Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, 5392

La sentenza n. 5392/2025 del Consiglio di Stato affronta il tema della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice nelle gare pubbliche, nonché le condizioni di legittimità del soccorso istruttorio in caso di errori materiali nel DGUE. L’organo giurisdizionale ribadisce che il sindacato del giudice non può sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione quando questa si fonda su criteri motivati e conformi alla lex specialis. L’articolo analizza le implicazioni sistematiche della decisione, soffermandosi sulle questioni inerenti alla composizione della commissione e le dinamiche del favor partecipationis.

 

Guida alla lettura

  1. Introduzione

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 20 giugno 2025, n. 5392, offre uno spunto rilevante per riflettere su alcune tematiche centrali nell’ambito del contenzioso sugli appalti pubblici: la portata della discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici, il ruolo del giudice amministrativo nel sindacato sulle valutazioni delle offerte, la corretta composizione delle commissioni in conformità all’art. 93 del d.lgs. 36/2023 e la gestione degli errori dichiarativi mediante il soccorso istruttorio. Il caso riguardava una procedura indetta dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro per l’affidamento di servizi tecnici e informatici connessi alla didattica. L’esclusione di un concorrente e l’ammissione con riserva dell’aggiudicataria avevano alimentato un contenzioso che, per quanto articolato, si è infranto contro un consolidato orientamento volto a tutelare la legittimità dell’azione amministrativa purché ragionevolmente motivata. Di particolare interesse si rivela la posizione del Consiglio di Stato in merito alla rilevanza dell’errore materiale nel DGUE e alla valutazione “composita” della competenza tecnica della commissione.

  1. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle offerte tecniche e sulla composizione della commissione

La sentenza in commento prende le mosse da un ricorso in appello proposto dalla società Kernel S.r.l., che aveva impugnato la decisione con cui era stata esclusa da una procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, finalizzata all’affidamento di un articolato servizio di assistenza tecnica e informatica a supporto delle attività didattiche. Le doglianze mosse dall’appellante investivano una pluralità di aspetti della procedura, a cominciare dalla propria esclusione per mancato raggiungimento della soglia tecnica minima, per poi estendersi alla presunta irregolarità nella composizione della commissione giudicatrice, alla supposta erroneità nell’attribuzione dei punteggi e, infine, alla contestata attivazione del soccorso istruttorio in favore dell’aggiudicataria, TTS S.r.l.

Il Consiglio di Stato, nel respingere in toto le censure, ha avuto modo di ripercorrere alcuni consolidati orientamenti in tema di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni di gara, delineando con nettezza i limiti entro cui tale sindacato può legittimamente esplicarsi. In particolare, il Collegio ha ribadito che le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione del merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell’organo tecnico deputato. Nel caso di specie, le doglianze della Kernel, secondo cui la propria offerta tecnica sarebbe stata irragionevolmente sottovalutata, si risolvevano in una mera proposta alternativa di giudizio di merito, fondata sull’autovalutazione soggettiva dell’operatore economico e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare errori valutativi rilevanti.

Un ulteriore profilo su cui si è concentrato il giudizio del Consiglio di Stato è quello relativo alla corretta composizione della commissione giudicatrice, tema che si innesta nell’ambito più ampio delle garanzie di imparzialità e competenza richieste agli organi tecnici preposti alla valutazione delle offerte. L’appellante contestava la presenza, all’interno della commissione, di due membri – un docente universitario di farmacia e un docente di diritto tributario – che, a suo dire, difettavano delle necessarie competenze tecniche nel settore oggetto dell’appalto, ovvero l’assistenza tecnica informatica. Il Collegio, tuttavia, ha respinto tale impostazione, valorizzando una lettura sistematica e funzionale dell’art. 93 del d.lgs. 36/2023. In particolare, ha affermato che l’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” non può essere intesa in modo rigidamente settoriale o meramente tecnico-specialistico, ma deve essere letta alla luce della complessità e della trasversalità dei servizi richiesti. In tal senso, la competenza tecnica va intesa come capacità di comprendere e valutare – anche in chiave gestionale, organizzativa e funzionale – le modalità di erogazione della prestazione contrattuale, specie laddove essa sia diretta a supportare finalità didattiche e amministrative complesse, come nel caso di un’Università pubblica. La composizione eterogenea della commissione – comprendente un esperto informatico, un docente con ruoli di vertice nella struttura accademica e un giurista con esperienze rilevanti in materia di contrattualistica pubblica – è stata dunque ritenuta coerente con le finalità della gara, contribuendo a garantire un approccio valutativo complessivo ed equilibrato, in grado di cogliere tanto gli aspetti tecnici quanto quelli funzionali e istituzionali del servizio.

Merita attenzione, per l’ampiezza delle implicazioni sistematiche, anche la parte della sentenza relativa al ricorso al soccorso istruttorio. L’appellante sosteneva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso una dichiarazione ostativa nel DGUE, in particolare affermando di non poter confermare l’assenza di false dichiarazioni pregresse, senza fornire le necessarie informazioni integrative. Il Consiglio di Stato, in adesione ad una lettura sostanzialistica dell’istituto, ha ritenuto che si fosse in presenza di un mero errore materiale, verosimilmente determinato dall’ambiguità della formulazione del quesito e dalla difficoltà interpretativa del modulo. Sulla base di ciò, ha legittimato il ricorso al soccorso istruttorio, richiamando tanto l’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici quanto i principi elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di favor partecipationis. In particolare, è stato evidenziato come l’attivazione del soccorso in presenza di errori formali e non sostanziali sia non solo ammissibile, ma doverosa per evitare esclusioni pretestuose, potenzialmente lesive del principio di concorrenza. Tale approccio si salda con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), secondo cui l’azione amministrativa deve tendere a massimizzare l’efficacia dell’azione pubblica, evitando inutili formalismi che compromettano la selezione del miglior contraente.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che le difese prodotte dall’Università in corso di giudizio non possono essere lette come un’integrazione postuma della motivazione della commissione giudicatrice, bensì come un’esposizione illustrativa delle valutazioni già contenute negli atti di gara. In questo senso, la motivazione numerica espressa dalla commissione, fondata su criteri chiaramente articolati nella lex specialis, è da ritenersi pienamente legittima e sufficiente, in assenza di elementi che ne dimostrino la manifesta irragionevolezza. Anche su questo versante, la pronuncia si allinea ad una giurisprudenza consolidata che riconosce la validità del punteggio numerico quale forma di esternazione sintetica del giudizio tecnico, purché accompagnato da un quadro valutativo sufficientemente articolato nei criteri e sub-criteri di riferimento.

  1. Conclusioni

La sentenza n. 5392/2025 si inserisce con coerenza nel solco della giurisprudenza che valorizza il principio di legalità formale, la discrezionalità tecnica delle commissioni e la funzione garantista del soccorso istruttorio. Essa chiarisce che il requisito di “esperienza nello specifico settore” deve essere interpretato in modo funzionale e non atomistico, tenendo conto della natura integrata e interdisciplinare dei servizi da affidare. Ribadisce, inoltre, che l’errore materiale, se riconoscibile, non solo non preclude la partecipazione, ma anzi impone all’Amministrazione di attivare strumenti correttivi a tutela dell’interesse pubblico. In definitiva, il Consiglio di Stato adotta una lettura sistematica dei principi del Codice dei contratti, allineata con la recente giurisprudenza eurounitaria sul favor partecipationis, senza trascurare l’esigenza di tutela della par condicio e di rigorosa selezione tecnica.

 

Pubblicato il 20/06/2025

N. 05392/2025REG.PROV.COLL.

N. 01808/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2025, proposto da
Kernel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Colaci, Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

TTS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00259/2025, resa tra le parti:

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di TTS S.r.l. e dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Domenico Colaci, Sergio Santoro, Demetrio Verbaro e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione ed altri atti connessi, oltre che contro il provvedimento finale di aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Con decreto del Direttore Generale n. 1002 del 15 luglio 2024, la Kernel è stata esclusa dalla gara, avendo ottenuto per la sua offerta tecnica un punteggio di 14,834, inferiore rispetto alla soglia minima di 50, mentre, con successivo decreto del Direttore Generale n. 1244 del 5 settembre 2024, la gara è stata aggiudicata alla TTS, che ha ottenuto 70 punti.

Il Tar ha ritenuto l’infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale veniva dedotta l’illegittimità della valutazione dell’offerta presentata dalla Kernel, a seguito della quale la Commissione ne ha disposto l’esclusione, per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Il Tar ha osservato che nel caso di specie, poiché il numero delle offerte ammesse era inferiore a tre, non si è applicato il metodo del confronto a coppie, procedendo, invece, alla valutazione singola di ciascuna offerta, secondo l’apposita Tabella riportata nel Disciplinare di gara, che individua gli elementi dell’offerta tecnica oggetto di valutazione (criteri di valutazione e sub-criteri), stabilendo il punteggio massimo per ciascuno di essi.

In particolare, per ogni criterio o sub-criterio, è prevista l’attribuzione di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario, secondo i seguenti valori:

- ad una valutazione di “Ottimo” (coefficiente pari ad 1) corrisponde sul piano motivazionale che “Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese”;

- ad una valutazione di “Buono” (coefficiente pari a 0,75) corrisponde sul piano motivazionale che “Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese”;

- ad una valutazione di “Sufficiente” (coefficiente pari a 0,50) corrisponde sul piano motivazionale che “Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese”;

- ad una valutazione di “Minimo” (coefficiente pari a 0,25) corrisponde sul piano motivazionale che “Il requisito è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese”;

- ad una valutazione di “Assolutamente non adeguato” (coefficiente pari a 0) corrisponde sul piano motivazionale che “Il requisito è trattato in modo assolutamente non adeguato”.

Così il punteggio finale per ogni criterio o sub-criterio è dato dal prodotto del coefficiente medio (attribuito dai commissari) per il punteggio massimo assegnato a quel criterio o sub-criterio.

Il Tar ha ritenuto trattasi di parametri che sebbene sottendano l’esercizio di un certo margine di discrezionalità nelle operazioni di giudizio, non trasmodano in arbitrio o incontrollabilità dei processi valutativi, né impediscono la ricostruzione a posteriori del percorso motivazionale della Commissione.

Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione abbia proceduto all'attribuzione dei punteggi nel rispetto della citata “Tabella” riportata nel Disciplinare di gara, nei limiti della discrezionalità tecnica che le compete.

Infatti, parte ricorrente non ha prodotto alcun valido elemento che faccia emergere o dedurre che la Commissione abbia condotto una valutazione irragionevole o illogica, essendosi limitata a criticarne l’operato e a sostituire, in sostanza, la propria opinione a quella della Commissione, alla quale è riservata la valutazione delle offerte.

Il Tar ha aggiunto che l’Università, con memoria depositata in data 20 settembre 2024, ha dettagliatamente illustrato le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare l’offerta tecnica della Kernel con un punteggio largamente inferiore a quello previsto a pena di esclusione, evidenziando varie criticità (descrizione generica dell’organigramma senza indicare il numero di unità di personale ripartito tra le varie funzioni e/o strutture proposte; mancanza di personale tecnico dedicato al centro simulazioni con almeno cinque anni di esperienza specifica; descrizione generica delle “modalità pratiche di gestione delle sostituzioni impreviste del personale assente”; esperienza pregressa non pienamente assimilabile alla tipologia di servizio richiesta, che prevede la gestione delle aule didattiche; migliorie proposte incoerenti con l’oggetto dell’accordo quadro e, in generale, poco utili rispetto alle esigenze didattiche di Ateneo), alle quali la società ricorrente non ha replicato.

Pertanto il Tar ha ritenuto l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, che non risultano idonee a superare né il giudizio della Commissione di gara e né gli scritti defensionali della resistente amministrazione, risolvendosi, come già detto, nella proposta di una diversa valutazione tecnica rispetto a quella operata dalla Commissione, su cui però, per i motivi già illustrati, il sindacato del giudice non può spingersi.

2. Il Tar ha inoltre respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si contesta la modalità di composizione della Commissione, in quanto almeno due componenti non sarebbero in possesso del profilo professionale richiesto per essere qualificati come “membri esperti”.

Il Tar ha osservato che la valutazione sulla competenza professionale dei singoli componenti è volta ad apprezzare che la Commissione nominata per l’espletamento della procedura sia nel suo complesso munita di adeguate e specifiche competenze, idonee alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Ha considerato che l’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” ( art. 93 del d.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

Ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, le professionalità prescelte soddisfino ampiamente il tenore delle aspettative e delle incombenze connesse alla valutazione delle offerte della gara in esame, che riguarda sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico.

In particolare, quanto ai curricula dei tre componenti, è incontestata (anche da parte ricorrente) la competenza del dott. Enzo Saraceno, Responsabile dell’Area Servizi Informatici dell’Ateneo, il quale vanta una pluridecennale esperienza nel settore informatico, mentre con riferimento agli altri componenti della Commissione il Tar ha osservato che:

- il Presidente della Commissione, prof. Francesco Ortuso, è docente e attuale Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e ha ricoperto vari ruoli nella struttura organizzativa dell’Ateneo di Catanzaro;

- allo stesso modo, il terzo componente della Commissione, il prof. Michele Mauro, oltre ad essere docente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, è anche Avvocato Cassazionista, Dottore Commercialista e Revisore legale, nonché autore di numerose pubblicazioni, alcune delle quali legate alla tematica degli appalti pubblici.

Così, a fronte di un servizio che riguarda sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico, un componente della Commissione è esperto nel settore dei servizi informatici, mentre gli altri nella loro qualità di docenti e per la loro complessiva esperienza professionale presentano indubbie competenze nella gestione della didattica e nella materia degli appalti pubblici, nonché, più in generale, competenze amministrative e gestionali.

Il Tar ha ritenuto pertanto che i profili professionali dei commissari designati non risultano nell’insieme inappropriati, diversificandosi fra loro in funzione del carattere composito delle valutazioni da eseguire.

3. Il Tar ha poi ritenuto infondato il terzo motivo del ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente contesta l’operato della Commissione di gara, la quale avrebbe illegittimamente attivato la procedura del soccorso istruttorio prevista dall'art. 101 del d.lgs. 36/2023, dopo aver riscontrato che TTS “relativamente alla dichiarazione di cui all'art. 95, comma 5, lett. e) ed f) e art. 98 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni [...] senza fornire, in tal caso, per come richiesto nel DGUE a pag. 21, le relative informazioni dettagliate” (verbale n. 1 del 25 luglio 2024).

In particolare, sostiene la ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto escludere la TTS, senza attivare il soccorso istruttorio, poiché, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara, “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”.

Il Tar ha ritenuto evidente che, nel caso di specie, si tratti proprio di una errata/incompleta compilazione del DGUE.

Infatti, TTS, dapprima, ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, ma poi non ha fornito informazioni al riguardo, evidenziando una incoerenza nelle dichiarazioni rese, che ha legittimamente indotto la Commissione a chiedere chiarimenti.

Peraltro, non emergono elementi per supporre che TTS si sia, davvero, resa responsabile in precedenti occasioni di false dichiarazioni.

Il Tar ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:

- il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066);

- chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati “in maniera uguale e leale” (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità all'art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.

4. Il Tar ha ritenuto infondati anche i motivi aggiunti, con i quali si contesta il punteggio assegnato all’offerta tecnica della TTS. Infatti le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, censurabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che, nel caso di specie, non è riscontrabile.

Il Tar ha richiamato le precisazioni svolte dall’Università nella relazione depositata in data 27 dicembre 2024.

In particolare:

- con riferimento al criterio “Organizzazione specifica dedicata alla commessa e Team dedicato al servizio”, l’amministrazione ha precisato che l’attribuzione del punteggio massimo è dipesa da una valutazione complessiva delle singole voci che compongono tale criterio, valutazione che rientra nell’ordinario esercizio dell’attività discrezionale da parte della Commissione; peraltro, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’offerta di TTS ha puntualmente descritto i ruoli e le responsabilità del personale impiegato, nonché le attività che si svolgeranno e l’organizzazione del lavoro.

Allo stesso modo, non corrisponde al vero che TTS nella propria offerta si propone di svolgere attività didattica riservata ai docenti; si tratta, infatti, di mere attività di supporto che comprendono l’illustrazione del funzionamento degli apparati/strumenti disponibili e la predisposizione di materiali didattici e analisi dei questionari su indicazione dei docenti.

Né risulta alcuna incoerenza tra il numero del personale che svolgerà la commessa e quello del personale indicato nell’allegato 9 (“Elenco del personale attualmente impegnato”), trattandosi di dati tra loro differenti, poiché nell’allegato 9 TTS ha indicato il numero di addetti al momento in attività, mentre nell’offerta tecnica, invece, è stato indicato il personale che, per il nuovo appalto, sarà impegnato nei cinque diversi servizi oggetto della gara;

- con riferimento al criterio “Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale e garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione”, l’amministrazione ha precisato di aver ritenuto che la vicinanza della propria sede operativa al Campus e il numero di persone impiegate garantissero un adeguato sistema di gestione delle emergenze;

- con riferimento al criterio “Esperienze pregresse Descrizione di almeno tre esperienze pregresse assimilabili, per caratteristiche e complessità, ai servizi di assistenza tecnica ed informatica alle aule, svolte negli ultimi dieci anni”), l’amministrazione ha precisato che l’offerta di TTS ha effettivamente indicato 3 distinti servizi, (in particolare, servizio di assistenza alle aule, TFA e concorso delle scuole di specializzazione), sebbene tutti svolti per l’Università degli Studi Magna Graecia;

- con riferimento al criterio “Soluzioni tecniche ed organizzative proposte per l’efficiente ed efficace gestione del Planning didattico, per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla prenotazione delle aule presso gli uffici della didattica e per il trasferimento delle informazioni agli utenti (studenti, docenti, ecc.)”, l’amministrazione ha precisato di aver “formato il proprio giudizio sulla base della descrizione riportata a pag. 19 e 20 dell’offerta tecnica TTS, che riporta sia le modalità di trasmissione delle informazioni (email, notifiche, monitor, ecc.) che le azioni migliorative rappresentate dalla tracciabilità dell’utilizzo delle aule nel tempo per una migliore gestione dei vari plessi”;

- con riferimento al criterio “Migliorie offerte”, l’amministrazione ha precisato che il software offerto dalla TTS è stato proposto a titolo gratuito e, pertanto, rientra nella definizione di “miglioria” contenuta nel disciplinare.

In relazione a quanto sopra il Tar ha ritenuto che non sussistessero circostanze che evidenzino illogicità o travisamento nel giudizio espresso dalla Commissione.

5. Parte appellante lamenta erroneità della sentenza appellata, violazione del disciplinare di gara, violazione del regolamento di ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici, violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Espone che con la seconda censura del ricorso di primo grado è stato rilevato quanto segue.

L’art. 3, comma 4, del regolamento di ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici stabilisce che “La Commissione è composta da … esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.

Malgrado questi specifici e inderogabili dettami, nella specie riguardante l’affidamento di una commessa di servizi informatici, a contenuto altamente tecnico, la commissione è stata così anormalmente composta:

- Prof. Francesco Ortuso, presidente, docente di “Analisi dei medicinali II” (settore scientifico-disciplinare CHIM/08, Chimica Farmaceutica …);

- Prof. Michele Mauro, componente, docente di diritto tributario;

- Dott. Enzo Saraceno, componente, laureato in scienze dell’informazione.

Ritiene che, a parte il dott. Saraceno, il Presidente e l’altro componente non possono assolutamente considerarsi “esperti nello specifico settore”.

Osserva che il requisito principale di una commissione giudicatrice risiede nella competenza tecnica dei suoi membri, che devono essere esperti nel settore oggetto dell’appalto e vantare una solida formazione e conoscenza tecnica e scientifica in tale ambito.

Richiama l’articolo 93 del D. Lgs. n. 36/2023 ha, come detto, stabilito che i commissari devono essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” e devono essere in grado di comprendere appieno le specifiche esigenze e caratteristiche dell’appalto.

Parte appellante lamenta l’erroneità e l’impertinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione della sentenza appellata.

Ritiene che, stante la particolare complessità tecnica dell’appalto, non può bastare a legittimare la commissione la presenza di un solo componente esperto nel settore dei servizi informatici, accompagnato da altri due componenti totalmente inesperti.

Fa riferimento all’oggetto del contratto che riguarda il “… servizio di assistenza tecnica ed informatica delle aule didattiche, sale multimediali aule informatiche, centro di simulazione, ect., per le esigenze istituzionali dell’Ateneo, …” e che, per come ribadito nella tabella inserita a pagina 10 del disciplinare, si concretizza nel “Servizio di assistenza tecnica-informatica-audiovideo-videoconferenza” per un importo di € 3.870.346,00, mentre per il rimanente importo di € 129.654,00 consiste nella “Gestione informatizzata del planning della didattica e gestione condivisa delle aule”. Di conseguenza, la corretta applicazione dei criteri di valutazione riportati alle pagine 42 e ss. del disciplinare avrebbe richiesto una commissione composta, almeno per la maggioranza, da soggetti in grado di valutare il buon funzionamento degli apparati e dei programmi tesi ad erogare i servizi informatici e non da un farmacologo e da un professore di diritto.

6. Parte appellante lamenta erroneità della sentenza appellata, violazione dell’art. 14 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Richiama il terzo motivo di gravame del ricorso originario con cui la ricorrente ha segnalato l’illegittima applicazione del soccorso istruttorio, rilevando che con la dichiarazione originariamente prodotta l’aggiudicataria aveva un contenuto ben preciso e chiaro, che avrebbe dovuto determinare la diretta esclusione della dichiarante.

Il seggio di gara nel verbale n. 1 del 25.7.2024, con riguardo alla documentazione amministrativa della TTS, dopo aver evidenziato che “il concorrente relativamente alla dichiarazione di cui all'art. 95, comma 5, lett. e) ed f) e art. 98 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni ( ... ) senza fornire, in tal caso, per come richiesto nel DGUE a pag. 21, le relative informazioni dettagliate”, ha deciso di “ammettere con riserva la società TTS s.r.l., demandando al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'onere di attivare la procedura del soccorso istruttorio prevista dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023”.

Di contro, basta leggere la pagina 21 del DGUE della TTS per rendersi conto che la medesima TTS ha risposto NO laddove le è stato chiesto di confermare che in passato non si è resa responsabile di false dichiarazioni. In tal modo la TTS ha candidamente ammesso che si è resa responsabile di false dichiarazioni e, dunque, ha ammesso di non possedere un fondamentale requisito per l’ammissione alla gara. Ciò posto, secondo parte appellante, il seggio di gara avrebbe dovuto escludere la TTS e non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio poiché, stando all’art. 14 del disciplinare di gara (pag. 28), “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”.

Parte appellante evidenzia che e la TTS ha totalmente cambiato il senso della risposta, mettendo un SI al posto dell’originario NO.

7. Parte appellante lamenta erroneità della sentenza appellata, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, violazione del disciplinare di gara, violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 118 del d. lgs. n. 36/2023.

Con la prima censura del ricorso di primo grado la Kernel ha rilevato di avere, ai fini dell’offerta tecnica, presentato una relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa con cui ha illustrato, in conformità ai criteri ed ai sub-criteri riportati nella tabella di cui al punto 18.1 del disciplinare di gara, le modalità con cui avrebbe erogato il servizio oggetto di gara.

Per il criterio di valutazione “A” (proposta organizzativa e tecnica relativa allo svolgimento del servizio di assistenza tecnica presso le aule), per il quale l’ente appaltante ha previsto al massimo 45 punti, la Kernel ha però ottenuto illogicamente solo 5,65 punti.

Con riguardo al sub-criterio “Organizzazione specifica dedicata alla commessa e Team dedicato al servizio”, la Kernel in ben nove facciate della sua relazione tecnica (composta in totale da ventinove facciate) ha descritto in modo puntuale l’organizzazione predisposta per il servizio, dando evidenza dei seguenti aspetti:

- soluzione complessiva proposta;

- organizzazione del gruppo di lavoro con evidenza dei ruoli, dei titoli formativi, della responsabilità di ciascuna risorsa e delle modalità di interazione nel medesimo gruppo di lavoro;

- soluzioni proposte per garantire piena flessibilità nell’erogazione del servizio e per fronteggiare eventuali variazioni di pianificazione e/o eventi imprevisti.

Per la modalità organizzativa illustrata la commissione giudicatrice ha assegnato alla Kernel solo 2 punti su un massimo di 10 punti.

Tuttavia, la manifesta irragionevolezza di questo modesto punteggio attribuito alla Kernel trova conferma, secondo parte appellante, nella lettura dell’offerta tecnica della TTS, che, invece, per lo stesso subcriterio, ha ottenuto il massimo del punteggio pari a 10.

Parte appellante osserva tra l’altro che TTS ha dichiarato che utilizza e utilizzerà 18 unità di personale, ossia quattro unità in più rispetto al personale oggi impiegato nell’appalto nonché cinque unità in più rispetto al numero dei dipendenti (13) che la stessa TTS a pagina 41 del suo DGUE ha dichiarato di avere avuto in carico nell’anno 2023. Inoltre, nel citato allegato 9 agli atti di gara è stata indicata l’attuale presenza tra il personale ad oggi impiegato nell’appalto di un dirigente, mentre la TTS a pagina 42 del suo DGUE ha ammesso di non avere dirigenti nel suo organico. Queste dichiarazioni della TTS in ordine alla consistenza della forza lavoro sarebbero ancora più evanescenti se si considera che nella relativa domanda di partecipazione è stata omessa qualsiasi attestazione al riguardo.

Ritiene l’insufficienza della dichiarazione della controinteressata, secondo cui “la gestione del servizio di assistenza, oltre ad offrire la competenza tecnica di miglior livello con professionisti dedicati, confermata dagli attestati di encomio per il lavoro svolto ed il servizio prestato in questi anni, si è dotata di strumenti idonei per garantire il puntuale ed efficiente intervento grazie all’uso di un sistema informativo appositamente creato.”

Parte appellante con riferimento al sub-criterio “sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale a garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione” fa presente che la Kernel Srl ha ottenuto 1,65 punti rispetto al punteggio massimo di 15 punti.

Questo sub-criterio serve a valutare le modalità di gestione delle sostituzioni del personale assente inaspettatamente e improvvisamente.

La Kernel srl, che dispone di ben 47 unità di personale, tra dipendenti e lavoratori utilizzati in somministrazione, ha indicato nella sua relazione tecnica un modello organizzativo basato su un cruscotto digitale in grado di gestire le assenze impreviste con rapidi ed efficaci avvicendamenti del personale.

Lamenta che tale proposta organizzativa, centrata su basi scientifiche e su innovativi applicativi gestionali, sarebbe stata illogicamente valutata con un punteggio molto basso dalla commissione, che, invece, avrebbe dovuto considerare gli scenari prospettati, la chiarezza espositiva e la concretezza della proposta.

Per il sub-criterio “Esperienze pregresse” la Kernel Srl ha ottenuto solo 2 punti rispetto ai 20 punti attribuibili. Stando al disciplinare dovevano essere considerate, con riguardo agli ultimi dieci anni, almeno tre esperienze pregresse assimilabili, per caratteristiche e complessità, ai servizi di assistenza tecnica ed informatica alle aule.

La Kernel ha indicato esperienze di assistenza tecnica ed informatica del tutto assimilabili al servizio oggetto dell’accordo quadro de quo, acquisite in forza di commesse affidatele dalla Fastweb SpA presso diversi enti del sistema sanitario regionale.

Lamenta che la commissione ha attribuito alla Kernel un punteggio ridottissimo nonostante la piena assimilabilità, rispetto a quello di gara, dei servizi svolti in precedenza dalla medesima Kernel.

Per il criterio “B” (Gestione condivisa delle aule e interazione con gli uffici della didattica, con i docenti e con gli studenti), è stata prevista l’assegnazione di un massimo di 10 punti in considerazione del subcriterio indicato come “Soluzioni tecniche ed organizzative proposte per l’efficiente ed efficace gestione del planning didattico, per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla prenotazione delle aule presso gli uffici della didattica e per il trasferimento delle informazioni agli utenti (studenti, docenti, ecc.)”.

In proposito alla Kernel sono stati assegnati solo 7,5 punti, nonostante essa nella propria offerta tecnica abbia puntualmente decritto le modalità operative e gli strumenti di gestione delle attività oggetto dell’accordo quadro, evidenziando:

- le modalità di coordinamento dell’attività di gestione condivisa delle aule (planning) e gli strumenti utilizzati;

- le modalità di raccolta ed elaborazione delle informazioni;

- le modalità di trasferimento delle informazioni all’utenza e i relativi strumenti;

- le modalità di individuazione e adozione di azioni correttive o migliorative sulla base della valutazione del servizio da parte degli utenti.

Per il criterio “C” (Proposte migliorative coerenti con l’oggetto dell’accordo quadro), è stata prevista l’assegnazione di un massimo di 15 punti sulla base del sub-criterio “Migliorie offerte”.

Parte appellante lamenta di avere ottenuto solo 1,65 punti, nonostante abbia proposto:

- servizio di Assessment (censimento apparecchiature tecnologiche oggetto del servizio di manutenzione), che avrebbe creato un’anagrafe dei beni da manutenere e avrebbe migliorato il servizio di assistenza tecnica ed informatica poiché il personale tecnico avrebbe avuto in anteprima l’esatta cognizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti/beni oggetto di manutenzione e avrebbe preparato in anticipo eventuali ricambi e le attrezzature necessarie all’intervento.

- fornitura di muletti, ossia la fornitura di attrezzature in sostituzione (muletti) di quelle guaste per consentire la continuità operativa nel caso in cui i tempi di riparazione avrebbero potuto pregiudicare l’organizzazione didattica dell’Ateneo;

- la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione ed il monitoraggio delle varie fasi di esecuzione del servizio, che avrebbe consentito il controllo dei tempi di intervento e la gestione di eventuali criticità;

- un piano di riqualificazione per il personale già impiegato nella commessa e da assorbire per garantire un gruppo di esperti in grado di migliorare il servizio erogato.

In relazione a quanto sopra indicato nel punto 7 della presente sentenza parte appellante lamenta che Il TAR non si sarebbe pronunciato sulle suesposte contestazioni, ma, dopo aver richiamato alcuni concetti generali sulla discrezionalità dell’operato delle commissioni giudicatrici e dopo aver riportato alcuni stralci del disciplinare, si è limitato a rilevare, alla pagina 14 della sua sentenza, che “l’Università, con memoria depositata in data 20 settembre 2024, ha dettagliatamente illustrato le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare l’offerta tecnica della Kernel con un punteggio largamente inferiore a quello previsto a pena di esclusione, evidenziando varie criticità (…), alle quali la società ricorrente non ha replicato.”

Ritiene che tale memoria del 20 settembre 2024 non poteva valere quale atto teso ad integrare in sede giurisdizionale le gravi lacune valutative e motivazionali della commissione, che, come detto, è stata composta nella sua maggioranza da soggetti radicalmente inesperti. Quindi la ricorrente non aveva alcun onere di replicare a siffatta memoria del 20 settembre 2024 e il TAR avrebbe dovuto comunque esaminare in ogni specifico punto la censura sopra riportata.

8. Parte appellante richiama i secondi motivi aggiunti proposti in primo grado.

Fa riferimento al primo sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica che riguarda la “Organizzazione specifica dedicata alla commessa e Team dedicato al servizio” e serve a valutare l’organizzazione proposta dai concorrenti per l’erogazione del servizio oggetto di gara, precisando che, a tal fine, saranno valutati i seguenti aspetti:

- soluzione complessiva proposta;

- organizzazione del gruppo di lavoro proposto con evidenza dei ruoli, dei titoli formativi, della responsabilità di ciascuna risorsa e delle modalità di interazione all’interno del medesimo gruppo di lavoro;

- soluzioni proposte per garantire un adeguato grado di flessibilità nell’erogazione del servizio al fine di fronteggiare eventuali situazioni determinate dalle variazioni di pianificazione e/o da eventi imprevisti.

Osserva che la TTS ha dichiarato che per la gestione dei servizi oggetto della gara de qua dovrebbe impiegare più di 36 unità di personale tecnico, ma questa dichiarazione sarebbe in palese contraddizione con quanto ha rilevato nell’allegato 9 (“Elenco del personale attualmente impiegato”), dove ha evidenziato di gestire attualmente il servizio con 14 unità di personale, e con quanto rilevato nel DGUE, dove ha attestato di avere avuto 13 dipendenti nell’anno 2023.

Essendo quelle sopra riportate le informazioni fornite – peraltro in modo falsato – dalla TTS, parte appellante lamenta che non si comprende la ragione per la quale la commissione giudicatrice le abbia attribuito addirittura il massimo del punteggio per la “soluzione complessiva proposta”, che non è stata nemmeno indicata dalla concorrente.

Infatti dalla lettura della relativa offerta tecnica, emerge che la TTS, con riguardo alla “soluzione complessiva proposta” per la gestione del servizio, si è limitata a ricordare di avere gestito, a partire dal 2016, il servizio di assistenza tecnica, informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, ma non avrebbe indicato cosa intenderà fare nella nuova commessa oggetto di gara.

L’“organizzazione del gruppo di lavoro proposto” è descritta nelle pagine comprese tra 5 e 13 dell’offerta tecnica della TTS, che però non avrebbe illustrato come dovrebbe organizzare il gruppo di lavoro poiché:

- non avrebbe evidenziato i ruoli dei soggetti coinvolti;

- non avrebbe indicato i titoli formativi del personale;

- non avrebbe evidenziato le responsabilità di ciascuna risorsa;

- non avrebbe indicato le modalità di interazione nel gruppo di lavoro.

Parte appellante fa poi riferimento al sub-criterio di valutazione: “Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale a garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione”, mirato a comprendere le concrete modalità di sostituzione del personale inaspettatamente assente e da valutare in relazione agli scenari presentati, alla chiarezza espositiva e alla sua concretezza.

Lamenta che La TTS non avrebbe proposto un sistema di gestione delle emergenze, ma avrebbe esposto solo generiche considerazioni sul numero di persone attualmente impiegate nel servizio, le cui indicazioni non sarebbero coerenti non essendoci coincidenza con quanto attestato nel DGUE e nell’allegato 9 (elenco del personale attualmente impiegato).

Ne deriva, secondo parte appellante, l’illogicità del punteggio massimo attribuito alla TTS dalla commissione per tale sub-criterio. In ordine al sub-criterio “Esperienze pregresse Descrizione di almeno tre esperienze pregresse assimilabili, per caratteristiche e complessità, ai servizi di assistenza tecnica ed informatica alle aule, svolte negli ultimi dieci anni” la TTS ha indicato il servizio di assistenza tecnica ed informatica alle aule Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il corso TFA e il concorso per le scuole di specializzazione, che, tuttavia, rientrerebbero nell’unica esperienza referenziale costituita dalla pregressa gestione del medesimo servizio oggi in gara.

Sarebbe di conseguenza, ingiustificato il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice, che ha omesso di considerare la mancata indicazione da parte della TTS di tre distinte esperienze referenziali. Parte appellante fa riferimento al sub-criterio “Soluzioni tecniche ed organizzative proposte per l’efficiente ed efficace gestione del planning didattico, per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla prenotazione delle aule presso gli uffici della didattica e per il trasferimento delle informazioni agli utenti (studenti, docenti, ecc.)”.

Lamenta che l’offerta tecnica della TTS sarebbe priva dell’indicazione delle modalità e degli strumenti di trasferimento delle informazioni all’utenza e, soprattutto, dell’indicazione delle azioni correttive o migliorative in base alla valutazione del servizio da parte degli utenti.

Ne deriverebbe anche in questo caso, l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione del punteggio massimo.

Con riferimento al sub-criterio di valutazione basato sulle “Migliorie offerte” parte appellante lamenta che la TTS non avrebbe presentato migliorie in ordine al servizio di assistenza tecnica, informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, ma ha prospettato la fornitura di ulteriori piattaforme e servizi non attinenti all’oggetto dell’appalto, come tali inammissibili e non valutabili.

Parte appellante lamenta che questi ulteriori motivi aggiunti, che avrebbero pure smentito le considerazioni esposte dall’Università nella sua memoria del 20 settembre 2024, non sarebbero stati esaminati dal TAR, che, invece, si è limitato a richiamare una nota a firma del direttore amministrativo dell’Università depositata in data 27 dicembre 2024 e, quindi, fuori termine ed inammissibile poiché, non essendo un atto difensivo firmato da un avvocato, andava considerato alla stregua di un qualsiasi documento da depositare 20 giorni liberi prima dell’udienza fissata per il 15 gennaio 2025.

Parte appellante osserva che l’oggetto della gara non fa riferimento alla specificità delle attività finora svolte dall’operatore che ha eseguito il precedente analogo appalto presso l’Università.

L’appellante avrebbe calibrato la sua offerta tecnica tenendo conto del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto.

Invece la TTS avrebbe omesso di predisporre un’offerta tecnica conforme alle previsioni del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto e si sarebbe limitata a descrivere quello che ha finora fatto in esecuzione del precedente appalto affidatole dalla stessa Università.

9. L’appello è infondato.

Con riferimento alle censure proposte riguardo la composizione della commissione giudicatrice il collegio concorda con le considerazioni espresse dal Tar.

Infatti l’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” ( art. 93 del d.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

Alla luce dei riportati principi, non può dubitarsi che, nel caso di specie, le professionalità prescelte soddisfano quanto richiesto in relazione alla valutazione delle offerte della gara in esame, che riguarda sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico.

In particolare, quanto ai curricula dei tre componenti, è incontestata (anche da parte ricorrente) la competenza del dott. Enzo Saraceno, Responsabile dell’Area Servizi Informatici dell’Ateneo, il quale vanta una pluridecennale esperienza nel settore informatico.

Con riferimento agli altri componenti della Commissione si osserva che:

- il Presidente della Commissione, prof. Francesco Ortuso, è docente e attuale Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e ha ricoperto vari ruoli nella struttura organizzativa dell’Ateneo di Catanzaro;

- allo stesso modo, il terzo componente della Commissione, il prof. Michele Mauro, oltre ad essere docente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, è anche Avvocato Cassazionista, Dottore Commercialista e Revisore legale, nonché autore di numerose pubblicazioni, alcune delle quali legate alla tematica degli appalti pubblici.

La competenza della Commissione risulta dunque provata.

Infatti, a fronte di un servizio che riguarda sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico, un componente della Commissione è esperto nel settore dei servizi informatici, mentre gli altri nella loro qualità di docenti e per la loro complessiva esperienza professionale presentano indubbie competenze nella gestione della didattica e nella materia degli appalti pubblici, nonché, più in generale, competenze amministrative e gestionali.

In conclusione, i profili professionali dei commissari designati risultano nel loro insieme appropriati, diversificandosi fra loro in funzione del carattere composito delle valutazioni da eseguire.

Trattasi di un appalto in cui la finalizzazione in funzione della didattica è lo scopo primario - la commissione deve essere composta non solo da membri esperti di informatica “pura”, ma anche da commissari esperti di didattica e di problematiche dell’Ateneo, perché i soli in grado di valutare l’effettiva aderenza delle proposte alle concrete esigenze universitarie.

Il requisito in questione (i.e. l'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto") è stato quindi correttamente inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere (così Consiglio di Stato V n° 4373 del 16 maggio 2024).

10. E’ parimenti infondato il motivo d’appello riguardante l’errata applicazione del soccorso istruttorio e la necessaria mancata esclusione della TTS.

Giova richiamare il motivo d’appello sul punto.

Parte appellante richiama il terzo motivo di gravame del ricorso originario con cui la ricorrente ha segnalato l’illegittima applicazione del soccorso istruttorio, rilevando che con la dichiarazione originariamente prodotta l’aggiudicataria aveva un contenuto ben preciso e chiaro, che avrebbe dovuto determinare la diretta esclusione della dichiarante.

Il seggio di gara nel verbale n. 1 del 25.7.2024, con riguardo alla documentazione amministrativa della TTS, dopo aver evidenziato che “il concorrente relativamente alla dichiarazione di cui all'art. 95, comma 5, lett. e) ed f) e art. 98 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni ( ... ) senza fornire, in tal caso, per come richiesto nel DGUE a pag. 21, le relative informazioni dettagliate”, ha deciso di “ammettere con riserva la società TTS s.r.l., demandando al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'onere di attivare la procedura del soccorso istruttorio prevista dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023”.

Di contro, basta leggere la pagina 21 del DGUE della TTS per rendersi conto che la medesima TTS ha risposto NO laddove le è stato chiesto di confermare che in passato non si è resa responsabile di false dichiarazioni. In tal modo la TTS ha candidamente ammesso che si è resa responsabile di false dichiarazioni e, dunque, ha ammesso di non possedere un fondamentale requisito per l’ammissione alla gara. Ciò posto, il seggio di gara avrebbe dovuto escludere la TTS e non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio poiché, stando all’art. 14 del disciplinare di gara (pag. 28), “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”.

Parte appellante evidenzia che e la TTS ha totalmente cambiato il senso della risposta, mettendo un SI al posto dell’originario NO.

Il collegio ritiene che il Tar abbia correttamente applicato nell’ambito del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, la regola secondo cui l'amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l'esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis.

TTS, in sede di domanda di partecipazione, ha risposto "NO" laddove doveva confermare di non aver mai reso false dichiarazioni.

Si è trattato di errore materiale che le specifiche circostanze del caso concreto lo facevano ritenere probabile. Tali circostanze sono:

a) in tema di false dichiarazioni, per chi non le ha mai commesse viene spontaneo pensare di dover rispondere "NO" piuttosto che "SI";

b) la lunghezza e complessità del quesito indicato nel modulo di dichiarazione. Il quesito è così formulato: “l’operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza significativa sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione?”

c) la circostanza che il modulo specificava che solo in caso affermativo dovessero essere fornite informazioni dettagliate. Ossia non risulta chiaro che cosa si intende per caso affermativo.

La commissione ha quindi doverosamente chiesto chiarimenti sul punto e la ditta, prontamente, ha dichiarato di avere equivocato per semplice disattenzione e che mai si era resa colpevole di false dichiarazioni.

La stazione appaltante ha dunque agito correttamente perché, prima di escludere TTS per essersi resa colpevole di false dichiarazioni, ha voluto verificare il contenuto delle dichiarazioni rese, avendo ravvisato la possibile commissione di errore materiale nella formulazione della dichiarazione.

Essendo dunque emerso che TTS non si è resa colpevole di false dichiarazioni, TTS non poteva essere esclusa dalla gara.

Il collegio evidenzia che il caso dell’errore materiale è espressamente prevista dal quarto comma dell’art. 101 del d, lgs. n° 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici), secondo cui fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Trattasi di prescrizione presente anche al punto 14 del disciplinare di gara.

Il collegio osserva che se l’errore materiale consente la richiesta di rettifica, logicamente consente anche il soccorso istruttorio quando, come nel caso di specie, le specifiche circostanze del caso concreto lo fanno ritenere probabile.

11. La censura con cui è lamentato il punteggio attribuito all’appellante in sede di gara è inammissibile, non essendo stati esposti specifiche contestazioni riferite alla sentenza appellata.

Risulta così violato il primo comma dell’art. 101 del cod. del proc. amm., che prescrive che l’appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Il collegio ribadisce che, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., l'appellante ha l'onere di specificare i motivi dell'impugnazione, non potendo richiamare meramente le ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata; il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (così Consiglio di Stato IV n° 7756 del 24 settembre 2024).

La censura risulta dunque non avere scalfito i motivi specifici con cui la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado con riferimento alla valutazione compiuta in sede di gara rispetto all’offerta della Kernel.

Infatti il Tar ha così motivato con riferimento al merito della valutazione dell’offerta tecnica dell’appellante:

“Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione abbia proceduto all'attribuzione dei punteggi nel rispetto della citata “Tabella” riportata nel Disciplinare di gara, nei limiti della discrezionalità tecnica che le compete.

Infatti, parte ricorrente non ha prodotto alcun valido elemento che faccia emergere o dedurre che la Commissione abbia condotto una valutazione irragionevole o illogica, essendosi limitata a criticarne l’operato e a sostituire, in sostanza, la propria opinione a quella della Commissione, alla quale è riservata la valutazione delle offerte.

Si aggiunga, inoltre, che l’Università, con memoria depositata in data 20 settembre 2024, ha dettagliatamente illustrato le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare l’offerta tecnica della KERNEL con un punteggio largamente inferiore a quello previsto a pena di esclusione, evidenziando varie criticità (descrizione generica dell’organigramma senza indicare il numero di unità di personale ripartito tra le varie funzioni e/o strutture proposte; mancanza di personale tecnico dedicato al centro simulazioni con almeno cinque anni di esperienza specifica; descrizione generica delle “modalità pratiche di gestione delle sostituzioni impreviste del personale assente”; esperienza pregressa non pienamente assimilabile alla tipologia di servizio richiesta, che prevede la gestione delle aule didattiche; migliorie proposte incoerenti con l’oggetto dell’accordo quadro e, in generale, poco utili rispetto alle esigenze didattiche di Ateneo), alle quali la società ricorrente non ha replicato.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, appare evidente l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, che non risultano idonee a superare né il giudizio della Commissione di gara e né gli scritti defensionali della resistente amministrazione, risolvendosi, come già detto, nella proposta di una diversa valutazione tecnica rispetto a quella operata dalla Commissione, su cui però, per i motivi già illustrati, il sindacato del giudice non può spingersi.”

Il riferimento operato dal Tar alla memoria dell’Università del 20 settembre 2024 non inficia la motivazione della sentenza appellata, essendo stata fatta propria dal collegio di primo grado.

Né tale memoria sarebbe servita a colmare le pretese lacune motivazionali della Commissione, quanto piuttosto a dimostrare, sulla base degli atti depositati in giudizio, a causa dei limiti dell’offerta tecnica di Kernel, l’infondatezza delle censure con cui la ricorrente chiedeva un maggior punteggio.

Né risulta viziata la motivazione della Commissione espressa con punteggio numerico.

Il collegio ribadisce che il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, come nel caso di specie, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (così Consiglio di Stato V n° 4410 del 17 maggio 2024).

Il collegio osserva inoltre che la motivazione del Tar riguardo la congruità delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara sull’offerta tecnica di Kernel si desume l’infondatezza anche nel merito delle censure dell’appellante perché parte appellante non ha dimostrato che le valutazioni siano affette da illogicità o irragionevolezza manifesta.

Infatti nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (così Consiglio di Stato V n° 10195 del 18 dicembre 2024).

12. L’appello è parimenti inammissibile nella parte in cui è censurato il punteggio attribuito alla controinteressata TTS, non essendo stati esposti specifiche contestazioni riferite alla sentenza appellata.

Risulta così violato il primo comma dell’art. 101 del cod. del proc. amm., che prescrive che l’appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Il collegio ribadisce che, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., l'appellante ha l'onere di specificare i motivi dell'impugnazione, non potendo richiamare meramente le ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata; il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (così Consiglio di Stato IV n° 7756 del 24 settembre 2024).

La censura risulta dunque non avere scalfito i motivi specifici con cui la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado con riferimento alla valutazione compiuta in sede di gara rispetto all’offerta tecnica di TTS.

Infatti il Tar ha così motivato con riferimento al merito della valutazione dell’offerta tecnica di TTS:

Con riferimento al criterio “Organizzazione specifica dedicata alla commessa e Team dedicato al servizio”, l’amministrazione ha precisato che l’attribuzione del punteggio massimo è dipesa da una valutazione complessiva delle singole voci che compongono tale criterio, valutazione che rientra nell’ordinario esercizio dell’attività discrezionale da parte della Commissione; peraltro, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’offerta di TTS ha puntualmente descritto i ruoli e le responsabilità del personale impiegato, nonché le attività che si svolgeranno e l’organizzazione del lavoro.

Allo stesso modo, non corrisponde al vero che TTS nella propria offerta si propone di svolgere attività didattica riservata ai docenti; si tratta, infatti, di mere attività di supporto che comprendono l’illustrazione del funzionamento degli apparati/strumenti disponibili e la predisposizione di materiali didattici e analisi dei questionari su indicazione dei docenti.

Né risulta alcuna incoerenza tra il numero del personale che svolgerà la commessa e quello del personale indicato nell’allegato 9 (“Elenco del personale attualmente impegnato”), trattandosi di dati tra loro differenti, poiché nell’allegato 9 TTS ha indicato il numero di addetti al momento in attività, mentre nell’offerta tecnica, invece, è stato indicato il personale che, per il nuovo appalto, sarà impegnato nei cinque diversi servizi oggetto della gara;

- con riferimento al criterio “Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale e garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione”, l’amministrazione ha precisato di aver ritenuto che la vicinanza della propria sede operativa al Campus e il numero di persone impiegate garantissero un adeguato sistema di gestione delle emergenze;

- con riferimento al criterio “Esperienze pregresse Descrizione di almeno tre esperienze pregresse assimilabili, per caratteristiche e complessità, ai servizi di assistenza tecnica ed informatica alle aule, svolte negli ultimi dieci anni”), l’amministrazione ha precisato che l’offerta di TTS ha effettivamente indicato 3 distinti servizi, (in particolare, servizio di assistenza alle aule, TFA e concorso delle scuole di specializzazione), sebbene tutti svolti per l’Università degli Studi Magna Graecia;

- con riferimento al criterio “Soluzioni tecniche ed organizzative proposte per l’efficiente ed efficace gestione del Planning didattico, per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla prenotazione delle aule presso gli uffici della didattica e per il trasferimento delle informazioni agli utenti (studenti, docenti, ecc.)”, l’amministrazione ha precisato di aver “formato il proprio giudizio sulla base della descrizione riportata a pag. 19 e 20 dell’offerta tecnica TTS, che riporta sia le modalità di trasmissione delle informazioni (email, notifiche, monitor, ecc.) che le azioni migliorative rappresentate dalla tracciabilità dell’utilizzo delle aule nel tempo per una migliore gestione dei vari plessi”;

- con riferimento al criterio “Migliorie offerte”, l’amministrazione ha precisato che il software offerto dalla TTS è stato proposto a titolo gratuito e, pertanto, rientra nella definizione di “miglioria” contenuta nel disciplinare.”

Il riferimento operato dal Tar alla relazione depositata in giudizio dall’Università in data 27 dicembre 2024 non inficia la motivazione della sentenza appellata, essendo stata depositata dall’Avvocatura dello Stato nei termini di legge e condivisa dal collegio di primo grado.

Né tale memoria è servita a colmare le pretese lacune motivazionali della Commissione, quanto piuttosto a dimostrare, sulla base degli atti depositati in giudizio, la congruità della valutazione dell’offerta tecnica di TTS effettuata in sede di gara.

Né risulta viziata la motivazione della Commissione espressa con punteggio numerico.

Il collegio ribadisce che il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, come nel caso di specie, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (così Consiglio di Stato V n° 4410 del 17 maggio 2024).

Il collegio osserva inoltre che la motivazione del Tar riguardo la congruità delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara sull’offerta tecnica di TTS si desume l’infondatezza anche nel merito delle censure dell’appellante perché parte appellante non ha dimostrato che le valutazioni siano affette da illogicità o irragionevolezza manifesta.

Infatti nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (così Consiglio di Stato V n° 10195 del 18 dicembre 2024).

13. In conclusione l’appello deve essere respinto.

La complessità delle questioni trattate induce tuttavia il collegio a compensare le spese dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese dell’appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore