1. Considerazioni generali. 2. Le sentenze sull’equo compenso prima dell’emanazione del correttivo al Codice Appalti. 3. Le sentenze sull’equo compenso dopo l’emanazione del correttivo al Codice Appalti (Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024).

  1. Considerazioni generali.

Nel Consiglio dei Ministri del 21 ottobre c.a. è stato approvato, tra l’altro, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Uno degli istituti principali disciplinati da tale norma[1] riguarda il tema dell’”equo compenso”, disciplinato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali). Tale figura è finalizzata a garantire che i professionisti coinvolti negli appalti pubblici ricevano un compenso adeguato, proporzionato alla prestazione resa e conforme a determinati parametri.

A tal proposito si precisa che negli ultimi anni il calcolo delle tariffe e dei suddetti parametri è stato modificato più volte, ai fini della determinazione dei richiamati compensi professionali.

Gli atti che disciplinano i succitati parametri professionali sono i seguenti:

-Decreto 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

-Decreto 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) (c.d. decreto “parametri-bis”).

Peraltro si precisa che sono nulle le pattuizioni che prevedono un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con i suddetti decreti.

Le difficoltà interpretative riscontrate tra quanto disciplinato dalla predetta legge 49/2023 e l’affidamento dei contratti pubblici, di cui al ricordato d.lgs. 36/2023, hanno indotto la giurisprudenza ad intervenire, a più riprese, sulla questione.

Di seguito si elencano le principali pronunce.

 

  1. Le sentenze sull’equo compenso prima dell’emanazione del correttivo al Codice Appalti.
  • TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024 :afferma che non sussiste alcuna antinomia in concreto tra la legge 49/2023 ed il codice dei contratti pubblici.
  • TAR  Lazio n. 8580 del 30 aprile 2024:secondo i magistrati non può  ravvisarsi un’incompatibilità tra la legge sull’equo compenso e l’articolo 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) comma [2], del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Tale offerta è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro. Infatti la sopra indicata legge  49/2023 non preclude l’applicabilità ai contratti in questione del citato criterio di aggiudicazione dell’OEPV, poiché il compenso del professionista è soltanto una delle componenti del prezzo determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative, in particolare, a spese ed oneri accessori.
  • TAR Campania n. 1494 del 16 luglio 2024: la normativa sull’equo compenso svolge un’attività di integrazione della disciplina prevista dal Dlgs 36/2023.  In particolare tali norme costituiscono princìpi guida al fine della valutazione della per valutare la proporzionalità dei ribassi delle offerte economiche nella fase di verifica dell’anomalia.
  • TAR Calabria n. 483 del 25 luglio 2024: è in linea con la citata pronuncia 1494/2024 del TAR Campania e la stessa ammette la derogabilità dell’equo compenso. Secondo il Collegio, l’importo a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura, calcolato sulla base dei sopra indicati decreti parametri, può essere ribassato in tutte le sue voci dai professionisti concorrenti. Tale tesi è comprovata dal fatto che i due sistemi normativi sono tra loro incompatibili e la competitività sul prezzo costituisce un fattore necessario al fine che possano essere correttamente realizzati gli aspetti concorrenziali nelle selezioni pubbliche.
  • Tar Sicilia n. 3319 dell’8 ottobre 2024: in una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante ha stabilito che, rispetto all’importo posto a base d’asta, non è ammesso il ribasso sul compenso strettamente inteso, ma sulle sole spese generali e oneri accessori. In sintesi il giudice amministrativo ha ritenuto che il compenso debba ritenersi equo anche annullando totalmente la voce delle spese generali e degli oneri accessori; pertanto la relativa offerta non presenta caratteri di anomalia.
  •       TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, nn. 230 e 231 del 9 ottobre 2024: la disciplina sull’equo compenso è compatibile con le disposizioni del codice dei contratti pubblici e consente il ribasso solo delle spese e degli oneri accessori, ma non degli onorari.

 

  1. Le sentenze sull’equo compenso dopo l’emanazione del correttivo al Codice Appalti (Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024).
  • TAR Calabria n. 632 del 24 ottobre 2024: la stazione appaltante, con riferimento al ribasso delle spese, è necessariamente obbligata a fornire un’adeguata motivazione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico. Nella fattispecie in esame tale atto di esclusione è stato adottato a causa della violazione dell'equo compenso, a fronte del suddetto ribasso del 100% delle medesime spese.
  • TAR Calabria n. 642 del 28 ottobre 2024: nella stessa direzione i giudici calabresi affermano, ma con esito diametralmente opposto rispetto alla suddetta pronuncia 632/2024, come le offerte economiche in ribasso, in relazione al compenso fissato in precedenza dalla stazione appaltante, non possono essere automaticamente escluse. La Sezione accerta che solo nel subprocedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta la stazione appaltante dovrà valutare concretamente l’eventuale incidenza del ribasso prodotto rispetto alla serietà ed all’ affidabilità dell’offerta.

Nello specifico il Collegio ha ritenuto legittima l’esclusione per anomalia di un offerente “non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente, eroso il compenso indicato nella lex specialis così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni – ondivaghe – rese dalla concorrente in questione sono state reputate non condivisibili“.

  • Tar Lazio, Sez. III quater, n.20274 del 14 novembre 2024.

In sintesi i magistrati romani affermano che è ammissibile il ribasso su spese e oneri accessori che non intacchi direttamente il compenso del professionista, tanto più se legittimato dalla Stazione Appaltante in base a quanto disposto dalla predetta legge 49/2023 e dal nuovo codice dei contratti pubblici. In tal senso il tribunale accoglie la tesi della compatibilità tra tali disposizioni.

Il TAR ritiene l’offerta della ricorrente in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale, che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”.

Peraltro il tribunale non riconosce, nella fattispecie de qua, la presenza di un ostacolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante acconsentiva la diminuzione.


[1] Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito), comma 2: 2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

[2] 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.