Abstract capitolo 13 del Manuale dei contratti pubblici di L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli, 2024 DIKE Giuridica
Il nuovo Codice assegna all'esecuzione del contratto un ruolo centrale, se si considera che essa è posta quale riferimento del principio di risultato che apre (art. 1) e innerva tutto l'articolato normativo.
Nel dettaglio, le novità portate dal nuovo Codice necessitano (tutte) di una lettura secondo la nuova filosofia, che valorizza proprio il risultato finale, i.e. la realizzazione dell'opera o l'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso il riconoscimento del potere discrezionale e valutativo della Pubblica Amministrazione.
Di rilievo le diverse garanzie che l'appaltatore è tenuto a prestare in favore dell'amministrazione, tanto provvisoria quanto definitiva, anche alla luce della recente giurisprudenza in merito alla natura delle stesse.
Particolare attenzione merita - poi - l'istituto del subappalto, che trova oggi una compiuta definizione nel nuovo Codice, il quale, nel risolvere le numerose problematiche, in particolare di compatibilità eurounitaria, individua, proprio in linea con la nuova filosofia, il punto di caduta dei limiti al subappalto nel superamento di meccanismi preclusivi di carattere generale ed astratto, propendendo - invece - per l'attribuzione alla Stazione appaltante di un potere discrezionale che, nella predisposizione dei documenti di gara, identifichi le prestazioni o lavorazioni specifiche che, per le loro caratteristiche, richiedono una limitazione nel ricorso al subappalto.
Centrale è, inoltre, la nuova disciplina in tema di modifiche in corso di esecuzione del contratto, da analizzare, in primis, attraverso l'esame del nuovo principio generale di conservazione dell'equilibrio contrattuale e del diritto alla rinegoziazione in presenza di eventi straordinari ed imprevedibili che alterino l'equilibrio originario del contratto (art. 9), la cui trattazione è sviluppata anche alla luce delle acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema e delle conseguenze applicative.
Il principio viene poi declinato nelle sue norme applicative di cui agli artt. 60 e 120, dedicati all'istituto della revisione dei prezzi e delle modifiche, tanto oggettive quanto soggettive, in corso di esecuzione, anch'esse da esaminare attraverso la lente della salvaguardia dell'esecuzione del contratto quale risultato a cui la stazione appaltante deve, nel rispetto dei principi di imparzialità e par condicio, sempre tendere.
Nell'esame poi dei soggetti che caratterizzano la fase strettamente esecutiva e delle attività ad essi deputate, per la prima volta, meritoriamente, il nuovo Codice disciplina l'istituto delle riserve iscritte dall'appaltatore negli atti dell'appalto, che generano un rilevante contenzioso e che, infatti, sono affrontate anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
A tale tema si riconnette poi quello della sospensione dell'esecuzione, anch'esso generativo di particolare contenzioso e le cui ipotesi sono spesso oggetto di contestazione da parte dell'appaltatore ancora tramite iscrizione di riserva.
Da ultimo, rispetto al più ampio tema dell'esecuzione del contratto, attenzione merita l'esame della disciplina in tema di impossibilità di esecuzione o di completamento dell'appalto, per effetto di procedura di insolvenza o comunque di impedimento dell'aggiudicatario, da cui emerge ancora il potere discrezionale della Stazione appaltante di rinegoziazione per raggiungere il risultato, nonché, infine, con l'esame della nuova disciplina, anch'essa ispirata dalla medesima ratio, in tema di pagamento del corrispettivo e di possibili penali e premi di accelerazione.