Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 1107

E’ legittima e non già nulla, né tanto meno eccessivamente restrittiva, la clausola del bando di gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di smaltimento rifiuti pericolosi, che richiede, ai fini della partecipazione alla procedura concorrenziale, quale requisito di capacità tecnica e professionale, la prova, da parte dei concorrenti privi di un impianto per il trattamento dei rifiuti da gestire nell’esecuzione dell’appalto, del possesso di accordi di collaborazione già stipulati con soggetti terzi autorizzati allo smaltimento della peculiare tipologia e/o natura dei rifiuti da smaltire, in data antecedente alla pubblicazione del bando.

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