Consiglio di Stato, sez. III, n.2130 del 23 marzo 2022
In proposito, il T.A.R. ha rilevato che “secondo una giurisprudenza oramai consolidata (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; id., Sez. V, 27 gennaio 2020, n.680) si rinviene nel sistema normativo dei contratti pubblici la possibilità di attivare, da parte della stazione appaltante, il c.d. soccorso procedimentale - nettamente distinto dal c.d. soccorso istruttorio - per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità”, laddove nella specie “non si trattava di chiedere alla ricorrente di chiarire il contenuto della propria offerta tecnica, bensì di integrare la documentazione costituente l’offerta tecnica mediante la produzione di un documento mancante.
Quanto invece alla dedotta necessità di fare applicazione del cd. soccorso procedimentale, deve rilevarsi che, come chiarito anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1225 del 9 febbraio 2021), esso è “utile per risolvere dubbi riguardanti ‘gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica’, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità”, laddove nella specie esso sarebbe piegato al superamento di un profilo di incompletezza dell’offerta (quale non può non ritenersi essere integrato dalla produzione di sole due pagine del Manuale d’uso del dispositivo) e non alla mera chiarificazione del contenuto di un documento e/o di una dichiarazione comunque presentata