TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 10 giugno 2025, n. 1039
L’art. 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici mira a tutelare la massima partecipazione alla gara vietando previsioni in tema di requisiti di partecipazione ulteriori a quelle espressamente previste in tale fonte, mentre l’art. 23 del bando si limita a regolamentare le modalità di formulazione dell’offerta (in questo caso economica) in vista di una regolare presentazione della stessa. Dunque giammai una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di formulazione dell’offerta tramite piattaforma telematica potrebbe ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione pensato e limitato ai requisiti soggettivi dell’offerente.
Guida alla lettura
La pronuncia in esame affronta una questione di particolare rilevanza nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, concernente il rapporto tra le prescrizioni contenute nella lex specialis e il principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici.
Nel caso di specie, la controversia trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione da parte del secondo qualificato, il quale lamentava che l’offerta presentata dalla controinteressata fosse priva dell’indicazione dei prezzi unitari, elemento che l’art. 23 della lex specialis prevedeva espressamente, a pena di esclusione. A fronte di tale censura, l’aggiudicataria eccepiva la nullità di detta previsione, assumendone l’incompatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione e, conseguentemente, invocandone la nullità.
Il Tribunale Amministrativo, chiamato a pronunciarsi nel merito, ha accolto le ragioni della ricorrente, affermando l’infondatezza dell’eccezione di nullità e sottolineando che la previsione contenuta nel bando non potesse ritenersi in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 del Codice, poiché i rispettivi ambiti applicativi delle disposizioni coinvolte sarebbero statti distinti, sebbene accomunati dalla finalità di garantire la legalità e l’effettività del procedimento di gara.
Più precisamente, il Collegio ha rilevato che l’art. 10, cit. mirerebbe a limitare le cause di esclusione ai soli casi previsti espressamente dalla legge, con specifico riferimento ai requisiti soggettivi dei partecipanti (come, ad esempio, quelli di moralità professionale ex artt. 94 e 95 del Codice), mentre l’art. 23 della lex specialis sarebbe intervenuto su un piano diverso, concernente le modalità tecnico-procedurali di formulazione dell’offerta, in particolare della sua componente economica. In tal senso, la clausola contestata avrebbe assunto natura meramente strumentale alla regolarità e confrontabilità dell’offerta.
Ai fini di una più compiuta comprensione della sentenza, appare opportuno incardinare la riflessione sul portato normativo dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023.
Come enunciato nella Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, accanto al principio di tassatività, di cui al secondo comma della norma in questione, il legislatore ha inteso introdurre anche quello di eterointegrazione dei bandi e delle lettere di invito, recependo gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale, con particolare riferimento all’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020. Tale principio, strettamente connesso alla tassatività, prevede che, qualora una norma imperativa imponga un determinato onere ai partecipanti alla gara, la sua violazione debba comportare l’esclusione anche in assenza di un’espressa previsione del bando. Ciò implica che i requisiti prescritti direttamente dalla legge debbano essere osservati indipendentemente da una specifica clausola che ne richiami la necessità “a pena di esclusione”, in quanto finalizzati a garantire l’interesse pubblico alla qualificazione dei soggetti affidatari.
La medesima Relazione chiarisce, peraltro, che il principio di tassatività è presidiato da una specifica sanzione di nullità parziale, con riguardo alle c.d. “clausole ulteriori” che introducano cause di esclusione non previste dalla legge. Tali clausole si considerano “non apposte” e, quindi, inidonee a produrre effetti, ma la nullità non si estende all’intero atto.
In una simile cornice, sembrerebbero non residuare margini per mettere in discussione l’ambito applicativo della disposizione in esame. Tuttavia, è onere (e onore) dell’interprete sfidare i testi legislativi, sollevare dubbi, cercare risposte.
Ebbene, l’interrogativo che bisogna porsi con riferimento all’articolo 10, cit. è duplice: se tale norma, sancendo la tassatività di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36, cit., inibisca l’introduzione di cause di esclusione afferenti a requisiti di ordine soggettivo, lasciando di contro la libertà alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti che, poiché operanti in un momento successivo, garantiscano la massima partecipazione alla gara, o se il regime di tassatività di cui al 10, cit. debba essere inteso in un’ottica totalizzante. L’esito interpretativo di quest’ultima alternativa potrebbe essere così ipotizzato: “le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative” e, pertanto, quelli enunciati in detti articoli sono gli unici casi in cui la stazione appaltante può procedere ad esclusione automatica; ne discende che il secondo periodo del secondo comma del 10 perseguirebbe l’obiettivo di vietare l'inserimento nel bando di cause di esclusione anche “con effetto differito” rispetto all’atto primo dell’iter selettivo.
È di lampante evidenza che il Tar Puglia, accogliendo il ricorso proposto, ha fatto propria la prima prospettiva ermeneutica, mentre l’adozione della seconda avrebbe portato alla reiezione dello stesso (cum magno gaudio della controinteressata).
Accantoniamo, per un momento, il quesito.
Occorre rilevare come il Collegio abbia omesso di considerare un ulteriore profilo determinante ai fini della legittimità dell’esclusione: la mancata indicazione dei prezzi unitari, oltre a costituire una violazione della lex specialis, determina un vizio intrinseco dell’offerta, traducendosi in una situazione di oggettiva inaffidabilità, incompletezza e indeterminatezza nei suoi contenuti. In tal modo, risulterebbe compromessa la possibilità, per la stazione appaltante, di effettuare una valutazione trasparente e imparziale (cfr. Cons. St. 2529/2022).
L’omessa compilazione dell’offerta economica in una sua componente essenziale costituisce una violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità, secondo cui grava sul concorrente l’onere di redigere l’offerta in modo completo, corretto e conforme alle previsioni della disciplina di gara, assumendosi le conseguenze di eventuali errori o omissioni. In tal guisa, l’incompletezza non può essere sanata né surrogata attraverso ricostruzioni logiche, deduzioni interpretative o interventi correttivi da parte della committenza, poiché ciò comporterebbe una violazione dei principi di par condicio dei concorrenti, immodificabilità dell’offerta, certezza delle regole di gara e trasparenza procedurale.
Elemento che, in questo contesto, si rivela, pertanto, risolutivo è l’inoperatività (per espressa previsione dell’articolo 101 del Codice) dell’istituto del soccorso istruttorio.
Ebbene, in quest’ottica l’articolo 101, cit. si pone in una posizione di complementarietà rispetto al precedente art. 10, cit.: da un lato, sancisce il potere-dovere della stazione appaltante di effettuare il soccorso istruttorio, estendendo la portata del principio di massima partecipazione e facendo sì che in capo all’operatore si costituisca un vero e proprio interesse, tutelato, alla permanenza nella procedura selettiva; dall’altro, delimita questo stesso interesse nei casi ove si imponga come prioritaria l’attuazione dei principi summenzionati, affermando l’impossibilità di sanare le mancanze afferenti all’offerta economica e tecnica attraverso il soccorso istruttorio.
Tale seconda funzione di delimitazione dei confini imprime, forse in via definitiva, carattere di legittimità all’esclusione disposta, nel caso di specie, dalla stazione appaltante.
Sulla scorta di quanto sinora considerato, occorre dunque chiedersi se possa effettivamente dirsi confacente alla ratio dell’art. 101, cit. una previsione del bando di gara che, fuori dai casi di difformità dell’offerta tecnica o economica, disponga l’esclusione automatica dell’operatore (cfr. in questo senso Cons. St. 1175/2023: in questa pronuncia il Supremo consesso amministrativo ha considerato nulla e tamquam non esset una disposizione del bando che comminava l’esclusione dalla procedura nel caso di mancato versamento del contributo da parte dell’operatore).
Questo secondo interrogativo altro non sembra che una derivazione del primo.
Una sola, allora, può essere la risposta. Forse la più banale di tutte. Dipende.
Il senso profondo dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 risiede nella tutela del principio della massima partecipazione alle procedure di scelta del contraente. Tale principio costituisce uno dei cardini dell’evidenza pubblica e si pone come strumento di attuazione del principio di concorrenza, garantendo che l’accesso alle commesse pubbliche non sia indebitamente ristretto da requisiti o condizioni arbitrarie o non sorrette da fondamento normativo.
Certamente, la realizzazione di tale obiettivo non si realizza mediante la rimozione automatica di tutte le clausole che possano avere un effetto selettivo o escludente. In altri termini, non ogni prescrizione che produca, di fatto, una “scrematura” dei partecipanti può essere ritenuta contraria alla massima partecipazione, soprattutto quando essa incide su aspetti tecnico-procedurali dell’offerta e non sui requisiti soggettivi (per ovvie ragioni) dell’operatore. È evidente, infatti, che le prescrizioni funzionali alla completezza, confrontabilità e attendibilità dell’offerta si collocano in una fase procedimentale successiva a quella dell’ammissione dei concorrenti e rispondono a finalità del tutto differenti: non selezionare l’accesso alla gara, ma assicurare la qualità e regolarità delle proposte presentate.
Ciò detto, è altrettanto chiaro che tali prescrizioni, per quanto espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non possono porsi in contrasto con i principi generali di proporzionalità e ragionevolezza.
Il rispetto di detti principi, pertanto, che l’effetto espulsivo non sia un automatismo, ma faccia seguito all’esperimento, da parte della stazione appaltante, dei poteri di soccorso istruttorio.
Ecco perché dipende.
In conclusione, a risultare vincente è una lettura sistematica dell’articolo 10, cit. che ne valorizzi la ratio senza piegarla a interpretazioni rigide che potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle procedure concorsuali.
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Lecce - Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2024, proposto dalla società Egle Soc Coop A Rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2BAA131F2, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Mangia, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- l’Ambito Territoriale di Nardò, non costituito in giudizio;
- il Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cavallo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- della società Cooperativa Socioculturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della Determina del 05.11.2024 n. 1189 di aggiudicazione e di affidamento del servizio relativo all’appalto formalizzato nel Bando di Integrazione Scolastica - CIG B2BAA13IF2 Ambito Territoriale di Nardò;
- di ogni atto presupposto e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione;
> nonché per la condanna della stazione appaltante alla tutela in forma specifica di cui all’art. 124 c.p.a., disponendo l’aggiudicazione in favore della parte ricorrente nonché l’eventuale subentro nel contratto medio tempore stipulato, ovvero, qualora non possibile, per la condanna al risarcimento per equivalente da quantificarsi nel 10% del valore dell’appalto, cui dovranno aggiungersi 5.000 euro a titolo di ristoro o qualsiasi altra somma che il T.a.r. volesse riconoscere in via di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Cooperativa Socioculturale e del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1684 del 2024, notificato il 05.12.2024 alla stazione appaltante nonché il 20.12.2024 alla società controinteressata e depositato il 20.12.2024, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, della determina del 05.11.2024 n. 1189 di aggiudicazione e di affidamento del servizio relativo all’appalto formalizzato nel Bando di Integrazione Scolastica - CIG 2 B2BAA13IF2 Ambito Territoriale di Nardò e di ogni atto presupposto e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione (…) con l’effetto conformativo di porre la Egle soc coop al primo posto della graduatoria di gara; in via subordinata, l’annullamento, previa sospensione, della procedura di gara, nella parte di interesse e quindi dell’intera procedura di gara; nel caso di accoglimento della domanda principale, chiede il risarcimento del danno in forma specifica attraverso l’aggiudicazione dell’appalto ed il subentro nel contratto, ovvero, qualora non possibile, per equivalente attraverso la condanna della PA a versare alla ricorrente il valore del 10%”.
1.1. Più precisamente, con un’unica doglianza, la parte ricorrente lamenta, da un lato, che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 23 della lex specialis posto che, anzitutto, non indica – come richiesto espressamente dal bando di gara, a pena di esclusione – i prezzi unitari nell’ambito dell’offerta economica e, in secondo luogo, poiché sono state prese in considerazione dal seggio di gara le tre cifre decimali, anziché le due cifre decimali come richiesto espressamente dalla medesima disposizione del bando di gara; ad ogni modo, lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione impugnata posto che il seggio di gara, nell’applicazione della formula per la determinazione dei punteggi dell’offerta economica, non si sarebbe allineato ai principi di diritto espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2356/2020.
2. In data 30.12.2024, con atto di mero stile, si è costituita la società controinteressata che con successiva memoria del 24.01.2025, in via pregiudiziale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a. per difetto di motivi specifici; l’inammissibilità per difetto della prova di resistenza; e comunque, nel merito, ha insistito per l’infondatezza, eccependo peraltro la nullità della clausola del bando di cui all’art. 23 per violazione del principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023.
3. In data 31.12.2024, con atto di mero stile, si è costituito l’ente locale resistente che con successiva memoria del 24.01.2025, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità della doglianza formulata, stante la difficile intellegibilità della stessa.
4. All’esito dell’udienza camerale del 27.01.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 63 del 29.01.2025 – pur dando atto della “sussistenza del requisito del fumus con riguardo alla prima doglianza, stante la chiara e inequivoca prescrizione della legge di gara che impone l’indicazione, a pena di esclusione, dei prezzi unitari (cfr. art. 23 del bando di gara)”, ha respinto l’istanza cautelare per difetto di allegazione del periculum in mora.
5. In data 05.05.2025, la società controinteressata ha depositato una nota della stazione appaltante del 24.04.2025 ad essa indirizzata che reca un chiarimento in ordine alla portata dell’art. 23 della lex specialis ed evidenzia come la previsione dell’indicazione, nell’ambito dell’offerta economica, dei prezzi unitari – a pena di esclusione – sia il frutto di un mero refuso-errore materiale.
6. In vista dell’udienza pubblica del 26.05.2025, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo. Nell’ambito delle predette memorie sia la parte resistente che la società controinteressata hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione con motivi aggiunti da parte della ricorrente della predetta nota di chiarimenti della stazione appaltante depositata in giudizio in data 05.05.2025.
7. All’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi e di improcedibilità dello stesso per mancata impugnazione con motivi aggiunti della nota di chiarimenti depositata in giudizio in data 05.05.2025.
9. Va, in via liminare, negativamente valutata l’eccezione di inammissibilità per genericità delle censure.
9.1. Al di là ed a prescindere dall’adozione di specifiche formule sacramentali, ciò che rileva ai fini della specificità ed ammissibilità dei mezzi di gravame è il loro carattere perspicuo, inteso come idoneità a rendere comprensibile e percepibile la critica che si muove all’azione dei pubblici poteri, sia in punto di conformità alle fonti normative che ne governano il concreto dispiegarsi nella fattispecie, sia in punto di ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter procedimentale seguito, ovvero dell’insussistenza dell’eccesso di potere nelle sue disparate forme sintomatiche.
9.2. È tale intellegibilità delle censure, peraltro confermata dalle stesse difese “nel merito” spiegate dalla società controinteressata e dall’Amministrazione, nonché dal chiarimento richiesto alla stazione appaltante sulla portata dell’art. 23 della lex specialis, a deporre per l’infondatezza dell’eccezione oggetto di scrutinio.
10. Ciò posto, occorre ora passare alla disamina dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione con motivi aggiunti della nota di chiarimenti depositata in giudizio in data 05.05.2025.
10.1. L’eccezione è priva di pregio.
10.2. Ebbene, come emerge dalla mera lettura della nota datata 24.04.2025 e depositata in giudizio dalla società controinteressata in data 05.05.2025, la stessa va qualificata come mera corrispondenza privata intercorsa tra la stazione appaltante e la società controinteressata (a gara conclusa e in pendenza del presente giudizio) non avente – con tutta evidenza – natura provvedimentale, con conseguente inammissibilità di un eventuale ricorso per motivi aggiunti impropri proposto in relazione alla stessa.
10.3. Invero, se la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto pacificamente che “i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non (abbiano) alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara (cfr., da ultimo, Cons. giust. amm. Sicilia, 8 ottobre 2021, n. 841; id. 20 settembre 2021, n. 806 e giurisprudenza ivi richiamata nonché Consiglio di Stato sez. V - 04/04/2023, sentenza n. 3465), a fortiori, tale conclusione deve necessariamente valere per i chiarimenti forniti del tutto irritualmente una volta esaurita la gara, in pendenza del processo amministrativo.
11. Così superate le eccezioni pregiudiziali, nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
11.1. Orbene, l’unica doglianza formulata dalla parte ricorrente è fondata quanto al profilo dell’omessa indicazione dei prezzi unitari nell’ambito dell’offerta economica dell’aggiudicataria, in palese violazione dell’art. 23 della lex specialis.
11.2. Tale ultima disposizione – contenuta a pagina 17 del bando di gara prodotto dalla parte ricorrente –, per quanto qui rileva, precisa che: “l’offerta economica firmata secondo le modalità richieste deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”.
11.3. La clausola posta dalla stessa stazione appaltante è chiarissima e non presenta alcun margine di ambiguità.
11.4. L’omessa indicazione dei prezzi unitari nell’ambito della relativa offerta economica, oltre ad essere pacificamente ammessa negli atti del giudizio dalla società controinteressata (cfr. pagina 3 e ss. della memoria depositata in data 24.01.2025) nonché a non essere smentita documentalmente dalla stessa, emerge chiaramente anche dal tentativo di ottenere l’interpretatio abrogans della clausola escludente di cui all’art. 23 del bando di gara con la formulazione di un quesito sottoposto in corso di causa alla stazione appaltante (cfr. documenti depositati in data 05.05.2025).
11.5. Peraltro, la clausola escludente in questione non può certo essere disapplicata da questo giudicante.
11.6. In proposito, deve ritenersi infondata l’eccezione – formulata dalla società controinteressata – di nullità della predetta clausola per violazione del principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023.
11.7. La censurata previsione del bando, infatti, non può certo ritenersi nulla per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, poiché diversi e separati sono gli ambiti di applicazione di tali disposizioni, pur perseguendo esse una finalità comune: l’art. 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici mira a tutelare la massima partecipazione alla gara vietando previsioni in tema di requisiti di partecipazione ulteriori a quelle espressamente previste in tale fonte, mentre l’art. 23 del bando si limita a regolamentare le modalità di formulazione dell’offerta (in questo caso economica) in vista di una regolare presentazione della stessa. Dunque giammai una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di formulazione dell’offerta tramite piattaforma telematica potrebbe ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione pensato e limitato ai requisiti soggettivi dell’offerente (rectius, ai requisiti di moralità di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023): la prima disposizione guarda in qualche modo alla conformità oggettiva dell’offerta, l’altra ai requisiti soggettivi di chi la presenta (cfr. ex multis, T.a.r. Perugia, sentenza n. n. 122/2025). Ciò a fortiori se si considera che nel diritto amministrativo (a differenza che nel diritto civile) la nullità è eccezionale e necessariamente di stretta interpretazione e che, di contro, la regola è l’annullabilità con il conseguente onere di impugnazione, a pena di decadenza, nei termini perentori previsti dal codice del processo amministrativo.
11.8. Irrilevanti sono poi i chiarimenti forniti in corso di causa alla società controinteressata da parte della stazione appaltante, essendo gli stessi successivi all’aggiudicazione e non presentando la clausola in questione alcun margine di ambiguità.
11.9. Peraltro, se – come già precisato – la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che “i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non (abbiano) alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara (cfr., da ultimo, Cons. giust. amm. Sicilia, 8 ottobre 2021, n. 841; id. 20 settembre 2021, n. 806 e giurisprudenza ivi richiamata nonché Consiglio di Stato sez. V - 04/04/2023, sentenza n. 3465), a fortiori, tale conclusione deve valere per i chiarimenti forniti del tutto irritualmente una volta esaurita la gara, in pendenza del processo amministrativo.
11.10. Dunque, i chiarimenti non possono certamente modificare la lex specialis, pena la sua illegittima disapplicazione, in quanto essi hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, contribuendo a renderne chiaro e comprensibile il significato, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, sentenza n. 8873; Consiglio di Stato sez. V - 04/04/2023, sentenza n. 3465).
11.11. Ciò chiarito, con riguardo alla clausola di cui all’art. 23 della lex specialis in questione, il Collegio deve dunque richiamare il principio della natura vincolante delle prescrizioni stabilite nei bandi di gara, senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, soprattutto quando il significato delle clausole prescrittive è così chiaro e insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche nella loro attuazione, come nel caso dell’articolo in questione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2009, (ud. 09/12/2008, dep. 15/01/2009), sentenza n. 157).
Diversamente, verrebbero violati i principi di parità di condizione dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la successiva modifica e attenuazione delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, e del divieto di disapplicazione del bando, quale atto con il quale l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2009, (ud. 09/12/2008, dep. 15/01/2009), sentenza n. 157).
12. In conclusione, assorbite le ulteriori censure stante la piena soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio, per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione.
13. Va, poi, accolta la domanda con cui parte ricorrente (seconda classificata) ha chiesto la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare in suo favore l’appalto di servizi anelato in quanto tale statuizione è consentita dall’art. 124 c.p.a. e consegue all’esclusione dalla gara della controinteressata (aggiudicataria, prima classificata), per effetto della citata statuizione caducatoria.
14. Deve, invece, essere respinta la domanda avente ad oggetto la declaratoria giudiziale d’inefficacia del contratto, non essendo stato ancora stipulato.
15. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la determinazione del 05.11.2024 n. 1189 di aggiudicazione e di affidamento del servizio relativo all’appalto formalizzato nel Bando di Integrazione Scolastica - CIG 2 B2BAA13IF2 Ambito Territoriale di Nardò, e tutti gli atti di gara impugnati;
2) condanna l’Amministrazione resistente ad aggiudicare l’appalto di servizi in questione in favore della parte ricorrente;
3) rigetta la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto;
4) condanna l’Amministrazione resistente e la società controinteressata alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.500,00, a carico di ciascuna parte, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore