Cassazione, Sesta Sezione Penale, 14 gennaio 2026, n. 1620
Se c'è l'accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all'art. 318 cod. pen., quale che sia il "prezzo" concordato, e anche se esso sia modico.
Guida alla lettura
Il caso
La pronuncia della Suprema Corte si incardina in seguito all’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano con la quale veniva confermata la richiesta del Giudice per le Indagini Preliminari, in sede di rito abbreviato, in cui era stata disposta la condanna (ai sensi dell’art 318 c.p.) di due dipendenti di un’agenzia di onoranze funebri.
In particolare, si richiedeva la condanna dei due dipendenti per aver corrisposto una somma di denaro all’operatore obitoriale per il compimento di un atto del suo ufficio finalizzato ad ottenere una più celere ed accurata vestizione delle salme dei loro clienti. L’intendo di precostituirsi quella che potremmo definire una corsia preferenziale era avvalorato dal fatto che l’accordo era ricaduto in un momento storico fortemente condizionato dall’evento pandemico da Covid-19.
I Giudici d’Appello, con sentenza del 24/03/2025, confermano quanto già statuito in sede di rito abbreviato non essendovi dubbi sulla sussistenza dell’accordo corruttivo essendo questo, provato ed emerso, da intercettazioni ambientali e telefoniche comprovanti la dazione della somma di denaro all’operatore obitoriale da parte degli imputati addetti alle imprese funebri.
Le parti impugnano la sentenza d’appello con ricorso chiedendone l’annullamento anche attraverso la ivalutazione dei fatti e degli elementi di prova e quindi del merito oltre che l’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 argomentando difensivamente che il frutto dell’accordo corruttivo (nel caso in esame 50 euro in due diverse occasioni) non costituirebbe altro che regalie di modico valore.
La questione giuridica
Con la sentenza n. 1620 del 14 gennaio 2026, la Suprema Corte, respingendo preliminarmente la possibilità di pronunciarsi nel merito come richiesto dalla difesa, essendo la valutazione delle prove sull’esistenza o meno dell’accordo corruttivo riservata al giudice di merito, si preoccupa di compiere un’analisi sulla delicata coesistenza tra l’art.4 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il reato di corruzione per l’esercizio della funzione ai sensi dell’art 318 c.p.
Per stessa ammissione degli Ermellini la pronuncia statuisce un criterio di applicazione delle norme che non ammette alcuna ipotesi in cui l’art 4 possa costituire una scriminante dell’accordo corruttivo. Si vedrà come, le due disposizioni, siano appartenenti a due ambiti di applicazioni diversi essendo le relazioni di cortesia (di cui all’art 4) non riconducibili al sinallagma scaturiente dall’accordo corruttivo. Dunque, bisogna orientarsi nel senso che le relazioni di cortesia non sono omonime dell’accordo corruttivo e che l’art 4 non è pensato per integrare e perfezionare l’articolo 318 c.p. ma che anzi costituisce fattispecie autonoma a sè stante.
La soluzione
La Corte, sulla possibilità di esprimere valutazioni nel merito come richiesto dalla difesa, evidenzia la circostanza che “ricorre nel caso di specie una c.d. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale” e che “non rientra tra i poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate”. Dunque, compiendo un’analisi limitata ai profili di legittimità, con funzione squisitamente nomofilattica, nonostante la difesa abbia insistito sulla possibilità di ottenere un riesame a monte sull’esistenza o meno dell’accordo corruttivo, ritiene “inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e al ruolo svolto dagli imputati, in quanto afferenti alla valutazione degli elementi di prova, già effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado, con motivazioni conformi, non manifestamente illogiche né irragionevoli e, pertanto, non sindacabili in questa sede”.
In premessa, sulla corretta applicazione dell’art. 320 c.p., si sofferma brevemente sul ruolo dell’operatore obitoriale, non dubitando della “qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio dell'operatore obitoriale - le cui mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie”.
Sulla prova della commissione del reato, nonostante per stessa ammissione dei Giudici “difficilmente si ottiene la prova dell'accordo”, in questo caso però, in base alle risultanze in Appello, l’accordo corruttivo è debitamente provato dalle intercettazioni ambientali e telefoniche.
È importante sottolineare come, nella pronuncia in esame, gli Ermellini, a ragion veduta si occupano non tanto di statuire sull’esistenza dell’accordo corruttivo che si ritiene esistente e provato ma di indagare la corretta applicazione delle norme richiamate dai ricorrenti.
Le argomentazioni della difesa proseguono a sostegno della tesi che, qualora vi fosse l’accordo corruttivo, questo non sarebbe punibile perchè, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, la dazione di denaro sarebbe al di sotto del limite dei 150 euro previsto dal suddetto articolo (nella fattispecie vi era stata la corresponsione per 2 volte di una somma di 50 euro totalizzando quindi un importo di 100 euro). La difesa quindi, tende a ricondurre la dazione di pagamento dell’accordo corruttivo nell’alveo delle cosiddete regalìe o altre utilità scaturienti dalle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
La statuizione diviene un’occasione per compiere un’analisi sulla natura dell’accordo corruttivo che è “un contratto sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, che si consuma o con l'accordo o con la ricezione del denaro - o altra utilità…per la sussistenza del reato è necessario, quindi, che esista un accordo sinallagmatico, ossia un contratto di scambio. Deve, cioè, essere provato che, a fronte della ricezione di denaro o altra utilità, il funzionario pubblico abbia messo a disposizione la sua funzione o i suoi poteri, vuoi per il compimento di uno o più atti specifici vuoi prendendo in carico un interesse privato, attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata dietro una dazione o promessa indebita”.
Il Collegio, nel richiamare l’art 4 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, si sofferma però al comma 2: se è vero che sono consentite le regalìe d’uso al di sotto dei 150 euro nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, è altrettanto vero che “la norma fa espresso divieto al pubblico dipendente "indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato" di chiedere regalie, anche di modico valore, "a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto". Dunque, il donativo di modico valore, per essere consentito, non deve essere correlato all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio ma deve collocarsi nell’ambito di un generico rapporto frutto delle normali relazioni di cortesia e non deve essere funzionale al perseguimento di alcun fine che sia perseguibile dall’ufficio del dipendente pubblico che riceve il donativo. Il sinallagma scaturiente dall’accordo corruttivo e le normali relazioni di cortesia sono due fattispecie non sovrapponibili tese a regolamentare due diversi momenti del rapporto sussistente tra l’amministrazione (rappresentata dai dipendenti pubblici) e gli amministrati.
La Corte ridisegna e reinterpreta l’ambito di applicazione del richiamato articolo 4 essendo “la disposizione, di chiaro stampo deontologico, si pone al di là e al di fuori dell'ambito penale” e fornisce un approccio metodologico derivante dalla scissione tra la sfera deontologica e quella penale. Se è vero che sono consentite le regalìe al di sotto dei 150 euro nell’ambito delle relazioni di cortesia, è altrettanto vero che l’art. 4 sopra citato “tassativamente vieta l'accettazione di regalie connesse all'esercizio della propria attività, ritenendole comunque lesive della immagine di imparzialità della pubblica amministrazione”. Quindi, nel caso in cui il regalo è connesso allo svolgimento dell’attività del proprio ufficio, è vietato anche se di modico valore.
A parere di chi scrive bisogna idealmente pensare a 2 binari:
- quello delle generali relazioni di cortesia (che non sono riferibili ad uno specifico rapporto) in cui si va a configurare l’applicazione dell’art 4 e della conseguente soglia dei 150 euro;
- quello attinente allo specifico sinallagma foriero dell’accordo corruttivo ed avente rilevanza penale che scaturisce da un vero e proprio scambio di cosa contro prezzo (in tal caso non è applicabile la soglia dei 150 euro come scriminante) in cui la cosa è prevalentemente rappresentata dal patologico esercizio della funzione pubblica per il conseguimento di uno specifico fine.
Indubbiamente, nella pratica, non è agevole garantire che una cordiale relazione di cortesia non sia foriera dell’accordo corruttivo soprattutto perché, tali due rapporti, sovente, pur dovendo essere considerati indipendenti e slegati l’uno dall’altro, vedono il coinvolgimento dei medesimi attori: si pensi all’ipotesi in cui vi sarebbe stata abitualmente la corresponsione di una regalìa (magari come augurio di Natale) da parte dell’agenzia di onoranze funebri in favore dell’operatore obitoriale. Tale circostanza potrebbe inficiare il regolare e imparziale svolgimento delle attività del proprio ufficio nel momento in cui vi sia il coinvolgimento della medesima agenzia che è solita corrispondere la “regalìa natalizia”? In sostanza, posta la formale separazione disposta dagli impianti normativi richiamati e dalla pronuncia in commento, è possibile di fatto ed in modo effettivo far sì che l’aspetto deontologico (rappresentato dalla regalìa di valore inferiore ai 150 euro) non vada ad inficiare il corretto e imparziale adempimento dei doveri d’ufficio del dipendente pubblico? La questione rimane aperta.
La pronuncia offre un ulteriore spunto costituito dalla possibilità di soffermarsi su quello che potrebbe essere un vuoto normativo: nel caso in esame vi sono state due diverse dazioni di pagamento da 50 euro l’una ma cosa sarebbe accaduto se ci fossimo trovati effettivamente nell’ambito di normali relazioni di cortesia ed in presenza di dazioni di pagamento artificiosamente frazionate che avrebbero elusivamente superato la soglia dei 150 euro?
Ecco forse che, a parere di chi scrive, vi sarebbe la necessità di emendare l’articolo 4 e prevedere l’ipotesi in cui la soglia di 150 euro sia superata in più momenti ma in un ristretto arco temporale (da definire questo ad opera del Legislatore).
Orbene, tenendo conto della scissione tra i due ambiti (quello deontologico e quello penale) cui la Suprema Corte è giunta, si noti come, l’esiguità della somma frutto dell’accordo corruttivo, da potenziale scriminante diventi un elemento aggravante. Nella pronuncia in commento infatti, si legge che “la necessità che sia garantito il regolare funzionamento degli apparati pubblici nell'interesse dei destinatari degli stessi è pregiudicata quale che sia l'entità del prezzo concordato per l'esercizio della funzione, proprio perché quella funzione non deve avere un prezzo. Anzi, come si è affermato in decisioni più remote, la "... tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta anche minima" (Sez. 6, n. 2714 del 30/10/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204125 - 01)”. Dunque, per i giudici di ultima istanza, l’esiguità del quantum percepito ai fini dell’accordo corruttivo diviene un’aggravante a detrimento dell’immagine della pubblica amministrazione: “svendere” l’esercizio delle proprie funzioni, soprattutto nel contesto pandemico, è sintomo di una condotta assolutamente deprecabile per l’incaricato di pubblico servizio.
In definitiva, per la Corte, premesse le argomentazioni tecniche fornite in relazione alla corretta coesistenza tra l’art 4 del del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e l’art 318 del c.p., traspare l’intento di prevenire e reprimere l’accordo corruttivo a prescindere da qualsiasi soglia. La corruzione deve intendersi come una condotta che dovrebbe aprioristicamente essere respinta dai consociati: un comportamento moralmente e socialmente non accettato teso a rinvigorire l’istinto predatorio dell’essere umano. Coerentemente con tale impostazione, si sottolinea come, nel codice civile, l’accordo corruttivo è punibile anche se interveniente tra due privati (si veda l’art 2635 c.c. rubricato “corruzione tra privati”). Ecco, è questo il chiaro sintomo che la condotta in esame è ripudiata in ogni sua manifestazione ed in qualsiasi ambito dell’ordinamento a prescindere se vi sia o meno un “punto di contatto” con l’interesse pubblico e con la gestione della cosa pubblica.
LA SENTENZA
FATTO
1.‒ Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato Se.Ma. e Zu.Pa., dipendenti di una agenzia di onoranze funebri, per il delitto di cui all'art. 318 cod. pen., per aver corrisposto una somma di denaro a Hi.Gi., operatore obitoriale, per il compimento di un atto del suo ufficio, ossia per la vestizione delle salme.
2.‒ Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di corruzione.
Nella prospettazione difensiva la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica in ordine all'esistenza di un accordo corruttivo; peraltro, non sarebbe nemmeno ragionevole ipotizzare che l'agenzia funebre, di cui gli imputati erano dipendenti, abbia rinunciato a provvedere direttamente alla vestizione, per la quale avrebbe avuto titolo per ricevere un compenso aggiuntivo. Più verosimilmente, quindi, secondo la difesa, le somme corrisposte all'operatore provenivano dai familiari dei defunti.
Viene, poi, contestata la ricostruzione della sentenza impugnata in merito alla posizione dell'imputato Se.Ma., rispetto al quale difetterebbe la prova della commissione del reato, in quanto egli sarebbe stato presente nell'obitorio solo per la rimozione del pacemaker di un paziente.
In ogni caso, viene dedotto che l'esiguità dell'importo imporrebbe l'applicazione dell'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, qualificato come scriminante.
3.‒ Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore degli imputati hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
DIRITTO
(omissis)
1.‒ Preliminarmente, va evidenziato che ricorre nel caso di specie una c.d. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ancora, è opportuno ribadire che non rientra tra i poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
2.‒ Sono, dunque, inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e al ruolo svolto dagli imputati, in quanto afferenti alla valutazione degli elementi di prova, già effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado, con motivazioni conformi, non manifestamente illogiche né irragionevoli e, pertanto, non sindacabili in questa sede.
Premesso che non è contestata la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio dell'operatore obitoriale - le cui mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie (Sez. 6, n. 32369 del 09/06/2009, Testa, Rv. 245192) -, la Corte di appello ha ritenuto provato che siano state a lui corrisposte somme di denaro non dovute da parte degli imputati, addetti alle imprese funebri, emergendo tale circostanza dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. Da esse si ricava in modo univoco che il denaro è stato consegnato, in periodo di ingravescenza della pandemia da Covid-19, in cambio della vestizione di due salme, ossia di una attività che rientrava tra le mansioni dell'operatore.
Quanto alla censura secondo cui i ricorrenti non avrebbero avuto alcun vantaggio dalla dazione di denaro, va rilevato che si tratta di argomentazione già adeguatamente affrontata e superata dalla sentenza di primo grado - richiamata sul punto per relationem da quella impugnata -, secondo cui l'interesse consisteva nel conseguimento di una vestizione più celere e accurata delle salme dei prossimi congiunti dei loro clienti, peraltro in un periodo di pandemia.
3.‒ Infondata è la richiesta di annullamento della sentenza impugnata in applicazione dell'art. 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Nella prospettazione difensiva tale norma legittimerebbe il dipendente pubblico ad accettare regalie di modico valore, per cui opererebbe come una scriminante rispetto al reato di cui all'art. 318 cod. pen.
3.1.‒ Agli imputati è contestato il reato di corruzione per avere corrisposto, in due occasioni, Euro 50,00 a un incaricato di pubblico servizio perché questi compisse un atto del suo ufficio, ossia provvedesse alla vestizione delle salme.
L'art. 318 cod. pen., con previsione di carattere generale, sanziona l'accordo con il quale il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio, in virtù del rinvio contenuto al successivo art. 320 cod. pen.) accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio; si tratta, quindi, di un contratto
sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, che si consuma o con l'accordo o con la ricezione del denaro - o altra utilità.
Oggetto del contratto è la vendita delle funzioni o dei poteri del funzionario; il reato si perfeziona, quindi, a prescindere da un danno concreto, qual è l'effettivo sviamento della funzione amministrativa, e si pone come reato di pericolo, diversamente dal successivo art. 319 cod. pen., che prevede un reato di danno nella diversa ipotesi che uno sviamento sia snella diversamente realizzato.
Per la sussistenza del reato è necessario, quindi, che esista un accordo sinallagmatico, ossia un contratto di scambio. Deve, cioè, essere provato che, a fronte della ricezione di denaro o altra utilità, il funzionario pubblico abbia messo a disposizione la sua funzione o i suoi poteri, vuoi per il compimento di uno o più atti specifici vuoi prendendo in carico un interesse privato, attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata dietro una dazione o promessa indebita (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, che, in motivazione, ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).
Nella pratica, difficilmente si ottiene la prova dell'accordo, di cui si rinvengono tracce, quali la dazione di denaro o altra utilità; in simili casi occorre, in via indiziaria, non solo individuare in termini precisi, e non evanescenti, la prestazione del pubblico ufficiale ma anche ricercare la prova del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione.
Per questo, laddove manchino elementi univoci dimostrativi dell'accordo, in presenza di una dazione di denaro o altra utilità, si valorizza talvolta la proporzionalità tra le prestazioni, requisito che, pur non costituendo un elemento necessario per l'integrazione della fattispecie penale, può assumere rilevanza, appunto, sul piano probatorio. Nei casi in cui la dazione indebita sia irrisoria rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulterà, infatti, più difficile la dimostrazione dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione.
3.2.– In questo quadro si inserisce il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, richiamato dai ricorrenti.
Si tratta di un regolamento che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui art. 4 prevede, al comma 2 che:
"il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto";
il successivo comma 5 stabilisce che
"ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto".
Ebbene, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 - 01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva.
Secondo altra impostazione, invece, "la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente D.M. 28 novembre 2000" (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc. Scapolan, Rv. 271496 - 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 - 01).
Reputa il Collegio che la formulazione letterale dell'art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire a tale ultimo orientamento.
La norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente "indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato" di chiedere regalie, anche di modico valore, "a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto".
Ciò che la norma consente, piuttosto, sono i donativi di modico valore che non siano correlati all'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.
La disposizione, di chiaro stampo deontologico, si pone al di là e al di fuori dell'ambito penale ("indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato") e, a livello disciplinare, vieta anche le regalie di modico valore correlate allo svolgimento dell'attività del proprio ufficio. In tali casi, infatti, viene esclusa la possibilità di qualificare tali regalie come "d'uso" anche quando di modico valore, riconoscendo che esse possono incidere sull'apparenza di imparzialità e sull'immagine della pubblica amministrazione.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, la norma non ha efficacia scriminante, perché non tocca il profilo penale della condotta, che resta ad essa completamente estraneo.
4.‒ Secondo quanto sopra riportato, infatti, se c'è l'accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all'art. 318 cod. pen., quale che sia il "prezzo" concordato, e anche se esso sia modico.
Per configurare il reato di cui all'art. 318 cod. pen. è necessario, cioè, che il dono costituisca il corrispettivo di un comportamento funzionale del pubblico ufficiale, inserendosi in un rapporto sinallagmatico di tipo bilaterale.
Certo, più la regalia è modesta, più diventa necessario verificare con attenzione la sussistenza di un effettivo nesso sinallagmatico, ma si tratta di un problema di prova e non di inquadramento della fattispecie.
Così come, del resto, un dono di rilevante valore può costituire un indizio significativo di un accordo corruttivo, ma, anche in questo caso, perché sia integrato il delitto in oggetto occorre che sia provata non la sola dazione ma anche la controprestazione e, soprattutto, il nesso causale tra esse.
5.‒ Resta da verificare se la modestia della somma renda il fatto inoffensivo.
Tale conclusione non potrebbe in alcun modo essere sorretta dall'art. 4 sopra citato, che tassativamente vieta l'accettazione di regalie connesse all'esercizio della propria attività, ritenendole comunque lesive della immagine di imparzialità della pubblica amministrazione.
Né ad essa si potrebbe pervenire in applicazione dei principi generali in tema di offensività: è evidente, infatti, che la necessità che sia garantito il regolare funzionamento degli apparati pubblici nell'interesse dei destinatari degli stessi è pregiudicata quale che sia l'entità del prezzo concordato per l'esercizio della funzione, proprio perché quella funzione non deve avere un prezzo. Anzi, come si è affermato in decisioni più remote, la "... tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta anche minima" (Sez. 6, n. 2714 del 30/10/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204125 - 01)
In tali casi, cioè, l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non risiede nella entità della controprestazione richiesta per la vendita della funzione, quanto piuttosto nella stessa esistenza di un accordo per venderla.
5.1.‒ In conclusione i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. (omissis)