TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater 25 marzo 2025, n. 6030
L’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ha luogo in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ove l’Autorità ritenga che le medesime siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione.
Pubblicato il 25/03/2025
N. 06030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06934/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2021, proposto dalla
Temi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Persello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso n. 23;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento dell'ANAC di cui alla delibera n. 415 del 19.5.2021, adottato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 19.5.2021, depositato in data 4.6.2021, comunicato con pec del 4.6.2021, a mezzo del quale l’ANAC ha deliberato:
- di irrogare la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della Temi S.r.l. (C.F.01692130303) con sede in Pasian di Prato, provincia di Udine, Via Cristoforo Colombo n. 220, ritendendo configurato l'elemento psicologico della colpa grave nell’autodichiarazione resa ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016;
- di disporre nei confronti della Temi S.r.l. l’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data primo luglio 2021 veniva impugnata la delibera n. 415 del 19 maggio 2021 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ritenendo configurato l’elemento psicologico della colpa grave nell’ambito di un’autodichiarazione resa dalla ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016, ha irrogato alla società ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila/00) e ha disposto, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, l’annotazione, sul casellario informatico dei contratti pubblici, del provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante A&T 2000 S.p.A. nei confronti dell’odierna ricorrente in ragione “dell’omessa dichiarazione di fatti e circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016”, con ciò infliggendo alla ricorrente la sanzione pari a 30 (trenta) giorni di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “A. Violazione di legge. Art. 213, comma 13, D. Lgs. n.50/2016. Insussistenza dell’ipotesi di falsa dichiarazione di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. n.50/2016; B. Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Insussistenza del dolo o colpa grave anche in considerazione della scarsa rilevanza o della non gravità dei fatti oggetto della dichiarazione; C. Violazione di legge. Illegittimità della segnalazione e della sanzione anche quale conseguenza dell’illegittimità della esclusione di TEMI S.r.l. dalla gara di cui all’oggetto; D. Violazione di legge. Eccesso di potere per violazione dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione; D. Violazione di legge. Violazione dei principi del giusto procedimento”.
Con atto depositato in data 8 luglio 2021 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, l’Amministrazione intimata.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione del combinato disposto di cui agli art. 80, comma 12, e 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 in ragione del fatto che l’omessa indicazione nel DGUE, nell’ambito della voce gravi illeciti professionali, di due precedenti risoluzioni contrattuali non configura una falsità dichiarativa richiesta dalle norme in argomento ai fini dell’adozione delle misure sanzionatorie di che trattasi.
La censura è meritevole di positivo apprezzamento in quanto l’omessa indicazione da parte dell’operatore economico - nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica - di elementi utili alla Stazione appaltante ai fini della valutazione della ricorrenza dei gravi illeciti professionali ad esso imputabili, non configura un mendacio, quale presupposto necessario per farsi luogo all’adozione del provvedimento sanzionatorio odiernamente gravato.
In tal senso giova rilevare che secondo l’espressa previsione di cui all’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ha luogo “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione” ove l’Autorità ritenga che le medesime “siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione”.
La soluzione ermeneutica privilegiata risulta, del resto, conforme al principio espresso dalla Ad. Pl. n. 16/2020 secondo cui la falsità dichiarativa può riguardare solo un fatto ovvero un dato di realtà, giammai la valutazione dello stesso.
V’è altresì da considerare che neanche la sanzione pecuniaria risulta legittimamente inflitta ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 giacché, secondo la disposizione in parola, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti degli operatori economici che rifiutino o omettano senza giustificato motivo di fornire le informazioni e documenti richiesti anche a comprova dei requisiti di partecipazione ovvero forniscano informazioni, documenti e dati non veritieri.
Ebbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, le norme sopra richiamate, in quanto sanzionatorie, devono essere oggetto di stretta interpretazione (ex multis Tar Lazio sent. n. 10659/2021), non potendo in definitiva trovare applicazione oltre alle ipotesi espressamente previste, non ricorrenti nel caso di specie in cui viene in rilievo non già un fatto oggetto di falsa dichiarazione ovvero di un’omessa dichiarazione quanto la valutazione soggettiva dello stesso.
La valenza assorbente del primo motivo di ricorso, il quale ha ad oggetto il presupposto d’irrogazione della sanzione, consente al Collegio di prescindere dall’esame delle ulteriori censure.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
Guida alla lettura
Con la pronuncia n. 6030 del 25 marzo 2025 il TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, si è pronunciato in merito al ricorso proposto dalla società Temi S.r.l. contro una delibera dell'ANAC che aveva irrogato una sanzione pecuniaria e disposto l'annotazione di un provvedimento nel casellario informatico degli operatori economici in relazione a un'omessa dichiarazione nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ai fini della dimostrazione di un requisito di partecipazione a una gara pubblica.
Necessario ricostruire la vicenda fattuale che ha dato causa al presente giudizio.
Temi S.r.l. impugnava la delibera ANAC del 19 maggio 2021, che aveva sanzionato l'omessa indicazione di due precedenti risoluzioni contrattuali nell'ambito della dichiarazione resa ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). L'Autorità aveva ritenuto che tale omissione configurasse colpa grave ai fini della sanzione, mentre la ricorrente sosteneva che non vi fosse falsa dichiarazione, né sussistenza di colpa grave, e che le misure sanzionatorie fossero quindi illegittime. Il ricorso sollevava principalmente quattro motivi:
- Violazione di legge (art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016): secondo la ricorrente, l'omessa indicazione dei precedenti contratti risolti non configurava una falsa dichiarazione, poiché la norma punisce solo la falsità materiale e non la valutazione soggettiva di un dato.
- Eccesso di potere per difetto di motivazione: l'Autorità avrebbe omesso una valutazione adeguata della gravità dell'omissione.
- Illegittimità della segnalazione e della sanzione, in quanto conseguenza della illegittimità dell'esclusione dalla gara.
- Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: secondo Temi S.r.l., la sanzione era sproporzionata e priva di motivazione adeguata.
Il TAR, nella sua valutazione, ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che l'omissione della dichiarazione non configurasse una "falsa dichiarazione" ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio ha sottolineato che per configurare una falsa dichiarazione, occorre che l'operatore economico abbia intenzionalmente fornito un dato non veritiero, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, trattandosi piuttosto di una valutazione soggettiva sulla rilevanza dell'informazione omessa. Inoltre, si è ritenuto che la violazione del DGUE fosse una questione che riguardava un'incompletezza informativa, non un dolo o una colpa grave, come richiesto dalla norma per giustificare l'adozione delle sanzioni previste.
La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle disposizioni sanzionatorie del Codice dei Contratti Pubblici, evidenziando che la sanzione per falsa dichiarazione non può essere applicata in via automatica a ogni omissione o errore materiale, ma deve essere supportata dalla prova di un dolo o di colpa grave. La sentenza ribadisce il principio secondo cui le disposizioni sanzionatorie devono essere interpretate in modo restrittivo, in quanto atte a limitare l'accesso alle procedure di gara pubbliche e quindi la partecipazione economica.
In particolare, il Collegio si allinea alla giurisprudenza consolidata (vedi, ad esempio, la sentenza n. 10659/2021 del TAR Lazio) secondo cui la falsità dichiarativa riguarda esclusivamente l'oggettiva inesattezza di un dato di fatto e non una valutazione soggettiva o interpretativa dello stesso. Questa interpretazione è in linea con la necessità di tutelare il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, evitando che vengano irrogate sanzioni ingiustificate per errori o omissioni che non abbiano avuto un impatto concreto sulla valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara.
La decisione del TAR Lazio si segnala per un'interpretazione equilibrata e attenta alle garanzie giuridiche previste per gli operatori economici, confermando che le misure sanzionatorie, in particolare quelle che comportano la privazione della possibilità di partecipare a future gare pubbliche, devono essere applicate solo in presenza di una condotta effettivamente fraudolenta o gravemente negligente. In assenza di tali presupposti, la sanzione imposta dall'ANAC è stata annullata, con conseguente condanna dell'Autorità al pagamento delle spese di lite.