TAR Campania, Napoli,Sez. I, 18settembre 2025 n. 6337

Va premesso che la verifica del possesso dei requisiti può essere condotta anche successivamente all’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato - sez. V, 20/2/2025 n. 1425: “L’ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione. Ciò risponde alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322)”).(…)

La giurisprudenza ha enucleato le distinzioni tra le forme di soccorso individuate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici, differenziando le ipotesi di soccorso “integrativo o completivo”, “sanante”, “istruttorio in senso stretto” e “correttivo” (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 20/2/2025 n. 1425, cit.).

Per il soccorso c.d. “sanante”, l’art. 101 cit., co. 1, lett. b), consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella specie, sono da ritenersi rientranti nell’ipotesi delineata dal legislatore l’omissione della certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.

Guida alla lettura

Viene all’esame del Tar Campania un’ipotesi di riscontro del possesso di requisiti di capacità tecnica dopo l’aggiudicazione e a valle della richiesta di chiarimenti. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che, in sede di dichiarazione dei requisiti, l’aggiudicatario ha prodotto una certificazione inidonea ad attestare il possesso di requisiti richiesti dalla lex specialis. Tuttavia, selezionata l’offerta come migliore e riconosciuta l’aggiudicazione, in seno al riscontro effettivo dei requisiti, l’aggiudicatario risulta in condizioni di soddisfare i presupposti del disciplinare. Pertanto, emerge una piena divergenza tra il profilo formale e il profilo sostanziale, che ancora una volta il Collegio risolve attraverso il principio del risultato. Infatti, sul piano della consecutio degli atti di gara viene attribuita la commessa ad un operatore che ha dichiarato di possedere un dato esperienziale relativo a servizi diversi da quelli indicati come servizi di punta. Oltretutto, appare evidente la violazione dell’art 17 del Codice appalti, il quale topograficamente colloca la verifica del possesso dei requisiti in una fase antecedente alla aggiudicazione efficace. Sul piano sostanziale, tuttavia, l’operatore risulta effettivamente in possesso dei requisiti esperenziali, anche se l’evidenza del dato fattuale emerge in un contesto procedimentale diverso da quello deputato per legge al suo riscontro. Il criterio di risoluzione della discrasia viene individuato nel principio di risultato a lume del quale l’aspetto sostanziale riesce a prevalere sull’andamento diacronico irregolare della procedura di gara. Il mezzo attraverso cui tale dinamica avviene è il soccorso istruttorio. Infatti, in primo luogo la dichiarazione dei servizi diversi da quelli di punta viene qualificata come dichiarazione incompleta, in quanto tale passibile di soccorso sanante.  Il TAR precisa che va posta la differenza tra la dichiarazione e la sua incompleta rappresentazione, ritenendo di essere al cospetto della seconda ipotesi. Viene, pertanto, attivato il meccanismo ex articolo 101, comma 1 del D.lgs- n. 36/23 a valle del quale è emerso l’effettivo possesso di requisiti di capacità tecnica. Si ricorda che l’art 101 del D.lgs. n.  36/25 consente di distinguere “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);

b) soccorso sanante (comma 1, lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;

d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi - rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva - prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870).

Non si ignora che una simile impostazione potrebbe esporre la gara al vizio di illegittimità, integrato dalla lesione della par condicio, in quanto il concorrente ha semplicemente dichiarato il requisito senza comprovarlo, essendo poi stato agevolato successivamente dal soccorso istruttorio e dalla richiesta di chiarimenti. Viceversa ciascuno dovrebbe sopportare le conseguenze dei propri errori, commessi nella fase di formazione dell’offerta. Il Collegio, tuttavia, precisa che il bilanciamento tra il favor partecipationis e il principio di autoresponsabilità, deve orientarsi nel senso della prevalenza del secondo solo in caso di contegno elusivo da parte dell’operatore economico. Nel caso in cui l’operatore ha fornito un principio di prova circa il possesso di requisito, la sua insufficienza fa scattare il presupposto di attivazione del soccorso istruttorio. Qualora la P.A. non lo azionasse, pronunziando l’esclusione dell’offerta pur selezionata come migliore incorrerebbe in una determinazione illegittima ed irragionevole. Infatti, il principio guida perseguito dal nuovo codice dei contratti è costituito dalla piena soccorribilità ad ampio spettro di ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda sino al solo limite della intangibilità dell’offerta. Quando sia stata individuata l’offerta migliore satisfattiva dell’interesse pubblico perseguito, deve essere conferita l’aggiudicazione e l’esito della gara può essere deviato solo nel caso in cui si accerti un’effettiva causa di esclusione. In tal modo il soccorso istruttorio diventa lo strumento principe di attuazione del risultato ed impedisce che le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducono in un inutile pregiudizio per lo scopo perseguito dalla gara.

Con specifico riguardo alle censure attinenti alle modalità di esplicazione del soccorso istruttorio, il TAR non ravvisa impedimento alla suddetta sanatoria nel fatto che l’istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all’aggiudicazione della gara. Anche sotto tale aspetto i dubbi di illegittimità sono efficacemente fugati dall’evoluzione della disciplina in tema di evidenza pubblica sempre più attenta ai profili di sostanza piuttosto che di forma. In ogni caso è dato riscontrare un argomento positivo a sostegno del fatto che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione.

Si allude all’inserimento ad opera del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cosiddetto “correttivo”), nell’art. 99 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sulla verifica del possesso dei requisiti, del comma 3-bis, secondo il cui disposto “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.

La possibilità di condurre verifiche anche dopo l’aggiudicazione risponde in ogni caso alla logica del principio del risultato, in virtù del quale la stazione appaltante deve mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. 

Anche a prescindere dal principio del risultato, oggi positivizzato dal codice, l’annullamento degli atti di gara in ragione della violazione delle regole procedurali sarebbe stata impedita dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, il quale preclude l’annullamento del provvedimento al cospetto di una decisione sostanzialmente giusta. E’ sicuramente tale l’aggiudicazione a favore di un operatore che, formulata l’offerta migliore, possiede i requisiti di capacità tecnica, pur non avendoli correttamente rappresentati.

 

 

Pubblicato il 18/09/2025

N. 06237/2025 REG.PROV.COLL.

N. 03330/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3330 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Costruzioni Cinquegrana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con le mandanti Salzano Carpenterie Metalliche s.r.l. e World Lift Electric s.r.l., in relazione alla procedura CIG B0AEBCCBC4, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano e Francesco Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4; 

contro

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;

nei confronti

Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario del costituendo R.T.I. con le mandanti FOX s.r.l. ed R&S Costruzioni Generali s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Tigano e Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FOX s.r.l. ed R&S Costruzioni Generali s.r.l., non costituite in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; 

per l'annullamento 

- (quanto al ricorso introduttivo)

1) della Determinazione n. 1226 del 27.05.2025, comunicata a mezzo p.e.c. in data 30.05.2025, con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha disposto in favore del Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l. l’aggiudicazione della gara indetta per l’“Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica cd. rafforzato ex art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 dell’intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – P.N.R.R. – M5C2 Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 denominato: “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL QUARTIERE “SAVORITO - PROGRAMMA DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E RECUPERO DEI VUOTI URBANI – AMBITO INTERVENTO PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ”” (CIG B0AEBCCBC4); 

2) di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, ed in particolare dei verbali di gara n. 01 del 30.04.2024, n. 02 del 10.04.2024, n. 03 del 21.05.2024, n. 04 del 05.06.2024 e n. 05 del 11.06.2024, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l. dalla gara in oggetto nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima ed erronea attribuzione dei punteggi in favore di quest’ultimo per i motivi esposti nella presente impugnativa;

3) di tutte le note richiamate nella determina impugnata sub 1), allo stato non conosciute, con le quali sono state avviate ed espletate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 dichiarati in gara dall’operatore economico risultato primo in graduatoria, quale attività propedeutica all’aggiudicazione definitiva, con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza delle stesse; 

4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente Società;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati, da quantificarsi in corso di causa;

nonché ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità del diniego implicitamente espresso dalla S.A. sull’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 30.05.2025, nella parte in cui non è stata ostesa tutta la documentazione di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al concorrente risultato aggiudicatario della gara, e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione della documentazione oggetto della detta istanza e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio della stessa;

- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 luglio 2025)

1) della nota del RUP prot. n. 46804 del 02/07/2025 avente ad oggetto “Richiesta comprova requisiti dichiarati in sede di gara”, depositata in giudizio in data 21.07.2025; 

2) della nota del RUP prot. n. 51992 del 18.07.2025 avente ad oggetto “Comunicazione requisiti dichiarati in sede di gara”, depositata in giudizio in data 21.07.2025; 

3) ove necessario e per quanto di ragione, della Relazione prot. n. 49512 del RUP del 10.07.2025, depositata in giudizio in data 21.07.2025; 

4) della nota del RUP prot. n. 12211 del 19.02.2025 avente ad oggetto “Attestazione di espletamento delle verifiche ex art. 94 del D.lgs. n. 36/2023”; 

5) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente Società.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia, del Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l., in proprio e quale mandatario del costituendo R.T.I. con le mandanti FOX s.r.l. ed R&S Costruzioni Generali s.r.l., e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 2323 del 5/12/2023 il Comune di Castellammare di Stabia indiceva la gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e Rigenerazione del Quartiere SAVORITO - Programma di sostituzione edilizia e recupero dei vuoti urbani - Ambito intervento Periferia Nord della Città”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal valore complessivo di € 21.923.995,46.

All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte da parte del seggio di gara, l’appalto è stato aggiudicato al Consorzio controinteressato con l’impugnata determinazione n. 1226 del 27/5/2025.

La Società ricorrente, in proprio e nella predetta qualità, ne contesta la legittimità, deducendo con quattro motivi la violazione delle richiamate norme del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 Cost., nonché dei principi in materia di pubbliche gare, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili.

Sono proposte le ulteriori domande indicate in epigrafe e sono formulate un’istanza incidentale di accesso, ex art. 116, co. 2, c.p.a., e una richiesta istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il resistente Comune e il controinteressato Consorzio, in proprio e nella qualità di mandatario del costituendo R.T.I., nonché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2025 la causa è stata rinviata ad altra data, preannunciandone la possibile definizione con sentenza in forma semplificata.

La ricorrente ha proposto motivi aggiunti, avverso gli atti esibiti in giudizio.

Le parti hanno prodotto documentazione e memorie difensive e all’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione, formulando l’avviso ex artt. 60 e 120 c.p.a.

DIRITTO

1.- Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

2.- In via preliminare, con riferimento alla memoria con cui il Ministero chiede che sia dichiarata la sua estraneità alla lite, pur riconoscendo nel contempo di essere parte necessaria, va affermato espressamente che la sua partecipazione al giudizio è dettata da quanto dispone il richiamato art. 12-bis, co. 4, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, inserito dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108 (“Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”).

Ciò in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta titolare dell’intervento, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3.

3.- Venendo all’esame del ricorso e dei motivi aggiunti, le censure articolate dalla ricorrente si riassumono:

I) nel difetto in capo all’aggiudicatario dei requisiti di qualificazione;

II) nella carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di illeciti professionali;

III) nell’omessa valutazione delle violazioni fiscali gravi, non definitivamente accertate, per la consorziata esecutrice;

IV) nella mancata attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

3.1. Con il primo motivo è ricordato che l’art. 7.3, p. 2 del disciplinare ha richiesto, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, lo svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di due servizi di ingegneria e di architettura - c.d. “servizi di punta”, per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori oggetto dell’affidamento, analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche e per un importo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da affidare.

È contestato che l’aggiudicatario possa dirsi in possesso del requisito, avendo certificato con la domanda di partecipazione di aver svolto due dei predetti servizi per la categoria di lavorazioni IA.04 (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, ecc.), di cui il servizio svolto in favore della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia, per l’importo di € 1.973.354,94, al quale però la Litos Progetti s.r.l., mandataria del RTP, ha concorso con la quota del 20%, in raggruppamento con altri professionisti.

Se ne fa discendere che poteva essere spesa la quota proporzionale dell’intero valore del servizio (€ 394.670,988) che, sommata all’importo dell’altro servizio di punta (€ 1.032.764,38) consente di raggiungere l’importo di € 1.427.435,368, insufficiente a coprire il requisito richiesto (per un importo di € 1.873.248,04).

Anticipando sin d’ora la replica all’obiezione mossa dalle altre parti (di cui si dirà), la ricorrente sottolinea nelle proprie difese che non può sostituirsi la certificazione prodotta in sede di gara con l’attestazione per altri servizi, che consenta il raggiungimento del requisito per l’importo richiesto, essendo tale possibilità preclusa dall’applicazione del principio di autoresponsabilità, valorizzato dalla giurisprudenza invocata, il quale comporta che il concorrente sopporti le conseguenze negative del proprio comportamento, ossia nella specie dell’errore nella compilazione della domanda di partecipazione e nell’allegazione dei documenti.

Ciò posto, è incontestato che l’aggiudicatario raggiunga il requisito richiesto, comprovandolo mediante la produzione di “n. 3 possibili abbinamenti di lavori svolti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in sede di gara per la cat. I.04” (relazione a firma del RUP e del Dirigente del Settore prot. 49512 del 10/7/2025: doc. 22 della produzione del Comune del 21/7/2025).

In particolare, risulta che, a seguito di richiesta di chiarimenti prot. n. 46804 del 2/7/2025, il Consorzio Vitruvio ha allegato i certificati del 26/9/2023 della Direzione del Genio per la Marina Militare di Augusta, per € 1.032.764,38, e del 18/4/2024 della Fondazione Stelline, per € 2.893.345,50, relativi a servizi di punta espletati dalla Litos Progetti (cfr. la nota del RUP e del Dirigente del Settore del 18/7/2025: doc. 6 della produzione del Consorzio aggiudicatario del 20/7/2025).

In tale contesto, si tratta di stabilire se sia ammissibile la comprova del requisito, attraverso l’indicazione dei servizi diversi da quelli indicati con la domanda di partecipazione alla gara.

Ad avviso del Collegio, al quesito deve darsi risposta positiva.

Va premesso che la verifica del possesso dei requisiti può essere condotta anche successivamente all’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato - sez. V, 20/2/2025 n. 1425: “L’ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione. Ciò risponde alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322)”).

Nella fattispecie all’esame, sebbene emerga che l’aggiudicatario abbia allegato una certificazione dei servizi non idonea a comprovare il possesso del requisito, sta di fatto che, sulla richiesta di chiarimenti, ha dimostrato di aver conseguito per servizi di punta la capacità tecnica e professionale per l’affidamento dell’appalto.

In questi termini, va posta la differenza tra la dichiarazione e la sua incompleta rappresentazione, giungendo a ritenere assolta la prescrizione del disciplinare accordando prevalenza al dato sostanziale circa il possesso del requisito, in quanto l’omissione o incompletezza è soccorribile.

La giurisprudenza ha enucleato le distinzioni tra le forme di soccorso individuate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici, differenziando le ipotesi di soccorso “integrativo o completivo”, “sanante”, “istruttorio in senso stretto” e “correttivo” (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 20/2/2025 n. 1425, cit.).

Per il soccorso c.d. “sanante”, l’art. 101 cit., co. 1, lett. b), consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente”.

Nella specie, sono da ritenersi rientranti nell’ipotesi delineata dal legislatore l’omissione della certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.

È ora riconosciuto al soccorso istruttorio un margine di operatività ben più ampio, al fine di garantire la riconducibilità dell’impegno del concorrente a quanto richiesto dalla stazione appaltante, superando gli ostacoli che condurrebbero all’esclusione di offerte selezionabili quali migliori (cfr. Cons. Stato - sez. V, 2/4/2025 n. 2789, p. 17: “occorre osservare che l'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241 del 1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano - laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti - in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell'attività amministrativa.

In tale prospettiva, la regola - che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis l. n. 241 del 1990) - ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici – applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua - il quale vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023) superando talune incertezze maturate nella prassi operativa (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870)”.

Non può trascurarsi che vi si contrapponga il principio di autoresponsabilità che, nell’enunciazione dettata in giurisprudenza, comporta che ““ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione …” (da ultimo, Cons. Stato - sez. V, 18/8/2025 n. 7065).

Come detto, tale principio è invocato dalla ricorrente che, nella discussione orale, ha rappresentato che altrimenti sarebbe sufficiente per il concorrente limitarsi a dichiarare di possedere il requisito, senza alcuna dimostrazione o allegazione e confidando di poterlo comprovare in sede di soccorso istruttorio.

Sennonché, a parere del Collegio occorre anche per questo aspetto porre una differenziazione tra il comportamento del concorrente completamente elusivo delle prescrizioni della legge di gara, nell’ipotesi senza nulla allegare (nel cui caso l’operatore economico mostra di contravvenire all’obbligo di buona fede, che deve permeare anche la sua attività nei confronti della stazione appaltante, come predicato dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023), rispetto al caso in cui il concorrente abbia fornito un principio di prova del possesso del requisito che, ove risultante insufficiente, lo ammette al soccorso istruttorio, essendo quest’ultimo – come sopra chiarito – volto, nella prospettiva del nuovo codice dei contratti pubblici, a sanare ad ampio spettro ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e dei documenti richiesti, con le eccezioni (di stretta interpretazione) delle variazioni alle offerte tecnica ed economica, che restano immodificabili, e dei vizi che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

Per le argomentazioni svolte, il primo motivo va dunque respinto.

3.2. Con il secondo motivo è contestato che, a fronte delle plurime annotazioni iscritte nel Casellario ANAC per il Consorzio Vitruvio, la stazione appaltante si sia limitata a rilevare che esse non fossero sufficienti a integrare il grave illecito professionale.

Si sostiene che l’art. 98, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 richiede un’adeguata motivazione che sorregga la determinazione di non escludere il concorrente, occorrendo compiere un’autonoma e circostanziata valutazione degli elementi iscritti nel casellario.

La censura non si presta a favorevole considerazione.

Il provvedimento di aggiudicazione dà conto che, relativamente alle verifiche effettuate sul F.V.O.E., per ciò che concerne talune annotazioni nel Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, con nota prot. n. 262 del 3/1/2025 è stato instaurato il contraddittorio con l’interessato, il quale ha chiarito la propria posizione con nota assunta al prot. n. 3461 del 16/1/2025.

All’esito, “acclarando che le pregresse condotte non hanno incidenza sull’affidabilità ed integrità del Consorzio e sulla sua capacità di attendere con piena competenza, diligenza e professionalità alle prestazioni oggetto dell’affidamento in questione”, è affermato che:

- non sussistono, in forza di quanto sopra, elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale né adeguati mezzi di prova, in relazione all’art. 98, c. 2, del Codice, in quanto il Consorzio ha assunto e contrattualizzato, come da elenco non esaustivo trasmesso a questo Ente, un considerevole numero di commesse pubbliche, anche per rilevanti importi economici e relativi sia a lavori che a servizi di progettazione, con diverse Amministrazioni;

- i provvedimenti risolutori a carico del Consorzio sono stati impugnati innanzi al competente giudice ordinario ed alcuni di essi sono stati emessi oltre il triennio antecedente alla pubblicazione del bando di cui alla presente procedura”.

Emerge che la valutazione non si sia limitata a “rimettere” il giudizio di affidabilità alla circostanza dell’operato positivo di altre stazioni appaltanti nei confronti del Consorzio (su cui sostanzialmente si appunta il rilievo critico del concorrente), ma siano stati esaminati i fattori della relativa analisi, motivando sulla rilevanza dei provvedimenti risolutori, impugnati innanzi al G.O. e/o risalenti.

In tale contesto, non è censurabile il giudizio di affidabilità del concorrente, posto che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione alla quale, ove non emergano manifesti vizi logici, non è sovrapponibile un sindacato sostitutivo del Giudice adito.

Tale considerazione è stata ripetutamente espressa in giurisprudenza, statuendo che:

- “Secondo la consolidata giurisprudenza, anche della sezione, la valutazione sulla nozione di grave illecito professionale ai fini dell’esclusione dalla gara “è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante”, senza che il giudice amministrativo possa operare “un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni affidate alla stazione appaltante”, in presenza di “valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non si presentano né “distorte” né “apparenti”” (Cons. Stato, V, n. 5354 del 2024). Pertanto ad eccezione delle ipotesi di cause di esclusione tipiche, che vincolano in primis la stazione appaltante nelle proprie decisioni, la gravità di inadempienze non automaticamente escludenti è rimessa alla valutazione discrezionale di quest’ultima, al più sindacabile entro i limiti della abnormità o della manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, V, n. 7223 del 2021; Cons. Stato, V, n. 7823 del 2022)” (Cons. Stato - sez. V, 3/6/2025 n. 4815, p. 10.2);

- “in altre parole il controllo giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà, di macroscopici vizi di motivazione, o di manifesta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, così come apprezzati dalla stazione appaltante.:; cfr., altresì, Cons. Stato - sez. V, 2/7/2025 n. 5710:, spettando a quest’ultima fissare il “punto di rottura” dell'affidamento nel futuro contraente (Cons. Stato, Sez. V, 21/10/2024, n. 8431; 14/6/2024, n. 5355; 23/2/2024, n. 1804; 30/5/2022, n. 4362; 21/4/2022, n. 3051; 27/10/2021, n. 7223; Sez. VI, 29/11/2022, n. 10483)” (Cons. Stato - sez. V, 2/7/2025 n. 5710);

- “Solo la stazione appaltante è infatti nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto a un concorrente, la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento. In questi casi, compito del giudice non è sostituirsi all’amministrazione, bensì valutare se l’insieme del contegno tenuto dall’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483), sempre che la stessa sia congruamente motivata e sia supportata da adeguata istruttoria. Il giudice può infatti ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale la logicità e la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5354).

Detto orientamento va pertanto qui ribadito, avendo riguardo anche al principio della fiducia e del risultato che, sia pure codificati solo dal nuovo codice dei contratti pubblici, in quanto principi immanenti nel sistema, assumono valenza anche ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del codice previgente (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 7875 del 2024)” (Cons. Stato - sez. V, 28/5/2025 n. 4635, p. 16).

Nel caso di specie, non sono individuabili elementi sintomatici di un travisamento o di un abnorme giudizio, apparendo la valutazione compiuta adeguata a concludere nel senso dell’affidabilità del concorrente, secondo un apprezzamento che, per quanto detto, è rimesso alla stazione appaltante.

3.3. Al terzo motivo si afferma, analogamente, che la stazione appaltante non ha effettuato un pertinente esame in ordine alla violazione fiscale grave, non definitivamente accertata, a carico della SIAR S.r.l., designata come consorziata esecutrice.

Anche in tal caso, è censurato che il Comune di Castellammare di Stabia si sia limitato a rilevare di aver attivato la verifica dei presupposti di ammissione, ai sensi dell’art. 95, co. 2, e dell’Allegato II.10, art. 4, del d.lgs. n. 36/2023, senza motivare sulla ritenuta irrilevanza della violazione, né sulla mancata dichiarazione della stessa.

Le censure non sono condivisibili.

La SIAR ha dichiarato di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (doc. 9, pag. 111, della produzione del Consorzio del 20/7/2025).

Posto che si considera grave la violazione all’obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto (art. 3, co. 1, Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023), la dichiarazione negativa resa non è ex se censurabile, poiché l’importo delle contestazioni fiscali non eccede detta misura e, conseguentemente, l’operatore economico ha indicato che le violazioni non erano annoverabili tra quelle rilevanti.

È prodotto agli atti di giudizio l’esito informativo della condizione di regolarità fiscale della SIAR s.r.l., elaborato il 4/4/2025 dalla Direzione provinciale di Messina - Ufficio territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto dell’Agenzia delle Entrate, al cui ambito appartiene la Società avente sede in Gioiosa Marea, dal quale risulta una violazione non definitivamente accertata, per l’atto TYX03D400480 notificato il 22/3/2016, relativo all’anno 2013, per l’importo dovuto di € 310.676,29 (doc. 4 della produzione del Comune del 21/7/2025).

Va premesso che “nelle gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni” (Ad. Plen., 24 aprile 2024 n. 7, p. 8.1).

Il suindicato importo non eccede la soglia del 10% del valore dell’appalto (€ 21.408.361,52), anche qualora si consideri, come inteso dalla ricorrente, che detta soglia debba essere calcolata sul valore di € 16.056.271, corrispondente alla quota del 75,11% assunta dal Consorzio Vitruvio nel RTI.

Peraltro, il controinteressato ha fornito alla stazione appaltante ed esibito in giudizio la sentenza del 4/11/2022 n. 9359 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - sez. 16, che ha parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento.

Le restanti violazioni formano oggetto, come documentato agli atti di causa, di istanze di definizione agevolata, con piano di rateizzazione e copia contabile delle rate pagate (cfr. la nota di riscontro del Consorzio Vitruvio del 2/10/2024 alla richiesta di chiarimenti del RUP: docc. 10 e 11 della produzione del controinteressato del 20/7/2025).

Pertanto, le violazioni non integrano una causa (non automatica) di esclusione, valendo l’esimente di cui all’art. 95, co. 2, cit., che ne esclude la rilevanza in caso di ottemperanza all’obbligo tributario o di impegno al pagamento.

Ne discende la reiezione del motivo.

3.4. Infine, con l’ultimo motivo è dedotto che occorreva attivare la verifica di anomalia dell’offerta del Consorzio Vitruvio, che ha operato un ribasso del 100% sugli oneri accessori relativi al compenso per la progettazione.

La censura va disattesa.

La legge di gara ha ammesso il ribasso, quanto ai servizi di progettazione esecutiva, “esclusivamente sull’importo relativo agli oneri accessori indicati nella Tabella 2 [rectius, 1] del par. 3” (art. 24 del disciplinare), pari al 12,63%, per € 57.839,95.

Va da sé che il valore esiguo dell’importo ribassabile, sul rilevante valore globale dell’importo, è tale da non suscitare la necessità di sottoporre l’offerta a verifica di anomalia, trattandosi di un dato che di per sé non ne inficia la congruità.

4.- I motivi aggiunti contengono la specificazione delle censure articolate nel ricorso e, pertanto, vanno ugualmente respinti. 

5.- L’art. 116 c.p.a. esige che la sentenza che definisce il giudizio decida sull’istanza incidentale di accesso.

Risulta che la documentazione sia stata infine ostesa, né la ricorrente adduce circostanziate indicazioni su eventuale ulteriore documentazione non conosciuta.

La pretesa ostensiva risulta dunque assolta, conseguendone che l’istanza incidentale di accesso vada dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6.- Per le motivazioni rese, inoltre, non è necessario il compimento di attività istruttoria, per cui anche la relativa richiesta va disattesa.

7.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno interamente respinti, conseguendo alla loro reiezione il rigetto delle domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, non sussistendone i presupposti in ragione dell’infondatezza della domanda impugnatoria, mentre va dichiarata improcedibile l’istanza incidentale di accesso.

Per la connotazione della vicenda e la peculiarità della principale questione esaminata sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle altre parti, non costituitesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge interamente, dichiarando improcedibile l’istanza incidentale di accesso.

Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario