TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 giugno 2025, n. 2456

Per giurisprudenza costante, la natura di un requisito, sia esso di partecipazione o di esecuzione, va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.

La legge di gara deve essere interpretata nel rispetto delle regole di cui all’art. 1363 c.c. con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto.

            Non sussiste alcuna violazione dell’art. 94, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023: la norma prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto in caso di ‘condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile’ […] mentre, nel caso di specie, il legale rappresentante e il responsabile tecnico risultano essere stati solo rinviati a giudizio.

Costituisce, invero, regola generale – da ritenersi valida anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 – quella secondo cui la stazione appaltante che sia venuta a conoscenza di condotte astrattamente ascrivili alle cause non automatiche di esclusione deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione.

Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga le condotte dichiarate dal concorrente incisive della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa.

Questa regola incontra un’eccezione nelle ipotesi, obiettivamente diverse da quella in esame, in cui le questioni siano di rilevante pregnanza e sorgano sul punto specifiche contestazioni nella fase procedimentale, con la conseguenza che la stazione appaltante non può esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile.

La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può, di per sé, implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente: a ciò consegue che chi dissente dalla valutazione dell'amministrazione non può limitarsi ad addurre il difetto di motivazione, ma deve contestarla adducendo elementi concreti e puntuali, idonei a dimostrare l'inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale avversato.

 

Guida alla lettura

La sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2456 del 2025 si inserisce nel filone giurisprudenziale volto a chiarire i confini tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione negli appalti pubblici, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici). Il caso esaminato ha riguardato l’aggiudicazione di una gara d’appalto per servizi ambientali, impugnata dalla seconda classificata per presunte carenze in capo all’aggiudicataria, sia sul piano tecnico (assenza di un mezzo specifico richiesto per l’esecuzione del servizio) sia sul piano reputazionale (pendenza di procedimenti penali). Il Tribunale respinge il ricorso in ogni sua parte, affermando principi rilevanti in tema di interpretazione della lex specialis, distinzione tra requisiti di ammissione e di esecuzione, valutazione delle cause di esclusione non automatica e doveri motivazionali della stazione appaltante. La pronuncia si segnala per l’equilibrato bilanciamento tra legalità e semplificazione, esaltando l’effettività del principio del favor partecipationis e la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione.

Nello specifico, la decisione riguarda una procedura aperta indetta da una società pubblica per l’affidamento di servizi ambientali, nella quale la seconda classificata contesta l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore della concorrente, deducendo plurime violazioni di legge e del disciplinare di gara. In particolare, le censure della ricorrente si articolano su due fronti principali:

  • da un lato, il difetto di un requisito tecnico (la disponibilità di un automezzo dotato di gru “tipo ragno”) ritenuto essenziale ai fini della partecipazione;
  • dall’altro, l’affidabilità morale dell’aggiudicataria in relazione alla pendenza di procedimenti penali nei confronti del suo legale rappresentante e responsabile tecnico.

Il TAR rigetta integralmente il ricorso, offrendo spunti interpretativi di rilievo sull’applicazione concreta delle regole contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Requisiti di partecipazione ed esecuzione: interpretazione sistematica della lex specialis

Uno dei profili più significativi della sentenza riguarda la qualificazione giuridica del requisito tecnico relativo al possesso di un determinato automezzo. La ricorrente ne sosteneva la natura di requisito di partecipazione, il cui mancato possesso al momento della presentazione dell’offerta avrebbe dovuto determinare l’esclusione. Il TAR, tuttavia, valorizza l’interpretazione sistematica del disciplinare, con richiamo all’art. 1363 c.c., per affermare che: «La disponibilità dell’automezzo costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione, come si evince dall’art. 9.2 lett. h), che consente al concorrente di impegnarsi a dotarsene entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento».

La pronuncia si allinea a consolidati precedenti (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2580/2023), secondo cui la lex specialis, se consente il differimento dell’acquisizione di un bene o servizio, trasforma quel requisito in una condizione sospensiva dell’efficacia dell’aggiudicazione, rilevante solo in sede di stipula del contratto. Tale impostazione è perfettamente coerente con il principio del favor partecipationis, valorizzato dal nuovo Codice (art. 2 e art. 1), che mira a massimizzare la concorrenza, evitando esclusioni inutilmente formalistiche.

Pendenza di procedimenti penali e cause di esclusione non automatiche

Un secondo aspetto centrale della decisione concerne la questione della affidabilità morale del concorrente in presenza di pendenze giudiziarie. Il ricorso deduceva l’illegittimità dell’aggiudicazione per non aver la stazione appaltante escluso un operatore sottoposto a procedimento penale per reati ambientali (art. 452-quaterdecies c.p.), anche in relazione al D.Lgs. n. 231/2001. Il TAR precisa, in primo luogo, che: «L’art. 94, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 prevede l’esclusione automatica solo in presenza di condanna definitiva e non di un semplice rinvio a giudizio».

Ne consegue che nel caso in questione si rientra nell’ambito delle cause facoltative di esclusione, disciplinate dagli artt. 95 e 98 del Codice, che attribuiscono ampia discrezionalità tecnica alla stazione appaltante.

Motivazione implicita dell’ammissione e misure di self-cleaning

La ricorrente censurava altresì un presunto difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente valutato la posizione dei soggetti coinvolti nel procedimento penale, né giustificato l’omissione di ulteriori accertamenti. Il TAR ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: «La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente solo l’esclusione del concorrente, mentre l’ammissione può essere anche implicitamente motivata» (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191; Id., n. 2850/2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 3198/2016).

Solo in presenza di elementi gravi e contestazioni endoprocedimentali la stazione appaltante ha l’onere di esprimere in forma esplicita le ragioni dell’ammissione. Nel caso di specie, l’operatore economico aveva adempiuto agli obblighi dichiarativi (DGUE integrativo), segnalando la pendenza dei procedimenti penali e allegando le misure di self-cleaning adottate. Nessuna disposizione del disciplinare imponeva, inoltre, la produzione del certificato dei carichi pendenti, non potendo quindi la sua mancanza costituire vizio invalidante.

Conseguenze sul piano risarcitorio e della tutela in forma specifica

A seguito del rigetto di tutte le censure sostanziali, il TAR esclude ogni effetto demolitorio e, conseguentemente: i) nega l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 121 c.p.a.; ii) rigetta la domanda di subentro, considerata l’infondatezza dei motivi di annullamento; iii) esclude il risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente.

Conclusioni

La sentenza in esame conferma una linea interpretativa volta a valorizzare la coerenza logica e sistematica della legge di gara, evitando letture formalistiche e penalizzanti per la concorrenza. L’interpretazione delle cause di esclusione in chiave proporzionale e concreta, unitamente alla legittimità della motivazione implicita delle ammissioni, rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di legalità, efficienza dell’azione amministrativa e garanzia del risultato. La decisione appare, dunque, in piena armonia con i principi-cardine del nuovo codice dei contratti pubblici, primo fra tutti il principio del risultato (art. 1), e si presta a costituire un precedente rilevante per i futuri contenziosi in materia di requisiti speciali e cause di esclusione.

 

Pubblicato il 28/06/2025

N. 02456/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Bertolini, Paolo Colombo e Giovanni Monti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Marcello Malpighi n. 12;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vizzari e Rocco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione non noto alla ricorrente, oggetto di comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 in data 29.11.2024 - RDA -OMISSIS-, della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane – Lotto 1 – CIG -OMISSIS-, della medesima comunicazione 29.11.2024, ove alla stessa si attribuisca natura provvedimentale, del successivo provvedimento integrativo, pure non noto alla ricorrente e comunicato con nota in data 2.12.2024, prot. RDA -OMISSIS-, della medesima comunicazione 2.12.2024, ove alla stessa si attribuisca natura provvedimentale, nonché degli atti ad essi preordinati e connessi, ed in particolare degli atti tutti di detta procedura, ivi compresi il bando e il disciplinare di gara, i verbali, gli atti e la graduatoria finale;

nonché per la declaratoria dell’obbligo della stazione appaltante di aggiudicare alla ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- il servizio per cui è ricorso e di stipulare con la medesima ricorrente il contratto di appalto di detto servizio e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che nelle more del ricorso venisse stipulato, nonché in subordine per la condanna al risarcimento del danno;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS- e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS--OMISSIS- - società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato della Provincia di Varese - ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane, suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo.

2. Con determinazione del 28.11.2024 entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla -OMISSIS- -OMISSIS-

3. La -OMISSIS--OMISSIS- – seconda classificata – ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione degli artt. 70, c. 4, e 100, del D. L.gs n. 36/2023, in relazione alla mancanza dei Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al concorrente. Violazione del punto 9 e del punto 9.2, lett. h) del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 5.2 della “Scheda Specifiche Tecniche”;

II. violazione degli artt. 70, c. 4, e 100, del D. L.gs n. 36/2023 in relazione agli artt. 94, 95, 96 comma 6 e 98 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

III. violazione dell’art. 96, comma 6 del D. lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione;

IV. violazione sotto altro profilo dell’art. 96, comma 6 del D. lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.

4. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con aggiudicazione della gara e subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia; ovvero, in subordine, per equivalente economico.

5. Si sono costituite in giudizio la -OMISSIS- -OMISSIS- e la -OMISSIS- -OMISSIS-, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

6. Con ordinanza n. -OMISSIS-l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.

7. All’udienza del 18 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. Con il primo motivo viene sostenuto che la -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi degli artt. 70, comma 4, e 100, d.lgs n. 36/2023 e dell’art. 9 del disciplinare di gara: la controinteressata non avrebbe dimostrato, nel termine di venti giorni che le è stato concesso, la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale, consistente nella disponibilità - prevista dalla legge di gara a pena di esclusione - di un automezzo attrezzato con gru di tipo ragno.

9. Il motivo è infondato.

9.1 L’art. 9 del disciplinare elenca i requisiti di ordine speciale - di idoneità professionale di cui all’art. 9.1 e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 9.2 - disponendo che “i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi che seguono. Ai sensi dell’art. 70, comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare”.

L’art. 9.2 alla lettera h) prevede il seguente requisito: “Possesso delle seguenti attrezzature o impegnarsi a dotarsene entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento (rif. art.5.2 Specifiche Tecniche): Lotto 1: - n. 1 (uno) automezzo attrezzato per la movimentazione di cassoni scarrabili - n. 1 (uno) automezzo attrezzato con gru di tipo ragno - n. 6 (sei) cassoni scarrabili della capacità di circa 10 - 15 mc, di altezza idonea alla tipologia del sistema di raccolta presso i singoli impianti di depurazione”.

Con riferimento a questo requisito l’art. 5.2 della “scheda di specifiche tecniche” dispone, poi, che “Per l’effettuazione del servizio l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di almeno: Lotto 1: n. 1 (uno) automezzo attrezzato per la movimentazione di cassoni scarrabili e di almeno n. 1 (uno) automezzo attrezzato con gru di tipo ragno, per tutta la durata del servizio”.

9.2 Come si è affermato in sede cautelare, il possesso dell’automezzo in questione, per l’espressa previsione contenuta all’art. 9.2, lettera h), integra un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla procedura.

Per giurisprudenza costante, la natura di un requisito, sia esso di partecipazione o di esecuzione, va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n.1617).

Inoltre, la legge di gara deve essere interpretata nel rispetto delle regole di cui all’art. 1363 c.c. con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319; Consiglio di Stato sez. IV, 31/03/2025, n.2680)

Nel caso di specie, la natura di requisito di esecuzione si evince dalla lettera del disciplinare che equipara, espressamente, il possesso delle attrezzature all’impegno del concorrente aggiudicatario a dotarsi delle stesse entro venti giorni dalla comunicazione di affidamento. Essa consente, quindi, la partecipazione alla gara anche al concorrente che non abbia una tale disponibilità al momento della partecipazione alla gara ma che la acquisisca successivamente.

La previsione di cui alla lettera h) assume, chiaramente, carattere speciale rispetto all’indicazione generale riportata all’art. 9, secondo cui i requisiti ivi elencati sono previsti “a pena di esclusione” e prevale pertanto su di essa.

Conferma questa conclusione la previsione dettata all’art. 5.2 della “scheda di specifiche tecniche”, la quale, nel richiedere la disponibilità dei mezzi ritenuti necessari per l’effettuazione del servizio, si rivolge all’aggiudicatario e non al semplice concorrente.

D’altro canto, il requisito attiene alla disponibilità di attrezzature che sono necessarie per l’esecuzione del contratto di appalto del servizio e in quanto tale è legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipula del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l'amministrazione l'interesse a che il contraente abbia a disposizione i mezzi necessari per eseguire il servizio (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2580/2023).

Pertanto, anche ove risponda al vero quanto sostenuto nel ricorso e cioè che la controinteressata non avrebbe dimostrato la titolarità del requisito nel termine di venti giorni che le è stato concesso, a ciò non consegue l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

10. Con il secondo motivo viene contestato che l’aggiudicataria – che, nel modello di dichiarazione integrativa al DGUE prodotto in gara ha comunicato la pendenza a carico del legale rappresentante, il sig. -OMISSIS-, e del responsabile tecnico, il dott. -OMISSIS-, di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., nonché ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 a carico della società dagli stessi rappresentata - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in applicazione di quanto previsto agli artt. 94, 95, 96 comma 6 e 98, d.lgs. n. 36/2023.

11. Il terzo motivo ha ad oggetto i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento alle misure di carattere organizzativo e gestionale adottate dall’aggiudicataria per la pendenza del procedimento penale.

12. Con il quarto motivo viene contestata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto la stazione appaltante – a fronte della produzione da parte dell’aggiudicataria del certificato dei carichi pendenti relativo al solo dott. -OMISSIS- e non anche del sig. -OMISSIS- - non avrebbe svolto alcun accertamento al fine di valutare la posizione di quest’ultimo e la sussistenza di possibili motivi di esclusione, né avrebbe motivato le ragioni di tali omissioni.

13. Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.

Non sussiste alcuna violazione dell’art. 94, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023: la norma prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto in caso di “condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile” per alcune fattispecie di reato, tra cui l’art. 452 quaterdecies c.p., mentre, nel caso di specie, il legale rappresentante e il responsabile tecnico risultano essere stati solo rinviati a giudizio.

Il provvedimento di aggiudicazione non viola neppure gli artt. 95, 96 comma 6 e 98, d. lgs. n. 36/2023 né è viziato per difetto di motivazione e istruttoria.

La -OMISSIS- -OMISSIS-, con dichiarazione integrativa al DGUE, ha informato la stazione appaltante della pendenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della società ex d.lgs. n. 231/2001, per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. e ha altresì fornito prova dell’adozione di misure c.d. di self cleaning, come previsto all’art. 96, d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 8 del disciplinare.

In tal modo l’aggiudicataria ha adempiuto obblighi dichiarativi gravanti a suo carico, così come disciplinati dalla legge di gara che, all’art. 21, lett. C del disciplinare, dispone che “l’operatore economico che partecipa alla procedura è tenuto a compilare la relativa sezione della dichiarazione integrativa al DGUE, segnalando la presenza di eventuali carichi pendenti che saranno oggetto di valutazione, da parte della scrivente, ai fini dell’ammissione alla procedura”, mentre non chiede la presentazione del relativo certificato.

La mancanza di una esplicita motivazione in ordine alla decisone di ammettere alla gara la -OMISSIS- -OMISSIS- non va a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.

Costituisce, invero, regola generale – da ritenersi valida anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 - quella secondo cui la stazione appaltante che sia venuta a conoscenza di condotte astrattamente ascrivili alle cause non automatiche di esclusione deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191; Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; Tar Toscana, sent. n. 291/2022; Tar Lazio, Roma, sent. n. 9984/2025).

Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga le condotte dichiarate dal concorrente incisive della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa; è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni (Cons. Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081; n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2622/2014; sez. III, n. 6236/2013; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, n. 1583/2011; sez. VI, n. 4019/2010).

Questa regola incontra un’eccezione nelle ipotesi, obiettivamente diverse da quella in esame, in cui le questioni siano di rilevante pregnanza e sorgano sul punto specifiche contestazioni nella fase procedimentale con la conseguenza che la stazione appaltante non può esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile (Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9002; n. 10607 del 2022; Cons. Stato, V, n. 1500 del 2021; n. 6520/2024).

Anche con specifico riferimento alle misure c.d. di self cleaning, un obbligo di motivazione sussiste solamente nel caso in cui esse sia ritenute “intempestive o insufficienti”, così come previsto all’art. 96, c. 6, d.lgs. n. 36/2023.

La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può, pertanto, di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente: a ciò consegue che chi dissente dalla valutazione dell'amministrazione non può limitarsi ad addurre il difetto di motivazione, ma deve contestarla adducendo elementi concreti e puntuali, idonei a dimostrare l'inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale avversato, cosa che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto.

Parimenti, non essendo contestata la completezza di quanto dichiarato dall’aggiudicataria con riferimento ai procedimenti penali in corso a carico del sig. -OMISSIS-, la circostanza che la società abbia allegato alla dichiarazione il solo certificato del casellario giudiziale e non anche del certificato dei carichi pendenti non può ritenersi rilevante.

14. Le tre censure sono dunque infondate.

15. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto delle domande di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario e di risarcimento del danno.

16. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) - di cui 3.000,00 (tremila/00) a favore della -OMISSIS- -OMISSIS- e 3.000,00 (tremila/00) a favore della -OMISSIS- -OMISSIS- - oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la -OMISSIS- -OMISSIS- e i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Primo Referendario