TAR Lazio, Roma, Sez. IV-bis, 6 giugno 2025, n. 11082

La sentenza in commento afferma un principio chiaro: In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che – diversamente dall’ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria – investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Guida alla lettura

Si deve opportunamente premettere che l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone l’esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede. La preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di nuovi concorsi, infatti, incontra un limite nella necessità di selezionare professionalità rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione che, quindi, legittimamente indice una nuova procedura concorsuale nei casi in cui sia mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira.

Strettamente connessa alla tematica in esame è quella relativa alla natura della posizione giuridica soggettiva dell’idoneo non vincitore a fronte della decisione dell’Amministrazione di ampliare il proprio organico; questione cui è pure collegata quella relativa alla individuazione del giudice dinanzi al quale l’idoneo non vincitore inserito nella graduatoria finale ancora efficace deve far valere le sue ragioni a fronte di un’Amministrazione che intenda attendere al reclutamento con l’indizione di una nuova procedura concorsuale anziché con lo scorrimento.

In ossequio all’opzione interpretativa secondo cui l’Amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, posizione minoritaria fino al ribaltamento intervenuto con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, si riconosceva in capo al candidato idoneo all’assunzione un vero e proprio diritto soggettivo allo scorrimento di una graduatoria ancora efficace.

Si riteneva, infatti, che in virtù del generale processo di privatizzazione e contrattualizzazione dell’impiego pubblico, venuti meno i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione, l’interesse legittimo pretensivo all’assunzione, in carenza di un potere pubblico, si fosse trasformato in un vero e proprio diritto soggettivo scaturito per effetto di un bando integrante una vera e propria promessa al pubblico relativa alla costituzione di un rapporto di lavoro.

L’esposta qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione propria del soggetto inserito in graduatoria ancora efficace ha comportato, sul versante processuale, l’adesione alla tesi che radica in capo al giudice ordinario le controversie in materia di diniego di scorrimento della graduatoria.

In effetti, costituisce ormai ius receptum (cfr. Cass. 20 ottobre 2017, n. 24878, e Cass. SS.UU., 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati, utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui vantino un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato.

Diversamente, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 28 maggio 2013, n. 13177, 6 maggio 2013, n. 10404 e 31 ottobre 2012, n. 18697).

Più specificamente, è stato affermato (Cass., SS.UU., 22 agosto 2019, n. 21607) che in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 (Cass., SS.UU., 20 dicembre 2016, n. 26272, 16 novembre 2009, n. 24185).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7104; Sez. III, 3 luglio 2018, n. 4078) ha riconosciuto che la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene – in linea di principio – alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi in tal modo valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale (e, quindi, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2002, n. 165) un “diritto all’assunzione”; viceversa, ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e, dunque, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo: assunto, questo, puntualmente condiviso anche dal giudice della giurisdizione (cfr. sul punto Cass. civ., SS.UU., 22 ottobre 2018, n. 26596).

Pertanto, le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 671; Sez. III, 21 maggio 2013, n. 2754), atteso che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava la mancata valutazione dei titoli di merito e le modalità con le quali l’Amministrazione aveva proceduto ai successivi scorrimenti della graduatoria; la candidata impugnava, dunque, l’ultimo avviso di scorrimento relativo al concorso in oggetto, unitamente alla graduatoria utilizzata dalle Amministrazioni, nella parte in cui non la ricomprendeva in ragione dell’asserita erronea valutazione dei titoli di studio.

Ebbene, il Collegio statuisce che “l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale, unico e indivisibile, ma un tipico atto ad oggetto plurimo, che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2021, n. 11185); ne deriva che le modifiche o gli “aggiornamenti” dell’originaria graduatoria, relativamente alla posizione di singoli candidati, per effetto di interventi in autotutela dell’amministrazione o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, non determinano il sorgere di un “nuovo atto”, che resta “formalmente unico” anche se “scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso” e, dunque, impugnabile da ciascun partecipante entro il termine decadenziale decorrente dalla determinazione della lamentata lesione personale, attuale e concreta.

Il ricorso è dichiarato, conseguentemente, irricevibile quanto all’impugnazione della graduatoria, poiché la lesione della sfera giuridica della ricorrente era riconducibile già all’atto pubblicato in data di gran lunga precedente e non tempestivamente impugnato.

Il Collegio, inoltre, riafferma il principio consolidato secondo cui: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che – diversamente dall’ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria – investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo” (Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21607; conforme, di recente, Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 2397).

Nel caso di specie, la contestazione di errori di calcolo compiuti dall’Amministrazione nell’individuare la consistenza delle posizioni da ricoprire attiene alle modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria”, che esulano da scelte discrezionali, espressione di potere amministrativo e idonee a configurare una posizione di interesse legittimo; la pretesa erroneità delle modalità dello scorrimento della graduatoria incide, invece, sul c.d. “diritto all’assunzione” (che matura in capo al candidato in caso di utile collocazione in graduatoria, anche per effetto di successivi scorrimenti), costituendo una situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, le cui vicende sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428; per la giurisprudenza di questa Sezione v. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 17 ottobre 2023, n. 15391 e, più di recente, 19 dicembre 2024, n. 23056).

Il Collegio afferma, infine, la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa esclusivamente per le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina; la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all’assunzione; il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495).

Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione a tale parte della domanda.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2025, proposto da Giulia Ciccarello, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno e l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Maria Lo Giudice, Claudia Bruno e Linda Palmiero, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della Graduatoria di merito degli idonei del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell''Economia e delle Finanze, del Ministero dell''Interno, del Ministero della Cultura e dell''Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, per come ripubblicate in forma aggiornata da ultimo il 15.04.2025, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;

2) del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;

3) dell’avviso di Formez Pa di scorrimento del 07.04.2025 e di ogni altro atto conseguente, tra cui gli atti di assegnazione delle sedi, nelle parti considerate lesive per gli interessi di parte ricorrente,

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria limitatamente alle parti considerate lesive nonché ogni atto ad esso correlato;

per l’accertamento

in capo alle resistenti, dell’obbligo di pubblicare la graduatoria AMM per come da ultimo aggiornata il 15.04.2025;

per la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, a pubblicare la graduatoria aggiornata del Profilo AMM;

e in ogni caso con condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione della ricorrente, assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla prova scritta e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente a ricevere l’assegnazione della sede secondo l’iter previsto dall’avviso di Formez Pa del 07.04.2025.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno e dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Visto l’avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, segnatamente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;


 

Rilevato che:

- parte ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli avvisi relativi al concorso in oggetto indicato (profilo AMM), dolendosi della mancata valutazione dei titoli di merito (indicati nel curriculum vitae e non riportati nel form di domanda) e delle modalità con cui l’Amministrazione ha proceduto agli scorrimenti di graduatoria;

- in particolare, nella qualità di idonea non vincitrice, impugna l’ultimo (in ordine di tempo) avviso di scorrimento relativo al concorso in oggetto, pubblicato in data 7 aprile 2025, unitamente alla graduatoria allegata (utilizzata dalle Amministrazioni), originariamente pubblicata in data 19 aprile 2023, aggiornata e modificata, da ultimo, in data 15 aprile 2025, nella parte in cui non la ricomprende in ragione dell’asserita, erronea, valutazione - allora compiuta - da parte della Commissione esaminatrice dei titoli di studio dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo;

- sostiene, ai fini della dimostrazione della tempestività del ricorso, che “la Graduatoria aggiornata il 15.04.2025 non può dirsi lo stesso provvedimento reso pubblico il 19.04.2023, poiché riformata/modificata nella sua parte sostanziale”, per effetto dell’accoglimento, da parte di questa Sezione, “di numerosi ricorsi presentati dai candidati”;

- quanto agli scorrimenti di graduatoria, sostiene inoltre che l’Amministrazione avrebbe commesso degli errori di calcolo nella individuazione della consistenza numerica delle posizioni da ricoprire;

- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito in rito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della graduatoria finale di merito del 19 aprile 2024 e hanno chiesto il rigetto nel merito del ricorso;

- alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, previo avviso alle parti dell’eventualità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e della possibile inammissibilità del ricorso, nella parte in cui si contestano le modalità operative dello scorrimento, per difetto di giurisdizione del g.a. sulla controversia, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto, quanto alle contestazioni inerenti la valutazione dei titoli di merito, che:

- è fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale per tardiva impugnazione della graduatoria definitiva di merito;

- ad avviso del Collegio, invero, non v’è ragione di discostarsi dal costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza (diametralmente opposto rispetto alla ricostruzione offerta dalla ricorrente), secondo il quale “L'approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale, unico e indivisibile, ma un tipico atto ad oggetto plurimo, che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2021, n. 11185);

- ne deriva che le modifiche o “aggiornamenti” dell’originaria graduatoria, relativamente alla posizione di singoli candidati, per effetto di interventi in autotutela dell’amministrazione o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, non determinano il sorgere di un “nuovo atto”, che resta “formalmente unico” anche se “scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso” e, dunque, impugnabile da ciascun partecipante entro il termine decadenziale decorrente dalla determinazione della lamentata lesione personale, attuale e concreta, nel caso di specie riconducibile all’adozione dell’originaria graduatoria pubblicata in data 19 aprile 2023;

- ne consegue l’irricevibilità del ricorso quanto all’impugnazione della graduatoria del 15 aprile 2025, giacché essa non determina una nuova lesione della sfera giuridica della ricorrente che non fosse già riconducibile all’atto pubblicato in data 19 aprile 2023 (non tempestivamente impugnato);

Ritenuto inoltre, quanto alla contestazione delle modalità dello scorrimento, che:

- costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo” (Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21607; conforme, di recente, Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 2397);

- non è revocabile in dubbio che la contestazione di eventuali errori di calcolo compiuti dall’Amministrazione nell’individuare la consistenza numerica delle posizioni da ricoprire attenga ad un’ipotesi paradigmatica di “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria”, laddove non vengano in rilievo scelte discrezionali, atti modificativi della graduatoria stessa ovvero di macroorganizzazione, espressione di potere amministrativo, come tali idonei a fondare una posizione di interesse legittimo;

- in altri termini, ciò che si censura in questa sede - e che concorre ad integrare la causa petendi del presente giudizio - è l’applicazione in concreto, a valle, di una disciplina predeterminata, non oggetto di contestazione in quanto non modificata da successivi atti di regolamentazione generale della graduatoria, idonei a radicare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr., di recente, Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 390);

- correlativamente, la pretesa erroneità delle “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria” incide sul c.d. “diritto all’assunzione” (che matura in capo al candidato in caso di utile collocazione in graduatoria, anche per effetto di successivi scorrimenti), situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, le cui vicende sono naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428; per la giurisprudenza di questa Sezione v. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 17 ottobre 2023, n. 15391 e, più di recente, 19 dicembre 2024, n. 23056);

- segnatamente, nella sentenza n. 15391/23, la Sezione ha fissato i seguenti principi, dai quali non v’è ragione di discostarsi: a) “la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina. La linea di demarcazione tra giurisdizioni, quindi, è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici”; b) “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione”; c) “nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671);

in parte qua, la causa petendi del presente giudizio, quale discrimine tra le due giurisdizioni, è costituita dal diritto soggettivo all’assunzione, asseritamente leso dalla mancata ricomprensione della ricorrente negli scorrimenti relativo al profilo AMM;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso:

- quanto all’azione di annullamento delle graduatorie pubblicate nel corso del tempo dall’Amministrazione, è irricevibile per tardiva impugnazione della graduatoria pubblicata in data 19 aprile 2023;

- quanto alla mancata inclusione della ricorrente nello scorrimento della graduatoria, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione dinnanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale potrà essere sottoposta la questione dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti, che, se del caso, potranno essere disapplicati secondo le regole generali;

- tenuto conto della natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara irricevibile, limitatamente all’azione di annullamento delle graduatorie pubblicate nel corso del tempo dall’Amministrazione, per tardiva impugnazione della graduatoria pubblicata in data 19 aprile 2023;

- lo dichiara inammissibile, quanto alla mancata inclusione della ricorrente nello scorrimento della graduatoria, per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.:

- compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore