TAR Toscana, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 335

L’art. 38, comma 5, della legge regionale n. 35/2015 prevede due possibili incrementi di durata delle autorizzazioni e concessioni in essere, ognuno dei quali fondato su un’autonoma causa giustificativa. È previsto un incremento di 2 anni “per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009” e un incremento “sino ad un massimo di complessivi venticinque anni” in esito alla presentazione di progetti da realizzare nell’interesse generale. La totale autonomia e indipendenza delle due cause giustificative delle proroghe rende illogica una lettura della normativa citata nel senso che la durata massima del secondo incremento (correlato all’ampiezza finanziaria e alla meritevolezza dei progetti nell’interesse del territorio) sia comprensiva anche dell’eventuale primo incremento… Da ciò deriva che, invero, la norma di legge debba essere letta nel senso che l’incremento massimo venticinquennale per la seconda annualità è interamente volto a remunerare i progetti di rilevanza pubblica generale, senza che debba essere ridimensionato a causa del fatto che l’impresa abbia anche beneficiato, ad altro titolo, di un incremento biennale di durata.

Inoltre, l’art. 38, comma 9, cit. L.R.T. (come modificato dall’art. 21, comma 4, L.R.T. 5 agosto 2019, n. 56), prevede che la domanda di proroga va presentata almeno 6 mesi prima dalla scadenza dell’autorizzazione e, in proposito, questo T.A.R., sempre con la sentenza n. 995/2022, ha chiarito che “13.4 … La norma non impedisce una presentazione della domanda anche anteriore al suddetto spazio temporale semestrale, fermo restando che l’operatore economico ha tempo fino a sei mesi prima della scadenza (e non oltre) per presentare la domanda medesima”.

Guida alla lettura

Con la sentenza in commento, il Tar Toscana ritorna sulla interpretazione e applicazione dell’art. 38 comma 5 della Legge Regionale Toscana n. 35/2015, dando continuità all’orientamento espresso dallo stesso TAR, nella precedente sentenza n. 995/2022.

Prima di esaminare la motivazione della sentenza, è opportuno fare una breve premessa sul contenuto e sulle finalità del Regolamento CE 1221/2009, che disciplina la registrazione EMAS III.

Il Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, infatti, sostituisce e abroga il Regolamento 761/2001 (EMAS II) e il Regolamento CEE 1836/93 (EMAS), definendo un sistema comunitario di ecogestione e audit, denominato appunto EMAS, al quale può aderire volontariamente qualsiasi Organizzazione che intenda valutare e migliorare le sue prestazioni ambientali e comunicarle al pubblico.

Come previsto dallo stesso regolamento EMAS, la finalità della registrazione è “promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle

prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate”.

La legge regionale toscana 25 marzo 2015 n. 35, nel pianificare e programmare l’uso delle risorse minerarie, recepisce il regolamento comunitario, prevedendo forme di premialità per le industrie estrattive aderenti al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas = Eco-Management and Audit Scheme). Queste aziende potranno beneficiare di una riduzione della fideiussione richiesta per garantire la corretta esecuzione del progetto di risistemazione ambientale, pagheranno un minore contributo di estrazione e potranno godere di una maggiore durata delle autorizzazioni e delle concessioni.

Fatta questa breve premessa sull’inquadramento sistematico della materia, la sentenza si occupa dell’art. 38, comma 5 della Legge Regionale Toscana n. 35/2015, il quale stabilisce che: “Il termine di scadenza dell’autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell’interessato, e previa stipula di una convenzione (68) con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio (69) nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.

La domanda di proroga, secondo quanto statuito dal comma 9 della stessa disposizione è presentata, ai sensi dell’articolo 17, almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione”.

La sentenza, dando continuità a quanto statuito dallo stesso Tribunale, evidenzia come l’art. 38 della legge regionale espressamente preveda la possibilità di un incremento di durata, alle condizioni previste dalla legge stessa, soltanto per le imprese registrate ai sensi del Reg. CE1221/2009, prevedendo invece  un incremento “sino ad un massimo di complessivi venticinque anni” in esito alla presentazione di progetti da realizzare nell’interesse generale, che ha pertanto una base giustificativa autonoma rispetto al primo. La norma di legge, chiarisce il Tar, va quindi letta nel senso che l’incremento massimo venticinquennale per la seconda annualità è interamente volto a remunerare i progetti di rilevanza pubblica generale, senza che debba essere ridimensionato a causa del fatto che l’impresa abbia anche beneficiato, ad altro titolo, di un incremento biennale di durata.

La sentenza pone poi l’accento sulla perentorietà del termine per la domanda di proroga, che va presentata entro e non oltre sei mesi prima della data di scadenza dell’autorizzazione o concessione.

La norma non impedisce una presentazione della domanda anche anteriore al suddetto spazio temporale semestrale, fermo restando che l’operatore economico ha tempo fino a sei mesi prima della scadenza (e non oltre) per presentare la domanda medesima”.

Nel caso di specie, pertanto, il Tar conclude che:

“a) la nota del 29 marzo 2024, con cui la ricorrente aveva inviato il certificato di registrazione EMAS, non recava alcuna istanza di proroga, per cui il Comune, nell’atto impugnato, si è limitato a riportare il fatto che tale nota fosse successiva sia alla scadenza della originaria concessione (31 ottobre 2023) che alla stipula della convenzione di proroga (16 ottobre 2023);

b) ciò posto, il Comune ha espressamente richiamato la suddetta sentenza n. 995/2022 ai fini dell’interpretazione dell’art. 38, comma 5, L.R.T. n. 35/2015, all’evidenza volendo significare che, poiché la L.R. cit. ammette la possibilità di due distinte proroghe (come affermato nella sentenza n. 995/2022 cit.), la registrazione EMAS avrebbe consentito una proroga di ulteriori due anni, che, quindi, si sarebbero aggiunti ai 18 anni di proroga già ottenuta (per la realizzazione dei progetti di cui alla convenzione di proroga stipulata il 16 ottobre 2023);

c) prova ne sia che il Comune, dopo aver richiamato la sentenza n. 995/2022, afferma testualmente che “il termine di scadenza della concessione di Vostro interesse potrà essere incrementato di ulteriori due anni;

d) proprio perché la normativa regionale ammette due tipi di proroghe distinte e che possono tra loro cumularsi (come affermato nella sentenza n. 995/2022), la proroga connessa alla realizzazione della cd. “filiera corta” e dell’opera di interesse pubblico oggetto di convenzione con il Comune è autonoma rispetto a quella conseguente alla registrazione EMAS;

e) perciò, il Comune ha correttamente ritenuto che “rimangono vincolanti alla attualità per codesta Società gli obblighi in atto derivanti dalla già rilasciata proroga della concessione relativi alla progettazione/esecuzione di opere nonché a quelli occorrenti per l’attuazione della filiera corta”.

Dalla Legge regionale del resto non si ricava alcun elemento atto a far ritenere che l’ottenimento della Registrazione EMAS differisca in automatico la proroga conseguita o conseguibile ad altro titolo, per cui i due anni di proroga conseguibili dalla registrazione EMAS si cumulano con quelle precedenti ottenute ad altro titolo, con una proroga complessiva pari alla somma delle varie proroghe conseguite.

Come osservato dal Tar Toscana, “l’unico modo ragionevole per applicare correttamente la norma di cui al comma 5 dell’art. 21 del Regolamento comunale alla fattispecie in esame (peraltro l’unico conforme al senso delle parole utilizzate dal Legislatore), è quello di far decorrere gli effetti della proroga biennale EMAS dalla data di registrazione, tenendo anche conto che il Regolamento Comunale richiama espressamente la sentenza del Tar Toscana n. 995 del 2022”.

 

 

Pubblicato il 03/03/2025                                                                  

N. 00335/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01565/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2024, proposto da

Tonini Cave Fantiscritti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli e Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota dell’Ufficio Concessioni e Gestione Patrimonio Cave del Comune di Carrara prot. 51926/2024 del 27.06.2024;

- ove occorrer possa, della disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 21 del vigente Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara, ove interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente;

e per l’accertamento della nullità, ove occorrer possa, della clausola di cui all’ultimo paragrafo dell’art. 3 della convenzione sottoscritta il 16.10.2023 tra la ricorrente ed il Comune di Carrara, in attuazione dell’art. 21 del vigente Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara;

infine, per la condanna ex art. 34 c.p.a. del Comune di Carrara al rilascio del provvedimento di riconoscimento del diritto della ricorrente a godere di ulteriori due anni di proroga del titolo concessorio con decorrenza dalla data di registrazione EMAS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1) La ricorrente società, Tonini Cave Fantiscritti s.r.l., è contitolare di diritti concessori livellari sugli agri marmiferi costituenti la cava n. 85 “Fantiscritti A”, sita nel bacino di Miseglia, nel Comune di Carrara.

2) In forza della convenzione sottoscritta il 16.10.2023 (doc. 1 ricorrente) con il Comune di Carrara, in attuazione dell’art. 21 del vigente Regolamento comunale per la concessione degli agri marmiferi, la società ricorrente è stata ammessa a beneficiare dell’incremento temporale dei propri diritti concessori nei termini che seguono:

 

- a) incremento temporale di 13 anni, per effetto dell’impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, ai sensi del comma 6 dell’art. 21 del Regolamento comunale sopra citato;

- b) incremento di ulteriori 12 anni per effetto dell’impegno, ex art. 21, comma 7, del Regolamento comunale citato, alla realizzazione del progetto di interesse generale per il territorio denominato “Ripristino di un tratto della Fossa dei Maggi e opere infrastrutturali correlate in loc. Colonnata”.

3) Il tutto per complessivi 18 anni, con decorrenza dal 31.10.2023 e termine al 31.10.2041.

4) Il comma 5 dell’art. 21 del Regolamento cit. prevede testualmente che il termine di scadenza del titolo concessorio “potrà essere incrementato di ulteriori due anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009” (e analoga previsione è recata dal comma 5 dell’art. 38 della L.R.T. n. 35/2015).

5) Pertanto, in data 29.04.2024 la ricorrente comunicava all’Ufficio Ambiente e Marmo del Comune di Carrara di aver ottenuto la registrazione EMAS con validità biennale e decorrenza dal 29.03.2024 (v. doc. 3 ricorrente).

6) Da tale data, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto iniziare a decorrere i due anni di proroga connessi alla registrazione EMAS, differendosi così di due anni, sempre secondo la ricorrente, l’attivazione dell’impegno alla filiera corta nonché la realizzazione del summenzionato progetto di interesse generale, i quali comportano investimenti rilevanti per il concessionario.

7) In data 27.06.2024, la ricorrente riceveva la nota prot. 51926/2024, secondo la quale:

- a) la registrazione EMAS è del 29 marzo 2024, quindi successiva al 31 ottobre 2023, che è la data di scadenza della concessione ai sensi dell’art. 38, comma 5, L.R.T. n. 35/2015;

- b) in data antecedente alla suddetta registrazione è stata stipulata il 16 ottobre 2023 apposita convenzione accessiva alla proroga della concessione di cui alla determina dirigenziale n. 5102 del 19 ottobre 2023;

- c) fermi restando tutti gli obblighi derivanti dalla predetta proroga della concessione e della convezione accessiva, “ai sensi dell’art. 38 comma 5 della Legge Regione Toscana n. 35/2015 e s.m.i. come interpretato con la sentenza TAR Toscana n. 995/2022, il termine di scadenza della concessione di Vostro interesse potrà essere incrementato di ulteriori due anni”;

- d) pertanto “rimangono vincolanti alla attualità per codesta Società gli obblighi in atto derivanti dalla già rilasciata proroga della concessione relativi alla progettazione/esecuzione di opere nonché a quelli occorrenti per l’attuazione della filiera corta”.

8) Di tale nota si duole la ricorrente col gravame in esame.

8.1) Col primo motivo di ricorso si deduce che:

- a) vi è contraddittorietà tra premesse e conclusioni della nota impugnata, sicchè non è possibile trarne una portata inequivocabilmente favorevole alla ricorrente;

- b) nell’eventualità che con essa il Comune abbia inteso negare alla ricorrente i due ulteriori anni di proroga in ragione del fatto che la registrazione EMAS è intervenuta successivamente al 31.10.2023 (data di decadenza fissata ex lege per le concessioni livellarie di cui è titolare la ricorrente in assenza di convenzione o altra opzione di proroga del termine di decadenza), la stessa risulterebbe viziata da violazione di legge;

- c) infatti, il comma 5 dell’art. 21 del Regolamento comunale prevede testualmente che il termine di scadenza del titolo concessorio “potrà essere incrementato di ulteriori due anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009”, con disposizione identica a quella contenuta nel comma 5 dell’art. 38 della L.R.T. n. 35/2015;

- d) l’interpretazione letterale della diposizione porta a ritenere che, parlandosi di “ulteriori” due anni, evidentemente si tratta di un biennio che può essere “aggiunto” agli anni di proroga ottenuti per effetto delle altre opzioni previste dai commi 6 e 7 del medesimo art. 21, come peraltro chiarito anche dalla sentenza del T.A.R. Toscana n. 995/2022 (citata anche nella nota prot. 51926/2024 impugnata);

- e) la disposizione citata non dà termini per presentare la domanda di registrazione EMAS ed, anzi, prevedendo che l’incremento dell’ulteriore biennio potrà esserci “dal momento in cui le imprese siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009”, presuppone che la registrazione possa intervenire anche dopo la scadenza del titolo concessorio, purché ciò avvenga durante il periodo di validità ed efficacia della concessione (prorogata per effetto di altre opzioni, come ad esempio la convenzione con la firma dell’impegno al progetto di interesse pubblico e/o alla filiera corta);

- f) vero è che, nella convenzione, la proroga EMAS è stata ingiustificatamente subordinata ad una condizione non prevista né dalla legge regionale né dalla norma regolamentare, ovvero quella di ottenere la certificazione prima dell’originaria data di scadenza del titolo concessorio, ovvero il 31.10.2023 (v art. 3, ultima parte);

- g) tale clausola, tuttavia, è da ritenersi tamquam non esset perché è in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 38, comma 5, della L.R.T. 35/2015 e nell’art. 21, comma 5, del Regolamento, le quali si limitano a prevedere che il termine di scadenza della concessione “può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009”.

8.2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:

- a) una volta chiarito quanto dedotto nel primo motivo, occorre soffermarsi sul termine di decorrenza dei due ulteriori anni di proroga;

- b) nell’ultimo paragrafo della nota impugnata, il Comune precisa che “rimangono vincolanti alla attualità … gli obblighi in atto derivanti dalla già rilasciata proroga della concessione relativi alla progettazione/esecuzione di opere nonché a quelli occorrenti per l’attuazione della filiera corta”;

- c) ciò significa, evidentemente, che, secondo il Comune, i due anni di proroga connessi alla certificazione EMAS non avrebbero efficacia dalla data di rilascio del certificato (come invece sembra ricavarsi dalla norma), ma solo alla fine dei 18 anni di proroga già concessi tramite la firma della convenzione e l’assunzione degli impegni ivi previsti (filiera corta e progetto di interesse pubblico);

- d) questa interpretazione impedirebbe alla ricorrente, nella sostanza, di rinviare di due anni gli investimenti necessari per attivare la c.d. “filiera corta” e per avviare la progettazione e l’esecuzione dell’opera di interesse pubblico oggetto di convenzione con il Comune;

- e) di qui l’interesse della ricorrente a contestare la legittimità della citata precisazione, che risulta in contrasto con la disposizione di cui all’art. 21, comma 5, del Regolamento (identica a quella contenuta nell’art. 38, comma 5, della L.R.T. 35/2015), che, con riferimento alla proroga EMAS, prevede esplicitamente che il termine di scadenza della concessione “potrà essere incrementato di ulteriori due anni su domanda degli interessati” a decorrere “dal momento in cui le imprese siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009”;

- f) la certificazione rilasciata alla ricorrente ha una durata proprio di due anni circa (dal 29.03.2024 al 20.06.2026 – v. allegato al doc.4), cosicché far decorrere i due anni di proroga EMAS al termine dei 18 anni di proroga già concessa significherebbe consentire all’impresa di goderne quando tale certificazione non è più valida, il che, oltre ad essere illogico, si porrebbe inevitabilmente in contrasto sia con l’art. 38, comma 5, della L.R.T. 35/2015 che con l’art. 21, comma 5, del Regolamento, i quali dispongono che la proroga del titolo concessorio possa essere concessa solamente ove il concessionario sia in possesso della certificazione EMAS e non quando la stessa certificazione abbia perso la propria validità in ragione della scadenza del termine di durata;

- g) pertanto, l’unico modo ragionevole per applicare correttamente la norma di cui al comma 5 dell’art. 21 del Regolamento comunale alla fattispecie in esame (peraltro l’unico conforme al senso delle parole utilizzate dal Legislatore), è quello di far decorrere gli effetti della proroga biennale EMAS dalla data di registrazione, cosicché - essendo intervenuta la registrazione EMAS della cava 85 “Fantiscritti A” in data 29.03.2024 - da tale data dovranno considerarsi di fatto “sospesi” i 18 anni di proroga riconducibili alla convenzione.

8.3) Parte ricorrente sostiene ancora che il testo delle disposizioni normative richiamate nei due motivi di diritto sopra dedotti è chiaro nel configurare la concessione dei due anni di proroga EMAS in termini di attività vincolata, con la conseguenza che ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. c., c.p.a., ai fini della condanna del Comune di Carrara, una volta annullata la nota prot. 51926/2024 qui impugnata, al rilascio del provvedimento richiesto, consistente nel riconoscimento del diritto della ricorrente a godere di ulteriori due anni di proroga del titolo concessorio con decorrenza dalla data di registrazione EMAS.

9) Il Comune di Carrara si è costituito in giudizio e ha, tra l’altro, eccepito:

- a) la tardività del ricorso nella parte in cui viene richiesto l’annullamento (per quanto occorrer possa, v. epigrafe del ricorso) della disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 21 del Regolamento comunale per la concessione degli agri marmiferi del Comune, ove interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente;

- b) che la nota inviata dalla ricorrente il 29.04.2024 non recava alcuna istanza al Comune, limitandosi ad inoltrare il certificato di registrazione EMAS con la testuale dicitura “Rimaniamo in attesa di vostre istruzioni in merito”;

- c) che il contenuto essenziale delle precisazioni fornite dal Comune nella nota impugnata, che è in replica ad una mera trasmissione di una certificazione EMAS priva di alcuna istanza di proroga biennale da parte della società ricorrente, è nel senso dell’impossibilità ad oggi di incrementare di ulteriori due anni la concessione già prorogata con la convenzione stipulata il 16.10.2023 (v. memoria difensiva comunale del 31 ottobre 2024).

10) All’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) L’intero ricorso è volto a sostenere la pretesa della ricorrente all’ulteriore proroga biennale conseguente alla registrazione EMAS (v. primo motivo), con la conseguenza che l’ottenimento di tale proroga sposterebbe in avanti di due anni gli investimenti che la ricorrente deve sostenere per avviare i progetti alla cui realizzazione si è impegnata con la convenzione stipulata il 16 ottobre 2023 (v. secondo motivo).

2) Tanto premesso, va in primo luogo rammentato che l’art. 38, comma 5, L.R.T. n. 35/2015 (come modificato dall’art. 21, comma 2, L.R.T. 5 agosto 2019, n. 56), prevede che il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione “può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell'interessato, e previa stipula di una convenzione, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture”.

3) In proposito, questo T.A.R., con sentenza n. 995/2022, ha chiarito che “17 … L’art. 38, comma 5, della legge regionale n. 35/2015 prevede due possibili incrementi di durata delle autorizzazioni e concessioni in essere, ognuno dei quali fondato su un’autonoma causa giustificativa. È previsto un incremento di 2 anni “per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009” e un incremento “sino ad un massimo di complessivi venticinque anni” in esito alla presentazione di progetti da realizzare nell’interesse generale. La totale autonomia e indipendenza delle due cause giustificative delle proroghe rende illogica una lettura della normativa citata nel senso che la durata massima del secondo incremento (correlato all’ampiezza finanziaria e alla meritevolezza dei progetti nell’interesse del territorio) sia comprensiva anche dell’eventuale primo incremento. Una tale interpretazione, che è quella fatta propria della deliberazione impugnata, finisce per annullare la positiva valutazione che il legislatore ha dato del possesso della certificazione europea, che darebbe sì luogo a un incremento biennale dei titoli posseduti, ma da scontare poi in sede di seconda premialità. Da ciò deriva che, invero, la norma di legge debba essere letta nel senso che l’incremento massimo venticinquennale per la seconda annualità è interamente volto a remunerare i progetti di rilevanza pubblica generale, senza che debba essere ridimensionato a causa del fatto che l’impresa abbia anche beneficiato, ad altro titolo, di un incremento biennale di durata”.

4) Inoltre, l’art. 38, comma 9, cit. L.R.T. (come modificato dall’art. 21, comma 4, L.R.T. 5 agosto 2019, n. 56), prevede che la domanda di proroga va presentata almeno 6 mesi prima dalla scadenza dell’autorizzazione ed, in proposito, questo T.A.R., sempre con la sentenza n. 995/2022, ha chiarito che “13.4 … La norma non impedisce una presentazione della domanda anche anteriore al suddetto spazio temporale semestrale, fermo restando che l’operatore economico ha tempo fino a sei mesi prima della scadenza (e non oltre) per presentare la domanda medesima”.

5) Richiamate tali coordinate ermeneutiche, va osservato che:

- a) la nota del 29 marzo 2024, con cui la ricorrente aveva inviato il certificato di registrazione EMAS, non recava alcuna istanza di proroga, per cui il Comune, nell’atto impugnato, si è limitato a riportare il fatto che tale nota fosse successiva sia alla scadenza della originaria concessione (31 ottobre 2023) che alla stipula della convenzione di proroga (16 ottobre 2023);

- b) ciò posto, il Comune ha espressamente richiamato la suddetta sentenza n. 995/2022 ai fini dell’interpretazione dell’art. 38, comma 5, L.R.T. n. 35/2015, all’evidenza volendo significare che, poiché la L.R. cit. ammette la possibilità di due distinte proroghe (come affermato nella sentenza n. 995/2022 cit.), la registrazione EMAS avrebbe consentito una proroga di ulteriori due anni, che, quindi, si sarebbero aggiunti ai 18 anni di proroga già ottenuta (per la realizzazione dei progetti di cui alla convenzione di proroga stipulata il 16 ottobre 2023);

- c) prova ne sia che il Comune, dopo aver richiamato la sentenza n. 995/2022, afferma testualmente che “il termine di scadenza della concessione di Vostro interesse potrà essere incrementato di ulteriori due anni” (v. comunicazione comunale impugnata);

- d) proprio perché la normativa regionale ammette due tipi di proroghe distinte e che possono tra loro cumularsi (come affermato nella sentenza n. 995/2022), la proroga connessa alla realizzazione della cd. “filiera corta” e dell’opera di interesse pubblico oggetto di convenzione con il Comune è autonoma rispetto a quella conseguente alla registrazione EMAS;

- e) perciò, il Comune ha correttamente ritenuto che “rimangono vincolanti alla attualità per codesta Società gli obblighi in atto derivanti dalla già rilasciata proroga della concessione relativi alla progettazione/esecuzione di opere nonché a quelli occorrenti per l’attuazione della filiera corta”;

- f) dalla Legge Regionale cit., infatti, non si ricava alcun meccanismo in virtù del quale l’ottenimento della registrazione EMAS abbia effetti di differimento sulla proroga conseguita (o conseguibile) ad altro titolo (come invece preteso da parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso);

- g) ne deriva che i due anni di proroga conseguibili dalla registrazione EMAS si cumulano con le proroghe eventualmente ottenute ad altro titolo ed il beneficiario riceve il vantaggio di avere una proroga complessiva derivante dalla somma degli anni conseguenti alle varie proroghe.

6) Da quanto sopra deriva che il ricorso:

- a) nella parte in cui è volto ad affermare la pretesa della ricorrente ad una proroga di ulteriori due anni in virtù della registrazione EMAS (v. primo motivo), è inammissibile per carenza di lesività dell’atto impugnato, sia perché la ricorrente non ha mai presentato una istanza di proroga sia perché il Comune non ha mostrato un contegno ostativo alla eventuale proroga;

- b) nella parte in cui è volto ad affermare che la registrazione EMAS comporterebbe il differimento degli obblighi già assunti dalla ricorrente con la convenzione del 16 ottobre 2023 (v. secondo motivo), è infondato.

7) Il ricorso, quindi, va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

8) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario.