Cons. Stato sez. V 13 giugno 2025, n. 5195

L’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune o della Provincia e degli enti dipendenti, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 del d. lgs. 267/2000, pur avendo un’estensione più ampia di quello della legge n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

 

Guida alla lettura

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato posa un mattone importante nella costruzione dell’edificio del diritto d’accesso, ed in particolare dell’accesso del consigliere comunale e provinciale previsto dall’art. 43, comma 2 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sviluppando delle argomentazioni utili anche a ricostruire la natura giuridica di tale istituto.

I fatti presi in esame originano da un’istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto dati relativi a soggetti minori, formulata da un consigliere comunale ad un’azienda speciale consortile a totale partecipazione pubblica, la quale svolge la propria attività gestendo una serie di servizi sociali relativi alla famiglia e ai minori.

A fronte del diniego dell’amministrazione, in primo grado il ricorso era stato parzialmente accolto sulla base della considerazione che l’art. 43, comma 2 del d.lgs. 267/2000 non prevede(sse) alcun limite al diritto d’accesso del consigliere, e dunque ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione. Circa la problematica della tutela della riservatezza dei terzi, posizione giuridica contrapposta rispetto a quella dell’accesso, la sentenza del TAR reputava che la stessa trovava un presidio adeguato nel vincolo di segretezza cui anche il consigliere comunale, in quanto facente parte dell’apparato amministrativo, è tenuto.

Tale ricostruzione veniva però smentita in sede di appello laddove il Supremo Collegio configurava diversamente i confini dell’esaminato diritto d’accesso rispetto alle opposte esigenze di riservatezza, in particolare quando vengono in considerazione soggetti minori.

L’esame della sentenza richiede innanzitutto un breve inquadramento del diritto d’accesso del consigliere comunale o provinciale, con un approfondimento sui suoi presupposti e sui suoi limiti, per poi concludere con una breve riflessione in ordine al contributo di questa pronuncia al dibattito sulla natura giuridica del diritto d’accesso.

L’accesso del conigliere di cui all’art, 43 del d.lgs. 267/2000 si distingue da quello previsto dalla legge generale sul procedimento amministrativo in quanto non presuppone l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione del documento, né si connota come misura preventiva e trasversale di lotta ai fenomeni corruttivi secondo quanto previsto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, ma si connette ai principi democratici attinenti alla salvaguardia dell’autonomia locale e della rappresentanza della collettività. La tutela di questo principio legittima il consigliere comunale e provinciale ad ottenere dagli uffici del Comune o della Provincia, nonché dalle aziende e dagli enti da loro dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili all’espletamento del suo mandato.

Già da questa definizione emerge come il legislatore abbia voluto dare a questo tipo di accesso un perimetro diverso e più ampio di quello configurato dalla l. 241/1990 in quanto non correlato ad un interesse individuale volto alla tutela di una situazione giuridica rilevante, ma connesso ad un interesse della collettività, rappresentata dal consigliere, per la cui tutela può essere indispensabile la conoscenza di ogni dato funzionale al miglior espletamento del mandato consiliare. In altri termini tale diritto d’accesso è strettamente correlato alle funzioni del consigliere, potendosi manifestare, per un verso, nel diritto di controllare la correttezza e l’imparzialità dell’azione degli organi dell’ente, e, per altro verso, nel possedere ogni informazione utile ad assumere, nel modo quanto più consapevole e competente possibile, le iniziative che spettano ai rappresentanti del corpo elettorale. Proprio la connessione tra l’esercizio di tale diritto con il mandato conferito spiega il motivo per cui, in via di prima approssimazione, il consigliere non è tenuto a motivare la propria richiesta, essendo la stessa correlata alla sola qualificazione posseduta.

Fatto questo breve inquadramento del diritto d’accesso previsto dall’art. 43, comma 2 del TUEL, è opportuno soffermarsi sui limiti, intrinseci ed estrinseci, che tale diritto incontra, cosa che costituisce l’oggetto specifico della pronuncia in commento, unitamente al conseguente ruolo che l’amministrazione è chiamata a svolgere a fronte di una tale istanza di accesso.

Quanto al primo degli aspetti accennati, i limiti intrinseci sono desumibili direttamente dal testo della norma, nella parte in cui collega tale diritto a tutte le notizie e le informazioni ‘utili’ all’espletamento del proprio mandato. Il riferimento al concetto di utilità evidenzia che non è sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere considerati legittimati all’esercizio di tale diritto, occorrendo altresì dimostrare l’esistenza di una connessione tra l’oggetto della richiesta di ostensione e le questioni di competenza dell’assemblea consiliare. Come ha di recente affermato il Consiglio di Stato ‘la finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato costituisce presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso’, configurandosi come funzionale allo svolgimento delle funzioni connesse al proprio mandato (Consiglio di Stato, sez. V, 2 gennaio 2019, n. 12).

La sentenza in esame si occupa specificamente dei limiti estrinseci, ossia di quelli derivanti dalla necessità di individuare un punto di equilibrio rispetto ad altre posizioni soggettive, in primo luogo alle esigenze legate alla tutela della riservatezza dei terzi, che possono postulare esigenze contrapposte rispetto all’ostensione dei dati.

Si tratta di una tematica molto nota nell’ambito del diritto d’accesso in generale, rappresentandone il campo di approfondimento più fecondo ed i cui esiti possono essere ripresi, per analogia, anche in questo ambito in quanto l’accesso del consigliere non è dissimile, se non per finalità, a quello documentale.

Su questo tema l’interpretazione del Consiglio di Stato dissente dal contenuto della pronuncia di primo grado e da un precedente indirizzo ermeneutico che riteneva soddisfatte le esigenze di riservatezza attraverso l’estensione al consigliere della posizione di garanzia in ordine alla tutela della riservatezza dei dati acquisiti, in quanto soggetto comunque facente parte dell’apparato pubblico e dunque non assimilabile ad un soggetto esterno. In altri termini, secondo questa interpretazione il consigliere va considerato alla stregua di un organo dell’amministrazione ed in quanto tale tenuto agli stessi obblighi di riservatezza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Tale interpretazione, tuttavia, porterebbe a riconoscere all’accesso consiliare un rango superiore e diverso rispetto all’accesso documentale in quanto prevarrebbe sempre su altre contrastanti esigenze, senza che l’amministrazione possa essere chiamata a valutare le contrapposte esigenze di riserbo connesse ai dati richiesti e quindi i possibili effetti pregiudizievoli derivanti ai dati sensibili per questa via acquisiti.

Inoltre la riservatezza non potrebbe essere adeguatamente tutelata dalla disciplina dei segreti a causa della funzionalizzazione dell’accesso consiliare. La strumentalità di tale accesso rispetto allo svolgimento del proprio mandato, infatti, legittimerebbe il consigliere all’uso di tali informazioni nelle sedute consiliari, generando in tal modo una possibile lesione della riservatezza dei terzi (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 940). D’altronde il segreto, cui comunque il consigliere è tenuto, non è un fattore che legittima l’accesso (che per ciò solo risulterebbe indiscriminato), ma opera una volta che tale accesso sia avvenuto legittimamente, vincolandolo nella divulgazione dei dati acquisiti.

Come accennato, con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato si discosta da questo orientamento.

In ordine all’obbligo del segreto, cui comunque il consigliere è tenuto, il Supremo Collegio ne evidenzia l’inadeguatezza quale strumento di tutela della riservatezza dei dati personali. Il vincolo del segreto comporta solo l’impossibilità di utilizzare i dati acquisiti per fini privati e dunque il correlativo obbligo di servirsene esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, ma non tutela adeguatamente la riservatezza di soggetti terzi. La funzionalizzazione di tale accesso, infatti, consente l’utilizzo di tali dati e notizie nel corso delle sedute del Consiglio comunale la cui pubblicità ‘ingenera il rischio della loro potenziale diffusione’. Pertanto solo l’esclusione dell’ostensione del documento, ovvero l’ostensione dello stesso ma con modalità tali da rendere non conoscibili i dati coperti da riservatezza, si presenta quale strumento adeguato a salvaguardare la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’accesso.

Quanto all’altro aspetto esaminato ossia i compiti posti in capo all’amministrazione, la sentenza ne mette in luce la centralità nel ricercare un punto di equilibrio tra l’accesso e gli altri diritti fondamentali che con questo vengono in relazione. Come sostenuto più volte riguardo all’accesso documentale, il legislatore non ha previsto alcuna prevalenza in astratto né delle esigenze di trasparenza e di conoscenza degli atti amministrativi né di quelle di protezione dei dati personali. Questo significa che laddove tale esigenze entrino in conflitto, anche solo potenziale in quanto la divulgazione di dati personali possa causare un pericolo di pregiudizio ad aspetti dell’esistenza di persone fisiche o giuridiche, in particolar modo – come nel caso di specie - quando vengono in rilievo esigenze di persone fisiche vulnerabili come i minori, va ricercato in concreto un bilanciamento sulla base dei canoni di strumentalità, rispetto alle funzioni esercitate, e di proporzionalità, rispetto agli interessi perseguiti

Si tratta infatti di valori di pari rango derivanti, rispettivamente, quello della trasparenza e della conoscenza dell’attività amministrativa, dall’art. 97 della Costituzione, e quello della riservatezza dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essendo riconducibile direttamente al valore della dignità umana, che ‘si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica’.

Pertanto anche l’accesso consiliare, lungi dall’essere una posizione giuridica a cui riconoscere una prevalenza assoluta rispetto ad altre posizioni soggettive, richiede che l’amministrazione, in omaggio alla sua funzione precipua che è quella di ricercare (rectius di creare) la regola del caso concreto, effettui una valutazione comparativa con altre contrapposte esigenze, ove queste possano essere anche solo potenzialmente pregiudicate dalla conoscenza dei dati e degli atti.

Come accennato tale pronuncia consente anche qualche brevissima riflessione da inserire all’interno del dibattito in ordine alla natura giuridica del diritto d’accesso.

 

La tematica dell’accesso, che ha sovvertito il precedente principio di segretezza dell’attività amministrativa sancito dall’art. 15 del T.U. 3/1957, ha posto l’interrogativo del suo esatto inquadramento giuridico, a fronte del lessico utilizzato dal legislatore. 

 

In ordine a tale questione gli autori si sono divisi tra chi, fedelmente al dettato normativo, ha qualificato la posizione come un vero e proprio diritto soggettivo e chi, invece, ha ritenuto che la tecnica di tutela di tale posizione soggettiva, così come configurata dal legislatore, comportasse la sua qualificazione in termini di interesse legittimo.

I sostenitori della tesi del diritto soggettivo evidenziano come questa sarebbe confermata dalla natura vincolata del potere della P.A., secondo la nota equazione secondo la quale a fronte del potere vincolato le posizioni soggettive del privato si qualificano in termini di diritti soggettivi.

La questione ha anche dei risvolti pratici. Infatti se è un diritto soggettivo, non occorre la notifica al controinteressato per la validità del ricorso, potendo il giudice disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., e, a fronte di un successivo diniego all’accesso che sia meramente confermativo di quello precedente, è possibile proporre ricorso anche se il primo diniego non era stato impugnato.

La questione è stata affrontata più volte dal Consiglio di Stato, in particolare con l’Adunanza Plenaria 24 giugno 1999 n. 16, la quale ha preso posizione nel senso della natura dell’interesse legittimo del c.d. diritto di accesso, in considerazione della tecnica di tutela prevista dalla legge ovvero la sua impugnazione in un termine decadenziale. Inoltre costituisce ‘postulato privo di qualsiasi fondamento’, secondo l’espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale, quello per il quale a fronte di un potere vincolato la posizione del privato va qualificata in termini di diritto soggettivo. Anche in presenza di un'attività vincolata, se questa è esercizio di una funzione pubblica volta alla cura di un interesse collettivo, la posizione del privato può restare di interesse legittimo con conseguente potere dell’amministrazione di decidere la prevalenza tra più interessi in conflitto ed anche assumere una posizione in ordine al differimento o all’esclusione del diritto di accesso.

Ciò comporta sul versante processuale che, se la tecnica di tutela è quella dell’interesse legittimo, il ricorso non notificato al controinteressato è inammissibile, così come parimenti inammissibile è un ricorso avverso un atto di diniego, meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nel termine di decadenza.

L’utilizzo da parte del legislatore del termine ‘diritto’ va quindi considerato improprio (come è dato riscontrare anche in altri ambiti, come quello degli appalti – ‘diritto’ all’aggiudicazione – nella materia elettorale – ‘diritto’ ad essere eletti), che in questo caso si spiega con la volontà di escludere qualunque dubbio in ordine alla competenza del legislatore statale a legiferare in materia. Peraltro questa conclusione si rafforza se si considera che il diritto all’accesso riguarda i livelli essenziali delle prestazioni attinenti i diritti civili e sociali, sui quali il legislatore statale ha competenza esclusiva.

La pronuncia in commento si inserisce, a parere di chi scrive, all’interno di questo filone interpretativo, ribadito il ruolo attivo dell’amministrazione nell’individuare il giusto equilibrio tra contrapposte esigenze e confermata la tutela di tale peculiare forma di accesso secondo gli strumenti e le regole proprie del processo amministrativo, se ne dovrebbe dedurre la sua qualificazione in termini di interesse legittimo. 

In conclusione - dunque - nella sentenza in esame il Consiglio di Stato dà dell’art. 43, comma 2 del TUEL una lettura costituzionalmente orientata che, lungi dal configurare l’accesso ivi contemplato come una posizione soggettiva di preminenza assoluta, lo raffigura come una posizione la cui espressione necessita di un bilanciamento tra valori costituzionali di pari rango, valorizzando la funzione precipua della pubblica amministrazione che è quella di creare la regola del caso concreto, adattando le regole giuridiche alla mutevole realtà sociale ed economica.

 

pubblicato il 13/06/2025

N. 05197/2025REG.PROV.COLL.

N. 01446/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2025, proposto da Azienda Sociale Comuni Insieme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

contro

Roberto Discalzo, non costituito in giudizio;

 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 03121/2024, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi e udito per l’appellante l’Avvocato Sciacca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Roberto Discalzo, consigliere comunale di Fino Mornasco, ha formulato istanza di accesso, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, all’Asci (Azienda Sociale Comuni Insieme), azienda speciale consortile a totale partecipazione pubblica (di cui il Comune di Fino Mornasco detiene una quota di partecipazione del 9,5%), che è gestore, in virtù di apposita convenzione, di una serie di servizi sociali relativi alla famiglia ed ai minori - tra le altre richieste, il punto 18 dell’accesso informativo ha ad oggetto il numero dei minori in carico ad Asci e residenti nel Comune di Fino Mornasco, unitamente al loro status relativamente all’affido; il punto 3 dell’accesso documentale ha ad oggetto l’elenco completo dei fascicoli (non i singoli fascicoli) dei minori in capo ad Asci e residenti a Fino Mornasco, il quale riporti i dati, l’età, il motivo per i quali sono stati affidati, il loro status di affidamento, r.g. ed il luogo dell’atto del tribunale, il servizio erogato, ove non si tratti di affido.

2. L’istanza è stata dichiarata inammissibile dall’Asci.

3. All’esito dell’impugnazione ex art. 116 c.p.a. avverso il provvedimento di diniego, il T.a.r. ha parzialmente accolto l’istanza. Nella sentenza si legge: “L’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 non prevede un limite al diritto di accesso del Consigliere collegato all’esigenza di tutelare la riservatezza dei dati personali dei terzi, ma abilita il Consigliere a conoscere ed acquisire tutti i dati e gli atti ritenuti utili all’esercizio delle proprie funzioni. Questi, laddove spiega un accesso funzionale all’esercizio delle prerogative istituzionali, non va inteso quale soggetto esterno all’apparato amministrativo che detiene i dati e gli atti, ma va ritenuto parte integrante di quell’apparato. Una volta acquisito quanto richiesto, la posizione di garanzia sui dati e gli atti che fa capo al funzionario che li detiene viene condivisa dal Consigliere che, di conseguenza, è tenuto a rispettare la disciplina nazionale ed europea, ricorrendone i presupposti, che tutelano la riservatezza dei terzi. Nella divulgazione verso l’esterno il Consigliere è infatti tenuto a osservare le prescrizioni dell’ordinamento nazionale (d.lgs. 30.6.2003, n. 196) ed europeo poste a tutela della riservatezza dei dati personali ed in particolare di quelli dei minori, tra cui l’art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016, ai sensi del quale “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: … f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. È su questo sostrato normativo che si spiega la ratio della scelta effettuata dal legislatore che, nel ponderare ex ante il bilanciamento tra accesso e riservatezza, ha ritenuto che la tutela del diritto di accesso del Consigliere non viene impedito da quella della riservatezza dei terzi, in quanto l’accesso non sacrifica la riservatezza, ma ne estende la tutela nei confronti del Consigliere”. Alla luce di tali premesse, l’istanza di accesso informativo è stata accolta limitatamente alle richieste di cui ai punti da 1) a 10) e dai punti 14) a 21), mentre è stata rigettata per le restanti richieste riferite non a informazioni, notizie o documenti, ma a opinioni o pareri, estrani all’accesso; l’istanza di accesso documentale è stata accolta limitatamente alle richieste di cui ai punti da 3) a 7), trattandosi di documenti detenuti dall’Azienda e rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 43.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Asci, che, premesso di avere ottemperato alla sentenza, fatta eccezione per l’accesso informativo di cui al punto 18 e per quello documentale di cui al punto 3 e previa adozione degli opportuni accorgimenti per non disvelare l’identità dei minori, ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha escluso il nesso di pertinenza delle informazioni e dei documenti richiesti nei punti de quibus rispetto al mandato, oltre alla violazione degli artt. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000 e 6, par. 1, lett f) Regolamento 2016/679. Ad avviso della ricorrente, la decisione ha sacrificato la riservatezza dei minori, che non può ritenersi tutelata dall’obbligo, in capo al consigliere, di rispettare la disciplina del segreto, e non ha effettuato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi, configurando l’accesso privilegiato di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 alla stregua di un diritto tiranno ed interpretando in modo eccessivamente ampio il nesso di pertinenza. Nell’appello sono richiamati, tra gli altri, i precedenti di questo Consiglio, 1° marzo 2023, n. 2189 e della Corte di cassazione, 21 agosto 2024, n. 23018.

5. L’appello merita accoglimento per quanto di ragione.

Come questo Consiglio ha già precisato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2089), l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e della Provincia e degli enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur avendo un’estensione più ampia di quello della legge n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un «in rapporto di integrazione reciproca», non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile «individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri» (Corte cost., 19 maggio 2013, n. 85). La necessità del bilanciamento emerge dallo stesso art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, laddove esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale «di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale» (Cons. Stato, 13 agosto 2020, n. 5032; cfr. anche Cons. Stato, 2 gennaio 2019, n. 12, in cui si è affermato non essere «sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare»). La strumentalità implica anche la proporzionalità della richiesta rispetto agli obiettivi perseguiti. Proprio in considerazione di tali limiti, i dati personali dei soggetti coinvolti dall’istanza di accesso possono rivelarsi non necessari ed anzi sovrabbondanti e la loro ostensione integrerebbe un’ingiustificata lesione della riservatezza dei terzi (nel caso di specie, peraltro, minori), che è situazione giuridica di rango primario, in quanto riconducibile alla dignità della persona e, dunque, all’art. 2 Cost., ed è, tutelata anche dalle fonti sovranazionali - in particolare dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai sensi del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria via privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza», con la precisazione, al successivo paragrafo 2, che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Pertanto, una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l’espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l’assetto democratico dell’ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. In definitiva, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza di accesso ex art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2024, n. 5750), la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica (nel caso di specie, non allegate), che l’Amministrazione deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.

Del resto, l’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell’istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità dell’istituto in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2089). In definitiva, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’istanza di accesso può essere integralmente salvaguardata solo tramite l’esclusione dell’ostensione dei loro dati personali.

L’applicazione di tali principi al caso di specie determina l’accoglimento per quanto di ragione dell’appello e la parziale riforma della sentenza impugnata. In particolare deve essere confermato l’accoglimento dell’istanza di accesso dell’originario ricorrente così come statuito dalla sentenza impugnata, ma con il limite della tutela della riservatezza dei minori, di cui non deve essere disvelata l’identità, sicché, in ordine al punto 3 dell’accesso documentale, devono essere comunicate sole quelle informazioni inidonee a rivelare l’identità dei minori.

6. In conclusione, l’appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere riformata nei limiti di cui in motivazione. Le spese devono essere integralmente compensate, stante la complessità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, riforma l’impugnata sentenza nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

Francesca Picardi, Consigliere, Estensore