TAR Puglia, Bari, Sez. I, 28 gennaio 2026, n. 104
L’istituto del soccorso istruttorio è finalizzato a far si che stazione appaltante ed operatore economico possano dialogare, al fine del raggiungimento dell’utile obiettivo per entrambi.
Se, infatti, il soggetto pubblico ritiene che il cives non debba mai violare i precetti imposti dalla legge di gara, allo stesso tempo l’amministrazione è tenuta a risolvere, sempre nel rispetto della norma, potenziali difficoltà procedurali verificatesi nella selezione pubblica, proprio a danno del privato.
Infatti, alcune tipologie di soccorso istruttorio, previste dall’articolo 101 del d.lgs. 36/2023, fanno sì che l’impresa interessata dalla competizione possa porre rimedio ad errori verificatesi nell’ambito della gara, in ossequio al principio sostanzialista, già ampiamente conclamato nel settore dei contratti pubblici.
In particolare, i super principi del risultato e della fiducia, introdotti dal suddetto d.lgs. 36/2023, intendono superare quel rigido formalismo che è manifestazione, ormai, di un modus agendi di un’amministrazione palesemente sorpassata.
Guida alla lettura
L’istituto disciplinato dall’articolo 101(“Soccorso istruttorio”) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,
come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) rappresenta una figura essenziale nel settore degli stessi contratti pubblici.
Il TAR Puglia, Bari, con pronuncia del 28 gennaio 2026, n. 104, ha esaminato le diverse tipologie di soccorso istruttorio che possono configurarsi in tale contesto.
In sintesi, l’operatore economico ha denunciato l’illegittimità di un determinato provvedimento di esclusione, in quanto adottato in violazione del sopra indicato art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Più precisamente, il ricorrente ha rilevato che il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante non avrebbe potuto comportare l’esclusione dalla procedura di gara, in caso di rispetto della scadenza massima di dieci giorni prevista dal suddetto art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e in difetto di un’espressa indicazione sulle conseguenze escludenti del deposito tardivo della documentazione integrativa.
A tal proposito, il tribunale amministrativo regionale ha desunto la natura ordinatoria del termine per l’integrazione documentale dalla tipologia di soccorso istruttorio venuta in rilievo nel caso di specie.
Nel corso della trattazione della causa, i magistrati hanno soffermato l’attenzione sulle quattro tipologie di soccorso istruttorio che esistono nell’ordinamento. Tali fattispecie si manifestano in quattro ben distinte figure:
- il soccorso istruttorio integrativo (co. 1, lett. a);
- il soccorso istruttorio sanante (co. 1, lett. b);
- il soccorso istruttorio in senso stretto (co. 3);
- il soccorso istruttorio correttivo (co. 4).
A tal proposito i giudici hanno anche ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l’esclusione dalla gara.
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, la Sezione ha evidenziato che è assente un’espressa previsione normativa per disporre l’esclusione dalla competizione in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) e della fiducia (art. 2,), il tribunale amministrativo ha richiamato determinati interventi del Consiglio di Stato. Più precisamente, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per effettuare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
Tutto questo deve trovare un importante bilanciamento; infatti, il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente suddetto principio del risultato, in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale.
Merito dei magistrati pugliesi è stato quello di indurre tutti i giuristi ad accogliere sempre decisioni permeate dal buon senso. Buon senso che ha permeato e permea tuttora tutto il settore dei contratti pubblici, spinto dagli innovativi principi introdotti dal suddetto d. lgs 36/2023.
Infatti, riammettere un operatore economico in una gara dove quest’ultimo si è ampiamente impegnato, decidendo di coinvolgere al massimo le proprie risorse, economiche e strutturali (spesso, entrambe, limitate), significa andare incontro non solo al rammentato superamento del rigido approccio formalistico adottato dall’Amministrazione resistente.
Un atteggiamento dell’Amministrazione nettamente sostanzialista rappresenta, infatti, a sua volta, un aiuto fondamentale verso il favor partecipationis di tutte quelle micro, piccole e medie imprese coinvolte nel mondo degli appalti.
E’ del resto evidente che, in giorni di innalzamento sempre più consistente dei prezzi delle materie prime, gli stessi operatori economici coinvolti hanno serie difficoltà non solo a partecipare alle competizioni pubbliche ma, soprattutto, una volta iniziata la gara, a portare a termine positivamente la medesima selezione pubblica.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2025, proposto da
Consorzio Albatros Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Foggia, via L. Gissi 33, in relazione alla procedura CIG B77360CB9E;
contro
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza C.U.C. del Tavoliere, non costituito in giudizio;
nei confronti
Iti Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 0005466/2025 del 2 settembre 2025 pubblicato sul sito della C.U.C. centrale unica di committenza del Tavoliere recante l’esclusione del ricorrente dalla gara telematica (CIG B77360CB9E) avente ad oggetto l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’auditorium multifunzionale dell’importo di €. 3.860.000,00 nel Comune di Cerignola;
2) se ed in quanto lesiva, della nota del 4 settembre 2025 della C.U.C. del Tavoliere che ha escluso l’esistenza di impedimenti per l’invio della documentazione integrativa;
3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 8 settembre 2025, il Consorzio Albatros Soc. Cons. a r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.
Esponeva in fatto che il Comune di Cerignola, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (d’ora innanzi C.U.C.) del Tavoliere, indiceva una gara telematica avente ad oggetto l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un auditorium multifunzionale dall'importo di €. 3.860.000,00, da aggiudicare al miglior offerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In data 28 luglio 2025, con domanda telematica, il Consorzio ricorrente chiedeva di partecipare alla gara.
In data 26 agosto 2025, la C.U.C. pubblicava sul proprio sito un avviso di sospensione della gara, con il quale si chiedeva ai cinque concorrenti ammessi con riserva - tra cui il ricorrente - di integrare la documentazione già esibita, senza indicare il termine entro il quale tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato.
Lo stesso avviso era trasmesso tramite p.e.c. nella medesima data al Consorzio Albatros, con l'ulteriore comunicazione che il deposito della documentazione integrativa sarebbe dovuto avvenire entro le ore 10:00 del giorno 2 settembre 2025.
In data 2 settembre 2025, la stazione appaltante escludeva il Consorzio Albatros Soc. Cons. a r.l., in quanto la documentazione amministrativa richiesta non era pervenuta entro i termini stabiliti.
Lo stesso giorno, il 2 settembre 2025, con p.e.c. delle ore 21:58, il Consorzio ricorrente trasmetteva al Comune di Cerignola la documentazione richiesta, specificando che la tardiva trasmissione era dovuta a problemi di rete.
Avverso il provvedimento di esclusione, il ricorrente insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:
1. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto, in tesi, il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante, ma contenuto in quello massimo previsto dalla suddetta disposizione, non avrebbe potuto avere rilievo invalidante.
2. Con un secondo argomento di gravame, il Consorzio ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento di esclusione, poiché, secondo le sue prospettazioni, in difetto di un'espressa indicazione sulle conseguenze escludenti dell'inosservanza del termine assegnato dall’Amministrazione appaltante, esso non avrebbe potuto intendersi come perentorio.
3. Con un ultimo motivo di ricorso, il Consorzio Albatros Soc. Cons. a r.l. rilevava che la C.U.C. non avesse colto l'effettiva portata delle rimostranze sollevata in merito alle difficoltà operative connesse ai disservizi del gestore di rete del ricorrente e non di quello della stazione appaltante.
Con atto depositato in data 18 settembre 2025, si costituiva in giudizio il Comune di Cerignola, chiedendo il rigetto del ricorso proposto, in quanto inammissibile e infondato.
Con ordinanza n. 355 dell’8 ottobre 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva i provvedimenti impugnati.
Con ordinanza n. 3848 del 2025 il Consiglio di Stato, Sezione V, accoglieva a sua volta l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respingeva l'istanza proposta in primo grado.
Previo deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
In particolare, il Comune di Cerignola deduceva l'inammissibilità del ricorso dalla mancata impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento con il quale la C.U.C. rigettava la trasmissione della documentazione avvenuta successivamente allo scadere dei termini.
In tesi, detto atto non avrebbe natura meramente confermativa del provvedimento di esclusione, in quanto fondato su circostanze sopravvenute e su una diversa motivazione.
Questa conclusione non è, tuttavia, condivisibile dal momento che dalla mancata impugnazione del provvedimento della C.U.C. del 3 settembre 2025 non può dirsi verificata alcuna acquiescenza, essendo il ricorso stato proposto al fine di denunciare la violazione del termine previsto dalla legge per disporre l’esclusione dalla gara in seguito al mancato riscontro della richiesta di soccorso istruttorio.
Pertanto, l'eccezione è priva di pregio e deve essere disattesa.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Nello specifico, il Consorzio Albatros Soc. Cons. a r.l. denunciava l’illegittimità del provvedimento di esclusione sopra ricordato, in quanto adottato in violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, del principio di tassatività delle cause di esclusione.
In tesi, il ricorrente rilevava che il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante non avrebbe potuto comportare l'esclusione dalla procedura di gara, in caso di rispetto della scadenza massima di dieci giorni prevista dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e in difetto di un'espressa indicazione sulle conseguenze escludenti del deposito tardivo della documentazione integrativa.
A tal riguardo e in primo luogo, è possibile desumere la natura ordinatoria del termine per l'integrazione documentale dalla tipologia di soccorso istruttorio che viene in rilievo nel caso di specie.
L'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che gli interpreti definiscono rispettivamente come integrativo (co. 1, lett. a), sanante (co. 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (co. 3) e correttivo (co. 4).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l'esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 101, manca un'espressa previsione normativa per disporre l'esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) e della fiducia (art. 2, cit.), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
L’ordinanza cautelare di prime cure faceva diretta applicazione di tale impostazione giurisprudenziale, oltre a farsi portatrice, in quella specifica fase procedimentale, di una soluzione di buon senso (rimasta, a quel che appare, inascoltata) volta a riammettere il ricorrente alla gara in un’ottica di superamento del rigido approccio formalistico adottato dall’Amministrazione resistente e in ferma contemplazione del principio fondamentale del favor partecipationis in materia di gare e concorsi ad evidenza pubblica.
In secondo luogo, non è possibile convenire con le conclusioni cui giunge il Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 3848 del 2025, con la quale ha accolto l'impugnazione avverso l'ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale.
Non è, infatti, facilmente comprensibile come solo il rispetto del termine fissato dalla stazione appaltante possa “assicurare un'istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda”, essendo, al più, la tempestività nella presentazione della domanda un fatto di regolarità procedimentale, ma che nulla restituisce di decisivo in termini di velocità ed effetto selettivo utile della medesima.
Risulta, invero, evidente che il medesimo risultato acceleratorio e di efficientamento poteva essere ugualmente raggiunto ove l’integrazione documentale fosse avvenuta prima della scadenza del termine di legge di dieci giorni e non solo ed esclusivamente entro gli otto giorni indicati, in modo autonomo e non specificamente motivato, dall’Amministrazione resistente.
Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
Da ultimo, in ragione della oggettiva peculiarità, anche processuale, della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
.
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