Cons. Stato, Sez. V Sez., ord., 28 ottobre 2024, n. 4016

La circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente.

N. 04016/2024 REG.PROV.CAU.

N. 07476/2024 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7476 del 2024, proposto da

 

Cooperativa Sociale Barbara B SCS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Alfero, Rosaria Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sant’Elena Service Group s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cardito, via Murillo De Petti n. 8;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 323/2024.

 

Visto l'art. 62 c.p.a;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e di Sant’Elena Service Group s.r.l;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 323/2024, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati D'Auria, per delega dell'avvocato Costanzo, Mirabile e Russo;

 

- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda cautelare. Invero, salvo l’approfondimento proprio della sede di merito, non sembra che, in questa fase, possa aderirsi alla prospettazione di parte appellante, secondo cui, sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93 co. 3 d. lgs. n. 36/2023) il RUP potrebbe unicamente “far parte” della commissione giudicatrice, ma non anche svolgere il ruolo di presidente. Trattasi di una interpretazione che non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice, non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente. Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d. lgs. n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e non anche in quelli di importo ad esse superiore;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;

- spese di fase secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello (ric. n. 7476/2024).

Condanna l’appellante al rimborso delle spese della presente fase sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuno di esse, in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

 

Guida alla lettura

Con ordinanza n. 4016 dello scorso 28 ottobre, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul ruolo del RUP nella commissione esaminatrice.

In particolare, il Consiglio di Stato non ha aderito alla prospettazione della parte appellante secondo cui, sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93, comma 3, d.lgs. n. 36/2023) il RUP potrebbe unicamente “far parte” della commissione giudicatrice ma non anche svolgere il ruolo di presidente.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di una interpretazione che non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 3, cit., infatti:“La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.”

Ad avviso della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, non bisogna trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d.lgs. n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e non anche in quelli di importo ad esse superiore.