Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 589

L’integrale annullamento della procedura di affidamento comporta l’automatico travolgimento o caducazione anche del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2022, proposto da
Comune di Saint-Pierre (AO), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Bochet Davide, titolare dell'omonima impresa individuale, Tour Ronde S.r.l., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Pietra di Morgex S.r.l., Renda Angelo & C. S.a.s., Ediluboz S.r.l., non costituiti in giudizio;

per chiarimenti in sede di ottemperanza

alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 marzo 2022, n. 1809, resa tra le parti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

 

1. Il Comune di Saint Pierre, tenuto alla ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 marzo 2022, n. 1809, con la quale è stata annullata la procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e l’aggiudicazione al raggruppamento tra le imprese Renda Angelo & C. S.a.s., Ediluboz S.r.l., Pietra di Morgex S.r.l., chiede chiarimenti (ai sensi dell’art. 112, comma 5, del codice del processo amministrativo) in ordine alla decorrenza dell’inefficacia del contratto d’appalto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario; e in particolare, se tale decorrenza possa essere fissata a partire dal 30 maggio 2022, al fine di permettere all’Amministrazione di assicurare la continuità del servizio sino al termine della stagione 2021/2022.

Il chiarimento sarebbe necessario in quanto la sentenza da eseguire non ha scrutinato la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto stipulato dal Comune nelle more del giudizio.

2. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Come affermato dalla giurisprudenza il ricorso per chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., «è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese» (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2017, n. 2324; id. 6 settembre 2017 n. 4232; IV, 30 novembre 2015, n. 5409).

Pertanto, in tale limitata prospettiva va anzitutto osservato che i quesiti da sottoporre al giudice dell’ottemperanza devono attenere alle modalità dell'ottemperanza stessa e avere i requisiti della concretezza e della rilevanza. Non si possono cioè sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo dubbi specifici che siano effettivamente insorti durante l’esecuzione dello stesso. Diversamente, il mezzo verrebbe indebitamente convertito in uno strumento per impropriamente investire il giudice di una questione da decidere, senza che sussistano i presupposti di una controversia attuale e concreta (in termini da ultimo Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9855).

4. Ciò posto, per rispondere alla istanza di chiarimenti formulata dal Comune di Saint Pierre va anzitutto precisato che, nella fattispecie oggetto della sentenza da eseguire, non vi era ragione di procedere all’esame della domanda di inefficacia del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario in quanto, ai sensi dell’art. 122 del codice del processo amministrativo, il giudice può stabilire «se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza» quando accerti, tra le altre condizioni, che il ricorrente abbia la possibilità «di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati» e se «il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara» (in termini si veda di recente Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 703). In altri termini, il potere del giudice amministrativo di dichiarare (quale conseguenza dell’illegittima aggiudicazione) se il contratto è inefficace e da quale momento decorra tale effetto paralizzante opera solo se il giudice accerti che il ricorrente ha la possibilità di aggiudicarsi la gara e di subentrare nel contratto.

Nel caso in cui l’annullamento giurisdizionale travolga l’intera procedura di affidamento del contratto, oltre al provvedimento di aggiudicazione, comportando conseguentemente l’obbligo per l’amministrazione soccombente di rinnovare l’intera procedura non vi è alcuna possibilità che il ricorrente si aggiudichi il contratto e quindi, secondo la norma codicistica, non occorre né dichiarare l’inefficacia del contratto né tantomeno disporre il subentro. L’integrale annullamento della procedura di affidamento comporta l’automatico travolgimento o caducazione anche del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario.

5. Quest’ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie, come statuito con la sentenza da eseguire.

I chiarimenti vanno quindi resi nel senso che il contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario è inefficace con effetto ex tunc, essendo questa la specifica conseguenza dell’integrale annullamento della procedura negoziata e dell’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la gara.

Resta fermo, ove ne ricorrano tutte le condizioni normativamente previste, il potere dell’amministrazione di procedere all’affidamento diretto o a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nelle more della indizione di una nuova procedura di gara.

6. In conclusione, si forniscono i chiarimenti richiesti dal Comune di Saint Pierre, nei sensi e termini di cui in motivazione.

7. In assenza della costituzione in giudizio delle altre parti, nulla occorre disporre quanto alle spese del presente incidente esecutivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fornisce i chiarimenti richiesti dal Comune di Saint Pierre, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Nulla occorre disporre quanto alle spese dell’incidente esecutivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022.

 

 

Guida alla lettura

Con la pronuncia n. 589 dello scorso 17 gennaio, la V Sezione del Consiglio di Stato si è occupata delle conseguenze afferenti alla sorte del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario nelle ipotesi di integrale annullamento della procedura di affidamento.

Al riguardo, i Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 122 del codice del processo amministrativo, il giudice può stabilire: “se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza” quando accerti, tra le altre condizioni, che il ricorrente abbia la possibilità “di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati” e se “il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara” (in termini, di recente, Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 703).

In altri termini, il potere del giudice amministrativo di dichiarare (quale conseguenza dell’illegittima aggiudicazione) se il contratto è inefficace e da quale momento decorra tale effetto paralizzante opera solo se il giudice accerti che il ricorrente ha la possibilità di aggiudicarsi la gara e di subentrare nel contratto.

Nel caso in cui l’annullamento giurisdizionale travolga l’intera procedura di affidamento del contratto, oltre al provvedimento di aggiudicazione, comportando conseguentemente l’obbligo per l’amministrazione soccombente di rinnovare l’intera procedura non vi è alcuna possibilità che il ricorrente si aggiudichi il contratto e quindi, secondo la norma codicistica, non occorre né dichiarare l’inefficacia del contratto né tantomeno disporre il subentro. L’integrale annullamento della procedura di affidamento comporta l’automatico travolgimento o caducazione anche del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario.