TAR Liguria, Sez. I, ord., 27 maggio 2024, n. 96
L’indizione delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime scadute è legittima e doverosa per consentire la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 in favore degli attuali concessionari; per contro, non è applicabile l’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 118/2002, recante il divieto di emanare bandi fino all’adozione di una disciplina uniforme a livello nazionale, sia perché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa è spirato sia in quanto la disposizione, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, è in contrasto con il diritto europeo.
L’assegnazione ai titolari delle concessioni di uno spatium temporis di tre mesi e mezzo per la presentazione dell’istanza (con scadenza il 30 giugno 2024) e ai potenziali concorrenti di un termine di successivi trenta giorni, lungi dall’essere una previsione giugulatoria per i primi, finisce di fatto per favorirli, perché coloro che utilizzano da anni il bene demaniale marittimo sono perfettamente a conoscenza delle relative potenzialità di sfruttamento.
La scelta di parametrare l’indennizzo unicamente all’ammontare degli investimenti non ammortizzati non appare irragionevole né violativa della legge n. 118/2022.
N. 00096/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00142/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bagni Margherita di Moramarco Maria Cristina s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Salustri ed Enrico Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Bolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bagni Vicini di Antola Agostino & C. s.n.c., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera della Giunta Comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “Riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - Atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 - Proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure;
- di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’impugnativa non sia assistita dal fumus boni iuris, giacché:
- l’indizione delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime scadute è legittima e, viepiù, doverosa per consentire la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 in favore degli attuali concessionari; per contro, non è applicabile l’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118 del 2022, recante il divieto di emanare bandi fino all’adozione di una disciplina uniforme a livello nazionale, sia perché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa è spirato, sia in quanto la disposizione, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, è in contrasto con il diritto europeo (cfr. Cons. St., sez. VII, 20 maggio 2024, nn. 4479-4480-4481);
- la lex specialis della procedura è stata definita dall’Amministrazione nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, rispettando i principi ed i criteri posti dalla legge n. 118/2022 e dal codice della navigazione;
- l’assegnazione ai titolari delle concessioni di uno spatium temporis di tre mesi e mezzo per la presentazione dell’istanza (con scadenza il 30 giugno 2024) ed ai potenziali concorrenti di un termine di successivi trenta giorni, lungi dall’essere una previsione giugulatoria per i primi, finisce di fatto per favorirli, perché coloro che utilizzano da anni il bene demaniale marittimo sono perfettamente a conoscenza delle relative potenzialità di sfruttamento;
- la scelta di parametrare l’indennizzo unicamente all’ammontare degli investimenti non ammortizzati non appare irragionevole né violativa della legge n. 118/2022; in particolare, contrariamente all’assunto attoreo, gli elementi indicati nell’art. 4, comma 2, lett. c) della legge n. 118 cit. (investimenti effettuati, valore dei beni aziendali materiali e immateriali, professionalità, oltre a valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale) costituiscono, per espresso disposto normativo, fattori da tenere in considerazione “in sede di affidamento della concessione” e non criteri di quantificazione dell’indennizzo dovuto dal concessionario subentrante (per la cui determinazione la successiva lett. i non contiene prescrizioni vincolanti);
Considerato che non si ravvisa il periculum in mora, perché la deducente può fruire del bene demaniale per l’intera stagione balneare 2024;
Ritenuto, infine, di condannare la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, secondo la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) rigetta l’istanza cautelare di cui in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Santa Margherita Ligure, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 1.000,00 (mille//00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
Guida alla lettura
Con ordinanza n. 96 dello scorso 27 maggio 2024 la I Sezione del TAR Liguria si è pronunciata, ancora una volta, sul tema delle concessioni balneari, sostanzialmente ribadendo principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, oltre che in due successivi ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo del tutto insussistenti tanto il fumus quanto il periculum in mora.
Quanto al primo profilo, i Giudici hanno sostenuto che l’indizione delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime scadute è legittima e doverosa per consentire la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 in favore degli attuali concessionari; per contro, non è applicabile l’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 118/2002, recante il divieto di emanare bandi fino all’adozione di una disciplina uniforme a livello nazionale, sia perché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa è spirato sia in quanto la disposizione, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, è in contrasto con il diritto europeo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479-4480-4481).
La Corte ha poi rilevato che il bando di gara è stato adottato dalla Pubblica Amministrazione nel pieno legittimo esercizio della propria discrezionalità, rispettando i principi e i criteri posti dalla legge n. 118/2022 e dal codice della navigazione.
Inoltre, secondo il Collegio, l’assegnazione ai titolari delle concessioni di uno spatium temporis di tre mesi e mezzo per la presentazione dell’istanza (con scadenza il 30 giugno 2024) e ai potenziali concorrenti di un termine di successivi trenta giorni, lungi dall’essere una previsione giugulatoria per i primi, finisce di fatto per favorirli, perché coloro che utilizzano da anni il bene demaniale marittimo sono perfettamente a conoscenza delle relative potenzialità di sfruttamento.
Ancora, la scelta di parametrare l’indennizzo unicamente all’ammontare degli investimenti non ammortizzati non appare irragionevole né violativa della legge n. 118/2022; in particolare, contrariamente all’assunto attoreo, gli elementi indicati nell’art. 4, comma 2, lett. c) della legge n. 118, cit. (investimenti effettuati, valore dei beni aziendali materiali e immateriali, professionalità, oltre a valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale) costituiscono, per espresso disposto normativo, fattori da tenere in considerazione “in sede di affidamento della concessione” e non criteri di quantificazione dell’indennizzo dovuto dal concessionario subentrante (per la cui determinazione la successiva lett. i) non contiene prescrizioni vincolanti).
Passando all’elemento del periculum in mora, la Sezione ritiene lo stesso del tutto inesistente, considerando che la deducente può fruire del bene demaniale per l’intera stagione balneare 2024.