Consiglio di Stato, Sez. III, 7 febbraio 2022, n. 805
La clausola di equivalenza si ritiene applicabile qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto) al fine di favorire la presentazione di una proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti.