Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2022, n. 2126
(…) come questo Consiglio di Stato ha già chiarito per altra gara ponte regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si rammenti che «non doveva poi essere il capitolato a chiarire la modalità di svolgimento di tale attività, che è disciplinata dalla normativa di riferimento e non certo dalla lex specialis di gara, essendo unicamente rilevante, al fine di escludere un ruolo marginale del tecnico audioprotesista che deve provvedere a tale adattamento, la previsione della necessità di adeguare l’apparecchio all’esigenza del suo destinatario» (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2020, n. 3566), con argomentazioni che, a fortiori, si possono richiamare nel caso di specie per il criterio del minor prezzo.
(...) il ricorso al criterio del minor prezzo, anche nella gara qui contestata, non appare illegittimo né contrario alle generali previsioni dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione applicabile ratione temporis prima del d.l. n. 32 del 2019, né alle specifiche previsioni del D.M. del 12 gennaio 2017, secondo quanto questo Consiglio di Stato ha già chiarito nella sentenza n. 759 del 20 gennaio 2019, più volte citata.
Va qui in ultimo ribadito il generale principio (...) secondo cui il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture di natura standardizzata, per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate, potendosi prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, ove questa venga fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico .