TAR Umbria, sez. I, 18 agosto 2025, n. 658
Con nota depositata in data 15 aprile 2025, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso nel merito, chiedendo la compensazione delle spese.
Di ciò non resta al Collegio che dare atto, con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., e di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Guida alla lettura
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, n. 658/2025, si pronuncia sulla questione della sopravvenuta improcedibilità del ricorso amministrativo riguardante l’annullamento di una delibera scolastica relativa all’introduzione della settimana corta e alla modifica dell’orario scolastico per l’anno 2023/2024 presso il Liceo Classico Jacopone da Todi. I ricorrenti, genitori e rappresentanti di interessi scolastici, avevano impugnato una serie di atti adottati dall’istituto scolastico e dal Ministero dell’Istruzione, tesi a modificare l’organizzazione dell’orario settimanale. Il ricorso si inserisce nel contesto della disciplina del procedimento amministrativo e del contenzioso avverso atti di organizzazione interna degli enti pubblici, in particolare delle istituzioni scolastiche, che godono di un margine di autonomia gestionale e organizzativa, riconosciuto dalla normativa nazionale (art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 6 del D.Lgs. n. 297/1994).
Fondamentale, ai fini della giurisdizione amministrativa, è che i ricorrenti dimostrino un interesse concreto e attuale a ottenere la tutela giurisdizionale, requisito imprescindibile per la proposizione e la prosecuzione del ricorso.
Tuttavia, nel corso del procedimento, è stata dichiarata l’insussistenza dell’interesse ad agire, con conseguente richiesta di improcedibilità e compensazione delle spese, accolta anche dalla controparte. La pronuncia ribadisce l’importanza del requisito dell’interesse giuridicamente rilevante per la proposizione e la prosecuzione del ricorso amministrativo, nonché la prassi del giudice amministrativo nel dichiarare l’improcedibilità in presenza di sopravvenuto difetto di interesse, in conformità all’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo. La decisione rappresenta un importante punto di riferimento nella disciplina del contenzioso relativo agli atti scolastici e alla tutela degli interessi collettivi e individuali nel settore dell’istruzione pubblica.
Pubblicato il 18/08/2025
N. 00658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2023, proposto da
Maria Cristina Rossi, Carlo Bonifacio, Raoul Mantini, Tatsiana Kurtsina, Giampaolo Bussottoli, Marina Morresi, Fabio Fibucchi, Laura Carloni, rappresentati e difesi dall'avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Liceo Classico Jacopone da Todi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- della delibera n. 18/2023 di adozione della settimana corta e di modifica dell’orario scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 con l’orario settimanale da distribuire in cinque giorni, non pubblicata, del Liceo classico statale “Jacopone da Todi”;
- del verbale del Consiglio d’istituto n. 5/2023 del 21.04.2023, contenente al punto n. 4 la delibera a maggioranza della modifica dell’orario scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 con l’orario settimanale da distribuire in cinque giorni;
- del verbale n. 5 del Collegio dei docenti del 22.02.2023 laddove, al punto n. 4, viene sottoposta a votazione ed approvazione la proposta dell’organizzazione dell’orario scolastico in cinque giorni per l’anno scolastico 2023/2024;
- del verbale del Consiglio d’istituto n. 4/2023 del 21.03.2023, con il quale sono stati resi noti i criteri per l’organizzazione del sondaggio per i genitori relativamente alla proposta di modifica dell’orario scolastico per l’anno 2023/2024;
- del verbale del Consiglio d’istituto n. 3/2023 del 3.03.2023, laddove si è proceduto a stabilire i criteri per l’organizzazione del sondaggio per i genitori relativamente alla proposta di modifica dell’orario scolastico per l’anno 2023/2024;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, antecedente o conseguente o comunque connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso ogni provvedimento successivo della dirigente scolastica relativo alla modifica dell’orario scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 con l’orario settimanale da distribuire in cinque giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e Liceo Classico Jacopone da Todi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota depositata in data 15 aprile 2025, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso nel merito, chiedendo la compensazione delle spese.
2. A tale esito processuale ha aderito in calce il Ministero resistente.
3. Di ciò non resta al Collegio che dare atto, con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., e di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
Elena Daniele, Referendario