Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 1353

È legittima la nomina in commissione di gara del r.u.p., ove non abbia partecipato alla predisposizione degli atti della gara, essendo tale attività riconducibile invece al precedente r.u.p.

L’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Il precetto è stato poi integrato in sede di correttivo dall’art. 46, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 56/2017, secondo cui la “la nomina del rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Condivisibile giurisprudenza sostiene - in contrapposizione all’orientamento teso a configurare una secca inconciliabilità tra le funzioni del r.u.p. e l'incarico di componente o di presidente della commissione[1] - che l’incompatibilità prevista dall’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, finalizzata ad evitare commistioni tra la fase di predisposizione degli atti di gara e la fase di valutazione delle offerte, debba sussistere in concreto, mediante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente e delle attività di valutazione delle offerte[2] .

Ne discende che è legittima la nomina della commissione di gara, ove il r.u.p. sia stato nominato componente e non abbia partecipato alla predisposizione degli atti della gara stessa, essendo tale attività riconducibile invece al precedente r.u.p.

Tale interpretazione, peraltro, è in linea con l’art. 51 d.lgs. n. 36/2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, il quale prevede - nell’ipotesi di aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per contratti sottosoglia - che alla commissione giudicatrice possa partecipare il r.u.p., anche in qualità di presidente.

 

LEGGI LA SENTENZA

 

Pubblicato il 30/10/2023

N. 01353/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01670/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2022, proposto da:
Athena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. 9081315A34, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Carlo Licci Marini, Silvia Vitale, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montegiordano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Peppino Mariano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Labconsulenze s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della determina del Comune di Montegiordano n. 533 del 16.11.2022 di aggiudicazione definitiva, in favore della LaBconsulenze s.r.l., della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto “servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di gestione delle riscossioni coattive, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni fisse approvate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni…”;

- degli allegati alla determina di aggiudicazione;

- della comunicazione del Comune prot. 4114 del 16.11.2022 di avvenuta aggiudicazione;

- della mancata esclusione della Labconsulenze s.r.l. dalla gara;

- della graduatoria definitiva e degli esiti finali della procedura e degli atti, comunque denominati, di approvazione della graduatoria;

- della nota del r.u.p., prot. n. 4067 del 14.11.2022, di trasmissione degli atti al responsabile dell'area vigilanza del Comune;

- della proposta di aggiudicazione del Comune in favore della controinteressata;

- del verbale 7.06.2022 di rimessione della documentazione di gara da parte del Presidente della Commissione giudicatrice al r.u.p.;

- della nota del r.u.p. 30.06.2022, n. 73/295, di presa d'atto dei verbali di gara e di attivazione della verifica d'anomalia dell'offerta di Labconsulenze;

- di tutti gli atti, relazioni e relativi allegati del procedimento di verifica d'anomalia dell'offerta della Labconsulenze;

- degli atti di valutazione della relazione di giustificazioni prodotta dalla Labconsulenze, compiuti dalla Commissione ad hoc nominata per lo svolgimento del sub-procedimento di verifica dell'anomalia e dell'eventuale relazione adottata dal r.u.p.;

- del verbale delle sedute riservate dell'anzidetta Commissione del 19.09.2022 e del 23.09.2022;

- di tutti atti e verbali della medesima Commissione, trasmessi dal relativo Presidente con p.e.c. 27.09.2022 e della nota di trasmissione acquisiti al prot. n. 3627 del Comune il 29.09.2022;

- degli atti di verifica dei requisiti ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 dell'aggiudicataria;

- del report, comunque denominato, della procedura in oggetto;

- del verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 2 del 23.05.2022, nelle parti di interesse;

- di tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, inclusi il verbale n. 1 del 16.05.2022 e il verbale n. 3 del 27.05.2022, nelle parti di interesse, e degli eventuali ulteriori verbali delle sedute di gara, riservate e pubbliche, delle determine, o atti comunque denominati, di approvazione dei verbali di gara, nei limiti dell'interesse;

- della determinazione n. 52RS-220RG del 12.05.2022 del Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune, di nomina della Commissione giudicatrice;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Montegiordano n. 109 del 26.07.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica come nuovo r.u.p.;

- delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 200RS/395RG del 7.09.2022 e n. 208RS/406RG del 9.09.2022, di nomina della Commissione, composta di una terna di liberi professionisti, per lo svolgimento delle attività di verifica dell'anomalia dell'offerta;

- del verbale del 31.08.2022 di sorteggio della terna dei professionisti componenti della predetta Commissione, del precedente avviso esplorativo e dell'avviso della seduta pubblica di sorteggio, adottati dal Comune;

- del bando, del disciplinare, del capitolato speciale e relativi allegati, ove interpretati in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, inclusa, per quanto occorrer possa, la nota n. 4197 del 23.11.2022 dell'Area Vigilanza del Comune, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;


 

nonché per l'annullamento ex art. 116, c.p.a.,

- della nota del Comune di Montegiordano 7.12.2022 di diniego dell'istanza della ricorrente del 29 novembre 2022 di accesso integrale agli atti;

- della comunicazione del Comune 22.11.2022, di parziale evasione dell'istanza di accesso della ricorrente del 19 novembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito,

e per l'accertamento, in accoglimento del ricorso/istanza ex art. 116 c.p.a., del diritto di accesso della ricorrente ai richiesti atti e documenti di gara di cui in narrativa, in primis, offerta tecnica della controinteressata, con consequenziale adozione dell'ordine all’amministrazione intimata di esibire e/o di consentire l'accesso integrale agli stessi;


 

nonché per la condanna

della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di Athena s.r.l. e, in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa

e per la dichiarazione

dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato medio tempore dal Comune di Montegiordano con la LaBconsulenze s.r.l., per il quale la ricorrente formula espressamente domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità, della stazione appaltante alla tutela in forma specifica, mediante l'adozione del provvedimento d'aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore di Athena s.r.l., nonché, in subordine, per la condanna del Comune di Montegiordano al risarcimento per equivalente dei danni, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montegiordano e di Labconsulenze s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Athena s.r.l. agisce per l’annullamento della determina n. 533 del 16.11.2022, con cui il Comune di Montegiordano ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore di LaBconsulenze s.r.l., dell’appalto per il “servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di gestione delle riscossioni coattive, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni fisse approvate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni …”, nonché per la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, instando altresì per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in proprio favore e per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Espone la ricorrente che l’importo complessivo dell’appalto è stato fissato in euro 1.114.909,73, il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla selezione ha partecipato anche Labconsulenze s.r.l.

Con determinazione n. 52RS/220RG del 12.05.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta dal responsabile dell’area tecnica comunale, ing. Giuseppe Vitale.

All’esito delle operazioni è stata redatta la graduatoria provvisoria, risultando prima Labconsulenze, con un punteggio complessivo di 99,259 -79,259 punti per l’offerta tecnica e 20,000 punti per l’offerta economica- e seconda Athena, con 93,160 punti, 80,000 per l’offerta tecnica e 13,160 per quella economica.

Con verbale n. 3 del 27.05.2022 la commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di Labconsulenze e con determina n. 73 del 30.06.2022 è stata disposta la verifica d’anomalia dell’offerta prima graduata.

Con comunicazione del 7.07.2022 il r.u.p., d.ssa Marilena Donadio, ha rassegnato le dimissioni.

L’amministrazione, con delibera di Giunta n. 109 del 26.07.2022, ha quindi individuato quale nuovo r.u.p. l’ing. Giuseppe Vitale, che con determine n. 200RS/395RG del 7.09.2022 e n. 208RS/406RG del 9.09.2022 ha nominato un’apposita commissione, composta da una terna di liberi professionisti, per lo svolgimento delle attività di verifica dell’anomalia dell’offerta economica di LaBconsulenze. Tale commissione nella seduta il 23.09.2022 ha esaminato, in un’ora e mezza, le giustificazioni della prima classificata e concluso per la congruità dell’offerta.

È seguita l’emanazione dell’avversata determina di aggiudicazione n. 533/2022 in favore di Labconsulenze per l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 28,00%, di euro 803.668,72, di cui euro 800.334,00 per servizi ed euro 3.334,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

A fronte di ciò, con istanze de1 9.11.2022 e del 29.11.2022 Athena ha richiesto l’accesso alla documentazione di gara, consentito solo parzialmente dalla stazione appaltante.

La ricorrente denuncia pertanto l’illegittimità delle determinazioni avversate, per violazione del D. Lgs. n. 50/2016, della L. n. 241/1990, nonché vizio incompetenza e di eccesso di potere.

1.1. Si è costituita Labconsulenze, che ha confutato le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.

1.2. Resiste inoltre il Comune di Montegiordano.

2. Con decisione n. 23/2023 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora.

2.1. Con ordinanze n. 85/2023 e n. 826/2023 sono state accolte, rispettivamente, le domande di accesso endoprocessuale avanzate dalla ricorrente e dalla controinteressata.

3. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Occorre premettere che nelle more della trattazione del merito della controversia è stato sottoscritto il contratto tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria, ed il servizio è stato avviato.

5. Ciò chiarito, con il primo motivo di gravame Athena denuncia la violazione dell’art. 77, comma 4, D. Lgs. 50/2016, integratasi dopo la sopravvenuta nomina a r.u.p., a seguito delle dimissioni del precedente r.u.p. d.ssa Donadio, del presidente della commissione giudicatrice ing. Giuseppe Vitale, stante l’incompatibilità tra i due ruoli e il potenziale conflitto derivante dal vaglio eseguito dal nuovo r.u.p., ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, sulla congruità dell’offerta economica della prima graduata, già esaminata positivamente dallo stesso ing. Vitale in qualità di presidente dell’organo tecnico.

Con motivo suscettibile di trattazione congiunta, la deducente lamenta inoltre che il r.u.p., in contrasto con le relative competenze, avrebbe omesso di fare proprie le conclusioni di congruità dell’offerta cui è pervenuta l’apposita commissione.

I rilievi vanno disattesi.

L’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Il precetto è stato poi integrato in sede di correttivo dall'art. 46, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 56/2017, secondo cui la “la nomina del rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

In argomento, condivisibile giurisprudenza sostiene -in contrapposizione all’orientamento teso a configurare una secca inconciliabilità tra le funzioni del r.u.p. e l'incarico di componente o di presidente della commissione (T.A.R Roma, Latina, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 325)- che l’incompatibilità prevista dall’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad evitare commistioni tra la fase di predisposizione degli atti di gara e la fase di valutazione delle offerte, debba sussistere in concreto, mediante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente e delle attività di valutazione delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419).

Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalle emergenze documentali, per un verso, non risulta che l’ing. Vitale abbia partecipato alla predisposizione degli atti della gara in esame, attività riconducibile invece al precedente r.u.p. d.ssa Donadio. Sotto concorrente profilo inoltre, in disparte il rilievo di inammissibilità eccepito della controinteressata, la verifica di anomalia dell’offerta eseguita dal r.u.p., con l’ausilio di un distinto organo collegiale nominato ad hoc, postula un apprezzamento di diverso contenuto rispetto alla valutazione delle offerte, cosicché in concreto non è ravvisabile il prospettato conflitto di interessi (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 167).

In linea con il richiamato orientamento, l’art. 51 D. Lgs. n. 36/2023, contenente il nuovo codice degli appalti, prevede -per l’ipotesi di aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per contratti sottosoglia- che alla commissione giudicatrice possa partecipare il r.u.p., anche in qualità di presidente.

In riferimento, poi, alla deduzione difensiva secondo cui il r.u.p. non avrebbe avallato le conclusioni di congruità dell’offerta alle quali è pervenuta la commissione in sede di verifica dell’anomalia, essa risulta superabile, poiché l’ing. Vitale, in qualità di r.u.p., in esito allo svolgimento delle attività di propria competenza, tra cui appunto quelle inerenti all’anomalia dell’offerta, con nota protocollo n. 4067 del 14.11.2022 ha operato, per come evincibile dal provvedimento di aggiudicazione, una ratifica dell’intera attività al medesimo ascrivibile.

5.1. Con la seconda censura l’esponente si duole dell’illegittimità della nomina della commissione incaricata per la verifica dell’anomalia dell’offerta, poiché i professionisti componenti della stessa sarebbero risultati sprovvisti di un’esperienza specifica sui profili oggetto della gara, in quanto individuati tramite sorteggio tra gli ingegneri dell’ordine di Cosenza in assenza di adeguata motivazione.

L’assunto è infondato, potendosi prescindere dal vaglio di inammissibilità della censura.

Invero, ha precisato la giurisprudenza che l’art. 77, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, inerente alla commissione giudicatrice, “non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; ciò anche sul presupposto che all'esperienza nel settore primario, cui si riferisce l'oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori secondari, che con quell'oggetto interferiscono o si intersecano” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7832).

Nella fattispecie la scelta dei componenti della commissione di verifica di anomalia dell’offerta è ricaduta su professionisti iscritti nell’ordine degli ingegneri di Cosenza, muniti pertanto di adeguata competenza tecnica, posto che lo “specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto” -richiamato dal comma 1 dell’art. 77 in riferimento alla competenza dei commissari- dev’essere riferito ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603). In particolare, dall’esame dei curricula dei componenti la commissione risulta infatti che l’ing. Antonio Gatto è stato “consulente per servizi di supporto ed assistenza ad enti pubblici relativamente a bandi di gara, supporto tecnico amministrativo RUP, commissione gara, perizie tecniche…”, mentre l’ing. Raffaele Russo Raffaele è stato componente in precedenti di appalti pubblici e ciò al pari dell’ing. Salvatore Risoli.

5.2. Con la terza, la quarta e la quinta censura, suscettibili di trattazione congiunta poiché connesse, la deducente lamenta che l’attività della commissione per la verifica d’anomalia dell’offerta economica della prima classificata risulterebbe, in base al contenuto del verbale del 19.09.2022, lacunosa, illogica ed erronea, essendo stati accolti in modo acritico gli assunti, anche privi di idoneo supporto probatorio, espressi da Labconsulenze nelle giustificazioni, avuto riguardo al costo e alla qualificazione della manodopera, alla disponibilità dei macchinari, alla impropria sovrapposizione operata dall’organo collegiale tra costi di manodopera e costi di sicurezza aziendali, alle spese generali quantificate dalla controinteressata nella misura del 6% e, da ultimo, all’omessa indicazione della controinteressata di ricorrere al subappalto.

L’erroneità della valutazione della commissione risulterebbe inoltre evincibile dall’esiguo tempo di esame -pari ad appena un’ora e trenta minuti- dell’offerta anomala.

Le deduzioni difensive vanno respinte.

Giova premettere che secondo costante giurisprudenza “il giudizio di anomalia dell'offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell'amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777).

Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie -in assenza di palese inattendibilità delle valutazioni della competente commissione- vanno disattese, poiché inammissibili:

- le censure inerenti agli apprezzamenti dell’organo collegiale riguardanti la manodopera della prima graduata in riferimento all’inidoneità e mancata formazione del personale a svolgere tali prestazioni e a rispettare le relative norme di sicurezza, al sottostimato costo e numero di ore ipotizzato dall’aggiudicataria per il compimento di tali attività, nonché all’omessa indicazione dei costi relativi alle attività di manutenzione e di ripristino da remoto;

- l’insieme di rilievi, contenuto nel quinto motivo di gravame, teso a confutare con unilaterali stime economiche le singole voci dei costi indicati da Labconsulenze.

Tali censure, invero, impingono nel merito delle scelte operate dall’organo di valutazione, risolvendosi, in sostanza, in una sovrapposizione del giudizio tecnico dell’esponente rispetto a quello eseguito dal collegio di gara.

In ogni caso, il primo dei due gruppi di censure appena descritti e le ulteriori deduzioni difensive sono infondati poiché:

- la controinteressata ha dato conto in sede di offerta della comprovata esperienza del proprio personale; gli oneri per le opere civili e impiantistiche sono stati quantificati nelle giustificazioni sotto la voce “Costi di installazione”; la proposta migliorativa di adeguare il monte orario del personale distaccato integra un costo solo eventuale;

- il costo della manodopera è stato calcolato in conformità alle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio orario del lavoro per il contratto di categoria di riferimento -c.c.n.l. dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi- attualizzato ai valori della retribuzione corrente per livello di inquadramento;

- la congruità dei costi di sicurezza aziendale, indicati in euro 3.335,00 e rimessi all’esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3169), non si palesa irragionevole, avuto riguardo alla giustificazione, ritenuta coerente dalla commissione, della natura prettamente intellettuale dei servizi prestati ed al rilievo secondario dell’attività di installazione su strada delle apparecchiature di rilevazione della velocità, poiché strumentale allo svolgimento del servizio primario e prevalente di gestione del ciclo sanzionatorio;

- l’asserita carenza di supporto documentale delle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite da LaBconsulenze è smentita dalla circostanza che la prima graduata ha prodotto a sostegno dei propri chiarimenti una relazione dettagliata, per come richiesto dal r.u.p. con p.e.c. del 30.06.2023, non prescrivendo sul punto né la lex specialis né l’art. 97, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, in tema di anomalia dell’offerta, la necessità di specifici documenti, ferma comunque la produzione in giudizio di pertinente documentazione;

- la ritenuta esiguità del tempo impiegato dalla commissione in sede vaglio dell’anomalia dell’offerta, pari ad un’ora e mezza, non è di per sé sola indicativa dell’erroneità della valutazione operata dall’organo collegiale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n.1323);

- il mancato ricorso al subappalto, in ragione dell’asserita impossibilità di LaBconsulenze di eseguire in proprio la “componente dei lavori” e le “attività relative al contenzioso”, non assume rilievo, avendo dedotto la controinteressata, per un verso, di possedere i requisiti richiesti dal bando e le attrezzature necessarie per eseguire in proprio i lavori per l’installazione dei dispositivi offerti, per come evincibile dai costi di installazione dei dispositivi di rilevazione specificati in sede di giustificativi e, sotto il distinto e concorrente profilo, di avere affidato a terzi le attività relative al contenzioso in base ad un precedente contratto continuativo di cooperazione ex art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.lgs. 50/2016;

- la licenza ai sensi del R.D. n. 773/1931 per lo svolgimento delle attività extragiudiziali non è prescritta dalla lex specialis e comunque la controinteressata risulta iscritta all’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali istituito ex art. 53, comma 1, D. Lgs. 446/1997.

5.3. Con la sesta censura è denunciata l’illegittimità dell’offerta tecnica della prima graduata con riferimento alle caratteristiche del sistema di rilevazione della velocità media da essa proposto, T-Exspeed V. 2.0, di cui, invece, il sistema stesso risulterebbe privo e che non può compiere a causa dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione.

La doglianza non coglie nel segno.

Giova premettere che è costante la giurisprudenza nello statuire che “il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. ... Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica ... Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058).

In assenza di palese inattendibilità delle valutazioni del seggio di gara vanno pertanto disattese, poiché inammissibili, le censure inerenti agli apprezzamenti della commissione riguardanti l’offerta tecnica della controinteressata.

L’assunto è comunque infondato.

Le contestazioni della ricorrente investono, in particolare, le funzionalità accessorie del sistema T-Exspeed V. 2.0, cioè di verifica della regolarità degli adempimenti assicurativi e di revisione dei veicoli, di lettura dei codici per la rilevazione delle merci pericolose e delle targhe straniere, di classificazione dei veicoli, di rilevazione dei veicoli che appaiono adiacenti e su un’unica corsia, di certificazione della velocità in ogni direzione e fino a 600 km/h. Tali funzionalità secondarie sono presenti nel dispositivo in base alle attestazioni della casa costruttrice Kria e, sebbene non autorizzate, non ostano all’impiego dello strumento per la funzione principale del rilevamento della velocità media dei veicoli in transito, necessitante invece dell’approvazione ministeriale.

Parimenti, sotto distinto profilo, l’asserita carenza di linea di connessione internet nell’area interessata dal servizio è meramente prospettata dall’esponente e comunque superata dalla prassi operativa del settore con l’ausilio di sistemi integrativi di connessione.

Con riguardo, poi, alla funzionalità delle telecamere aggiuntive per effettuare il riconoscimento ottico dei caratteri, essa è da intendersi, secondo un’interpretazione ragionevole dell’offerta tecnica, come funzionalità aggiuntiva rispetto alle attività necessarie prescritte dal capitolato e cioè la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità media di percorrenza, fermo restando che l’ipotetica inidoneità della miglioria indicata dalla controinteressata non determinerebbe l’esclusione dalla procedura selettiva ma al più impedirebbe una valutazione della medesima miglioria da parte del collegio esaminatore (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923).

5.4. Con l’ultima doglianza la ricorrente denuncia la mancata esclusione della controinteressata, avendo offerto un dispositivo per il rilevamento della velocità, c.d. Scout Speed, con funzioni eccedenti i limiti dell’approvazione ministeriale e in violazione della lex specialis, con riguardo al rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione.

L’assunto è infondato.

Giova premettere sul punto che il dispositivo Scout Speed per la rilevazione della velocità -suscettibile di impiego sia condizioni di movimento degli organi accertatori sia in condizioni di stazionamento- non è finalizzato, per come dedotto dalla difesa della controinteressata, alle registrazioni e all’utilizzo in modo massivo ed indifferenziato dei dati di tutti i veicoli -non consentiti per esigenze di tutela della privacy e comunque non previsti dalla lex specialis- poiché tale funzione si attiva manualmente e in via alternativa dal personale addetto al controllo, non operando in modo automatico come per i dispositivi fissi, non risultando pertanto aderenti alla fattispecie le pronunce richiamate dalla ricorrente.

Infine, la natura accessoria della funzione di verifica del rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione presente nello Scout Speed -non omologata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a differenza di quella principale di accertamento del superamento del limite di velocità- osta a che essa possa costituire motivo di esclusione, risultando comunque omologate le funzioni del dispositivo richieste dalle prescrizioni della disciplina di gara.

6. La domanda di annullamento è pertanto respinta.

7. La richiesta di ristoro è parimenti da respingere, poiché il mancato accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, che rappresenta un coelemento necessario per l’imputazione alla p.a. di un illecito ex art. 2043 c.c., è ostativo all’integrazione di una responsabilità della pubblica amministrazione.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata e del Comune di Montegiordano nella misura di euro 4.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario


[1] T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 325, secondo cui l’articolo 77, comma 4, d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, è formulato in termini generali e comprende anche il presidente della commissione. Tuttavia, si evidenzia che la controversia ha riguardato circostanze non contrastanti con il principio in esame. Infatti, nel caso di specie, il giudice ha affermato che il r.u.p. – soggetto che aveva già formulato la lex specialis – ha illegittimamente svolto l’ufficio di presidente della commissione.

[2] Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419.