Delibera ANAC 17 giugno 2025
Guida alla lettura
La presente nota analizza in modo approfondito la recente pronuncia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 17 giugno 2025, che affronta un caso complesso articolato su tre profili fondamentali: (1) la presunta incompatibilità di un consigliere comunale quale socio accomandante di una società partecipante a una gara pubblica; (2) la verifica della sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 16 e art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023; (3) le implicazioni derivanti dall’eventuale esclusione dell’aggiudicatario, con particolare riferimento all’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale e alla modalità di scorrimento della graduatoria. Viene fornita un’interpretazione sistematica e giurisprudenziale delle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici, con un focus sui limiti dell’intervento dell’ANAC e sul ruolo della stazione appaltante nell’accertamento di fatti rilevanti ai fini dell’esclusione.
La delibera ANAC del 17 giugno 2025 si inserisce nel contesto applicativo del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e rappresenta un esempio paradigmatico della complessità interpretativa che deriva dall'intreccio tra norme in materia di incompatibilità degli amministratori locali, disciplina del conflitto di interessi e regole di gara. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità ruota attorno alla partecipazione a una gara pubblica da parte di una società in accomandita semplice il cui socio accomandante è (o è stato) consigliere comunale dell’ente appaltante.
Incompatibilità e conflitto d’interessi degli amministratori locali
L’ANAC, con chiarezza, delimita preliminarmente la propria competenza, escludendo espressamente ogni intervento in merito all’accertamento delle cause di incompatibilità ex art. 63, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), competenza che resta in capo al Ministero dell’Interno. Tuttavia, l’Autorità offre un supporto interpretativo utile per l’Ente comunale, sottolineando come, anche in ipotesi di effettiva incompatibilità tra la carica di consigliere e la posizione di socio in una società partecipante a una gara, occorra valutare: la cessazione dalla carica o la dismissione delle quote (circostanza avvenuta nel caso concreto il 18 aprile 2025); l’adempimento dell’obbligo di astensione ex art. 78 TUEL, che costituisce misura preventiva e inderogabile a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
La rilevanza del conflitto di interessi nel nuovo Codice dei contratti
L’Autorità, correttamente, sposta il focus dall’incompatibilità soggettiva del consigliere alla valutazione oggettiva della procedura di gara ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. In tal senso, viene affermata l’inesistenza di un conflitto di interessi rilevante: né il consigliere comunale ha esercitato poteri gestori; né ha influenzato la procedura di gara (gestita dalla centrale di committenza e da RUP e seggio di gara interni alla struttura amministrativa); né il Consiglio comunale ha adottato atti di gestione (in ossequio alla separazione tra politica e amministrazione ex art. 97 Cost.). Ne deriva l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione della società ex art. 95, comma 1, lett. b), del Codice.
Unico centro decisionale e concorrenza tra operatori economici
Più articolata è l’analisi relativa al secondo profilo critico: l’ipotesi che alcune offerte presentate alla gara possano essere riconducibili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione del principio di concorrenza. L’ANAC ribadisce che: la sussistenza dell’unico centro decisionale (art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023) va accertata mediante un procedimento istruttorio in contraddittorio; l’Autorità non può sostituirsi alla Stazione appaltante nell’adozione di valutazioni discrezionali di merito; l’accertamento deve fondarsi su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, come da giurisprudenza consolidata (TAR Campania, TAR Piemonte, Consiglio di Stato, etc.), tra cui: legami di parentela tra i titolari o rappresentanti delle imprese; offerte trasmesse dallo stesso indirizzo IP; scostamenti minimi tra i ribassi offerti; elementi documentali simili (buste, timbri, caratteri grafici).
Procedura da seguire in caso di esclusione: la lex specialis prevale
Quanto alla terza questione sollevata dal Comune – se procedere a nuovo calcolo della soglia di anomalia o scorrere la graduatoria – l’ANAC si esprime con nettezza: prevale il contenuto del disciplinare di gara. Le clausole degli artt. 18 e 19 della lex specialis, infatti, prevedono: il controllo ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 dopo l’individuazione del primo classificato; lo scorrimento della graduatoria in caso di esclusione, senza ricalcolo della soglia. Tale approccio si fonda sul principio del risultato (art. 1 del Codice) e sull’efficienza dell’azione amministrativa, purché l’esclusione sia fondata su procedura garantista.
Conclusioni
La delibera ANAC in commento si distingue per coerenza sistematica e adesione al quadro normativo vigente. In particolare, vengono tracciati con chiarezza: i limiti dell’intervento dell’Autorità in tema di incompatibilità e gestione delle gare; la necessaria valorizzazione del principio di separazione delle funzioni tra organi politici e apparato burocratico; la centralità del ruolo istruttorio della stazione appaltante nelle ipotesi di anomalia concorrenziale; il rispetto delle regole di gara autoimposte nella lex specialis come forma di autovincolo giuridico.