TAR Lazio, Roma, sez. IV, 20 maggio 2025, n. 9693

È noto che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare il dovere del giudice di annullare il provvedimento adottato sulla base di una disposizione nel frattempo dichiarata incostituzionale – e ciò anche nel caso in cui la relativa questione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso – in considerazione del fatto che in tale ipotesi il giudice è comunque chiamato a far applicazione, anche in modo indiretto e implicito, della norma nella quale trova legittimazione l'atto impugnato.

Il provvedimento adottato dalla p.a. resistente sarebbe comunque illegittimo e andrebbe comunque annullato – per difetto di istruttoria e di motivazione – non avendo la p.a. adeguatamente valutato se (e spiegato perché) i concreti affidamenti alla propria controllata fossero da ritenere effettivamente posti in essere in violazione/elusione delle disposizioni o invece realmente giustificati da effettive necessità manutentive.

Guida alla lettura

La sentenza TAR Lazio n. 9693/2025 affronta il caso della Società Autostrada Ligure Toscana (SALT), destinataria di una sanzione amministrativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per presunta violazione delle norme sugli affidamenti infragruppo previste dall’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016. Il Tribunale, richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 218/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo, ha disposto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.

La decisione si fonda sul principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il giudice amministrativo è tenuto ad annullare gli atti fondati su norme poi ritenute incostituzionali, anche in assenza di specifica deduzione nel ricorso. Inoltre, il TAR ha evidenziato la carenza motivazionale del provvedimento ministeriale, che non ha adeguatamente valutato la legittimità degli affidamenti infragruppo effettuati da SALT, soprattutto in relazione alle esigenze di manutenzione e sicurezza dell’infrastruttura.

Il giudizio, dunque, costituisce un importante esempio di applicazione della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia di sanzioni amministrative e contratti di concessione, con rilievi significativi sul principio di legalità e sul diritto di difesa nella fase istruttoria.

La sentenza affronta un caso di sanzione amministrativa irrogata al concessionario autostradale SALT per presunta inosservanza di obblighi relativi agli affidamenti di lavori in concessione, in particolare per il superamento del limite normativo degli affidamenti infragruppo (affidamenti a imprese controllate o collegate). La sanzione da € 75.000 è stata comminata sulla base dell’art. 2, comma 86, lett. d) del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286/2006, e del richiamo agli artt. 3, comma 2, lett. r) e 30, comma 1 della Convenzione di concessione, nonché dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Come anticipato, un elemento centrale del giudizio è costituito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 218/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte relativa ai limiti quantitativi all’affidamento infragruppo. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui il giudice deve annullare gli atti amministrativi fondati su norme nel frattempo dichiarate incostituzionali, anche in assenza di specifico motivo di ricorso (v. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 1999, n. 138; parere Cons. Stato, Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984).

Anche assumendo che la norma primaria invocata fosse ancora valida, il TAR ha censurato il provvedimento per difetto di motivazione e istruttoria, rilevando che la P.A. non ha adeguatamente valutato né spiegato la legittimità degli affidamenti infragruppo posti in essere da SALT nel periodo indicato, che erano stati giustificati da esigenze di manutenzione urgenti per la sicurezza della circolazione.
Il Collegio sottolinea che l’adozione di sanzioni amministrative deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, e che l’effettiva necessità dei lavori affidati alla controllata in via infragruppo doveva essere adeguatamente considerata. In assenza di tale valutazione, il provvedimento sanzionatorio risulta viziato.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali, considerando l’intervento della pronuncia costituzionale come motivo grave ed eccezionale, giustificando - così - la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (v. Corte Costituzionale n. 77/2018).

La sentenza conferma alcuni principi ormai consolidati in diritto amministrativo:

  • la vincolatività del giudice rispetto alle pronunce di incostituzionalità, anche se non dedotte direttamente nel ricorso;
  • l’esigenza imprescindibile di un’adeguata motivazione e istruttoria nei provvedimenti sanzionatori, soprattutto quando incidono su obblighi complessi come quelli di affidamento nelle concessioni;
  • la tutela della proporzionalità, che deve considerare le effettive esigenze tecniche e di sicurezza;
  • la possibilità di compensazione delle spese in casi eccezionali, come l’intervento di pronunce costituzionali sopravvenute.

In definitiva, il TAR ha svolto un controllo di legittimità rigoroso, tutelando l’operatore economico concessionario da sanzioni fondate su norme ormai non più valide e da atti amministrativi carenti sul piano motivazionale.

 

Pubblicato il 20.5.2025

N. 09693/2025 REG.PROV.COLL.

N. 07976/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7976 del 2020, proposto da
Salt – Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Annoni in Roma, via Udine 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 22378 in data 11 settembre 2020 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha irrogato nei confronti della SALT - Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a. la sanzione amministrativa di € 75.000,00 in ragione delle pretesa inosservanza (i) sia “dei provvedimenti del Concedente sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 86, lett. d) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.”, (ii) sia delle previsioni di cui agli artt. 3, comma 2, lett. r) e 30, comma 1 della Convenzione Unica di concessione, ingiungendo altresì alla medesima concessionaria, “in luogo del pagamento della predetta sanzione, di destinare le somme corrispondenti ad apposita riserva straordinaria vincolata di capitale, denominata “Riserva vincolata sanzioni e penali con l'avvertenza che le somme accantonate potranno essere rese disponibili soltanto dietro apposita autorizzazione della Concedente”;

b) di ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota prot. 11710 del 12 maggio 2020 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali recante contestazione delle predette violazioni nei confronti della SALT – Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento 11 settembre 2020, n. 22378, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha irrogato Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a. (d’ora in poi anche solamente SALT) una sanzione amministrativa di € 75.000,00 per inosservanza dei provvedimenti del concedente sanzionabile ai sensi dell’art. 2, comma 86, lett. d. d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, nonché per inosservanza degli art. 3, comma 2, lett. r, e 30, comma 1, della convenzione di concessione.

2. Con l’atto introduttivo del giudizio SALT ha gravato il predetto provvedimento, chiedendo a questo Tribunale di disporne l’annullamento.

2.1. A sostegno della propria pretesa parte ricorrente ha evidenziato:

- di essere titolare – a seguito di fusione per incorporazione della Autocamionale della Cisa s.p.a. – della concessione autostradale avente a oggetto l’esecuzione degli interventi di ammodernamento e la gestione della tratta autostradale A15 Parma – La Spezia, nonché la realizzazione del prolungamento di tale tratta autostradale sino a Nogarole Rocca (concessione regolata dall’originaria convenzione sottoscritta in data 3 marzo 2010 tra ANAS s.p.a. e Autocamionale della Cisa s.p.a. e dal successivo atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018);

- che con nota del 25 ottobre 2016, l’Autocamionale della Cisa s.p.a. aveva inviato comunicazione al Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora in poi anche MIT) per l’esecuzione infragruppo di lavori vari di manutenzione dell’autostrada A15;

- che all’esito di apposita istruttoria, con provvedimento del 3 maggio 2017 il MIT aveva riscontrato detta comunicazione evidenziando che l’affidamento dei lavori non avrebbe dovuto essere «effettuato in favore di impresa controllata o collegata e [sarebbe dovuto avvenire] nel rispetto delle disposizioni convenzionali e della vigente normativa in materia», e ciò per la persistente «situazione di squilibrio delle percentuali infragruppo/terzi rispetto ai limiti stabiliti dalla legge, già segnalatacon una percentuale infragruppo superiore al 90%» e tenuto conto del fatto che «l’esecuzione di un ulteriore affidamento infragruppoandrebbe a ridurre le possibilità di addivenire ad un rientro nei limiti normativi nelle tempistiche stabilite»;

- che tale decisione della p.a. resistente era stata impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (definito con decreto 23 ottobre 2018, che ha respinto l’impugnazione nella parte in cui era volta a contestare il sostanziale diniego ricevuto all’affidamento infragruppo);

- che nelle more della decisione del ricorso straordinario, la società aveva comunque ritenuto di doversi conformare alla decisione del Ministero, indicendo, con bando pubblicato sulla GURI del 14 luglio 2017, una gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione attraverso lo strumento dell’accordo quadro di cui all’art. 54 d.lgs. n. 50/2016 (nel quale era inserita apposita clausola che condizionava risolutivamente l’efficacia dell’accordo quadro e dei relativi contratti applicativi all’eventuale esito positivo per la concessionaria del ricorso straordinario);

- che nelle more della definizione della predetta procedura di gara e della stipulazione del relativo accordo quadro (avvenuta in data 24 luglio 2018) la concessionaria aveva sottoscritto un accordo quadro (in data 20 giugno 2017) e tre contratti applicativi del medesimo accordo con la propria controllata Integra (rispettivamente in data 20 giugno 2017, 27 novembre 2017 e 20 maggio 2018) al fine di «garantire con continuità l’osservanza degli standards gestionali sull’infrastruttura previsti, per assicurare la regolare percorribilità e sicurezza stradale, nonché la salvaguardia dell’infrastruttura stessa», dando immediata comunicazione della sottoscrizione degli stessi al MIT;

- che con nota del 12 maggio 2020 il MIT aveva contestato a SALT (nelle more subentrata quale concessionaria) che la stipula dei contratti con Integra era avvenuta «disattendendo il provvedimentodel 3 maggio», nonché in pretesa violazione delle «disposizioni ministeriali sugli affidamenti infragruppo» e delle disposizioni della convezione (artt. 3, comma 2, lett. r) e 30) che imponevano al concessionario ad affidare i lavori nel rispetto della «normativa vigente»;

- che nonostante le puntuali deduzioni difensive fornite da SALT, il MIT aveva ritenuto di adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato, osservando che non era stata «garantita dalla società nel periodo trascorso sino al 30 giugno 2020 la quota minima del 60% stabilita dalla norma per gli affidamenti a terzi».

2.2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha articolato tre motivi in diritto avverso il provvedimento sanzionatorio gravato.

2.2.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 della l. n. 689/1981 nonché dell’Allegato N alla Convenzione di Concessione», notando, in sostanza, la tardività della contestazione e del conseguente provvedimento sanzionatorio.

2.2.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto oggetto del giudizio per «violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 13 e 14 della l. n. 689/1981, e dell’art. 2, comma 86, lett. d) del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.; violazione degli artt. 3, comma 2, lett. r) e 29, comma 1 della Convenzione di Concessione [nonché per] eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità [e] sviamento», sostenendo in sintesi:

- che non vi era stata alcuna “inosservanza” a quanto disposto dal concedente con il provvedimento prot. 7606 del 3 maggio 2017, i cui contenuti dispositivi erano stati, invece, puntualmente adempiuti con la pubblicazione degli atti della gara;

- che SALT aveva operato nel pieno rispetto della disciplina di legge e di quella convenzionale avendo provveduto all’affidamento dei lavori «mediante procedura ad evidenza pubblica esperita nel rispetto della disciplina normativa alla data vigenteassicurando, nelle more, l’esecuzione degli interventi manutentivi dell’infrastruttura autostradale aventi il carattere della indifferibilità e dell’improcrastinabilità in quanto indispensabili per garantire nell’immediato la sicurezza della circolazione e la piena funzionalità dell’infrastruttura medesima, nel rispetto degli obblighi convenzionali gravanti sulla concessionaria»;

- che quanto sopra rendeva evidente tanto l’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito quanto l’insussistenza dell’elemento soggettivo della violazione «non potendo essere ascritta a SALT alcuna condotta dolosa o colposa finalizzata alla commissione dell’illecito contestato».

2.2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità della sanzione gravata per «ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 13 e 14 della legge n. 689/1981, e dell’art. 2, comma 86, lett. d) del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 2, lett. r) e 30 della Convenzione nonché degli art. 253, comma 25, del d.lgs. n. 163/2006 e 177 del d.lgs. n. 50/2016 nonché delle Linee Guida ANAC n. 11 [nonché per] eccesso di potere per falso presupposto, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione [e] sviamento», evidenziando che l’unico presupposto sul quale il MIT aveva fondato l’irrogazione della sanzione era «la sussistenza di una pretesa “situazione di squilibrio” negli affidamenti terzi/infragruppo suscettibile di aggravamento per effetto dei tre affidamenti infragruppo non approvati dal concedente» e sostenendo l’erroneità della valutazione compiuta dal MIT sul punto.

3. Il 15 ottobre 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio.

4. In data 8 gennaio 2025, il Ministero resistente ha depositato una relazione – datata 23 dicembre 2020 – corredata da documentazione, al fine di sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.

5. Con memoria depositata in data 15 gennaio 2025, parte ricorrente:

- ha evidenziato che nella pendenza del giudizio era intervenuta la sentenza Corte costituzionale n. 218/2021 che aveva dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”, nonché “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016»;

- ha sottolineato che da tale pronuncia non poteva che derivare «la sopravvenuta invalidità/illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato: (i) sia in quanto adottato dal MIT in dichiarata applicazione dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016 (e segnatamente in ragione dell’asserito “superamento del limite normativo del 40%” previsto dalla suddetta norma per gli affidamenti infragruppo del concessionario – cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato)(ii) sia in quanto, per effetto della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 218/2021, è comunque venuto meno il limite dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di affidamenti infragruppo, con conseguente facoltà per il concessionario di “affidare i lavori alla propria società collegata senza tenere conto dei vincoli imposti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima».

6. Con repliche versate in atti il 30 gennaio 2025, SALT ha preso posizione sulle deduzioni difensive formulate dalla p.a. nella relazione depositata in data 8 gennaio 2025.

7. All’udienza straordinaria del 21 febbraio 2025 – viste le note depositate dalla p.a. resistente il 20 febbraio 2025 – il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

8. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

9. In primo luogo, il Collegio evidenzia che il provvedimento sanzionatorio gravato è stato adottato dalla p.a. resistente fondamentalmente in ragione del fatto che la concessionaria ricorrente non aveva garantito nel periodo trascorso sino al 30 giugno 2020, la quota minima (pari al 60%) di affidamenti a terzi di contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura a evidenza pubblica prevista dall’art. 177, d.lgs. n. 50/2016.

Ciò appare evidente avuto riguardo al corpo motivazionale del provvedimento gravato, che è integralmente dedicato al mancato rispetto da parte di SALT degli obblighi di legge in materia di affidamenti del concessionario (cfr. doc. 32, produzione del ricorrente, pag. 2), in violazione degli obblighi di cui agli art. 3, comma 2, lett. r, e 30, comma 1, della convezione (mentre nessun capo della motivazione argomenta le ragioni per cui la condotta di parte ricorrente costituirebbe una violazione dei provvedimenti del concedente – ovvero, nel caso di specie della nota 3 maggio 2017 – sanzionabile ai sensi dell’art. 2, comma 86, lett. d. d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286).

La superiore circostanza è dirimente ai fini dell’annullamento del provvedimento gravato, tenuto conto che:

- come notato dalla ricorrente, nelle more della definizione del presente giudizio la sentenza Corte costituzionale, n. 218/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177 d.lgs. n. 50/2016, ovvero della disposizione di legge la cui violazione è posta alla base del provvedimento sanzionatorio impugnato nel presente giudizio;

- è noto che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare il dovere del giudice di annullare il provvedimento adottato sulla base di una disposizione nel frattempo dichiarata incostituzionale – e ciò anche nel caso in cui la relativa questione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso – in considerazione del fatto che in tale ipotesi il giudice è comunque chiamato a far applicazione, anche in modo indiretto e implicito, della norma nella quale trova legittimazione l'atto impugnato (v. al riguardo Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 1999, n. 138, ancora di recente richiamata dal parere Consiglio di Stato, I, 28 dicembre 2021, n. 1984).

Quanto sopra evidenziato è sufficiente per disporre – in accoglimento del gravame della ricorrente – l’annullamento della sanzione impugnata che, come notato dalla ricorrente nell’atto introduttivo di giudizio e come evidenziato supra, è stata adottata in ragione della sussistenza di una situazione di squilibrio negli affidamenti terzi/infragruppo, in contrasto con la normativa al tempo vigente (appunto l’art. 177, d.lgs. n. 50/2016 dichiarato incostituzionale). D’altronde, non può non notarsi che la ricorrente ha espressamente lamentato nel ricorso la violazione dell’art. 177, d.lgs. n. 50/2016 e che l’art. 30, comma 3, l. n. 87/1953 prevede che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»).

10. Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che anche a ritenere che il richiamo all’art. 2, comma 86, lett. d. d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, tra gli obblighi violati fosse idoneo, da solo, a costituire un autonomo capo di motivazione della decisione sanzionatoria gravata, il provvedimento adottato dalla p.a. resistente sarebbe comunque illegittimo e andrebbe comunque annullato – per difetto di istruttoria e di motivazione – non avendo la p.a. adeguatamente valutato se (e spiegato perché) i concreti affidamenti alla propria controllata posti in essere dalla concessionaria nel 2017 e nel 2018, contestualmente all’indizione della gara imposta dal MIT e sino alla definizione della stessa, fossero da ritenere effettivamente posti in essere in violazione/elusione delle disposizioni di cui alla nota del 3 maggio 2017, e non invece realmente giustificati da – e quindi proporzionati a – effettive necessità manutentive cui era necessario fare fronte nelle more della conclusione della procedura di gara, a garanzia della sicurezza della circolazione e della piena funzionalità dell’infrastruttura.

11. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, la domanda di annullamento della sanzione gravata avanzata con l’atto introduttivo del giudizio deve essere accolta.

12. Avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – e tenuto conto che l’esistenza di una sentenza sopravvenuta di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dalla p.a. costituisce un’ipotesi tipica di gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. (cfr. Corte costituzionale n. 77/2018, sub 15 in diritto) – il Collegio ritiene che sussistano adeguate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente FF

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Michele Di Martino, Referendario