Tar Marche, Sez. I, 5 ottobre 2024, n. 787

La violazione del numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere valutata alla luce sia della puntuale prescrizione imposta dalla lex specialis, sia dei principi generali di cui all’art. 4 del Codice degli appalti pubblici

Nel caso in cui la lex specialis di una gara per l’affidamento dei servizi (specificamente, servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori) prescriva espressamente, in punto di modalità della redazione dell’offerta tecnica, che: 1) i concorrenti devono utilizzare il carattere “Arial” dimensione 11 pt interlinea singola; 2) per ogni singolo elaborato, è stabilito il numero massimo di pagine e facciate; 3) per il caso di superamento di tali limiti è stabilita non già l’esclusione, ma l’omessa valutazione delle parti dell’offerta riportate sulle pagine/facciate eccedenti, non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione disposta dalla P.A. appaltante per il solo fatto che l’operatore economico vittorioso ha utilizzato il carattere “Arial Narrow”, più stretto e meno “ingombrante”.

Anzitutto, uno degli elementi in base ai quali può essere verificato il rispetto dei limiti dimensionali dell’offerta eventualmente fissati nel disciplinare di gara sono i margini laterali, superiore e inferiore della pagina. Se non è indicato il margine, infatti, il concorrente può utilizzare la pagina in tutta la sua larghezza e altezza, sempre che ciò non renda l’offerta illeggibile.

Inoltre, con riguardo ai principi del codice dei contratti pubblici, il legislatore del D.lgs. n. 36/2023 ha voluto precisare quale è la funzione di tali principi (v. art. 4). In particolare, il principio del risultato osta a che l’individuazione dell’aggiudicatario di una pubblica commessa sia condizionata dal rispetto di regole formali non indispensabili per assicurare la par condicio fra i concorrenti. Infatti, la violazione, anche solo di una riga, di una prescrizione potrebbe portare all’esclusione o alla sottovalutazione di offerte che nel loro complesso risultano assolutamente pregevoli, il che è contrario al principio del risultato. La par condicio è invece assicurata dal fatto che i concorrenti debbono presentare un’offerta “leggibile” che rispetti il limite dimensionale previsto dalla lex specialis, il che esclude la possibilità di fare ricorso ad espedienti maliziosi (ad esempio, l’utilizzo di un carattere “microscopico”)[1].

LEGGI LA SENTENZA

 

Pubblicato il 05/10/2024

N. 00787/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2024, integrato da due atti di motivi aggiunti, proposto da
Binini Partners S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo r.t.p., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A013446603, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Michiara e Barbara Mazzullo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Michiara, in Parma, borgo Antini n.3;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Berardinis e Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, non costituita in giudizio;
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

SD Partners S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo r.t.p., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti, Francesca Paoletti, Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Politecna Europa S.r.l., Studio Paci Beta Soc. Cons. A R.L., Arch. Piscitelli Associati S.r.l., Adarte S.r.l., Agro Service S.r.l., Beta Progettazioni S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- dell’aggiudicazione al controinteressato costituendo raggruppamento SD PARTNERS S.r.l., POLITECNA EUROPA S.r.l., STUDIO PACI BETA Soc. Cons. a r.l., Arch. PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l., ADARTE S.r.l. e AGRO SERVICE S.r.l. (di seguito RTP SD PARTNERS) della gara d’appalto indetta dal Settore SUAM Lavori Pubblici della Regione Marche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l’intervento di realizzazione del nuovo polo ospedaliero in località Muraglia nel comune di Pesaro (PU) - CUP: B75F22001510003 – N. Gara: 9335296 - CIG: A013446603;

- del Decreto del Dirigente del Settore SUAM Lavori Pubblici della Regione Marche n. 83 del 5 giugno 2024 avente ad oggetto “Art. 17 D.Lgs. 36/2023 - Procedura telematica aperta condotta dal Settore SUAM Lavori Pubblici della Regione Marche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l’intervento di realizzazione del nuovo polo ospedaliero in località Muraglia nel comune di Pesaro (PU) - CUP: B75F22001510003 – N. Gara: 9335296 - CIG: A013446603 - Approvazione verbali redatti dalla commissione giudicatrice e dal seggio di gara e provvedimento di aggiudicazione efficace” e dell’allegato documento istruttorio, della relativa comunicazione di aggiudicazione, trasmessa a mezzo piattaforma telematica in pari data;

- della mancata esclusione dalla procedura di gara in questione del controinteressato RTP SD PARTNERS.;

- nei limiti di interesse della ricorrente, come di seguito esposto, dei verbali di gara della commissione giudicatrice nn. 1 del 30/1/2024, 2 del 6/2/2024, 3 del 22/2/2024, 4 dell’8/3/2024, 5 del 13/3/2024 nonché dei verbali del seggio di gara n. 1 del 14/3/2024 e n. 2 del 27/3/2024;

- in subordine, nei limiti di interesse della ricorrente, del decreto di nomina della commissione giudicatrice n. 14 del 24/1/2024, del parere ANAC acquisito al prot. SUAM Lavori Pubblici n. 91717 del 24/1/2024, allo stato non conosciuto;

- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti di nomina della commissione giudicatrice giusta nota prot. SUAM Lavori Pubblici n. 1460827 del 30/11/2023, la nota prot. SUAM Lavori Pubblici n. 562238 del 9/5/2024 (trasmissione all’ANAC dei documenti relativi alla fase di aggiudicazione), la nota ANAC del 17/5/2024 acquisita con protocollo n. 604236 del 20/5/2024, i chiarimenti trasmessi all’ANAC con nota prot. SUAM Lavori Pubblici n. 626342 del 23/5/2024, la nota ANAC del 3/6/2024 acquisita con protocollo n. 691898 del 4/6/2024, allo stato non conosciuti;

- del diniego alla richiesta di autotutela formulata dal R.T.P. BININI PARTNERS S.R.L., PARK ASSOCIATI S.r.l., IN.TE.SO. INGEGNERIA S.r.l., PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.r.l., LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.p.A. (di seguito per brevità RTP BININI) e quindi della comunicazione della Regione Marche, Settore SUAM Lavori Pubblici del 6 agosto 2024, prot. n. 1019264 nonché di tutti gli atti e i provvedimenti relativi all’eventuale procedimento di riesame a seguito dell’istanza di autotutela presentata da parte ricorrente, allo stato non conosciuti;

- in subordine, per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito precisato, in aggiunta agli atti e provvedimenti tutti sopra indicati, della legge di gara e quindi, in particolare e tra gli altri, del Decreto a contrarre n. 190 del 27/9/2023, del Decreto n. 146 del 28/9/2023 di approvazione degli atti di gara, del bando e del disciplinare di gara, del Decreto n. 154 del 18/10/2023 relativo alle modifiche del bando e del disciplinare di gara, del bando rettificato, del disciplinare di gara rettificato (in particolare e tra l’altro dell’art. 7.3.1. relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale e degli artt. 16 e 18 relativi all’offerta tecnica e ai criteri di valutazione della stessa), del capitolato informativo, di tutti i relativi allegati (compresi il Documento di indirizzo alla progettazione ed il Capitolato tecnico prestazionale), dei chiarimenti resi in gara (in particolare e tra l’altro dei chiarimenti nn. 2, 5, 16, 26, 39);

- di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la richiesta di soccorso istruttorio della Stazione appaltante del 21/03/2024;

e per la declaratoria

del diritto del costituendo R.T.P. BININI PARTNERS S.R.L., PARK ASSOCIATI S.r.l., IN.TE.SO. INGEGNERIA S.r.l., PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.r.l., LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.p.A. (di seguito per brevità RTP BININI) ad essere individuato quale aggiudicatario della presente gara;

di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore ai sensi dell’art. 124 comma 1 c.p.a. e, per l’effetto, del diritto del r.t.p. Binini a subentrare nel contratto;

e per la condanna

della stazione appaltante al risarcimento dei danni.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di SD Partners S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo e i due successivi atti di motivi aggiunti, il r.t.p. capeggiato da Binini Partners S.r.l. impugna gli esiti della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante operante presso la Regione Marche (S.U.A.M.) e avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) del nuovo polo ospedaliero di Pesaro, località Muraglia.

All’esito della gara, a cui hanno preso parte dodici raggruppamenti temporanei di professionisti, è risultato aggiudicatario il r.t.p. capeggiato da SD Partners con un punteggio totale di 89,668, mentre il r.t.p. Binini Partners si è collocato al secondo posto della graduatoria con punti 84,475.

2. Ritenendo illegittimo il complessivo operato della commissione di gara e della stazione appaltante, il r.t.p. Binini chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti, formulando altresì la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e, in via principale, la domanda di subentro; in via subordinata, il r.t.p. ricorrente chiede l’annullamento della procedura e, in ogni caso, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente monetario.

3. Per resistere al ricorso e i due atti di motivi aggiunti si sono costituiti in giudizio l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Regione Marche e SD Partners S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del r.t.p. aggiudicatario.

Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, fissata in prosecuzione per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio in questa sede con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve.

4. Con il primo motivo del ricorso introduttivo si deduce che il r.t.p. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara poiché né la mandataria né le mandanti sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 7.3.1. del disciplinare di gara.

4.1. Il motivo, dichiaratamente formulato prima di avere conoscenza dell’offerta e della documentazione amministrativa presentate dall’aggiudicatario, risulta di fatto superato dalle analoghe censure di cui ai due atti di motivi aggiunti, le quali sono state proposte dopo che il r.t.p. Binini ha avuto accesso alla documentazione di cui sopra.

Il motivo è comunque infondato, in quanto esso si basa sulla lettura dei curricula dei componenti il r.t.p. SD Partners reperiti sui rispettivi siti internet e non sulla documentazione presentata in sede di gara dal raggruppamento aggiudicatario.

5. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il r.t.p. Binini deduce che, pur avendo ottenuto un punteggio premiante per cinque dei nove sub criteri previsti dal disciplinare, in relazione al sub criterio B.2 (“Efficacia della modalità di approccio all’esecuzione del servizio con riferimento alla progettazione della sicurezza”) si è visto attribuire solo 3,552 punti, a fronte di 8,448 punti ottenuti dal r.t.p. aggiudicatario. Questo, a giudizio di parte ricorrente, denoterebbe un evidente erroneità dei giudizi della commissione di gara.

5.2. Il motivo è infondato, in quanto, essendo stato utilizzato per la valutazione delle offerte il metodo del confronto a coppie, non è corretto basarsi sulla comparazione dei punteggi assoluti ottenuti da due soli concorrenti. Infatti, nel confronto a coppie i punteggi totali che ogni concorrente consegue sono la risultante degli “scontri diretti” fra i vari partecipanti e quindi, al fine di contestare i giudizi della commissione, non ci si può limitare a comparare solo i punteggi del primo e del secondo graduato. In sostanza, il punteggio che il r.t.p. aggiudicatario ha ottenuto per il sub criterio B.2 discende dalla sommatoria dei punteggi che esso ha conseguito nei vari “scontri diretti”, riparametrata secondo quanto dispone l’art. 18.2. del disciplinare, e lo stesso vale per il punteggio assegnato al r.t.p. Binini. Pertanto (e premesso che, in ogni caso, non esiste alcuna proprietà transitiva in base alla quale il fatto che per uno o più dei criteri di valutazione un concorrente abbia ottenuto i punteggi migliori implica ex se che anche per i restanti criteri debba ottenere punteggi altrettanto lusinghieri), il concorrente che intende contestare il punteggio attribuitogli deve evidenziare, perlomeno a livello di principio di prova, specifici di errori di valutazione compiuti dalla commissione nei vari “scontri diretti”, il che vuol dire che le censure devono coinvolgere anche le offerte di tutti gli altri concorrenti, il che nella specie non è accaduto. Questo però non vuol dire, come Binini Partners tenta di affermare nella memoria conclusionale del 23 settembre 2024, che in tal modo il ricorrente appresta un “soccorso postumo” agli altri concorrenti pretermessi che non hanno impugnato gli atti di gara. Infatti le valutazioni che i commissari hanno riservato alle offerte degli altri concorrenti debbono essere censurate non già nell’interesse di costoro (i quali, se non hanno proposto ricorso, conservano la loro posizione in graduatoria), ma al solo fine di contestare i punteggi complessivi ottenuti dal ricorrente e dall’aggiudicatario.

Ugualmente da respingere sono le censure relative al dedotto eccessivo peso che la commissione avrebbe assegnato al criterio B.2, il quale, secondo parte ricorrente, rivestirebbe un’importanza tutto sommato secondaria nell’ambito delle varie prestazioni richieste al gruppo di progettazione di un’opera così complessa.

Queste censure sono infondate, visto che la commissione si è limitata ad assegnare il punteggio previsto all’uopo dal disciplinare di gara e che tale punteggio (massimo 12 punti su 90) è da ritenere rispettoso del principio di proporzionalità.

6. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo il r.t.p. Binini chiede in sostanza l’annullamento dell’intera procedura (o perlomeno degli atti relativi alla fase di valutazione delle offerte), e ciò in quanto dalla lettura dei verbali di gara emerge che la commissione ha impiegato per leggere e valutare le offerte un tempo eccessivamente ridotto. Questo spiegherebbe anche l’approssimazione dei giudizi, ulteriormente confermata dal fatto che, in relazione ad un sub criterio di valutazione, uno dei commissari ha assegnato il medesimo punteggio a tutti i concorrenti.

6.1. Il motivo è infondato, visto che:

- in generale, non esiste al riguardo alcun limite legale la cui violazione determini di per sé l’illegittimità dell’operato della commissione;

- va condiviso l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, fatti salvi i casi in cui si possa oggettivamente ritenere “simbolico” l’esame delle offerte, censure come questa in commento hanno natura prettamente formale, per cui le stesse, per trovare possibilità di accoglimento, debbono essere accompagnate da più specifiche doglianze da cui si possa evincere che la pretesa fretta con cui la commissione ha esaminato i progetti tecnici abbia condotto a risultati errati in termini valutativi;

- tali doglianze, però, al fine di non risultare contraddittorie, debbono investire tutti i criteri di valutazione, il che nella specie non è. Infatti è lo stesso r.t.p. Binini ad evidenziare di aver ottenuto il punteggio migliore con riguardo a molti criteri di valutazione, e dunque parte ricorrente non può censurare i tempi di esame delle offerte secundum eventum, ossia in modo selettivo;

- in realtà, e come sempre accade, i commissari, una volta esaminata la prima offerta, dispongono di un parametro di riferimento che consente loro di velocizzare l’esame di quella successiva e così via di seguito. Nella specie, poi, come si vedrà esaminando un altro motivo di ricorso, la stazione appaltante aveva previsto per le offerte tecniche limiti dimensionali finalizzati proprio a diminuire i tempi di lettura e di valutazione;

- nessun rilievo (neanche in relazione alle questioni sollevate con il successivo motivo di ricorso) riveste la circostanza per cui, con riguardo al criterio C.2, uno dei commissari ha assegnato il medesimo grado di preferenza a tutti i concorrenti. Infatti, se tale modus procedendi fosse dovuto alla “fretta” che secondo parte ricorrente ha connotato l’operato dei commissari, non si comprende perché la denunciata anomalia abbia interessato un solo membro della commissione e un solo criterio di valutazione. Si deve invece ritenere, anche alla luce dell’oggetto del criterio de quo (“Coerenza del gruppo di lavoro con l’obiettivo dell’incarico e adeguatezza dei profili impiegati”), che il commissario dott. Lagalla ha semplicemente ritenuto, nell’ambito delle proprie valutazioni di merito, che tutti i teams indicati dai concorrenti fossero ugualmente adeguati rispetto agli obiettivi della progettazione.

7. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo si chiede l’annullamento della procedura (o comunque del segmento procedimentale a cui la doglianza si riferisce) in quanto, ad avviso di parte ricorrente, la commissione di gara non era composta da soggetti esperti del settore.

7.1. Il motivo è palesemente infondato, visto che:

- l’ing. Massimo Sbriscia, dirigente di “lungo corso” prima della Provincia di Ancona e da alcuni anni della Regione Marche, è per l’appunto un ingegnere, e dunque egli è per definizione in grado di valutare le offerte presentate in una gara che ha ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Non deve sviare la circostanza che nel corso della carriera l’ing. Sbriscia abbia ricoperto incarichi dirigenziali nel settore della gestione dei rifiuti o delle autorizzazioni ambientali, perché, come è noto, i dirigenti pubblici sono intercambiabili, ossia possono essere preposti a vari settori in cui opera l’amministrazione di appartenenza, senza che questo, però, faccia venire meno la competenza professionale comprovata dal titolo di studio posseduto;

nulla quaestio per quanto concerne l’ing. Lucia Mosciatti, visto che la stessa, come risulta dal CV depositato in giudizio, ricopre l’incarico di dirigente presso il Settore Edilizia Ospedaliera, Sanitaria e Scolastica della Regione Marche e nel corso della propria carriera nella pubblica amministrazione ha svolto numerosi incarichi nell’ambito di interventi di costruzione, ricostruzione, etc. di vari ospedali marchigiani;

- il terzo componente, dott. Giovanni Lagalla (dirigente medico attualmente in comando presso l’Agenzia Sanitaria Regionale), dispone di competenze specifiche in materia di organizzazione dei presidi ospedalieri (si veda il CV allegato al ricorso) e dunque era idoneo a valutare le offerte, in particolare sotto questo specifico profilo (si veda ad esempio il criterio di valutazione B.1.). Del resto, tutti i r.t.p. concorrenti hanno sostanzialmente dovuto prevedere nel proprio organico la figura del medico specializzato in igiene e tecnica ospedaliera, visto che questo dava diritto al punteggio relativo al sub-criterio C.1.

Da ultimo va osservato che le censure afferenti la dedotta incompetenza dei commissari si pongono in contraddizione logica con le doglianze di cui al motivo precedente, dovendosi ritenere che soggetti non muniti di particolare competenza impieghino più tempo per leggere e valutare le offerte. Tale contraddizione si supera solo ipotizzando che la commissione avesse già deciso ex ante quale era il concorrente da premiare con l’aggiudicazione (di modo che la valutazione delle offerte si è trasformata in un mero e simbolico ossequio alla legge di gara), ma neanche il r.t.p. ricorrente arriva a prospettare un simile scenario patologico.

8. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub V, il r.t.p. Binini amplia le censure svolte nel primo motivo del ricorso introduttivo, evidenziando che il r.t.p. SD Partners non ha comprovato di essere qualificato per le categorie T.02 (punto V.1), E.17 (punti V.2, V.3 e V.4), E.10 nonché I.A. 01, 02 e 04 (punto V.5), il che si desumerebbe dalle seguenti circostanze.

8.a.) Quanto alla categoria T.02 (requisito minimo a € 1.800.000,00), che concerne sistemi attivi e passivi inerenti alle telecomunicazioni, ai sistemi informativi, ai cablaggi strutturati, alle fibre ottiche, al CED, all’antintrusione, etc., la capogruppo mandataria ha speso servizi pregressi per un importo pari a € 2.344.592,02, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo edificio ospedaliero del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”. Tale requisito, tuttavia, non risulta comprovato, e ciò sotto vari profili. Anzitutto perché SD PARTNERS ha svolto il servizio in raggruppamento con Tech Project S.r.l. e Sunflower, circostanza omessa nel D.G.U.E. e riferita solo incidentalmente nell’offerta tecnica. Il servizio, pertanto, non poteva essere “speso” al 100%, ma solo nei limiti della quota che SD Partners aveva nell’ambito del raggruppamento.

Inoltre vi è discrasia fra gli importi dichiarati da SD PARTNERS nel D.G.U.E. per il triennio di riferimento per le singole categorie di lavori (compresa la T.02) – tali importi ammontano a circa il 76% del valore totale dell’appalto – e quelli risultanti dal certificato di regolare esecuzione, dal contratto di incarico e dalle fatture prodotte da SD Partners. Da questi ultimi documenti, infatti, risulta che solo il 50% delle prestazioni previste nel disciplinare d’incarico sottoscritto con la Fondazione “Gemelli” è stata fatturata entro i 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando per cui è ora causa (ottobre 2020 - ottobre 2023), per un importo pari a € 1.520.120,10 (inferiore alla soglia minima di € 1.800.000,00).

Va poi considerato che il progetto de quo non è stato mai realizzato, per cui a maggior ragione non poteva essere dichiarata la qualificazione per la categoria T.02, la quale riguarda sistemi attivi e passivi relativi alle telecomunicazioni, ai sistemi informativi, ai cablaggi strutturati, alle fibre ottiche, al CED, all’antintrusione, ecc., ossia interventi che sono tipici di una fase esecutiva avanzata.

Da ultimo va evidenziata l’irrilevanza del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Fondazione “Gemelli”, il quale, provenendo da un soggetto privato e non da una P.A., può essere “disapplicato” senza necessità della proposizione della querela di falso.

8.b.) Con riferimento alla categoria E.17, la legge di gara stabiliva un requisito minimo in servizi pregressi pari ad almeno 4.200.000,00 €, che il r.t.p. aggiudicatario non ha attinto. Infatti, sommando le cifre riportate nei D.G.U.E. presentati dalle mandanti Arch. Piscitelli Associati S.r.l. e Politecna Europa S.r.l. si perviene ad un totale di € 3.815.602,86.

Anche se questo non risulta dai verbali di gara, va poi osservato che la qualificazione per la categoria E.17 (Opere a verde) non poteva essere soddisfatta mediante altre categorie, ed in particolare per mezzo della categoria E.13, la quale, oltretutto, è stata indicata solo genericamente nel D.G.U.E. della capogruppo mandataria SD Partners. Questo perché la E.13 non è una categoria “green”, bensì edile, ed è riferita ad una specifica tipologia di edifici (biblioteca, cinema, teatro, pinacoteca, etc.).

Peraltro, se nel presente disciplinare di gara la stazione appaltante ha richiesto la qualificazione sia per la categoria edilizia E.10 (riferita espressamente alla tipologia di edificio “ospedale”) sia per la categoria E.17, ciò vuol dire che il committente pubblico voleva aggiudicare l’appalto ad un progettista che fosse esperto sia della progettazione di ospedali che di opere al verde, e pertanto non poteva consentire che la qualificazione per la categoria E.17 fosse conseguita mediante una categoria diversa e tipicamente edile.

D’altro canto, nel chiarimento n. 24 era stato precisato che la qualificazione per la categoria E.17 poteva essere supplita con le sole categorie analoghe E.18 ed E.19 (e infatti il r.t.p. aggiudicatario non ha dichiarato di voler coprire la categoria E.17 con la differente categoria E.13).

Laddove il Tribunale non dovesse condividere tali prospettazioni, vanno censurati il disciplinare di gara e i chiarimenti resi dalla S.U.A.M., nella parte in cui essi avrebbero consentito di comprovare la qualificazione per la categoria E.17 con la categoria E.13, nonché altre equipollenze fra categorie non omogenee.

Né tale equiparazione potrebbe essere desunta dal D.M. 17 giugno 2016, sia perché tale regolamento è stato abrogato e/o superato dal D.Lgs. n. 36/2023, sia perché l’equiparazione di cui al D.M. del 2016 operava ai soli fini del calcolo degli onorari professionali dei progettisti.

In ogni caso, il r.t.p. aggiudicatario non ha nemmeno comprovato il requisito relativo alla categoria E.17 dichiarato in sede di offerta, il che emerge dagli importi desumibili dai certificati di regolare esecuzione prodotti dalle due mandanti. Infatti:

i) Arch. Piscitelli Associati S.r.l. ha speso il servizio relativo al complesso turistico-residenziale ex Santa Cristiana di Numana, per un importo relativo alla categoria E.17 di € 2.662.000,00. Ma poiché tale incarico è stato svolto non in forma singola e poiché nel raggruppamento lo studio Piscitelli deteneva una quota del 50%, l’importo di cui si poteva tenere conto nella presente gara era pari, al massimo, a € 1.331.000,00;

ii) Politecna Europa S.r.l. ha speso in gara, al fine di comprovare la categoria in esame, il servizio svolto per la Fondazione “Compagnia di San Paolo” avente ad oggetto la redazione del PFTE relativo al restauro e alla riqualificazione della “Cavallerizza Reale” di Torino, specificando di aver svolto tale servizio per una percentuale pari al 40% ed un importo in categoria E.19 (utilizzata per coprire la E.17) pari a € 743.226,96. Tale servizio non poteva però essere considerato, sia perché Politecna non ha eseguito alcun incarico di progettazione, avendo solo partecipato ad un concorso di progettazione (classificandosi peraltro solo al quinto posto della graduatoria finale), sia perché l’importo dichiarato comprende anche opere che non possono essere ricomprese in un incarico di progettazione (allestimenti, apparati e arredi). L’importo da considerare, pertanto, era al massimo di € 483.226,96.

Laddove si dovesse ritenere che erano valide ai fini della dimostrazione del possesso del requisito de quo anche le partecipazioni a concorsi di progettazione, l’art. 7.3.1. del disciplinare e il chiarimento n. 26 sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 58 della direttiva 2014/24/UE;

iii) sempre Politecna ha dichiarato, al fine di comprovare la qualificazione per la categoria E.17, lo svolgimento di un incarico relativo alla categoria E.19, avente un importo di € 410.375,90 e svolto per conto dell’Università di Siena. Di tale incarico, tuttavia, la mandante non ha fornito alcuna certificazione e quindi lo stesso non poteva essere computato;

iv) la capogruppo mandataria ha dichiarato di avere eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva del “Museo della Resistenza” di Milano (categoria E.13), producendo al riguardo il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla società COIMA SGR (certificato che, provenendo da un soggetto privato, può essere “disapplicato” senza bisogno della querela di falso) ma tale dichiarazione non è veritiera in quanto, come emerge dalla consultazione del sito internet del noto studio internazionale Herzog & De Meuron e come confermato anche dal cartello di cantiere allegato all’atto di motivi aggiunti, la progettazione è stata eseguita da un r.t.p. nell’ambito del quale SD Partners ha curato solo la parte strutturale. La capogruppo mandataria del r.t.p. aggiudicatario non poteva dunque “spendere” nella presente gara l’intero importo dell’appalto di cui si è detto, ma, al massimo, una quota del 21%.

8.c.) Le suesposte censure valgono anche per le categorie E.10, IA.01, IA.02 e IA.04.

Dal computo dei servizi svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando dalle componenti del r.t.p. devono infatti essere espunti:

- gli importi dei servizi svolti da SD Partners relativamente al “Museo della Resistenza” (IA.01 - € 283.571,18 – IA.02 € 2.798.363,60 – IA.03 € 3.953.616,18), e questo per le ragioni esposte al precedente § 8.b.;

- gli importi dei servizi svolti dal SD Partners relativi all’ospedale “S. Gerardo” di Monza (E.10 € 11.784.154,47 - IA.01 € 1.581.204,39 – IA.02 € 4.896.001,32 – IA.03 € 6.037.913,91). La capogruppo non ha infatti comprovato le dichiarazioni rese in sede di gara e, comunque, anche in questo caso si tratta di incarichi svolti non in forma singola e molto risalenti nel tempo;

- parte degli importi dei servizi svolti da SD Partners (peraltro non in forma singola) per conto della Fondazione “Gemelli”, visto che solo il 50% di essi è stato svolto nel triennio di riferimento (ossia: categoria E.10 € 12.880.576,91 - IA.01 € 716.000,00 – IA.02 € 969.000,00 – IA.03 € 798.000,00);

- parte degli importi dichiarati da Arch. Piscitelli Associati S.r.l. (anche in questo caso si poteva computare solo il 50% dei servizi dichiarati dalla mandante, ossia: categoria E.10 € 2.166.000 - IA.01 € 1.581.204,39 – IA.02 € 4.896.001,32 – IA.03 € 6.037.913,91);

- gli importi dichiarati da Politecna relativamente al nuovo complesso didattico delle “Scotte” di Siena (IA.01 € 683.946,66 – IA.02 € 2.704.272), al Polo Scolastico di Albenga (IA.01 € 700.000 – IA.02 € 800.000), al fabbricato “Teseo Tesei” della Base Navale di La Spezia (IA.01 € 365.000 – IA.02 € 310.200), per i quali non sono stati prodotti in gara i relativi certificati di regolare esecuzione o altra documentazione equipollente;

- gli importi dichiarati da Politecna relativamente al concorso di progettazione per la riqualificazione della “Cavallerizza Reale” di Torino (IA.01 € 783.189,60 - IA.02 € 931.840,00 - IA.03 € 1.357.564,87);

- gli importi dichiarati da Studio Beta S.r.l. per il servizio relativo alla “Villa Colombaia” e annessa Filanda - Palazzo Gentili (IA.01 € 170.248,38 - IA.02 € 955.852,78 – IA.03 € 1.440872,87), per i quali non sono stati prodotti in gara i relativi certificati di regolare esecuzione o altra documentazione equipollente.

8.1. Le censure in commentano costituiscono il fulcro dell’iniziativa giudiziaria del r.t.p. Binini, visto che le stesse occupano gran parte del primo atto di motivi aggiunti e che esse vengono proposte sia in relazione ai requisiti di ammissione alla gara sia in relazione ad alcune delle cause di esclusione di cui al combinato disposto fra gli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

In parte qua, tuttavia, il r.t.p. ricorrente muove anzitutto da una lettura errata della lex specialis.

Infatti, come correttamente eccepito da SD Partners, l’art. 7.3.1. del disciplinare reca alcune previsioni (impugnate in via subordinata da parte ricorrente) che smentiscono gli assunti su cui poggiano le censure in commento, il primo dei quali postula che la S.U.A.M. avesse previsto quale requisito di ammissione la pregressa esperienza nella progettazione (“integrale”, come meglio si dirà infra) di ospedali.

E’ opportuno dunque riportare anzitutto il contenuto della norma del disciplinare:

Ai sensi dell’art.100, comma 11, del Codice dei Contratti, è richiesto il requisito consistente nell’aver svolto servizi di ingegneria e di architettura (servizi analoghi) espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,6 (zero virgola sei) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella…” (segue l’elencazione delle categorie e dei rispettivi importi minimi, su cui si tornerà infra).

L’art. 7.3.1. prosegue con le seguenti fondamentali precisazioni:

…i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;

- i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno un servizio di architettura e ingegneria/altri servizi tecnici, ovvero i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

- i lavori devono avere la Classificazione con lo «ID-Opere» o «classe e categoria» pertinenti con quelli per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al paragrafo 3.2 del presente documento;

- ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016; si precisa altresì che le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione nell’ambito della stessa categoria:

-- sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “Edilizia” e “Strutture”;

-- non sono automaticamente applicabili nell’ambito della categoria “Impianti” e “Tecnologie della informazione e della comunicazione” ove convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità ed è necessario che sussista una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara;

-- si precisa comunque che, nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione in quanto oggetto di servizi svolti per privati purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;

- […];

- nel caso in cui il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara ai fini della qualificazione deve essere considerata solo la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’operatore economico offerente;

- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S’intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel triennio di riferimento, mentre la direzione lavori s’intende terminata con l’emissione del certificato di collaudo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

- il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all’eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio”.

Seguono poi le indicazioni relative alle modalità di comprova delle autodichiarazioni afferenti i servizi analoghi (su cui anche si tornerà nel prosieguo).

Le clausole che più rilevano nel presente giudizio sono quelle che attengono:

- ai criteri di individuazione dei servizi pregressi che la commissione poteva considerare “analoghi”. Al riguardo va anzitutto evidenziato che l’art. 7.3.1. stabilisce chiaramente che gli edifici che i concorrenti potevano dichiarare di aver progettato in passato non dovevano necessariamente avere la “…identica destinazione funzionale…” del realizzando ospedale di Muraglia, e questo è del tutto legittimo, vista la rubrica della categoria E.10, la quale non menziona solo strutture sanitarie, ma anche poli scolastici etc. Inoltre rileva la clausola di equiparazione degli incarichi comunque svolti nell’ambito delle voci riconducibili alle categorie generali “Edilizia” e “Strutture”;

- all’espresso richiamo al D.M. 17 giugno 2016. A questo proposito va chiarito che: i) il decreto ministeriale non risulta abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023; ii) esso, pur essendo stato emanato al precipuo scopo di stabilire i criteri di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che svolgono gli incarichi del tipo di quelli oggetto del presente appalto e di determinare il valore dei contratti, rileva anche ai fini della individuazione delle categorie in cui è suddiviso un appalto relativo ai SIA (ma, del resto, se il D.M. 17 giugno 2016 fosse davvero abrogato, non si comprende da quale fonte normativa si possono desumere le categorie a cui lo stesso r.t.p. ricorrente ha fatto riferimento nella propria offerta e nei D.G.U.E. presentati dai componenti). Da ultimo va osservato che il compenso professionale è parametrato alla complessità dell’incarico e dunque la tabella Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 ben può essere utilizzata dalla stazione appaltante per stabilire il “peso” dei servizi pregressi;

- all’irrilevanza della mancata realizzazione delle opere a cui si riferiscono i servizi di progettazione dichiarati e comprovati dal concorrente. Questa clausola del disciplinare di gara priva di consistenza uno degli argomenti utilizzati dal r.t.p. Binini per invocare l’esclusione del r.t.p. aggiudicatario, ossia il fatto che alcuni dei progetti spesi da SD Partners non sono stati mai realizzati effettivamente. Questo argomento sarebbe stato comunque infondato, perché ciò che rileva è che il professionista abbia svolto la fase di progettazione che gli è stata affidata dal committente pubblico o privato, mentre la mancata realizzazione dell’opera rileva solo se l’incarico dichiarato atteneva, ad esempio, alla direzione lavori. Ma nella specie il concorrente poteva legittimamente “spendere” un servizio analogo purché avesse eseguito per intero una delle fasi in cui è di norma suddiviso un appalto di lavori (ossia progettazione preliminare, definitiva o esecutiva; integrazione delle prestazioni specialistiche; direzione lavori; etc.);

- alle modalità di comprova dei servizi analoghi svolti in favore di soggetti privati. A questo riguardo il Collegio rileva tanto l’assoluta infondatezza dell’argomento secondo cui i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati possono essere “disapplicati” anche in assenza di querela di falso (come se importanti società private - quali COIMA SGR - o importanti enti che operano nella sanità - come la Fondazione “Gemelli” - rilascino disinvoltamente certificazioni false), quanto l’evidente strumentalità della censura. Infatti, come emerge dallo stralcio dell’offerta tecnica del r.t.p. ricorrente (doc. allegato n. 26 alla memoria di SD Partners del 2 settembre 2024), anche il r.t.p. Binini ha comprovato un servizio analogo mediante certificato rilasciato da una società privata (GSD Real Estate). In ogni caso, quanto al servizio svolto in favore della Fondazione “Gemelli” sono stati prodotti anche il contratto di incarico e le fatture (docc. nn. da 26_0 a 26_9 allegati alla memoria di costituzione della Regione), mentre con riguardo al servizio relativo all’ospedale “S. Gerardo” è stato prodotto anche il certificato di collaudo statico delle opere realizzate (doc. n. 29 allegato alla prefata memoria della Regione).

8.2. Queste clausole del disciplinare, che il r.t.p. Binini impugna in via subordinata, sono del tutto legittime, sia perché in parte qua non risulta violata alcuna norma di legge (infatti né l’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, né l’art. 58 della direttiva 24/2014 contengono previsioni puntuali in merito alle modalità di qualificazione dei professionisti che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica), sia perché la stazione appaltante ha la possibilità di fissare discrezionalmente i criteri di ammissione alla gara, fatto salvo il rispetto di norme imperative e dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

8.3. Passando dunque a trattare dei singoli profili contestati, il Collegio evidenzia quanto segue.

8.3.1. Con riferimento alla categoria T.02 va osservato che:

- l’incarico “speso”, come risulta dal contratto depositato da SD Partners, è stato svolto in forma singola e non in r.t.p. con altri professionisti, per cui andava computato per intero. Nel corso della discussione orale il difensore di SD Partners ha spiegato che nell’offerta tecnica il riferimento ad un incarico svolto in r.t.p. è stato dovuto ad un mero refuso;

- ai sensi dell’art. 7.3.1. del disciplinare era sufficiente avere svolto per intero, nel triennio di riferimento, anche un solo livello di progettazione (nella specie l’esecutivo);

- non è rilevante la data di fatturazione, ma il periodo di svolgimento dell’incarico, così come non è dirimente il fatto che l’opera progettata non sia stata eventualmente realizzata.

Ne consegue che SD Partners ha correttamente indicato in € 2.333.605,18 l’importo dei servizi analoghi svolti per la categoria T.02 (anzi, tale importo è inferiore a quello risultante dalle fatture prodotte). Al riguardo, e a confutazione di quanto evidenziato da parte ricorrente nella memoria conclusionale del 23 settembre 2024, va detto che si sta parlando di un requisito di ammissione che doveva risultare dal D.G.U.E. e dunque non rileva il fatto che nella parte dell’offerta tecnica del r.t.p. aggiudicatario relativa al criterio A non sia menzionata la categoria T.02.

8.3.2. Con riguardo alla categoria E.17 va invece evidenziato che:

- come si è visto, la lex specialis, richiamando il D.M. 17 giugno 2016, aveva espressamente (e legittimamente) previsto l’equipollenza fra tutte le categorie afferenti le macro-categorie “Edilizia” e “Strutture”, il che già sarebbe sufficiente per rigettare il motivo, visto che, come emerge dallo specchio riassuntivo depositato in data 2 settembre 2024 da SD Partners (doc. n. 19), già la sola categoria E.10 copre ampiamente anche la categoria E.17;

- né risponde al vero che la stazione appaltante, con il chiarimento n. 24, aveva limitato l’equipollenza alle sole categorie E.18 e E.19. Infatti, e premesso che un chiarimento non può modificare il disciplinare, in parte qua la stazione appaltante si era limitata a rispondere ad uno specifico quesito formulato da un potenziale concorrente, il quale suonava così: “si chiede conferma che il requisito relativo alla categoria E.17 con grado di complessità pari a 0.65, possa essere dimostrato con servizi rientranti nella categoria E.18 e E.19 appartenenti alla medesima categoria Edilizia, ma con grado di complessità superiore 0.95 (E.18) e 1.20 (E.19)”. La S.U.A.M., nel rispondere affermativamente al quesito, aggiungeva il richiamo alla clausola dell’art. 7.3.1. secondo cui “…le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione nell'ambito della stessa categoria: 1) sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia" e "Strutture";…”;

- anche nel merito, poi, la censura è infondata, visto che la categoria E.17 è quella contraddistinta dal più basso grado di complessità, sia rispetto alle categorie E.13., E.17 ed E.18, sia rispetto alla categoria “generale” E.10 e che la stessa, non a caso, riguarda testualmente opere “…improntate a grande semplicità…” e non aventi un particolare spessore dal punto di vista “green”;

- la mandante Arch. Piscitelli Associati S.r.l. ha correttamente “speso” solo al 50% (ossia per € 1.331.000,00) l’incarico svolto per conto di 24 Immobiliare S.p.A. e avente ad oggetto la riqualificazione di un complesso turistico sito a Numana. Infatti, tanto nel D.G.U.E. quanto nella certificazione rilasciata dal committente è ben specificato che l’incarico era stato svolto in r.t.p., con una quota del 50% per ciascuno dei componenti. La commissione di gara, pertanto, era in condizione di poter sommare correttamente l’importo riconoscibile alla mandante a quelli risultanti dai D.G.U.E. degli altri componenti del r.t.p.;

- l’incarico svolto dalla mandante Politecna per conto dell’Università di Siena relativamente al complesso delle “Scotte”, diversamente da quanto affermato dal r.t.p. ricorrente, è stato comprovato in giudizio con il certificato di regolare esecuzione (doc. allegato n. 20 alla memoria di SD Partners del 2 settembre 2024). In sede amministrativa, invece, nessuna verifica è stata svolta dalla S.U.A.M. in quanto il r.t.p. nel suo complesso aveva già raggiunto i requisiti minimi indicati dal disciplinare;

- l’incarico svolto dalla mandante Politecna per conto della Compagnia San Paolo e avente ad oggetto la “Cavallerizza Reale” di Torino poteva ad avviso del Collegio essere computato, visto che la società ha preso parte alla seconda fase di un concorso di progettazione, redigendo un PFTE per il quale ha percepito un rimborso spese. Al riguardo si veda il disciplinare di quel concorso, depositato in giudizio da SD Partners, in cui si prevede l’assimilazione fra la prestazione eseguita dai candidati premiati e un PFTE;

- infine, per quanto concerne l’incarico svolto da SD Partners per conto della società COIMA SGR, avente ad oggetto la realizzazione del “Museo della Resistenza” a Milano (categoria dichiarata E.13, importo indicato nel D.G.U.E. € 3.892.364,94), va anzitutto osservato che il r.t.p. Binini non ha letto con la dovuta attenzione quanto risulta dal sito informatico del noto studio di architettura Herzog & De Meuron. Infatti, come si evince dalla piana lettura dello screenshot allegato n. 22 al primo atto di motivi aggiunti, nell’ambito dell’intervento de quo lo studio Herzog & De Meuron ha svolto il ruolo di Design Consultant, mentre SD Partners ha svolto il ben più sostanziale e rilevante ruolo di Executive Architect. Tutto questo a prescindere dal contenuto del certificato di regolare esecuzione rilasciato da COIMA SGR. L’incarico de quo, dunque, è stato legittimamente dichiarato nel D.G.U.E. della capogruppo mandataria.

Ad ogni buon conto, come ha comprovato SD Partners con il prospetto allegato n. 19 alla memoria del 2 settembre 2024, anche escludendo dal computo l’importo dell’incarico svolto da Politecna nell’ambito del concorso di progettazione bandito dalla Compagnia San Paolo e tenendo conto delle equipollenze ammesse dal disciplinare di gara, il r.t.p. aggiudicatario avrebbe comunque dimostrato il possesso del fatturato minimo previsto dalla lex specialis con riguardo alla categoria E.17.

8.3.3. Passando dunque alle altre categorie rispetto alle quali il r.t.p. Binini deduce il mancato possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti minimi di ammissione, si osserva quanto segue:

- con riferimento alla posizione di SD Partners per l’incarico relativo al “Museo della Resistenza” e alle categorie E.10, IA.01, IA.02 e IA.04, per la gran parte valgono le argomentazioni già esposte al § 8.3.2., alle quali vanno aggiunte le seguenti ulteriori considerazioni. Con riguardo alla categoria E.10. (che peraltro non è stata “spesa” nel D.G.U.E.) si è già detto che il r.t.p. aggiudicatario, anche alla luce delle equipollenze consentite dalla lex specialis, ha dichiarato requisiti sovrabbondanti. Quanto, invece, ai servizi pregressi afferenti la macro categoria “Impianti”, e in disparte la valenza probatoria del certificato rilasciato da COIMA SGR, va detto che, escludendo le prestazioni svolte dallo studio Herzog & De Meuron e dalla società Agroservice (che non si sono occupati in alcun modo della progettazione degli impianti), è lo stesso r.t.p. ricorrente, a pag. 16 del primo atto di motivi aggiunti, ad evidenziare il ruolo che, fra i componenti del r.t.p., avrebbe ricoperto la società Ariatta Ingegneria dei Sistemi (qualificata come “…nota società di progettazione di impianti e sistemi…”), mentre nulla si dice sul ruolo svolto dall’altro componente Luraschi Associati (la quale, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria conclusionale del 23 settembre 2024, si è occupata solo della progettazione antincendio). Da ciò si dovrebbe dunque desumere che le prestazioni relative agli impianti (che SD Partners ha indubbiamente svolto, come risulta dalla certificazione rilasciata dal committente) andrebbero al più suddivise al 33,33% fra le tre componenti del r.t.p. Ebbene, anche riducendo di due terzi gli importi dichiarati da SD Partners relativamente alle categorie IA.01, IA.02 e IA.04, il r.t.p. aggiudicatario conserverebbe comunque i requisiti minimi di ammissione previsti dal disciplinare di gara. Questo lo si evince prendendo a riferimento proprio lo specchio riepilogativo allegato alla memoria conclusionale del 23 settembre 2024 (doc. n. 42), dal quale risulta che l’unica categoria “in bilico” sarebbe la categoria IA.01. Dividendo per tre l’importo totale risultante dal certificato rilasciato da COIMA SGR (€ 283.571,18) e sommando il quoziente (€ 94.523,72) al totale riferito al r.t.p. aggiudicatario si attinge la soglia minima di € 6.300.000,00 prevista dal disciplinare. Ma, come detto, questo profilo viene evidenziato dal Collegio solo ad colorandum;

- con riferimento, invece, all’incarico svolto da SD Partners nell’ambito dell’intervento di ampliamento dell’ospedale “S. Gerardo” di Monza, parte ricorrente non ha tenuto conto delle precisazioni formulate dal r.t.p. aggiudicatario in sede di soccorso istruttorio. Infatti, come emerge dal documento allegato n. 15 alla memoria di SD Partners del 2 settembre 2024, in parte qua non sono stati “spesi” gli incarichi di progettazione, bensì l’incarico di direzione lavori, il quale, come comprovato dal certificato di collaudo statico (doc. allegato n. 22 alla prefata memoria di SD), è stato svolto dal 3 giugno 2019 al 12 maggio 2022. Quanto al fatto che non sarebbe possibile attribuire per intero l’incarico de quo a SD Partners in quanto esso è stato svolto in r.t.p., dagli atti di causa emerge che nel r.t.p. la capogruppo, per espressa decisione del committente, aveva ricoperto una quota del 99,80%, per cui poteva “spendere” per intero i requisiti in questione;

- con riguardo alla realizzazione di un nuovo fabbricato del policlinico “Gemelli” di Roma valgono le considerazioni già svolte supra in relazione alla categoria T.02;

- analogo discorso, relativamente alla macro categoria “Impianti”, è a farsi per le mandanti Arch. Piscitelli Associati S.r.l. (riqualificazione del complesso turistico ex Santa Cristiana di Numana) e Politecnica (riqualificazione della “Cavallerizza Reale” di Torino), e pertanto sul punto si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza a proposito della categoria E.17;

- con riguardo alle mandanti Politecnica e Studio Beta S.r.l., infine, in giudizio sono stati prodotti i certificati di regolare esecuzione rilasciati, rispettivamente, dall’Università di Siena (complesso didattico delle “Scotte”), dal Comune di Albenga (polo scolastico), dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di La Spezia (fabbricato “Teseo Tesei”) e dal Comune di Macerata Feltria (Villa Colombaia e annessa Filanda). Anche in questo caso va aggiunto che in sede amministrativa per alcuni di questi servizi non era stata richiesta la comprova in quanto il r.t.p. aveva già dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione.

8.3.4. Tutte le censure relative al mancato possesso da parte del r.t.p. aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla presente gara vanno dunque respinte.

9. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub VI, il r.t.p. Binini deduce che le dichiarazioni non veritiere rese dall’aggiudicatario di cui si è dato conto nel precedente motivo rilevavano anche ai fini degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, essendosi in presenza di dichiarazioni quantomeno fuorvianti e come tali idonee a influenzare indebitamente le valutazioni della commissione di gara e della stazione appaltante.

9.1. Premesso che, quanto alla capogruppo SD Partners, non vi è perfetta sovrapposizione fra i servizi analoghi dichiarati ai fini dell’ammissione e quelli indicati nell’offerta tecnica in relazione al criterio di valutazione A (infatti gli incarichi svolti nell’ambito del progetto di realizzazione della “Città della Salute e della Ricerca” di Sesto San Giovanni non sono stati indicati nel D.G.U.E. - sul punto si tornerà infra), il motivo è infondato, atteso che:

- in primo luogo, il r.t.p. aggiudicatario, come si è detto, ha provato il possesso dei requisiti di ammissione, per cui qualsiasi dichiarazione irregolare avrebbe al più la consistenza del c.d. falso innocuo;

- dagli atti di causa non emerge però alcuna dichiarazione falsa o fuorviante, perlomeno ai fini dell’ammissione alla procedura (con riguardo all’incidenza delle dichiarazioni rese dal r.t.p. SD Partners sull’esito della gara si rimanda ai successivi §§ 11.1.1. e 11.1.2.).

10. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub VII, il r.t.p. ricorrente censura l’operato della S.U.A.M. nella parte in cui, in sede di verifica delle dichiarazioni dell’aggiudicatario, la stazione appaltante non si è avveduta dell’assenza di qualsivoglia supporto probatorio e non ha preteso dal r.t.p. SD Partners la produzione dei certificati di regolare esecuzione degli incarichi dichiarati.

10.1. Il motivo è infondato in quanto:

- come chiarito dalla difesa regionale e come del resto risulta per tabulas, la S.U.A.M., anche su sollecitazione di A.N.A.C., ha formulato varie richieste di integrazione documentale al r.t.p. aggiudicatario, il che già di per sé smentisce la censura con cui si deduce l’omesso approfondimento istruttorio;

- le verifiche sono state limitate all’accertamento del possesso dei requisiti minimi di ammissione, per cui, una volta raggiunta la relativa prova, non sono stati richiesti ulteriori documenti, anche al fine di non aggravare inutilmente il procedimento;

- la verifica circa il possesso dei requisiti de quibus è stata svolta (e non poteva essere diversamente) sulla base dei documenti probatori indicati dall’art. 7.3.1. del disciplinare di gara.

11. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub VIII il r.t.p. Binini censura:

- il fatto che nei documenti prodotti dal r.t.p. SD Partners in relazione al criterio A sono state rese dichiarazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti e/o fuorvianti che avrebbero dovuto determinare l’esclusione;

- in altri casi, invece, è stato espressamente disatteso quanto richiesto dal disciplinare di gara, per cui il r.t.p. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per inammissibilità dell’offerta tecnica presentata.

In particolare:

a) con riguardo all’intervento di realizzazione della nuova struttura ospedaliera denominata “Città della Salute e della Ricerca” e sita nel Comune di Sesto San Giovanni, esso è stato presentato come se fosse stato progettato interamente da SD Partners, mentre è risaputo che il progettista è il noto architetto Mario Cucinella, mentre la capogruppo del r.t.p odierno aggiudicatario risulta essersi occupata solo delle strutture. Quindi, in disparte l’ingannevolezza della dichiarazione, il servizio non poteva essere “speso” al 100%, dovendosi verificare la quota detenuta da SD Partners nell’ambito del gruppo di progettazione;

b) analogo discorso vale per l’intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale “S. Gerardo” di Monza, visto che anche in questo caso la progettazione è stata curata da un r.t.p., mentre SD Partners ha fatto intendere di averlo eseguito in forma singola;

c) lo stesso, mutatis mutandis, può dirsi per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo edificio ospedaliero del policlinico “Gemelli” di Roma.

11.1.1. La trattazione delle presenti censure impone di svolgere tre premesse.

In primo luogo, a SD Partners può effettivamente essere mosso un appunto, ossia di non avere indicato con la stessa precisione che va invece riconosciuta a Binini Partners S.r.l. le quote di partecipazione ai raggruppamenti di professionisti che hanno curato la progettazione e la realizzazione degli interventi indicati con riferimento al criterio di valutazione A e i relativi importi. Questo, però, come si dirà infra, non produce alcuna particolare conseguenza sulla legittimità dell’aggiudicazione.

A tale conclusione (e con questo si passa alla seconda premessa) si perviene anche osservando che relativamente al criterio A e rispettivi sub criteri A.1, A.2 e A.3 il r.t.p. Binini ha conseguito un punteggio complessivo superiore rispetto al r.t.p. SD Partners, il che vuol dire che la commissione di gara ha riconosciuto sia il maggior pregio tecnico dei servizi analoghi “spesi” dal r.t.p. ricorrente, sia il ruolo significativo svolto dalla capogruppo del r.t.p. nell’ambito di tali interventi.

La terza premessa riguarda il “non detto” (o il “non completamente detto”) che sta alla base delle censure in commento. Il r.t.p. Binini, infatti, assume che, per poter “spendere” un servizio analogo in relazione al criterio A, era necessario che il concorrente avesse curato dal principio alla fine il relativo intervento, il che si riallaccia al discorso che parte ricorrente svolge nel primo motivo del ricorso introduttivo e nella memoria conclusionale del 23 settembre 2024, laddove sottolinea che il r.t.p. SD Partners non ha mai progettato un ospedale “dalla A alla Z”. Bisogna però chiedersi che cosa debba intendersi, ai fini che qui rilevano, per “progettazione di un ospedale”, visto che:

- interventi complessi come quelli che riguardano la realizzazione, la riqualificazione o l’ampliamento di un grande ospedale sono solitamente progettati da raggruppamenti di professionisti. Questo è tanto vero che anche due degli interventi descritti dal r.t.p. Binini nell’offerta tecnica (ossia la realizzazione del padiglione materno-infantile dell’ospedale “Careggi” di Firenze e del nuovo ospedale maternità-infanzia di Reggio Emilia - MIRE) risultano curati da raggruppamenti temporanei di professionisti (e in uno dei due casi Binini Partners S.r.l. non rivestiva nemmeno il ruolo di capogruppo mandataria);

- non è peraltro pensabile (e né questo è stato affermato dal r.t.p. Binini) che un professionista, per poter essere qualificato come “progettista” di un ospedale ai fini che qui interessano, debba aver curato la progettazione di tutte le opere necessarie, ivi incluse quelle “specialistiche” e/o quelle minori. Per converso, il soggetto che avesse curato solo la progettazione delle opere minori (ad esempio, la sistemazione a verde delle aree esterne o specifiche tipologie di impianti tecnologici) non potrebbe “spendere” il servizio analogo nell’ambito del criterio A.

E allora, esaminando proprio i progetti illustrati dal r.t.p. Binini si può affermare che:

- il primo, ossia quello relativo alla realizzazione dell’IRCCS “Galeazzi” di Milano, è sicuramente da attribuire per intero a Binini Partners, che ha curato tutti i livelli di progettazione, ha svolto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ha curato la restituzione del progetto esecutivo su modello BIM;

- gli altri due progetti ben potevano essere “spesi” in relazione al criterio A in quanto, pur non avendo Binini Partners curato da sola tutta la progettazione, ha comunque svolto servizi essenziali, quali ad esempio la progettazione delle strutture e degli impianti, la direzione lavori, l’integrazione delle prestazioni specialistiche, etc.

11.1.2. Ma se questo è il metro di giudizio da utilizzare, va allora osservato che, pur dovendosi confermare il rilievo mosso a SD Partners al precedente § 11.1.1., anche la capogruppo del r.t.p. aggiudicatario ha correttamente “speso” i servizi analoghi indicati in offerta.

Infatti, come risulta per tabulas, SD Partners, per due dei tre interventi descritti (realizzazione della “Città della Salute e della Ricerca” e ampliamento dell’ospedale “S. Gerardo”) ha indicato:

- la circostanza che la progettazione e le altre attività connesse sono state svolte da r.t.p. (anche se nel caso dell’ospedale “S. Gerardo” SD Partners, per espressa disposizione del committente, nel r.t.p. deteneva una quota del 99,80%, per cui il servizio è sostanzialmente da attribuire per intero alla capogruppo mandataria);

- le specifiche tipologie dei servizi svolti dalla capogruppo del r.t.p. odierno aggiudicatario (e in parte qua le due offerte sono simili anche dal punto di vista meramente grafico, avendo entrambe le capogruppo dei due r.t.p. indicato le specifiche prestazioni da esse svolte),

pur senza specificare, come detto, la quota assunta in ciascun r.t.p. e l’importo dei servizi ascrivibili a ciascuna delle categorie di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016. Peraltro, ancorché tale indicazione fosse prevista dal disciplinare, gli importi relativi alle varie categorie non erano indispensabili ai fini della valutazione, non venendo in rilievo la questione del possesso dei requisiti di ammissione.

Al riguardo va dunque condiviso l’argomento di SD Partners, ribadito anche nel corso della discussione orale, circa il fatto che le schede relative a ciascuno dei tre progetti descritti nell’offerta tecnica non avevano alcuna valenza decettiva, visto che:

- nel caso del policlinico “Gemelli” l’incarico è stato svolto in forma singola e dunque nulla quaestio;

- nel caso dell’ospedale “S. Gerardo” le quote attribuibili alle due mandanti erano meramente simboliche;

- nel caso della “Città della Salute e della Ricerca”, sono stati indicati chiaramente i servizi svolti dal legale rappresentante di SD, ossia l’ing. Giuliani (responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; responsabile della progettazione dei layout sanitari; responsabile delle opere strutturali; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), i quali, come ha evidenziato la difesa della controinteressata, non esauriscono il novero delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera (manca, all’evidenza, la progettazione architettonica, la quale è stata curata dal noto architetto Cucinella). La commissione di gara, dunque, era perfettamente in grado di apprezzare il livello di coinvolgimento di SD Partners nell’intervento de quo.

11.1.3. Anche questo motivo, dunque, deve essere dichiarato infondato.

12. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub IX il r.t.p. Binini contesta le valutazioni espresse dalla commissione di gara sull’offerta tecnica dell’aggiudicatario e sulla propria offerta, evidenziando quanto segue.

12.a) In relazione al criterio di valutazione A (“Professionalità e adeguatezza dell’offerta”), l’offerta tecnica del r.t.p. SD Partners è stata sopravvalutata. Infatti in parte qua il disciplinare di gara ha previsto che, in relazione ai sub-criteri A.1 (aspetti architettonici e strutturali) e A.2 (aspetti impiantistici ed energetici), “…sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti: - realizzati applicando la normativa vigente; - relativi ad interventi maggiormente affini a quello oggetto di gara; - relativi a prestazioni professionali realizzate, per le quali sia stato rilasciato dal Committente il certificato di corretta esecuzione del servizio (da allegare)…”, mentre in relazione al sub-criterio A.3 (esecuzione dei lavori) “…sarà meglio valutata la presentazione di progetti relativi ad interventi maggiormente affini a quello oggetto di gara”.

A fronte di tali chiari previsioni, si deve rilevare, con riguardo ai servizi analoghi dichiarati dal r.t.p. aggiudicatario, che:

- l’incarico relativo alla “Città della Salute e della Ricerca” di Sesto San Giovanni riguarda un progetto “datato”, iniziato nel 2013 e dunque realizzato non sulla base della normativa vigente. Inoltre la “Città della Salute e della Ricerca” non è una struttura sanitaria affine al nuovo polo ospedaliero di Pesaro e, in ogni caso, la struttura non è stata mai effettivamente costruita;

- nemmeno il nuovo edificio ospedaliero della Fondazione “Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS” di Roma è stato mai realizzato;

- considerazioni più o meno analoghe valgono anche per l’incarico relativo all’ospedale “S. Gerardo”, visto che si tratta di progetto “datato” (avviato nel 2009) riguardante una struttura sanitaria non affine al nuovo ospedale di Pesaro. In ogni caso, quell’intervento è consistito nell’ampliamento e nella riqualificazione di un ospedale già esistente, mentre nella specie si tratta della progettazione di un ospedale completamente nuovo.

Alla luce di quanto precede, risultano del tutto ingiustificati i punteggi assegnati dalla commissione con riguardo ai sub-criteri A.1 (per il quale l’aggiudicatario ha ottenuto 11,848 punti su un massimo di 13), A.2 (per il quale il r.t.p. SD Partners ha conseguito il punteggio massimo di 12) e A.3 (per il quale l’aggiudicatario, pur avendo dichiarato un solo servizio analogo, ha ottenuto 6 punti su un massimo di 10).

Il punteggio corretto avrebbe dovuto quindi essere ben più basso, ossia: al massimo 4 punti per il sub-criterio A.1, 0 punti per il sub-criterio A.2 e 3 punti per il sub-criterio A.3.

12.b). Come già evidenziato nel ricorso introduttivo, l’offerta del r.t.p. ricorrente è stata penalizzata anzitutto in relazione al sub-criterio B.2 (e sul punto si rimanda al secondo motivo di ricorso).

In relazione ad altri sub-criteri di valutazione delle offerte va rilevato quanto segue:

- per il sub-criterio B.1. (Efficacia della metodologia di approccio al progetto), il r.t.p. aggiudicatario ha ottenuto 17,037 punti su un massimo di 20, ma questo punteggio è del tutto immeritato in quanto il progetto tecnico del r.t.p. SD Partners contiene un grave errore che rende l’offerta non conforme al Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.). Infatti il r.t.p. aggiudicatario ha dichiarato che il nuovo ospedale sarà modulare a maglia strutturale di metri 7,60 x 7,60, con stecche a corpo quintuplo che si guardano l’un l’altra. Tali dimensioni sono però del tutto sbagliate e rendono impossibile far uscire i letti dalle camere di degenza. Infatti, con 7,60 m di campata e due camere con bagno, sarà impossibile spostare i letti fuori dalle stanze, in quanto escludendo pilastro e muri divisori insonorizzati (richiesti oggi dai CAM e quindi obbligatori) resta un netto di meno di 3,5 m compresi tavoli e armadi, e nel passaggio della porta addirittura meno di 1 m. Il progetto dell’aggiudicatario non permette nemmeno la realizzazione delle nuove sale operatorie ibride, anch’esse previste dal D.I.P.

Trattandosi di un ospedale generale di base, l’impianto è altrettanto sbagliato, o comunque sorpassato, in quanto le ali a pettine a corpo quintuplo su di una galleria longitudinale non hanno ragion d’essere in un contesto rurale di una piccola cittadina come Pesaro. In questo modo, infatti, le finestre delle camere di degenze si fronteggiano l’un l’altra, come in un contesto urbano. Anche dal punto di vista architettonico il progetto è discutibile, prevedendo un blocco molto pesante che invade quasi tutta l’area di sedime;

- anche per il sub-criterio C.2 (Coerenza del gruppo di lavoro con l’obiettivo dell’incarico e adeguatezza dei profili impiegati), il r.t.p. aggiudicatario ha ottenuto un punteggio alto (4,792 a fronte del punteggio massimo di 5), nonostante le numerose incongruenze del gruppo di lavoro indicato in offerta. In particolare, la categoria T.02 viene “affidata” ad un professionista che presenta un CV da strutturista e che non mostra alcuna esperienza nel settore, il che disattende le richieste del disciplinare (che in parte qua prevede che “Verranno maggiormente valutate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto in servizi di architettura e ingegneria prestati per opere analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, per dimensione, tipologia e completezza dei servizi prestati, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell’organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, piuttosto, in termini di multidisciplinarietà ed esperienza”). Nel gruppo di lavoro indicato manca comunque un professionista esperto nella progettazione completa di ospedali di nuova generazione.

12.1. Queste censure, che in parte impingono inammissibilmente nei giudizi di merito espressi dalla commissione e che comunque scontano lo stesso vizio di fondo di cui si è detto al precedente § 5.2. (ossia il fatto che il r.t.p. ricorrente non ha dato conto delle offerte degli altri concorrenti, il che impedisce al Collegio di apprezzare l’eventuale erroneità dei giudizi espressi dai commissari), sono infondate.

Iniziando da quella con cui si sostiene che l’offerta del r.t.p. aggiudicatario conteneva un errore tecnico che avrebbe dovuto essere adeguatamente sanzionato dalla commissione, il Collegio osserva che:

- anzitutto, non è spiegato con quale specifica clausola del Documento di Indirizzo alla Progettazione il progetto del r.t.p. aggiudicatario sarebbe confliggente. In effetti non è specificato in quale parte il D.I.P. stabilisce le dimensioni minime della maglia strutturale;

- la censura non è sostenuta da alcun elemento probatorio, mentre la controinteressata ha depositato in giudizio sia un elaborato grafico (da cui emerge che una maglia di m 7,60 x 7,60 consente di realizzare camere da due posti letto di dimensioni tali da permettere l’agevole movimentazione dei degenti), sia le disposizioni adottate dalla Regione Toscana e dalla stessa Regione Marche in tema di progettazione di edifici ospedalieri (dalle quali emerge che una maglia di m 7,60 x 7,60 è del tutto adeguata).

Quanto alla tipologia degli interventi descritti nell’ambito del criterio A dal r.t.p. aggiudicatario va detto che:

- essi riguardano pur sempre edifici ospedalieri e dunque non si può negare che si tratti di strutture affini al nuovo ospedale di Pesaro;

- parte ricorrente, inoltre, cade in evidente contraddizione nel momento in cui enfatizza la tipologia “generalista” del realizzando ospedale di Muraglia, visto che, come si è detto in precedenza, il r.t.p. Binini in relazione al criterio di valutazione A ha presentato ben due progetti relativi ad edifici ospedalieri del tutto “settoriali”, ossia materno-infantili.

Quanto invece alla risalenza di due degli interventi descritti dal r.t.p. SD Partners e al fatto che gli stessi non sono stati realizzati, si osserva che:

- per espressa disposizione del disciplinare di gara, non era necessario che i progetti fossero stati effettivamente realizzati e comunque anche uno degli interventi descritti dal r.t.p. Binini risulta non ancora portato a termine;

- come ha efficacemente eccepito la difesa di SD, anche i progetti descritti dal r.t.p. Binini sono risalenti nel tempo.

Per il resto va evidenziato che:

- le critiche relative al layout del progetto presentato dal r.t.p. aggiudicatario sono meramente soggettive e tali da non revocare in dubbio gli apprezzamenti discrezionali della commissione;

- ugualmente soggettivo è il ricalcolo dei punteggi parziali spettanti al r.t.p. SD Partners per i sub criteri A.1, A.2 e A.3 di cui si dà conto alle pagg. 31-32 del primo atto di motivi aggiunti;

- quanto alle competenze professionali dell’ing. Zaretti (indicato dal r.t.p. aggiudicatario come responsabile della progettazione per la categoria T.02, ancorché lo stesso professionista presenti un curriculum più da “strutturista”) e al fatto che nel team indicato dal r.t.p. aggiudicatario non sarebbe presente un tecnico che in passato abbia progettato per intero un ospedale, si ribadisce anzitutto che la stazione appaltante non aveva previsto che i servizi pregressi dovessero riguardare la progettazione “integrale” di un ospedale. E’ poi evidente che nell’ambito del sub criterio C.2 la commissione ha valutato nel suo complesso il team di progettazione indicato da ogni concorrente, per cui (anche in assenza di censure relative a tutti i componenti del gruppo di progettazione) ben può essere accaduto che, anche a fronte della minore esperienza di alcuni componenti, la commissione abbia invece valorizzato la maggiore competenza di altri professionisti. Peraltro, leggendo il curriculum dell’ing. Zaretti (doc. allegato n. 29 al primo atto di motivi aggiunti) si vede che lo stesso ha ricoperto il ruolo di esperto di sistemi e reti di telecomunicazioni nell’ambito di vari incarichi svolti nel recente passato, per cui la censura è infondata anche in punto di fatto. La controinteressata ha comunque eccepito che, anche a voler ridurre (ma non certamente azzerare, come pretende la ricorrente) il punteggio assegnato al r.t.p. aggiudicatario per lo specifico sub criterio, l’esito finale della gara non cambierebbe, dato lo scarto di punteggio che si registra nella graduatoria finale.

13. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub X il r.t.p. Binini, con riguardo al criterio di valutazione B.1. (Efficacia della metodologia di approccio al progetto – Elaborazione di un concept progettuale) - il quale richiedeva ai concorrenti di presentare uno “…studio/idea progettuale che, a partire dalle linee di indirizzo descritte nel DIP, sviluppi un primo approccio al progetto coerente con gli stessi…” – deduce che il r.t.p. aggiudicatario ha presentato uno studio non originale, visto che il concept progettuale riprende uno studio elaborato nel 2016 dalla mandante Arch. Piscitelli Associati S.r.l. L’offerta tecnica del r.t.p. SD Partners doveva pertanto essere dichiarata inammissibile o comunque valutata con il punteggio di zero in relazione al sub criterio B.1.

13.1. Il motivo è infondato, sia perché, in generale, nessuna norma di legge o del disciplinare vietava ai concorrenti di presentare un progetto non inedito, sia perché il concept elaborato a suo tempo da Arch. Piscitelli Associati S.r.l. riguardava un intervento diverso (per la precisione l’ospedale territoriale unico Marche Nord, da ubicare in località Fosso Sejore), in seguito espunto dalla pianificazione sanitaria regionale.

14. Con il motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub XI il r.t.p. Binini deduce, in conseguenza di tutte le violazioni evidenziate nei motivi sino ad ora esposti, anche la violazione dei principi del risultato, dell’efficienza e dell’efficacia, della correttezza e della buona fede, sanciti nella prima parte del D.Lgs. n. 36/2023.

14.1. Queste censure sono da dichiarare infondate in conseguenza del rigetto delle doglianze sin qui esaminate.

15. Con il motivo aggiunto del 30 agosto 2024 rubricato sub XI - Integrazione, il r.t.p. Binini amplia le censure di cui al motivo aggiunto del 26 agosto 2024 rubricato sub XI trascrivendo una nota a firma del prof. arch. Arbizzani in cui si conferma la fondatezza di tutte le censure dedotte nel ricorso e nel primo atto di motivi aggiunti.

15.1. Il motivo è giuridicamente inconsistente, in quanto la nota del prof. Arbizzani:

- non ha né la forma né il contenuto di una perizia giurata e dunque non assume alcun valore processuale (se non quello del contributo spontaneo di un amicus curiae);

- in ogni caso, in essa sono sostanzialmente reiterate le medesime censure già svolte nel primo atto di motivi aggiunti.

16. Con il motivo aggiunto del 30 agosto 2024 rubricato sub XII il r.t.p. Binini, infine, deduce la violazione da parte dell’aggiudicatario delle clausole del disciplinare di gara relativa alle modalità di redazione dell’offerta tecnica, evidenziando in particolare che:

- la lex specialis prescriveva che i concorrenti utilizzassero il carattere “Arial” dimensione 11 pt interlinea singola. Inoltre per ogni singolo elaborato stabiliva il numero massimo di pagine e facciate;

- il disciplinare, poi, per il caso di superamento di tali limiti stabiliva non già l’esclusione, ma l’omessa valutazione delle parti dell’offerta riportate sulle pagine/facciate eccedenti;

- ebbene, applicando tali regole inderogabili all’offerta del r.t.p. SD Partners, si riscontra anzitutto che l’aggiudicatario ha utilizzato il carattere “Arial Narrow”, più stretto e meno “ingombrante”, avvantaggiandosi in tal modo indebitamente sugli altri concorrenti. Infatti con riguardo a criteri A, B.1., B.2 e B.3. sono stati presentati elaborati più lunghi di quanto consentito, che la commissione ha valutato integralmente (mentre alla luce della predetta clausola del disciplinare le parti eccedenti non dovevano essere valutate).

16.1. Il motivo ripropone una questione sulla quale questo Tribunale (e in generale la giustizia amministrativa) ha avuto modo di pronunciarsi in varie occasioni, pervenendo, sia pure alla luce delle peculiarità delle singole vicende contenziose, a conclusioni opposte a quelle sostenute dal r.t.p. ricorrente. Al riguardo si rimanda alle pertinenti difese svolte dal r.t.p. aggiudicatario nella memoria difensiva depositata il 23 settembre 2024, in cui sono richiamate varie decisioni del G.A. che il Collegio condivide (Cons. Stato, n. 11371 e n. 7815 del 2023).

Nella specie, peraltro, esiste un profilo dirimente che conduce al rigetto della doglianza.

Infatti, riprendendo uno spunto desumibile dalle sentenze di questo Tribunale n. 78/2020 e del Consiglio di Stato n. 7967/2020, il r.t.p. SD Partners in allegato alla prefata memoria difensiva del 23 settembre 2024 (docc. nn. 30-34) ha depositato alcuni stralci dell’offerta tecnica redatti utilizzando il carattere “Arial”, dimensione 11, interlinea singola; ciò è stato fatto per dimostrare che, anche utilizzando il carattere che il r.t.p. Binini considera vincolante, è rispettato il limite delle 9 facciate formato A3 previsto dalla lex specialis. Questo perché, come il T.A.R. e il Consiglio di Stato avevano chiarito nelle suddette sentenze, uno degli elementi in base ai quali può essere verificato il rispetto dei limiti dimensionali dell’offerta eventualmente fissati nel disciplinare di gara sono i margini laterali, superiore e inferiore della pagina. Se non è indicato il margine, infatti, il concorrente può utilizzare la pagina in tutta la sua larghezza e altezza, sempre che ciò non renda l’offerta illeggibile (il che nella specie non è, come emerge dalla serena consultazione dei citati allegati alla memoria del 23 settembre 2024).

Quindi, in disparte le considerazioni di ordine generale che si possono svolgere rispetto a censure del genere, nel caso de quo il limite dimensionale fissato dal disciplinare risulta di fatto rispettato.

Una breve chiosa, infine, va svolta con riguardo ai principi del codice dei contratti pubblici di cui il r.t.p. Binini deduce la violazione, ed in particolare al principio del risultato (seppure nella specie questo profilo non assume valore dirimente). Ricordato che il legislatore del D.Lgs. n. 36/2023 ha voluto precisare quale è la funzione di tali principi (si veda al riguardo l’art. 4), il principio del risultato osta a che l’individuazione dell’aggiudicatario di una pubblica commessa sia condizionata dal rispetto di regole formali non indispensabili per assicurare la par condicio fra i concorrenti. Infatti, la violazione, anche solo di una riga, di una prescrizione come quella invocata dal r.t.p. Binini potrebbe portare all’esclusione o alla sottovalutazione di offerte che nel loro complesso risultano assolutamente pregevoli, il che è contrario al principio del risultato. La par condicio è invece assicurata dal fatto che i concorrenti debbono presentare un’offerta “leggibile” che rispetti il limite dimensionale previsto dalla lex specialis, il che esclude la possibilità di far ricorso ad espedienti maliziosi (ad esempio l’utilizzo di un carattere “microscopico”).

17. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso e i due atti di motivi aggiunti vanno respinti, con riguardo a tutte le domande proposte.

Le spese seguono la soccombenza nei riguardi della Regione Marche e di SD Partners (la liquidazione è operata in dispositivo, tenendo conto della complessità di alcuni profili oggetto di censura), mentre si possono compensare nei riguardi di A.N.A.C., che non ha svolto alcuna specifica attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- li respinge;

- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Regione Marche e della controinteressata delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle controparti. Spese compensate nei riguardi di A.N.A.C.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Fabio Belfiori, Referendario


[1] Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11371; Id., Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815 del 2023; Id., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 5112; Id., Sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857.