TAR Liguria, sez. II, ord, 26 maggio 2025, n. 129

Posto che la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerando che il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, le spese del giudizio di ottemperanza […] vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente.

Guida alla lettura

La sentenza n. 129/2025 del TAR Liguria affronta una controversia avente ad oggetto l’ottemperanza di un giudicato civile in materia scolastica, relativo al diritto di un docente a ricevere la "carta elettronica per l’aggiornamento" ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il giudice amministrativo, preso atto dell’avvenuto adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione in corso di causa, dichiara la cessazione della materia del contendere; ciononostante, applica il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione, in quanto responsabile del tardivo adempimento. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la funzione effettiva del giudizio di ottemperanza e la tutela piena del giudicato, confermando la possibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi su sentenze emesse da altri plessi giurisdizionali. Particolare rilievo assume il tema dell’estensione dei benefici della “carta del docente” anche ai soggetti non di ruolo, questione che ha sollevato significativi contrasti giurisprudenziali negli ultimi anni.

La controversia nasce dall’inerzia dell’Amministrazione scolastica nel dare attuazione a un giudicato civile (sent. n. 198/2022 del Tribunale di Savona), con cui il Ministero dell’Istruzione era stato condannato ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica del docente per due anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022), prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.

Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che disciplina il giudizio di ottemperanza nei confronti della P.A. in caso di mancata esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

Nel corso del giudizio, il Ministero ha ottemperato spontaneamente, accreditando le somme dovute sulla carta elettronica. Tale adempimento ha reso inattuale l’interesse al ricorso, legittimando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La giurisprudenza amministrativa è (infatti) costante nel ritenere che il soddisfacimento integrale della pretesa faccia venir meno la necessità di una pronuncia sul merito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2021, n. 2991).

Nonostante la cessazione della materia del contendere, il TAR ha comunque condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio – espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8140) – consente al giudice, quando l’Amministrazione adempie in corso di causa, di valutare ex ante la fondatezza della domanda, attribuendo le spese alla parte che sarebbe risultata soccombente in caso di decisione nel merito.

Nel caso in esame, il tardivo adempimento del Ministero costituisce riconoscimento implicito della fondatezza della pretesa della ricorrente, che era stata già affermata da un giudicato del giudice del lavoro.

È interessante notare come il TAR amministri l’ottemperanza a un giudicato pronunciato dal giudice ordinario (Tribunale di Savona, Sezione Lavoro). Tale evenienza è pienamente legittima in virtù del principio generale di unicità del giudizio di ottemperanza, che può essere promosso dinanzi al giudice amministrativo anche per eseguire sentenze rese da giudici diversi (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 aprile 2009, n. 2).

La sentenza in commento, pur di contenuto minimale, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.), anche attraverso strumenti di coercizione dell’Amministrazione inerte, come l’azione di ottemperanza. Il caso è paradigmatico della crescente litigiosità in materia scolastica, specie in relazione ai diritti economici dei docenti precari e alla estensione della “carta del docente” al personale non di ruolo – questione oggetto di ampi dibattiti giurisprudenziali negli ultimi anni.

 

Pubblicato il 26/05/2025

N. 00129/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00897/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 897 del 2024, proposto da
Lucia Folco, rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.10.2022.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dalla parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 11 ottobre 2024, l’esponente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona - Sezione Lavoro n. 198/2022 del 18 ottobre 2022 (R.G. n. 454/2022) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00.

Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.

Con l’istanza di passaggio in decisione depositata il 12 gennaio 2025, parte ricorrente riferisce che, nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto a rilasciarle la “carta del docente”, accreditandovi la somma indicata nella sentenza da ottemperare. La ricorrente chiede che, in conseguenza, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese in forza del principio della soccombenza virtuale.

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

Posto che la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerando che il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, le spese del giudizio di ottemperanza, equitativamente liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore