TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 22 settembre 2025 n. 16377
I criteri di cui si chiede la revisione del punteggio attribuito dalla Commissione di gara, hanno carattere discrezionale e dunque è inibito a questa Autorità di sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione.
Il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria (anche laddove in astratto idonee a superare prova di resistenza); i limiti del sindacato giurisdizionale si debbono arrestare a un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 29 ottobre 2020, n. 6753).
Guida alla lettura
La sentenza n. 16377/2025 del TAR Lazio (Sez. III Quater), pronunciata il 24 giugno 2025, rappresenta un’importante occasione di riflessione sull’equilibrio tra il rispetto formale delle prescrizioni della lex specialis e il principio di proporzionalità nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica regolate dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cooperativa sociale classificatasi seconda nella graduatoria del lotto 1 di una gara bandita dalla ASL Roma 2, con il quale si contestava, tra l’altro, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’omessa presentazione di un documento economico ritenuto dalla ricorrente essenziale e prescritto a pena di esclusione. Con la medesima azione, successivamente integrata da motivi aggiunti, si censurava anche la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria sotto due specifici criteri. Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo sia insussistente la violazione procedurale lamentata sia infondate e inammissibili le censure alla discrezionalità valutativa della commissione giudicatrice. La decisione si inserisce nel solco giurisprudenziale che privilegia un’interpretazione sostanziale delle clausole di esclusione, ponendo in rilievo il principio del risultato e la necessità di evitare un formalismo esasperato che si traduca in un’irragionevole limitazione della concorrenza.
La pronuncia in esame offre uno spunto particolarmente interessante per approfondire le implicazioni pratiche dell’art. 17 del disciplinare di gara alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, così come cristallizzato dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2023. Come anticipato, nella vicenda sottoposta all’esame del TAR Lazio, la cooperativa sociale “Nuove Risposte” aveva proposto ricorso avverso l’aggiudicazione del lotto 1 di una gara per servizi sociosanitari bandita dalla ASL Roma 2, sostenendo che l’aggiudicataria, RTI Manser/Collegamenti, avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un documento richiesto dal disciplinare — denominato “Dettaglio Offerta Economica” — a pena di esclusione.
Secondo la ricorrente, l’omessa allegazione del documento previsto dall’allegato 3.1 al disciplinare comportava una violazione diretta della lex specialis, idonea a determinare l’illegittimità dell’ammissione alla gara del RTI aggiudicatario. Tuttavia, il TAR ha rigettato tale censura, ritenendola infondata sotto diversi profili. In primo luogo, il Collegio ha osservato come il contenuto sostanziale del documento preteso risultasse già incluso in altri allegati presentati dal concorrente, in particolare nell’offerta economica generale (allegato 3) e in un file excel denominato “giustificativi”, che riportava in dettaglio i dati richiesti dal disciplinare, seppure in una forma diversa da quella del modello 3.1.
Significativamente, il TAR ha sottolineato che l’applicazione automatica della clausola escludente, in assenza di una lesione effettiva della par condicio o di un pregiudizio per l’Amministrazione, avrebbe tradito i principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono permeare l’azione amministrativa anche nella materia contrattuale. Ciò, ancor più, in un contesto in cui il disciplinare stesso presentava ambiguità terminologiche, alternando la denominazione “Dettaglio Offerta Economica” con quella di “Valore dell’offerta” e riferendosi a un file .xls compilabile sulla piattaforma digitale. Di fronte a tale quadro, l’omissione contestata è stata qualificata come irregolarità meramente formale, priva di impatto sulla comprensibilità e valutabilità dell’offerta economica, e dunque non idonea a giustificare l’estromissione del concorrente dalla gara.
Altro profilo di rilievo affrontato dalla decisione concerne i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente, relativi alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria per i criteri 2.1 e 2.3, rispettivamente concernenti l’applicazione della clausola sociale e il grado di flessibilità progettuale. Anche sotto questo aspetto, il TAR ha ribadito un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento o errore macroscopico.
Nel caso di specie, secondo il Collegio, la valutazione della commissione risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici. Per quanto riguarda il criterio della flessibilità (2.3), il punteggio attribuito è stato giustificato dalla Commissione sulla base di un criterio valutativo omogeneo applicato ai concorrenti che hanno impiegato il medesimo personale su più lotti, considerandone la “trasversalità” come elemento neutro. In relazione alla clausola sociale (2.1), è stato rilevato che l’aggiudicataria aveva fornito, all’interno della propria offerta, un progetto dettagliato di riassorbimento del personale con chiara indicazione delle modalità operative di subentro, smentendo l’assunto della ricorrente secondo cui l’impegno sarebbe stato generico o privo di contenuti verificabili.
La sentenza appare coerente con il nuovo impianto normativo introdotto dal D.Lgs. 36/2023, che, in attuazione della riforma del PNRR, mira a razionalizzare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici attraverso il primato del risultato e la limitazione delle cause di esclusione a ipotesi tassativamente individuate. In tale contesto, la decisione del TAR conferma la tendenza a interpretare in modo restrittivo le clausole escludenti, specie in presenza di incertezze lessicali nella lex specialis, che potrebbero dar luogo a discriminazioni arbitrarie tra i concorrenti.
In definitiva, la pronuncia in commento costituisce un’applicazione concreta e ben argomentata del principio del favor partecipationis nonché una conferma della necessità per le stazioni appaltanti di redigere la documentazione di gara con chiarezza e coerenza. Al contempo, essa offre ai concorrenti un’importante lezione sull’importanza di predisporre offerte complete ma anche intelligibili, potendo, in caso contrario, incorrere nel rischio di soccombere pur in presenza di meri profili formali. La decisione si chiude con la condanna alle spese della parte ricorrente, con ciò rafforzando il messaggio di cautela verso un contenzioso amministrativo che, se non sorretto da solide basi fattuali e giuridiche, rischia di trasformarsi in un inutile ostacolo alla celere ed efficace conclusione delle procedure di evidenza pubblica.
Pubblicato il 22/09/2025
N. 16377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4495 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuove Risposte Soc.Coop.Soc. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0930EE497, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Manser Soc. Coop.Soc. P.A. Onlus in proprio e n.Q. di Mandataria del Costituendo Rti con Collegamenti S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Adami e Alessandra Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Adami in Roma, corso D'Italia n. 97;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Deliberazione della ASL Roma 2, n. 131 del 24.02.2025 “Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di sostegno alla persona, suddiviso in sei lotti, da espletare presso le UU.OO.CC. SM D4, D5, D6, D7, D8, D9 della Asl Roma 2, per la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.797.833,21 Iva Esclusa - € 1.887.724,87 iva inclusa 5%, con decorrenza stimata dal 01.03.2025 e termine di scadenza al 28.02.2027”– Per quanto di interesse del Lotto 1 (CIG B0930EE497 ); (all. 1)
di tutti i verbali della commissione di gara ed in particolare del verbale n. 5 del 13.11.2024 (all. 2) nella parte in cui non ha rilevato la mancata presentazione da parte del RTI Manser/Collegamenti del documento previsto a pena di esclusione dall’art. 17 del disciplinare – Dettaglio Offerta economica – (all. 3.1. al disciplinare) e non ha dichiarato l’esclusione del detto RTI. Con riserva di promuovere querela di falso in merito a quanto affermato in verbale per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione del lotto 1;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. compreso espressamente il diritto al subentro
nonché in via subordinata
per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità della P.A. che si quantifica nella misura dell’utile oltre ai danni da perdita di chance e per danno curriculare e di immagine per il quale si chiede in via istruttoria volersi disporre idonea CTU per la determinazione
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 1442025 :
della Deliberazione della ASL Roma 2, n. 131 del 24.02.2025 “Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di sostegno alla persona, suddiviso in sei lotti, da espletare presso le UU.OO.CC. SM D4, D5, D6, D7, D8, D9 della Asl Roma 2, per la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.797.833,21 Iva Esclusa - € 1.887.724,87 iva inclusa 5%, con decorrenza stimata dal 01.03.2025 e termine di scadenza al 28.02.2027”– Lotto 1 - nella parte in cui non è stata dichiarata l’esclusione del RTI Manser Collegamenti e ad essa è stato assegnato il primo posto in graduatoria; di tutti i verbali della commissione di gara ed in particolare del verbale n. 2 del 18.09.2024 nel quale si è proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica del lotto 1 ed è stato assegnato al RTI Manser/Collegamenti il punteggio di 63/70 e n. 5 del 13.11.2024 nella parte in cui non ha rilevato la mancata presentazione da parte del RTI Manser/Collegamenti del documento previsto a pena di esclusione dall’art. 17 del disciplinare – Dettaglio Offerta economica – (all. 3.1. al disciplinare) né l’erroneità e ambiguità della dichiarazione di offerta economica e lasua inidoneità e non ha dichiarato l’esclusione del detto RTI, nonché di tutti gli atti presupposti e di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche se non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Manser Soc. Coop.Soc. P.A. Onlus in proprio e n.Q. di Mandataria del Costituendo Rti con Collegamenti S.C.S. e di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società NUOVE RISPOSTE SOC.COOP.SOC. ONLUS chiede l’annullamento della deliberazione della ASL Roma 2, meglio indicata in epigrafe, recante “Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell''art. 71 D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di sostegno alla persona, suddiviso in sei lotti, da espletare presso le UU.OO.CC. SM D4, D5, D6, D7, D8, D9 della Asl Roma 2, per la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.797.833,21 Iva Esclusa - € 1.887.724,87 iva inclusa 5%, con decorrenza stimata dal 01.03.2025 e termine di scadenza al 28.02.2027”, nella parte relativa al lotto n. 1 per il quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del RTI MANSER/Collegamenti.
1.1 Espone di aver partecipato alla procedura e di essersi classificata seconda dopo l’aggiudicataria, la quale avrebbe dovuto essere esclusa, sussistendo il lamentato vizio dei provvedimenti gravati, così rubricato: “Violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art.17 della lex specialis; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità ed illogicità dell’operato della commissione di gara; non veridicità della verbalizzazione; violazione dell’art. 107 del dlgs 36/2023 per mancata conformità dell’offerta alle previsioni degli atti di gara”.
Sostiene la ricorrente che in applicazione della previsione di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, in base alla quale sarebbe sanzionata con l’esclusione dalla gara la carenza della presentazione del documento denominato “Dettaglio Offerta Economica”, il RTI Manser avrebbe dovuto essere escluso dalla gara poichè non ha provveduto all’inserimento nel sistema del relativo allegato 3.1. “Dettaglio Offerta Economica”.
2. Si sono costituite per resistere al ricorso la ASL Roma 2 e la controinteressata RTI Manser chiedendone il rigetto in quanto infondato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 14 aprile 2025 la ricorrente ha prospettato un ulteriore vizio così rubricato: “Violazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023; difetto di istruttoria; eccesso di potere; erroneità ed illogicità manifesta; violazione del capitolato; violazione dell’art. 5 del dlgs 36/2023; violazione e falsa applicazione della lex specialis; ingiustizia grave e manifesta; violazione dell’art. 98 d.lgs. 36/2023.”
Sostiene la ricorrente l’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione di gara con riferimento a due criteri.
Errata sarebbe l’attribuzione di 4 punti all’offerta di Manser con riferimento al criterio 2.3 “Grado di flessibilità della proposta progettuale per quanto riguarda i percorsi riabilitativi degli utenti con disagio psichico, anche per quelli che percorrono l’abitare autonomo, in sintonia con i loro bisogni e a discrezione della ASL”. Quest’ultima società avrebbe difatti offerto trenta operatori complessivamente indicati su sei lotti a fronte dei diciannove operatori offerti invece dalla ricorrente per soli due lotti.
Non sarebbe, pertanto, comprensibile perché la Commissione abbia assegnato il medesimo punteggio alle due concorrenti, nonostante le diverse condizioni offerte.
Sostiene parte ricorrente che per tale criterio al RTI Manser avrebbe dovuto attribuirsi il punteggio di 0, con conseguente aggiudicazione in favore della stessa ricorrente attesa la differenza di punteggio tra le due (“…La differenza di punteggio tecnico tra Nuove Risposte ed il RTI Manser/Collegamenti è di solo 0.2 punti nell’offerta tecnica e di 0,31 nell’offerta economica, avendo il RTI ottenuto il punteggio complessivo di 100 (a seguito di riparametrazione) e Nuove Risposte il punteggio complessivo di 99,47”).
Inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, con riferimento al criterio 2.1 “Progetto di riassorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e relativa proposta contrattuale, al fine di perseguire la continuità terapeutica”, il RTI Manser avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero essendosi limitato ad una generica affermazione sul punto, senza indicare il numero dei soggetti che si impegnava a riassorbire né la proposta contrattuale che avrebbe eventualmente avanzato.
Chiede dunque la ricorrente di “annullare l’erronea valutazione per i criteri 2.1. e 2.3. passibili di correzione immediata attribuendo il punteggio di 0 ad ognuno dei criteri oppure rimettere a nuova valutazione” e disporre l’aggiudicazione del lotto 1 in suo favore con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o, in subordine, condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno.
4. alla c.c. del 18.4.2025 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva e ed è stata fissata l’udienza pubblica del 24.6.2025.
5. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e memorie di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
6. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’aggiudicataria Manser avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso di presentare l’allegato 3.1 al Disciplinare di gara denominato “Dettaglio Offerta Economica” in violazione di quanto previsto all’art. 17 del disciplinare stesso che ne prevedeva l’allegazione a pena di esclusione.
8.1 La tesi non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che in realtà il contenuto del documento corrispondente all’allegato 3.1 al disciplinare appare riproduttivo di informazioni già ricomprese nell’allegato n. 3 dello stesso disciplinare (ossia l’offerta economica indicante l’importo offerto comprendente del costo per la sicurezza e la mando d’opera) che semplicemente nell’allegato 3.1 sono ripartite in termini di canone mensile offerto rapportato ai mesi di appalto con indicazione dell’iva esclusa.
Nel caso di specie, come evidenziato dall’Amministrazione, l’importo complessivo offerto per ciascun lotto, calcolato su base biennale, corrisponde necessariamente al canone mensile moltiplicato per i mesi di servizio (che sono fissati dal capitolato in 24 mesi) con conseguente indicazione del canone annuo, per cui il dettaglio dell’offerta (canone mensile e canone annuale) era facilmente ricavabile dai dati contenuti già nell’allagato 3, presentato dall’aggiudicataria, oltre che nell’ulteriore file denominato “giustificativi” nel quale sono contenute non solo le informazioni previste nel dettaglio dell’offerta economica, ma anche delle ulteriori.
Ne consegue che l’esclusione sarebbe stata basata unicamente su un inadempimento di carattere formale, non integrante un particolare onere e comunque senza alcuna rilevanza in termini contenutistici.
A tanto si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, in realtà il Disciplinare all’art. 17 definiva il documento “Dettaglio Offerta Economica” in maniera contraddittoria poiché da un lato rinviava alla compilazione di un file “in formato .xls” che lo stesso RTI ha difatti presentato utilizzando il relativo modello excel presente sulla piattaforma, dall’altro in parentesi richiamava l’allegato 3.1 al disciplinare, che tuttavia reca un’altra intitolazione, ossia “Valore dell’offerta” e non “Dettaglio offerta economica”.
Pertanto nel caso di specie l’omissione, non solo risulta di carattere meramente formale, ma prima ancora, attesa la poca chiarezza del bando di gara, non appare neppure integrare il presupposto per l’applicazione della clausola escludente prevista all’art. 17 del disciplinare considerato che la aggiudicataria ha compilato il file excel presente sulla piattaforma.
9.Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dunque respinto in quanto infondato.
10 Parte ricorrente ha con ricorso per motivi aggiunti formulato un ulteriore motivo di doglianza, sostenendo l’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione di gara con riferimento a due criteri e chiedendo la revisione del punteggio della controinteressata.
10.1. La censura, prima ancora che infondata, si palesa inammissibile poiché i criteri di cui si chiede la revisione del punteggio attribuito dalla Commissione di gara, hanno carattere discrezionale e dunque è inibito a questa Autorità di sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione.
10.2 Ad ogni modo le doglianze sono infondate.
10.3 Con riferimento al criterio 2.3 “Grado di flessibilità della proposta progettuale per quanto riguarda i percorsi riabilitativi degli utenti con disagio psichico, anche per quelli che percorrono l’abitare autonomo, in sintonia con i loro bisogni e a discrezione della ASL”, parte ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 0, in luogo dei 4 punti assegnati poiché ha offerto trenta operatori complessivamente indicati su sei lotti a fronte dei diciannove operatori offerti invece dalla ricorrente per soli due lotti.
Non sarebbe, pertanto, comprensibile perché la Commissione abbia assegnato il medesimo punteggio alle due concorrenti, nonostante le diverse condizioni offerte.
10.4 Osserva il Collegio che l’attribuzione dei punteggi in sede di gara rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, che non ricorre nel caso in esame, devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330). La giurisprudenza afferma inoltre che il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria (anche laddove in astratto idonee a superare prova di resistenza); i limiti del sindacato giurisdizionale si debbono arrestare a un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 29 ottobre 2020, n. 6753), che non ricorrono nel caso di specie per le seguenti ragioni.
Il criterio in questione atteneva alla valutazione del grado di flessibilità della proposta progettuale, la Commissione ha ritenuto di attribuire, in presenza di offerte che facessero riferimento agli stessi operatori per più lotti, il punteggio di 4.
La motivazione così espressa non appare né illogica, né irrazionale avendo la Commissione considerato evidentemente equivalenti con riferimento a tale criterio le offerte degli operatori economici che hanno avuto lo stesso comportamento, ossia hanno indicato gli stessi operatori per tutti i lotti cui hanno partecipato, tanto a prescindere dal numero dei lotti e degli operatori; dovendo difatti comunque garantire il numero di ore ed i servizi offerti dal bando, la trasversalità degli operatori si risolve semplicemente in una possibile minore flessibilità degli stessi, per cui la valutazione effettuata non appare macroscopicamente illogica.
10. 5 Del pari infondata è la censura sulla illegittimità della valutazione della Commissione con riferimento al criterio 2.1 “Progetto di riassorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e relativa proposta contrattuale, al fine di perseguire la continuità terapeutica”.
Anche con riferimento a tale criterio secondo parte ricorrente il RTI Manser avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero, essendosi limitato ad una generica affermazione sul punto, senza indicare il numero dei soggetti che si impegnava a riassorbire né la proposta contrattuale che avrebbe eventualmente avanzato.
La doglianza appare priva di fondamento. A pagina 24 dell’offerta tecnica del RTI Manser è presentato il progetto di assorbimento con indicazione delle modalità e delle procedure operative con le quali realizzare il subentro e la presa in carico del servizio, con impegno al rispetto della clausola sociale.
11.Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso principale introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Asl Roma 2 e della controinteressata Manser Società Cooperativa Sociale per azioni Onlus, che liquida in euro 3.000,00 (tremila,00) cadauna, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario