causa dal ruolo e di rinvio a data sostanzialmente da destinarsi dell’udienza nelle more del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di appello relativa all’interdittiva antimafia del -OMISSIS-, osta il disposto dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., che vieta al Giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte e consente il rinvio della trattazione della causa per casi eccezionali i quali non ricorrono, tuttavia, nel caso di specie, atteso che il Tribunale si è già pronunciato sul presupposto provvedimento prefettizio con sentenza confermata in appello, la cui autorità è richiamata e opera certamente nel presente procedimento, ancorché la sentenza stessa non sia passata in giudicato (arg. ex art. 337, comma 2, c.p.c.).

Ugualmente deve essere disattesa la richiesta di trasmissione degli atti al Presidente per la eventuale riunione, ex art. 70 c.p.a., del presente ricorso con quello recante n. 473/25 R.G. e avente a oggetto la successiva informazione antimafia interdittiva del -OMISSIS-, non ravvisandosi né un rapporto di presupposizione tra gli atti rispettivamente impugnati né connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi stessi, concernenti provvedimenti di amministrazioni distinte, resi in tempi diversi e tra loro non interferenti in alcun modo, ancorché riferibili al medesimo destinatario.

Nel merito, il ricorso è infondato.

I primi quattro motivi di censura concernono l’informativa interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo il -OMISSIS-, dalla cui illegittimità la ricorrente intende far discendere l’invalidità in via derivata del provvedimento AGEA di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite adottato a carico dell’impresa agricola della ricorrente.

A questo riguardo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’informativa antimafia per asserita violazione degli artt. 84, 89 bis e 91 del codice antimafia, difetto di istruttoria e motivazione, essendo a suo dire il provvedimento prefettizio fondato sul solo rapporto di parentela tra la ricorrente e diversi familiari (padre deceduto, fratello, nipote, marito in stato di detenzione) condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati di mafia in mancanza di indizi validi di contiguità con l’organizzazione criminale o di pericolo di infiltrazione mafiosa.

Trattasi di censure già esaminate e motivatamente respinte da questo Tribunale con la sentenza n. 391 del 2/02/2024, confermata in appello dal CGA con sentenza n. 468 del 09/06/2025, dalle cui condivisibili motivazioni il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ove si evidenzia che, al di là del rapporto di parentela stretta e affinità coi soggetti controindicati (tra i quali vi è anche il marito, attualmente non convivente perché detenuto), i terreni sui quali la ricorrente esercita l’impresa agricola di cui è titolare sono appartenuti e, tuttora, appartengono (a eccezione naturalmente del padre non più vivente della ricorrente) ai medesimi soggetti malavitosi, rientrando da sempre nel c.d. patrimonio “di famiglia”.

Col quinto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità della nota di recupero adottata da AGEA per asseriti vizi propri e, in primo luogo, nega che le circostanze, ritenute dal Prefetto nell’ambito della presupposta informazione antimafia come indiziarie del pericolo di condizionamento mafioso, attengano all’arco temporale in cui la ricorrente ha esercitato la propria attività d’impresa.

Il rilievo non è condivisibile, posto che il vincolo di parentela stretta e la titolarità in capo ai soggetti pregiudicati dei terreni su cui si esercita l’impresa agricola sono circostanze di carattere “permanente” riferibili a tutto il periodo di operatività dell’impresa condotta dall’odierna ricorrente e, del resto, se il Prefetto avesse ritenuto non più attuale il pericolo di condizionamento, avrebbe emesso una informazione antimafia liberatoria, cosa che non è avvenuta, essendosi invece il procedimento concluso con una informazione antimafia di carattere “interdittivo”.

In secondo luogo, la ricorrente rivendica la propria buona fede e deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di recupero dei contributi già erogati, argomentando che l’interdittiva non produrrebbe effetti retroattivi sui procedimenti conclusi, ma al più su quelli pendenti, e sostenendo che la decadenza dai contributi erogati integrerebbe gli estremi di un provvedimento di secondo grado, adottato nell’esercizio di un potere di autotutela dal carattere discrezionale e in assenza dei presupposti normativi per il suo esercizio, avuto particolare riguardo al termine “ragionevole” di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies, L. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio del provvedimento di attribuzione.

Tali censure devono essere disattese.

Al riguardo si è evidenziato in giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. I, parere 04/07/2024, n. 840) che:

a) l'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 subordina a condizione risolutiva “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni”. Secondo la prevalente giurisprudenza, le norme del “Codice antimafia” evidenziano, in modo chiaro, la precarietà del rapporto instauratosi con il privato, non ancora provvisto di dichiarazione antimafia, con fisiologica provvisorietà degli effetti derivanti dagli atti adottati (ex multis, C.d.S. Ad. Pl n. 23/2020);

b) inconferenti appaiono le considerazioni fondate sulla seconda parte del disposto normativo testé richiamato, che nel fare “salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”, fa chiaro riferimento agli effetti dell’interdittiva antimafia sui contratti in corso di esecuzione, mentre la prima parte della disposizione prevede espressamente, rispetto ai contributi, alle agevolazioni, ai finanziamenti concessi e alle erogazioni in genere, la decadenza tout court in quanto gli stessi sono corrisposti ex lege sotto la condizione risolutiva dell’informazione antimafia interdittiva;

c) non può ingenerarsi nel privato alcun legittimo affidamento (cfr. C.d.S. Ad. Pl. n.3/2018 e n.14/2021), in quanto l’interdittiva non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento, bensì il tardivo accertamento dell’insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione: incapacità che, laddove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l’adozione del provvedimento emanato;

d) il provvedimento di decadenza impugnato non rappresenta esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, bensì un mero atto ricognitivo che accerta l’esistenza di una condizione risolutiva derivante da un’interdittiva antimafia a carico della ditta individuale, con conseguente inconferenza del parametro normativo evocato (art. 21 nonies, L. 241/1990).

In aggiunta ai superiori decisivi rilievi, occorre considerare – essendosi più volte profusa la ricorrente sul carattere provvisorio, precario e instabile del provvedimento interdittivo, avente ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.lg. n. 159 del 2011 un periodo di validità limitato a dodici mesi – che il decorso del suddetto termine annuale non priva di validità o efficacia l'interdittiva antimafia, atteso che la Pubblica amministrazione è tenuta ad emettere una informativa liberatoria nei confronti dell'impresa solo ove sopraggiungano elementi nuovi, capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato l'emissione del provvedimento interdittivo, essendo irragionevole, e contrario alla ratio della normativa antimafia, sostenere che elementi di consistente gravità - quali l'assidua frequentazione nel tempo di soggetti pregiudicati o l'altrettanto costante collaborazione economica dell'impresa con la mafia - perdano di efficacia indiziante solo perché l'informativa è scaduta decorso un anno dalla sua emanazione, con la conseguenza che l'attualità degli elementi indizianti, posti a fondamento di un'informativa interdittiva, permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori rispetto a una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo (T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. I, 22/06/2020, n. 423).

In altri termini, secondo la giurisprudenza amministrativa, il decorso del termine annuale di validità non priva l’interdittiva antimafia dei suoi effetti, ponendo in capo alla p.a. soltanto un onere di aggiornamento della stessa in presenza di elementi sopravvenuti che consentano di escludere l’attualità del pericolo di infiltrazioni mafiose (tra tante, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 18/07/2022, n. 847).

In ogni caso, non potrebbe riconoscersi efficacia retroattiva all’informazione antimafia liberatoria emessa in seguito al riesame del presupposto di pericolosità, nel senso che l’informazione liberatoria sopravvenuta fa venire meno l’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti (contrattuali e/o di finanziamento) con la p.a. solo per l’avvenire, ma non anche per il passato. Si tratta, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, di un potere di “aggiornamento” che incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa (perché basato su circostanze, fatti ed elementi nuovi rispetto al precedente materiale istruttorio e probatorio) e che non può, invece, esplicare gli effetti di un annullamento con effetto retroattivo della precedente informativa, giacché l'attualità degli elementi indizianti permane fino all'intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione, che evidenzino il venir meno di situazioni riconducibili a tentativi d'infiltrazione mafiosa (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 24/07/2025, n. 5553). Pertanto, è legittimo il provvedimento con cui la P.A, a seguito di un'interdittiva antimafia che ha attinto l’impresa ricorrente, ha disposto la decadenza della medesima dai contributi comunitari precedentemente erogati in suo favore e il recupero delle somme già liquidate, ancorché sopraggiunga in ipotesi una informazione di carattere “liberatorio”.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha ancora ottenuto una informazione liberatoria (che opererebbe comunque con efficacia ex nunc), ma è stata al contrario destinataria di una nuova informazione interdittiva impugnata con separato ricorso avanti a questo T.A.R. (tale circostanza, già riferita dal CGA nella sentenza n. 468/25, è stata confermata dalla stessa ricorrente nella memoria del 24.12.2025), a conferma della persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa già valutato rispetto al periodo pregresso con l’interdittiva-OMISSIS- posta a fondamento del provvedimento di decadenza e recupero in questa sede impugnato.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700,00 (tremilasettecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i suoi familiari.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore

Andrea Illuminati, Referendario

 

 

 

 

 

 

[1] Sull’argomento a firma dello stesso autore cfr. Sisto S.M., Interdittive antimafia: principio del contraddittorio e applicazione dell’art. 21 octies, comma 2 L. n. 241/1990, nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2026, n. 578, www.italiappalti.it, 2026; Sisto S.M., Interdittive antimafia: rapporti di parentela, operazioni societarie, valutazione di fatti emersi in sede penale e rapporto con la prevenzione collaborativa e il controllo giudiziario, nota a sentenza T.A.R. Sicilia, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 2373, www.italiappalti.it, 2025; Sisto S.M., Interdittiva antimafia: rapporto tra giudizio cautelare penale e procedimento amministrativo nella valutazione dei fatti/indizi, nota a sentenza CGARS, Sez. Giurisdizionale, 30 giugno 2025, n. 195, www.italiappalti.it, 2025; Sisto S.M., Interdittiva antimafia: rapporto tra valutazione dei fatti nel giudizio penale (anche cautelare) e procedimento-giudizio amministrativo, nota a sentenza CGARS, Sez. Giurisdizionale, 9 giugno 2025, n. 448, www.italiappaltiit, 2025; Sisto S.M., Interdittiva antimafia: il diritto al contraddittorio è “espressione fondamentale di civiltà giuridica europea”?, nota a ordinanza T.A.R. Puglia-Bari, 13 gennaio 2020, n. 28, Appalti&Contratti, n. 3/2020; Sisto S.M., I requisiti dell’interdittiva antimafia, nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784, www.italiappalti.it, 2018; Sisto S.M., Appalti pubblici e infiltrazioni della criminalità organizzata: l’interdittiva antimafia e le novità normative e giurisprudenziali, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, Sezione dottrina, n. 1/2017.